Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gruppo San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7EAC2C497, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perdasdefogu, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale – Comuni di Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu, non costituita in giudizio;
nei confronti
Aldia Cooperativa Sociale - Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare:
1) della determinazione n.454 del 14.11.2025, successivamente pubblicata, adottata da UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA MERIDIONALE - COMUNI DI GAIRO - JERZU - OSINI - PERDASDEFOGU - TERTENIA - ULASSAI - USSASSAI, relativa alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica" CIG B7EAC2C497, recante: la presa d'atto dei verbali della Commissione di gara ed in particolare del verbale n.1 del 28.10.2025 e del suo allegato A con cui il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente (indicato erroneamente con "In Mensa srl") è stato escluso dalla prefata procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 40/80 inerente l'offerta tecnica; nonché la non aggiudicazione della gara medesima;
2) di tutti verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso, ivi incluso il menzionato verbale della Commissione di gara n.1 del 28.10.2025 mai comunicato e conosciuto solo dopo la comunicazione/pubblicazione della determinazione n.454 del 14.11.2025;
3) del bando, del disciplinare e del capitolato d'appalto, anche laddove intesi o interpretati in senso contrario ai motivi di ricorso, nonché in particolare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti da pag. 27 a pag. 30 del disciplinare;
4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi compresi:
il bando, disciplinare, capitolato ed ogni altro elaborato della nuova gara eventualmente indetta per l'affidamento dei servizi di cui sub 1), nonché ogni altro relativo atto e verbale ivi inclusa la determinazione di aggiudicazione ed il contratto di affidamento/ concessione ove intervenuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13 febbraio 2026:
per l’annullamento:
1) dell’elaborato della Commissione di gara denominato “MINUTA…”datato 10.11.2025 - mai comunicato, mai citato in atti e conosciuto solo in quanto trasmesso via pec il 12.01.2026 e prodotto in giudizio dal Comune di Perdasdefogu nella medesima data - riportante le “Osservazioni” dei commissari di gara sui singoli punteggi attribuiti all’odierna ricorrente per quanto concerne l’offerta tecnica nella “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della struttura sociale
destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica” CIG B7EAC2C497;
2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perdasdefogu;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Gruppo San Michele S.r.l.” , in proprio nonché in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Gruppo San Michele S.r.l. / Coop. San Martino scarl, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione n.454 del 14.11.2025, con la quale l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, relativa alla “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica” , recante: la presa d’atto dei verbali della Commissione di gara ed in particolare del verbale n.1 del 28.10.2025 e del suo allegato A con cui il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente (indicato erroneamente con “In Mensa srl”) è stato escluso dalla prefata procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 40/80 inerente l’offerta tecnica, nonché la decisione di non aggiudicare la gara medesima, essendo stati esclusi tutti gli operatori ammessi.
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
- di aver proposto una dettagliata relazione tecnica dei servizi, come richiesto dal disciplinare, di lunghezza massima non superiore alle 35 facciate e articolata sulla base dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare stesso;
- di aver riportato il punteggio complessivo di 37,25/80 in quanto, a giudizio della Commissione di gara, la relazione “[…] contiene una descrizione non del tutto esauriente dal punto di vista tecnica e funzionale. In particolare, è emerso quanto appresso: diverse proposte sono elencate in modo generico e non quantificato, così da non poter essere misurate e valutate; in taluni parti il progetto presenta un approccio socio-sanitario e non valorizza gli obiettivi e la natura socio-assistenziale dei servizi oggetto del contratto; alcune proposte rivolte ad utenti esterni riguardano servizi assistenziali e commerciali già offerti sul territorio locale; alcune proposte di ampliamento o di nuovi servizi a “prezzi calmierati” o “a prezzi estremamente calmierati”, introducono ulteriori oneri a carico dell’utenza non contemplati nei documenti di gara; alcune iniziative non sono attuabili o presentano incongruenze con i documenti di gara o sono espresse in modo contraddittorio” .
- nonostante la genericità di tali rilievi, le è stato assegnato un punteggio inferiore di 2,75 punti rispetto alla soglia minima, con la conseguente delibera di esclusione nei suoi confronti.
2. Degli impugnati provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, e il risarcimento del danno, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1,2,3,4,5, 101 comma 3 e 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del capitolato di gara e del disciplinare, dei principi del risultato, della fiducia, della trasparenza, correttezza e massima concorrenza, la manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il manifesto travisamento, l’illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento . In sintesi, la ricorrente ha esposto che nonostante l’oggettiva specificità e completezza dell’offerta, nonché dei criteri e sub criteri che la Commissione avrebbe dovuto applicare, le valutazioni rese nei suoi confronti sono state illogicamente ed irragionevolmente basse e raramente al di sopra della sufficienza. E, segnatamente, ciò è avvenuto per tre (1.2., 1.3., 1.4.) dei 4 sottocriteri in cui si articola il primo criterio, afferente “la descrizione del progetto di gestione della Comunità Integrata per anziani, del Centro Diurno e dei servizi che si dovranno realizzare in considerazione delle prestazioni minime e obiettivi previsti dal capitolato” , per i quali le è stato riconosciuto il punteggio di 0,25, ossia “scarso”, pur trattandosi della descrizione del progetto di gestione alla luce delle previsioni del capitolato. Lo stesso varrebbe, a giudizio della ricorrente, anche per tutte le ulteriori valutazioni di “scarso” che le sono state riconosciute con riferimento ai criteri 2.2. (servizi aggiuntivi), 3.2., 4.1., 4.2.
In questo quadro, la ricorrente ha osservato che le affermazioni contenute del verbale n.1 del 28.10.2025, sulla presunta “descrizione non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale”, basate sul ricorso ad espressioni come “diverse proposte…”, “in talune parti…” “alcune proposte…”, “alcune iniziative…” rivelerebbero una motivazione manifestamente apparente, tautologica e generica, essendo impossibile capire, in violazione dell’art. 3 L. 241/1990, a quali proposte ed a quali criteri/subcriteri Commissione si riferisca. L’assenza di riferimenti specifici renderebbe di conseguenza impossibile comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto la Commissione a formulare il suo giudizio di “genericità”, “non attuabilità”, “contraddittorietà”. In merito alla ritenuta mancata quantificazione di talune proposte, la ricorrente ne ha contestato l’illogicità, trattandosi comunque di proposte debitamente specificate e che la lex specialis non prescriveva di “quantificarle”, così come ha evidenziato di aver trattato e valorizzato sia profili ì socio sanitari, sia socio assistenziali, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione.
In ordine alle proposte migliorative ed ai nuovi servizi per gli utenti esterni, la ricorrente ha evidenziato che la lex specialis non condizionava la valutabilità delle proposte migliorative al fatto che non si trattasse di servizi “già offerti sul territorio locale”, né tantomeno ne imponeva la previsione a titolo gratuito.
Per quanto concerne, poi, i sottocriteri in cui l’offerta ha beneficiato dei coefficienti “sufficiente” (0,50), comunque contestati dalla ricorrente, o anche più alti (ossia i subcriteri 1.1, 2.1, 2,3, 3.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2) la ricorrente ha osservato che l’elaborato non reca un grado di dettaglio ed esaustività superiore rispetto ai subcriteri in cui è stata impartita la valutazione più bassa di 0.25. Né si tratterebbe di proposte più “centrate” rispetto alle richieste dei subcriteri. Ciò rivelerebbe l’estrema contraddittorietà dell’operato della Commissione, laddove ha assegnato coefficienti “scarso” a diverse parti della relazione tecnica pur rinvenendosi oggettivamente la medesima impostazione di specificità e completezza delle proposte invece valutate in misura più alta.
Infine, la ricorrente ha censurato la disciplina di gara ed i criteri e subcriteri di valutazione ivi contenuti in quanto non consentirebbero di ripercorrere l’iter logico seguito nel processo valutativo. Inoltre non avrebbero alcuna capacità di spiegare od almeno di far intuire che cosa l’Amministrazione intenda effettivamente valorizzare dell’offerta e quindi dare spiegazione del voto assegnato;
II. l’illegittimità derivata della determinazione n. 454/2025, avendo recepito le errate valutazioni della Commissione di gara e avendo disposto la non aggiudicazione della procedura.
3. Il Comune di Perdasdefogu si è costituito in giudizio, in data 8 gennaio 2026, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2026, con l’accordo delle parti, il Collegio ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 13 febbraio 2026, la ricorrente ha domandato l’annullamento anche dell’elaborato della Commissione di gara denominato “MINUTA…” datato 10.11.2025 - mai comunicato e prodotto in giudizio dal Comune di Perdasdefogu - riportante le “Osservazioni” dei commissari di gara sui singoli punteggi attribuiti all’odierna ricorrente, reiterando gli stessi motivi di censura formulati nel ricorso introduttivo.
6. All’udienza pubblica del 11 marzo 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.. la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Occorre premettere che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica ad essa riconosciuta (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2025 n. 5761; id. sez. 20 marzo 2025 n. 2316). Anzi, neppure ricorrendo a una consulenza o a una verificazione, il giudice amministrativo può sostituirsi alle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in sede di scelta del contraente, “in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n. 529/2026 che cita sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 6 novembre 2025, n. 3609; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501). Ciò significa che “il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di Gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti” ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 4654/2024 e in senso conforme 3387/2024). Nello svolgimento di tale giudizio di non abnormità, ordinariamente, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (Consiglio di Stato, sez. VII 5392/2025 che cita Consiglio di Stato, sezione V 4410/2024).
Nel caso in esame, il giudizio che viene richiesto a questo Collegio richiede in primo luogo l’esame dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica individuati dal Capitolato speciale in rapporto alla scala di misurazione dallo stesso prevista per poi verificarne la ragionevole e non manifestamente illogica applicazione nei confronti della ricorrente. Tale esame può essere svolto soltanto ricorrendo al giudizio descrittivo-sintetico reso dai Commissari e riportato nel documento 5.2. prodotto dal Comune resistente. Ciò si rende necessario in ragione delle genericità descrittiva dei criteri di valutazione rinvenibili nel Capitolato speciale, nonché dell’impossibilità di determinare compiutamente l’iter logico seguito dalla Commissione nell’applicazione della scala di misurazione nei confronti della ricorrente senza ricorrere anche al contenuto di tale nota.
3. Procedendo in tal senso, il criterio n. 1 richiedeva agli operatori economici la descrizione del Progetto di gestione della comunità integrata e del centro diurno, nonché dei servizi che si dovranno realizzare in considerazione delle prestazioni minime e obiettivi previsti dal capitolato.
3.1. Il sub crterio 1.2., a sua volta, era relativo alla descrizione della “Programmazione attività quotidiane, schema giornata tipo, piano personalizzato utente, dotazione strumentale (es. software gestionali e di rilevazione del lavoro/presenze)”. Con riferimento a tale voce, la ricorrente ha ricevuto un punteggio di 0,25, corrispondente ad una valutazione “scarsa” in quanto “Non trattato in modo del tutto esauriente, esposto in modalità mansionario generale del personale addetto senza descrivere in maniera chiara la giornata tipo degli ospiti (quando e come si articola); indefinite e generiche le attività del servizio educativo e di animazione” .
3.1.1. Tuttavia, dalla lettura della relazione tecnica fornita dalla ricorrente a corredo della sua offerta, tale giudizio appare illogico. Invero, la ricorrente ha distinto la programmazione delle attività quotidiane della Comunità e del Centro diurno, scansionando anche le attività quotidiane previste in entrambi i casi. La circostanza per la quale tali attività siano state esposte nella prospettiva dell’operatore sanitario non appare per nulla significativa, atteso che dalla lettura delle tabelle giornaliere si evincono pienamente le attività previste per gli ospiti (v. pagina 8 e ss. della relazione, che distingue le attività in questione, prevedendo anche le fasce orarie del loro svolgimento). Un conto poteva essere contestarne la genericità, ma non la prospettiva adottata se, in ogni caso, ciò consentiva la piena rispondenza alle richieste del capitolato.
In ordine all’inciso per il quale la valutazione scarsa sarebbe dipesa dal fatto che “non tratta in modo del tutto esauriente”, sarebbe stato onere della Commissione determinare quale profilo è risultato carente, posto che così facendo si è limitata ad una mera affermazione che non consente alcun controllo sul suo operato. Ciò è tanto più necessario se si considera che la relazione in esame contiene un’ampia descrizione del progetto, che si articola su più pagine, con la descrizione analitica dei servizi proposti. Ne consegue che la sua non esaustività non può essere affermata apoditticamente, sconfinando altrimenti nell’illogicità e arbitrarietà della valutazione.
Da ultimo, la Commissione ha ritenuto generica la descrizione delle attività di animazione ed educazione. Sul punto, si legge nella relazione della ricorrente “[…] La programmazione delle attività di animazione e socializzazione proposta da RTI si fonda sulla volontà di offrire promuovere l’integrazione tra I residenti della CI e gli ospiti del CD, al fine di promuovere appartenenza, partecipazione e coesione sociale. Il servizio è erogato secondo un Piano Educativo di Intervento personalizzato, costruito sulla base delle condizioni psicofisiche, delle preferenze e delle potenzialità di ciascun utente. Tale approccio consente di calibrare le attività affinché siano realmente inclusive e accessibili a tutti. Le attività si articoleranno sia all’interno della struttura (laboratori manuali, attività ricreative, lettura guidata, cineforum, musica, ginnastica dolce) sia in spazi esterni idonei (uscite sul territorio, partecipazione a eventi locali, attività in parchi e giardini), cercando di coinvolgere più possibile le famiglie, le scuole e le associazioni culturali e di volontariato del territorio. L’obiettivo principale è stimolare le capacità residue, rafforzare le relazioni interpersonali e contrastare l’isolamento sociale, favorendo processi di recupero, stimolo cognitivo ed espressivo. Le attività sono programmate con cadenza settimanale e mensile, con momenti fissi (laboratori continuativi) e iniziative straordinarie (eventi stagionali, feste, incontri con la comunità). La metodologia adottata privilegerà il coinvolgimento attivo degli ospiti, la valorizzazione competenze individuali e la collaborazione intergenerazionale, attraverso anche l’attivazione di percorsi innovativi come ortoterapia, pet therapy e laboratori digitali”.
Orbene, è opinione di questo Collegio che la descrizione svolta dalla ricorrente raggiunga un grado di dettaglio adeguato alla fase di proposizione dell’offerta tecnica, in cui non possono essere note le esigenze specifiche dei pazienti e degli ospiti. A fronte dell’indicazione delle diverse tipologie di attività che verranno proposte, delle direttrici che si seguiranno in tale ambito (con anche la cadenza di talune proposte), non è chiaro quale maggior precisione dovesse essere adottata dalla ricorrente. Anche in questo caso, il giudizio di “scarso” non appare in linea con i contenuti concreti della relazione proposta, né adeguatamente giustificato dalla Commissione.
3.2 Il sub criterio 1.3, invece, era relativo alla “Capacità di rispondere ai bisogni del contesto e flessibilità dell’organizzazione, strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e grado di soddisfacimento dell’utenza.” ; la Commissione, anche in questo caso, ha assegnato il punteggio 0,25 (scarso) ritenendo che “Sono elencati soltanto gli strumenti di rilevazione e verifica delle attività da svolgere. Non è rilevabile alcuna flessibilità organizzativa bensì è rappresentato un modello standardizzato” .
3.2.1. Dalla lettura della relazione della ricorrente, tuttavia, si evince la proposizione di un modello organizzativo basato sul monitoraggio delle attività e sulla programmazione costante delle attività di pianificazione delle azioni correttive necessarie per garantire il miglioramento continuo del sistema di qualità. In buona sostanza, la ricorrente, procedendo dall’analisi costante delle singole prestazioni, dei parametri di assistenza, del grado di soddisfazione degli ospiti, dei parenti e dell’Ente, si propone di compiere un’effettiva comparazione fra la qualità attesa e qualità effettivamente erogata, modificando le prestazioni risultate non coerenti ed eventualmente gli obiettivi. In tale progetto, la ricorrente ha evidenziato che, qualora un certo risultato non dovesse essere raggiunto in modo soddisfacente, provvederà ad un approfondimento per definire eventuali progetti di miglioramento e convocare micro-équipe dedicate ad assicurare il miglioramento del risultato, proponendo infine di determinare gli strumenti di controllo, verifica e monitoraggio del servizio insieme all’Ente stesso.
Nel quadro così ricostruito, è opinione del Collegio che ritenere non flessibile tale progetto sia dovuto ad una sua manifestamente errata o illogica lettura. Invero, la ricorrente ha delineato un programma che, per come costruito, mira al costante adattamento alle esigenze degli ospiti (e di tutti gli stakeholders) in rapporto ai risultati raggiunti, che prevede altresì un significativo ruolo assegnato anche all’Amministrazione. Ne consegue che per giudicare assente la flessibilità organizzativa, la Commissione avrebbe dovuto compiere un giudizio di maggior dettaglio, posto che dagli elementi fattuali a disposizione non risulta giustificato.
3.3. Il subcriterio 1.4, invece, aveva ad oggetto la descrizione delle “Modalità di gestione e collaborazione e raccordo con le strutture sanitarie e socio sanitarie, anche in occasione di eventuali ricoveri o dimissioni degli utenti, visite mediche, somministrazione farmaci. Modalità organizzative per il disbrigo pratiche amministrative o socio-sanitarie in favore degli utenti.”; la Commissione, anche in questo caso, ha assegnato il punteggio 0,25 (scarso) ritenendo la descrizione “generica. Non si evincono le modalità concrete di collaborazione con gli operatori sanitari” .
3.3.1. Orbene, anche in riferimento a tale voce, il Collegio osserva che dalla relazione illustrativa della ricorrente si evince che “[…] Il fulcro operativo è rappresentato dalla CO, attiva sul territorio dell’Ogliastra, che costituisce il punto unico di riferimento per il raccordo tra CI, CD, ospedali, ASL e MMG. La CO assicura monitoraggio costante, gestione dei flussi informativi e tempestiva attivazione delle procedure in caso di ricoveri, dimissioni o visite specialistiche. Grazie ad una linea telefonica dedicata e con le figure di coordinamento con reperibilità 24h, il personale può ricevere istruzioni immediate, garantendo tempestività e sicurezza degli interventi. Per le visite mediche programmate o urgenti, RTI mette a disposizione una vettura aziendale dedicata al trasporto degli utenti, gestita da personale autorizzato e formato, in grado di accompagnare con sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni cliniche. Si tratta di un veicolo idoneo al trasporto del paziente, con basso impatto ambientale, regolarmente assicurato e in possesso delle autorizzazioni necessarie. Le procedure prevedono la predisposizione della documentazione sanitaria aggiornata (cartella clinica, diario infermieristico, PAI) da condividere con le strutture riceventi, favorendo una presa in carico coordinata. In caso di ricovero ospedaliero, la CO attiva immediatamente i referenti sanitari e mantiene un contatto costante con la struttura di cura e con i familiari, monitorando l’evoluzione del caso. Alla dimissione dell’utente, RTI garantisce la valutazione multidisciplinare del rientro, l’aggiornamento del PAI e l’adattamento dei protocolli assistenziali, così da favorire un reinserimento sicuro nella comunità. Particolare attenzione è posta alla gestione dei farmaci: approvvigionamento, stoccaggio e somministrazione avvengono nel rispetto delle normative HACCP e ISO, con protocolli appositi e tracciabilità digitale tramite software gestionale. Il raccordo operativo con le strutture sanitarie del territorio è rafforzato anche dalla partecipazione a tavoli di coordinamento, scambi informativi periodici e audit condivisi per il miglioramento continuo della qualità assistenziale” . Si tratta di un modello organizzativo basato sulla creazione di una centrale operativa, avente il compito di condividere le informazioni dei pazienti con le strutture sanitarie, attivando i contatti necessari con gli stessi e con i familiari, monitorando gli sviluppi e favorendo il successivo reinserimento del paziente.
Ebbene, la descrizione non poteva ragionevolmente essere di maggior dettaglio, considerato anche che il sistema organizzativo predisposto, di carattere flessibile come già visto, dovrà essere adattato alle esigenze di volta in volta emerse a fronte delle esigenze sanitarie del paziente. Certamente, la Commissione avrebbe potuto ritenere non sufficiente lo strumento proposto, ossia una centrale operativa destinata a tale scopo, ma non appare logico affermare che non si evincono le modalità di collaborazione con gli operatori sanitari nel momento in cui l’operatore propone di costituire una centrale operativa, dedicata a tale scopo, funzionale all’immediata instaurazione dei necessari canali collaborativi, di monitoraggio e controllo qualora si renda necessario il ricovero o l’effettuazione di visite per gli ospiti.
3.4. Ricapitolando sul primo gruppo di censure, il Collegio ritiene che la valutazione compiuta dalla Commissione, alla luce delle circostanze di fatto disponibili, non superi il vaglio della non manifesta irragionevolezza e illogicità. Ne consegue che la stessa dovrà essere ripetuta per effetto dell’odierna decisione, non spettando a questo Collegio determinare il punteggio o la meritevolezza del progetto proposto dalla ricorrente con riferimento alle voci esaminate.
4. La ricorrente ha poi censurato il punteggio di 0,25 (scarso) riportato anche sul subcriterio 2.2. relativo alla descrizione dei “Servizi per utenti esterni: Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale e funzionale dei servizi per utenti esterni che non incidono sull’importo della concessione e sui servizi. Proposte integrative, migliorative capaci di apportare valore aggiuntivo/arricchimento dell’offerta in termini migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato di gara, che consentano di conseguire sia il miglioramento nella qualità del servizio prestato, sia vantaggi sociali e/o tecnici, e/o economici. Sotto tale profilo, la Commissione ha giustificato sinteticamente il punteggio osservando che “Si propongono attività e prestazioni aggiuntive a “prezzo estremamente calmierato”, servizi di assistenza già presenti nel territorio (SAD) e servizi commerciali già offerti sul mercato locale (lavanderia, servizio trasporto a noleggio) o di competenza della ASL (fisioterapia, prestazioni infermieristiche)” .
4.1. In ordine a tale aspetto della proposta della ricorrente, il Collegio ritiene di dover pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle esposte. Invero, la ricorrente ha delineato le sue proposte volte ad aggiungere valore rispetto ai servizi previsti dal capitolato. La Commissione, dal canto suo, non le ha ritenute particolarmente meritevoli evidenziando, sinteticamente ma in modo efficace, che sarebbero tutte riconducibili a servizi già offerti sul mercato locale o dalla Asl. Per quanto la lex specialis non imponesse di proporre servizi “nuovi” non presenti sul territorio, si tratta comunque di una valutazione, neanche specificamente contestata dalla ricorrente sotto questo profilo, che non appare sindacabile da questo Collegio, trattandosi di un giudizio di merito in ordine all’utilità delle proposte migliorative, che è stata esclusa in virtù di una chiara e logica motivazione.
4.2. Con riferimento al sub criterio 3.2., dove si chiedeva di descrivere “l’impostazione dei rapporti con gli utenti, strumenti di rilevazione giornaliera, monitoraggio, valutazione delle attività e grado di soddisfacimento” la ricorrente ha ugualmente riportato il punteggio 0,25 (scarso) in quanto, a giudizio della Commissione, “si propone un software diverso da quello indicato dall’Amministrazione nei documenti di gara e già in uso da parte degli utenti della mensa scolastica. Sistema di valutazione meramente descrittivo e privo di indicatori specifici” .
Ebbene, nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa, non sindacabile da questo Collegio se non nei ristretti limiti finora esaminati, la Commissione ha ritenuto dirimente, al fine di riconoscere il giudizio di scarso, la proposta di utilizzo di un software diverso da quello dalla stessa indicato nei documenti di gara e già in uso da parte degli utenti della mensa scolastica. Siffatto giudizio non appare affatto illogico, basandosi sulla convinzione che l’offerta di tale software non fosse del tutto soddisfacente, posto che l’Amministrazione si era premurata di indicare quello già in uso nella struttura al fine di garantire la continuità nel suo utilizzo. Ciò di per sé non rende manifestamente illogico o arbitrario il giudizio reso, anche prescindendo dagli ulteriori profili relativi al sub criterio in esame.
4.3. Le censure relative al punteggio riportato nei sub criteri 4.1. e 4.2. possono essere trattate congiuntamente in quanto vertenti sul medesimo profilo di criticità.
Relativamente al sub criterio 4.1., dove si chiedeva di descrivere la “Conoscenza del contesto socio-demografico e culturale del territorio. Descrizione delle modalità dei rapporti con il territorio. Analiticità e chiarezza dell’analisi territoriale” la ricorrente ha riportato il punteggio 0,25 (scarso) in quanto, a giudizio della Commissione, “Il contesto di riferimento è esposto in modo molto generico e senza puntualizzare i presidi sanitari, scolastici e gli organismi del terzo settore operanti a favore della comunità locale. Si evince una scarsa conoscenza del territorio, delle specificità, delle risorse, dei limiti e delle opportunità ”. Quanto al sub criterio 4.2., dove si chiedeva di descrivere il “Coordinamento con i servizi esistenti nel territorio, forme di collaborazione con il volontariato e le risorse locali operanti sul territorio, capacità e modalità di utilizzazione delle stesse” la ricorrente ha ugualmente riportato il punteggio 0,25 (scarso) in quanto, a giudizio della Commissione, “l’esposizione è molto generica. Elenca le iniziative da svolgere (collaborazioni con associazioni, gite, incontri, progetti, ecc.) in modo non misurabile” .
4.3.1. Ebbene, esaminando la relazione proposta dalla ricorrente, tale giudizio non appare manifestamente illogico o arbitrario. Trattandosi, invero, di un criterio volto a premiare l’integrazione con i servizi presenti sul territorio, le esigenze del contesto socio culturale e le risorse locali, non appare manifestamente errato il giudizio della Commissione che ha rilevato l’estrema genericità della proposta. Nella stessa, infatti, non si coglie alcuna analisi territoriale specifica, nessuna indicazione delle realtà territoriali concrete esistenti, valutate dalla ricorrente e con le quali intende stringere rapporti funzionali alla migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali. Sotto tale profilo, nella proposta tecnica non sono state delineate le caratteristiche minime del progetto proposto, in termini concreti, verificabili dalla Commissione in relazione alle esigenze territoriali specifiche e agli operatori da coinvolgere, scontando una genericità tale che il giudizio “scarso” non appare illogico o irragionevole.
4.4. Concludendo l’esame di tale secondo blocco di censure, il Collegio ritiene che sotto tali profili (sub criteri 3.2., 4.1. e 4.2.) l’operato della Commissione non sia censurabile, essendo stato adeguatamente giustificato il giudizio reso.
5. Dall’analisi sinora svolta emerge come, a giudizio di questo Collegio, il punteggio assegnato dalla Commissione non sia sindacabile laddove la stessa ha individuato chiaramente il parametro valutativo e la ragione giustificativa a supporto del punteggio reso (si veda quanto già osservato in ordine ai servizi migliorativi, o alla carente descrizione del contesto di riferimento e dei soggetti da coinvolgere). Ne consegue che, rispetto a tali profili, non si pone realmente un problema di “genericità” della proposta, che secondo la ricorrente era da colmare con il ricorso ai chiarimenti di cui all’art. 101 comma 3 del Codice Appalti, quanto piuttosto di non corrispondenza dell’offerta a parametri specificamente richiesti dal Capitolato, venendo quindi in rilievo lacune che la ricorrente non avrebbe potuto modificare in sede di chiarimenti.
5.1. In ordine all’ulteriore censura per la quale sarebbe estremamente contraddittorio l’operato della Commissione, laddove ha assegnato coefficienti “scarso” a diverse parti della relazione tecnica pur rinvenendosi oggettivamente la medesima impostazione di specificità e completezza delle proposte invece valutate in misura più alta, il Collegio si limita ad evidenziare la genericità di tale assunto. Si tratta, invero, di una mera petizione di principio, che non considera le intrinseche differenze tra ciascun profilo valutato e ogni motivazione resa dalla Commissione. Allo stesso modo, è infondata la censura in cui la ricorrente afferma, del tutto apoditticamente, che la sua offerta avrebbe anche meritato un punteggio superiore a quello (pur positivo, “sufficiente” o “buono”) concretamente ottenuto su talune voci. Si tratta, anche in questo caso, di una mera affermazione di parte, che non permette di superare la discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, non emergendo alcun indice sintomatico del suo cattivo uso.
5.2. Infine, con riferimento alla domanda volta ad ottenere l’annullamento della legge di gara per la genericità dei criteri di valutazione e ciascuno dei rispettivi sotto-criteri presentano, il Collegio si limita ad evidenziarne l’infondatezza, in quanto ove i criteri e i sub criteri hanno rettamente interagito con la descrizione sintetica resa dalla Commissione, gli stessi sono risultati tutt’altro che generici ma pienamente focalizzati sulle esigenze da soddisfare con la gara. Quando ciò è mancato, e nei ristretti limiti sopra esposti, è dipeso dalla carente indicazione da parte della Commissione dei profili valutati nell’ambito del sub criterio di volta in volta esaminato.
6. Sulla prova di resistenza si osserva che non avendo il raggruppamento raggiunto la soglia minima di punteggio per soli 2,75 punti ed avendo ciascuno dei subcriteri, con riferimento ai quali il ricorso è fondato, un peso minimo non inferiore ai 3 punti deve essere annullato il provvedimento impugnato (di esclusione, nonché la presupposta valutazione resa dalla Commissione, con riferimento ai soli tre criteri 1.2.,1.3 e 1.4.), atteso che dal riesame la ricorrente può ottenere il punteggio mancante anche tramite un solo sub criterio.
6.1. L’istanza di verificazione/ctu deve poi essere rigettata alla luce delle argomentazioni finora svolta e dei richiami giurisprudenziali compiuti in premessa.
7. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della loro soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO