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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2893/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2893/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino (RC), via Regina Margherita, presso lo studio dell'avv. Andrea
RO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
L.R.P.T., elettivamente domiciliata in Ficarra, via Logge n. 46/A, presso lo studio dell'avv. Marilena Randazzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della c. f. ), Controparte_3 P.IVA_3
CP_ elettivamente domiciliato in Locri, Via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli giusta procura in atti
Resistente Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione pagamento n. 09420229005473585000, notificata in data
24.08.2022, limitatamente ai seguenti atti presupposti:
1. Avviso di addebito n.
39420180004642928000 riferito come notificato in data 09.01.2019 e relativo a contributi
I.V.S.; 2. Avviso di addebito n. 39420190005535004000 riferito come notificato in data
07.01.2020 e relativo a contributi I.V.S.; per un ammontare complessivo di euro
15.314,45.
In particolare, eccepiva l'omessa e/o non regolare notifica degli atti presupposti nonché
l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « • Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione quinquennale anche sopravvenuta della presunta pretesa creditoria per i periodi meglio indicati in narrativa con ogni conseguenza di legge;
• Accertare e dichiarare per i motivi meglio esposti in narrativa l'omessa e/o irrituale notifica delle predette cartelle contenute nell'intimazione oggi impugnata;
• Accertare e dichiarare per i motivi meglio esposti in narrativa l'omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito relativamente alle cartelle indicate in narrativa e contenute nell'intimazione oggi impugnata;
•
Conseguentemente annullare le cartelle suddette e per gli effetti dichiararli non • dovuti da parte dell'odierno ricorrente agli enti convenuti;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Agente della Riscossione eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Agente in relazione ai fatti contestati, e nel merito il mancato decorso del termine prescrizionale stante la regolarità delle notifiche effettuate.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 di 5 Si costituiva altresì l' eccependo: - la carenza di legittimazione passiva di CP_3 CP_4
in quanto i crediti non sono mai stati ceduti;
- la regolare notifica degli atti
[...] presupposti all'intimazione impugnata;
- il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle irregolarità riscontrare nell'operato dell'ente riscossore;
- la tardività dell'opposizione ed il consolidamento del credito;
- la non intervenuta prescrizione del preteso credito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente deve essere evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti
Pag. 3 di 5 certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione direttamente.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, gli enti resistenti nel costituirsi in giudizio, hanno provato la rituale e tempestiva notifica degli avvisi di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnati (v. documenti allegati alle memorie di costituzione).
Con riferimento ai suddetti atti, per i quali è stata provata la regolare notifica,
l'opposizione deve ritenersi inammissibile, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli stessi entro il termine di 40 giorni dalla notifica previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 D. Lgs n. 46/99, mentre non ha provato di aver provveduto in tal senso.
In particolare, l'avviso di addebito n. 39420180004642928000 risulta effettivamente notificato in data 09.01.2019, ricevuto dalla moglie del ricorrente e
Pag. 4 di 5 l'avviso di addebito n. 39420190005535004000 notificato in data 07.01.2020 a mani della figlia. Tali circostanze, peraltro, non risultano neppure ulteriormente contestate dal ricorrente a seguito della costituzione degli enti resistenti tant'è che parte ricorrente non ha coltivato quanto dedotto ed eccepito nel ricorso.
Fermo quanto sopra occorre anche rilevare che i termini di prescrizione non risultano maturati neppure successivamente a tali notifiche in quanto l'intimazione di pagamento avverso la quale si procede è stata pacificamente notificata in data 24.08.2022 e quindi prima del compimento del temine quinquennale di cui alla l. 335/95.
Considerato tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione versata in atti, sia le notifiche degli avvisi di addebito sottesi che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sono state correttamente e tempestivamente disposte e nessuna prescrizione è maturata.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e ogni altra questione e/o eccezione assorbita.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando una riduzione stante la natura seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
Pertanto, parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , Parte_1 C.F._1
R.G. n. 2893/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre accessori come per legge in favore dell' , in persona del L.R.P.T., ed in € 1.865,00 per compensi oltre accessori come CP_3 per legge in favore di , in persona del L.R.P.T. Controparte_1
Locri, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2893/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2893/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino (RC), via Regina Margherita, presso lo studio dell'avv. Andrea
RO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
L.R.P.T., elettivamente domiciliata in Ficarra, via Logge n. 46/A, presso lo studio dell'avv. Marilena Randazzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della c. f. ), Controparte_3 P.IVA_3
CP_ elettivamente domiciliato in Locri, Via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli giusta procura in atti
Resistente Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione pagamento n. 09420229005473585000, notificata in data
24.08.2022, limitatamente ai seguenti atti presupposti:
1. Avviso di addebito n.
39420180004642928000 riferito come notificato in data 09.01.2019 e relativo a contributi
I.V.S.; 2. Avviso di addebito n. 39420190005535004000 riferito come notificato in data
07.01.2020 e relativo a contributi I.V.S.; per un ammontare complessivo di euro
15.314,45.
In particolare, eccepiva l'omessa e/o non regolare notifica degli atti presupposti nonché
l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « • Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione quinquennale anche sopravvenuta della presunta pretesa creditoria per i periodi meglio indicati in narrativa con ogni conseguenza di legge;
• Accertare e dichiarare per i motivi meglio esposti in narrativa l'omessa e/o irrituale notifica delle predette cartelle contenute nell'intimazione oggi impugnata;
• Accertare e dichiarare per i motivi meglio esposti in narrativa l'omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito relativamente alle cartelle indicate in narrativa e contenute nell'intimazione oggi impugnata;
•
Conseguentemente annullare le cartelle suddette e per gli effetti dichiararli non • dovuti da parte dell'odierno ricorrente agli enti convenuti;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Agente della Riscossione eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Agente in relazione ai fatti contestati, e nel merito il mancato decorso del termine prescrizionale stante la regolarità delle notifiche effettuate.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 di 5 Si costituiva altresì l' eccependo: - la carenza di legittimazione passiva di CP_3 CP_4
in quanto i crediti non sono mai stati ceduti;
- la regolare notifica degli atti
[...] presupposti all'intimazione impugnata;
- il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle irregolarità riscontrare nell'operato dell'ente riscossore;
- la tardività dell'opposizione ed il consolidamento del credito;
- la non intervenuta prescrizione del preteso credito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente deve essere evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti
Pag. 3 di 5 certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione direttamente.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, gli enti resistenti nel costituirsi in giudizio, hanno provato la rituale e tempestiva notifica degli avvisi di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnati (v. documenti allegati alle memorie di costituzione).
Con riferimento ai suddetti atti, per i quali è stata provata la regolare notifica,
l'opposizione deve ritenersi inammissibile, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli stessi entro il termine di 40 giorni dalla notifica previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 D. Lgs n. 46/99, mentre non ha provato di aver provveduto in tal senso.
In particolare, l'avviso di addebito n. 39420180004642928000 risulta effettivamente notificato in data 09.01.2019, ricevuto dalla moglie del ricorrente e
Pag. 4 di 5 l'avviso di addebito n. 39420190005535004000 notificato in data 07.01.2020 a mani della figlia. Tali circostanze, peraltro, non risultano neppure ulteriormente contestate dal ricorrente a seguito della costituzione degli enti resistenti tant'è che parte ricorrente non ha coltivato quanto dedotto ed eccepito nel ricorso.
Fermo quanto sopra occorre anche rilevare che i termini di prescrizione non risultano maturati neppure successivamente a tali notifiche in quanto l'intimazione di pagamento avverso la quale si procede è stata pacificamente notificata in data 24.08.2022 e quindi prima del compimento del temine quinquennale di cui alla l. 335/95.
Considerato tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione versata in atti, sia le notifiche degli avvisi di addebito sottesi che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sono state correttamente e tempestivamente disposte e nessuna prescrizione è maturata.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e ogni altra questione e/o eccezione assorbita.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando una riduzione stante la natura seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
Pertanto, parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , Parte_1 C.F._1
R.G. n. 2893/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre accessori come per legge in favore dell' , in persona del L.R.P.T., ed in € 1.865,00 per compensi oltre accessori come CP_3 per legge in favore di , in persona del L.R.P.T. Controparte_1
Locri, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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