Articolo 4 della Legge 8 maggio 1971, n. 420
Articolo 3
Versione
20 luglio 1971
Art. 4.
Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, con funzioni di presidente, verra' nominato dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Entrata in vigore il 20 luglio 1971