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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 3906/2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DICUONZO RAFFAELE, giusta procura Controparte_1 in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha chiesto dapprima dichiararsi la Parte_1 separazione personale, con addebito al resistente e assegnazione in suo favore della casa coniugale, ponendo a carico del il versamento di un contributo nella misura di € 600,00 a titolo di CP_1 mantenimento per sé e nella misura di € 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente;
quindi, disporsi, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione. Instaurato il contraddittorio, con memoria del
05.01.2024, si è costituito , il quale ha chiesto pronunciarsi con sentenza Controparte_1 parziale la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla ricorrente e assegnazione a sé della casa coniugale, disponendo che nulla sia dovuto alla e alla figlia a titolo di Pt_1 Per_1 mantenimento, con vittoria di spese.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.10.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., svolta l'udienza di comparizione, il Giudice relatore con ordinanza dell'08.02.2024 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti;
quindi, all' udienza del 16/10/2024, richiesta dalla ricorrente la sentenza parziale in ordine allo status, invitati i difensori a precisare le conclusioni, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1496/2024, pubblicata il 23.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti e con ordinanza emessa in pari data ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta telematicamente depositata in data 14.02.2025 le parti hanno formulato istanza di definizione consensuale della separazione, all'uopo allegando convenzione ritualmente sottoscritta dalle stesse, la cui firma è stata autenticata dai difensori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 326/2025 emessa il 12.03.2025 e pubblicata in data 19.03.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stata rinviata la causa ad altra data per la prosecuzione del giudizio.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine, le parti hanno depositato in data 11.11.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025 fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già pattuite con riferimento alla domanda di separazione. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (7.2.2024).
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 12.03.2025 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 19.03.2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note dell'11.11.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione del 14.02.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta il
25.04.1987 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 95 P.II S. A anno
1987), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 14.02.2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 3906/2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DICUONZO RAFFAELE, giusta procura Controparte_1 in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha chiesto dapprima dichiararsi la Parte_1 separazione personale, con addebito al resistente e assegnazione in suo favore della casa coniugale, ponendo a carico del il versamento di un contributo nella misura di € 600,00 a titolo di CP_1 mantenimento per sé e nella misura di € 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente;
quindi, disporsi, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione. Instaurato il contraddittorio, con memoria del
05.01.2024, si è costituito , il quale ha chiesto pronunciarsi con sentenza Controparte_1 parziale la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla ricorrente e assegnazione a sé della casa coniugale, disponendo che nulla sia dovuto alla e alla figlia a titolo di Pt_1 Per_1 mantenimento, con vittoria di spese.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.10.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., svolta l'udienza di comparizione, il Giudice relatore con ordinanza dell'08.02.2024 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti;
quindi, all' udienza del 16/10/2024, richiesta dalla ricorrente la sentenza parziale in ordine allo status, invitati i difensori a precisare le conclusioni, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1496/2024, pubblicata il 23.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti e con ordinanza emessa in pari data ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta telematicamente depositata in data 14.02.2025 le parti hanno formulato istanza di definizione consensuale della separazione, all'uopo allegando convenzione ritualmente sottoscritta dalle stesse, la cui firma è stata autenticata dai difensori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 326/2025 emessa il 12.03.2025 e pubblicata in data 19.03.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stata rinviata la causa ad altra data per la prosecuzione del giudizio.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine, le parti hanno depositato in data 11.11.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025 fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già pattuite con riferimento alla domanda di separazione. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (7.2.2024).
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 12.03.2025 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 19.03.2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note dell'11.11.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione del 14.02.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta il
25.04.1987 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 95 P.II S. A anno
1987), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 14.02.2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia