Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5193/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ARRICCHIMENTO
…………………………. SENZA CAUSA, pendente TRA
, in persona del suo Amministratore Unico, Parte_1 SI. – C.F. – con sede in Siano (SA) – 84088 Parte_2 C.F._1
– al Viale Europa n. 146 – P. IVA n. e REA n. SA386787 –, rapp.ta e P.IVA_1 difesa giusto mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Maiorino (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Nocera Inferiore alla Via Lorenzo Fava n. 45, ATTORE E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SPINELLI N. 36 SIANO, presso lo studio dell'Avv. LEO FULVIO (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO NONCHÉ
(c.f. ), Controparte_2 C.F._5
(c.f. , Controparte_3 C.F._6
(c.f. ) CP_4 C.F._7
(c.f. , CP_5 C.F._8 tutti rapp.ti e difesi giusto mandato a margine della comparsa di intervento, dall'avv. Giuseppe Bandino (c.f. ), ed elett.te domiciliati presso il suo C.F._9 studio sito in Nocera Inferiore al Corso Vittorio Emanuele n. 121
TERZI INTERVENTORI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
a seguito della cessione di quota rogata per Notaio dott. in data 9.01.2012 – Rep. n. 68891 e Racc. n. Persona_1
28060, la società attrice risultava così formata: SI.ra con quota pari ad Controparte_2
€, 5.100,00 del capitale sociale sottoscritto per €. 10.000,00; SI. con una Parte_3 quota pari ad €. 1.900,00 del capitale sociale sottoscritto;
SI. con una CP_1 quota pari ad €. 2.000,00 del capitale sociale sottoscritto e SI. Parte_4 con una quota pari ad €. 1.000,00; a seguito di una verifica contabile eseguita
[...] dalla società nei confronti di alcuni clienti che risultavano inadempienti con il pagamento delle fatture emesse, emergeva che l'importo per €. 946,00 della ditta Costruzioni Gioacchino di La Veglia Rosa erano stati ritualmente incassati dal socio
, il quale ultimo, non solo non aveva rimesso la somma incamerata nelle CP_1 casse sociali, ma non aveva informato del fatto la società attrice;
detta condotta veniva prontamente contestata al SI. e, poi, denunciata in data 11.11.2015 alla CP_1
Legione Carabinieri Campania, Stazione di Siano;
la società attrice, sempre in tale attività di controllo, verificava che il SI. aveva eseguito prelievi dal conto CP_1 corrente bancario per complessivi €. 1.850,00 e precisamente: €. 300,00 il 9.12.2013; €. 450,00 il 13.12.2013; €. 300,00 l'8.01.2014; €. 500,00 il 7.03.2014 ed €. 300,00 il 28.03.2014; anche detta condotta veniva denunciata in data 11.11.2015 alla Legione Carabinieri Campania, Stazione di Siano;
la società attrice, con delibera dei soci del 23.11.2015 rogata per Notaio dott. – Rep. n. 21198 e Racc. n. 12965 Persona_2
–, deliberava l'esclusione del SI. dalla compagine sociale proprio a causa CP_1 della gravità delle condotte contestate;
detta delibera di esclusione non era oggetto di impugnazione innanzi all'Autorità Giudiziaria da parte del SI. ; CP_1 successivamente all'adozione della delibera di esclusione, la società attrice veniva a conoscenza di altra condotta posta in essere dal SI. in suo danno, tant'è CP_1 che in data 10.12.2015, veniva denunciato alla Legione Carabinieri Campania Stazione di Siano un ulteriore prelievo di danaro dal conto corrente della società eseguito il 5.04.2013 per €. 2.300,00, mentre, in data 14.09.2016 veniva denunciato alla Legione Carabinieri Campania Stazione di Siano l'incasso di fatture presso il cliente Per_3
per complessivi €. 364,00 e presso il cliente per complessivi
[...] Persona_4
€. 582,00; la società attrice, dall'illecita condotta posta in essere dal SI. , CP_1 ha subito un danno per complessivi €. 6.042,20, derivante dalla condotta di appropriazione indebita posta in essere dal convenuto oltre ad un danno d'immagine causato da tutta la problematica e dalla necessità di dover contattare tutti i clienti non in regola con i pagamenti per verificare altre condotte similari con la conseguente perdita di alcuni appalti anche relativi ai soggetti interessati dalle varie denunce. Concludeva, dunque, chiedendo:
1. Preliminarmente, accertare che il SI. ha CP_1
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 indebitamente trattenuto per se le somme corrisposte dalla ditta Costruzioni Gioacchino di La Veglia Rosa per €. 946,00, dal SI. per €. 364,00 e dal SI. per €. Persona_3 Persona_4
582,20 a fonte del pagamento delle fatture emesse nei loro confronti, in assenza di ogni autorizzazione e senza restituirle alla società in persona del suo Parte_1
Amministratore Unico, SI.
2. Ancora in via preliminare, accertare che il SI. Parte_2 CP_1 ha prelevato dal conto corrente intestato alla società
[...] Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico, SI. acceso presso la BCC filiale di Parte_2
Salerno n. 0203100843 l'importo complessivo di €. 4.150,00 in assenza di ogni autorizzazione e senza restituirle;
3. Nel merito, condannare il SI. al pagamento in favore della società CP_1
in persona del suo Amministratore Unico, SI. Parte_1 Pt_2
della somma complessiva di € 6.042,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti
[...] dalla data di materiale esecuzione del prelievo e fino all'effettivo soddisfo;
4. Ancora nel merito, accertare che la condotta posta in essere dal SI. è stata lesiva dell'immagine professionale CP_1 ed aziendale e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma complessiva di €. 10.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di risarcimento danni;
5. Condannare il SI. , al pagamento delle spese di lite con attribuzione e distrazione, ex art. CP_1
93 c.p.c. Si costituiva , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1 per assenza l'obbligatoria negoziazione assistita nonché la nullità della stessa per indeterminatezza del suo contenuto virgola non essendo precisate le date in cui l'appropriazione delle somme indicate sarebbe avvenuta, non avendo, tra l'altro, parte attrice prodotto né le fatture, né le quietanze consegnate ai clienti pagatori nè risultando indicata la banca dove sarebbe intrattenuto il rapporto relativo, le avendo l'attrice prodotto le distinte dei prelievi virgola non avendo il convenuto titolo per effettuare le operazioni bancarie sul conto della società né deleghe in tal senso. Eccepiva altresì, che benché fossero state presentate denunce in sede penale, nessuna documentazione attestante la pendenza di eventuali procedimenti penali era stata prodotta.
Evidenziava che, negli anni, era stato costretto a presentare una serie di esposti e denunce a carico di , precedente amministratore, , Persona_5 Parte_2 attuale legale rappresentante della società, oltre ad aver convenuto in giudizio la stessa società in diverse cause civili ordinarie e di lavoro. Intervenivano nel giudizio, al fine di tutelare la posizione economica della società attrice nei confronti del convenuto, Controparte_2 Controparte_3 [...]
socie della società attrice, premettendo che, nelle more del CP_4 CP_5 presente giudizio, l'odierno convenuto notificava agli interventori ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, n. 6011/2015 – R.G. n. 24361/2015 e con il quale veniva ingiunto alla società odierna attrice il pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 per sorta capitale ed €. 540,00 per compensi ed €. 145,50 per oneri borsuali Concludevano dunque chiedendo:
1. Preliminarmente, accertare che la SI.ra , Controparte_2 la SI.ra , la SI.ra e la SI.ra sono debitrici nei Controparte_3 CP_4 CP_5 confronti del SI. della somma portata dal D.I. n. 6011/2015 – R.G. n. 24361/2015 CP_1
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 – reso dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli;
2. Nel merito e in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla società
[...]
in persona del suo Amministratore Unico, SI. nei Parte_1 Parte_2 confronti del SI. per i fatti per cui è causa, ordinare alla SI.ra , alla CP_1 Controparte_2 SI.ra , alla SI.ra e alla SI.ra di versare detta somma Controparte_3 CP_4 CP_5
a favore della società attrice, decurtandola dall'importo dovuto da quest'ultime al SI. in CP_1 conseguenza della notifica del D.I. n. 6011/2015 – R.G. n. 24361/2015 – reso dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli;
3. Condannare il SI. al CP_1 pagamento delle spese di lite con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c. In data 15/3/18, il Giudice concedeva termine per l'esperimento della negoziazione assistita. All'udienza del 31/1/2019, presente la sola parte convenuta, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. In data 27/5/2021, il giudie rigettava la richiesta di parte attrice di revoca del provvedimento assunto nel corso dell'udienza del 31/01/2019, rilevando che la mancata comparizione del difensore non legittimasse la proposizione di un'istanza di revoca per motivi di salute, peraltro solo dedotti e non documentati, potendo la rimessione in termini essere concessa solo nei casi di cui all'art. 153 c.p.c.; La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere stato l'invito alla negoziazione inviato al solo difensore e non alla parte personalmente. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce: all'art. 3, comma 1: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”; all'art. 4, primi due commi:
1. L'invito a stipulare la convenzione [di negoziazione assistita] deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. Alla prima udienza, il Giudice, in conformità del citato art. 3, comma 1, sesto periodo,
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 assegnava termine per la comunicazione dell'invito, rinviando la causa a successiva udienza, in relazione alla quale parte convenuta depositava note di trattazione, dalle quali risultava che l'invito alla negoziazione assistita era stato notificato al difensore e non alla parte personalmente, con conseguente improcedibilità della domanda. La domanda ha per oggetto una condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00, onde rientra nell'ambito applicativo della disciplina della negoziazione assistita. Parte attrice, non avendo esperito, prima dell'instaurazione della causa, la negoziazione stessa, ha, in seguito all'ordine del Giudice, rivolto il relativo invito al difensore della controparte. Occorre pertanto accertare, se, in corso di causa, l'invito possa o, addirittura, debba essere inoltrato alla parte personalmente piuttosto che presso il suo difensore. L'art. 170, comma 1, c.p.c. - stabilisce: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti». L'art. 3, comma, 1, D.L. n. 132/2014, sopra riportato, non chiarisce se l'invito debba essere rivolto al procuratore o alla parte presso il medesimo, limitandosi a stabilire che il Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata esperita, assegna «alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito». Dal combinato disposto di cui agli articoli 170, c. 1, c.p.c. e 3, c. 1, D.L. n. 132/2014, e, in particolare, dalla circostanza che sia nel primo che nel secondo compare il termine
“comunicazione”, sembrerebbe doversi desumere, secondo un'interpretazione letterale, conforme all'art. 12 delle preleggi, che l'invito debba essere comunicato al procuratore costituito. Per altro verso, però, occorre tener conto che l'art. 170 c.p.c. contiene, come rilevato da parte attrice, la clausola di riserva «salvo che la legge disponga altrimenti». Appare, quindi, necessario esaminare i principali casi in cui opera pacificamente la clausola di riserva di cui all'art. 170 c.p.c. e, in particolare, quelli disciplinati dagli articoli: 237, c. 2, c.p.c.: L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte;
286, c. 2, c.p.c.: Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301 [Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa], la notificazione si fa alla parte personalmente;
288, c. 3, c.p.c.: Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente;
292, c. 1, c.p.c.: L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza;
330, c. 3, c.p.c.: Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
125, c. 3, disp. att. c.p.c.: La comparsa [di riassunzione della causa] è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 personalmente;
129, c. 2, disp. att. c.p.c.: La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita. Dalla disamina degli articoli riportati risulta evidente che la comunicazione deve essere fatta alla parte personalmente nei casi in cui la stessa non ha (292, c. 1, c.p.c.; 125, c. 3, disp. att. c.p.c. 129, c. 2, disp. att.) o non ha più (286, c. 2, c.p.c.) o è presumibile che non abbia più (288, c. 3, c.p.c.; 330, c. 3, c.p.c.) difensore ovvero che la medesima debba compiere un atto la cui omissione pregiudicherebbe, per essa, l'esito della causa (237, c. 2, c.p.c.), come previsto dall'art. 239, c. 1, c.p.c., laddove stabilisce che «La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata […]soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso». La clausola «salvo che la legge disponga altrimenti» opera, quindi, nel caso in cui la parte non ha o si presume non abbia un difensore ovvero quando la mancata comparizione della stessa ne determinerebbe ipso iure la soccombenza. Nel caso di specie, da un lato, parte convenuta è costituita tramite difensore, dall'altro, la sua eventuale mancata adesione alla negoziazione non ne determinerebbe la soccombenza, onde non sembra che l'art. 3, c. 1, D.L. 132/2014 integri, stante la ratio che la informa, la clausola di riserva ex art. 170 c.p.c. Neppure, d'altro canto, l'interpretazione teleologica - a prescindere dal fatto che l'esito della stessa possa prevalere o meno sull'interpretazione letterale - depone in senso espresso per l'una o l'altra tesi: - per un verso, infatti, potrebbe affermarsi che la ratio dell'art. 3 citato non può essere quella di comunicare l'invito al difensore della controparte, già destinatario del relativo ordine giudiziale – dato che l'ordine di comunicare l'invito è rivolto a tutte le parti e non solo a quella attrice – bensì quella di invitare la controparte personalmente alla negoziazione assistita, anche al fine di permettere a quest'ultima, ove lo ritenesse, di farsi assistere da un difensore diverso da quello tramite il quale si è costituita;
- per altro verso, però, potrebbe sostenersi che l'invito in corso di causa alla parte personalmente non consente alla medesima, se non tramite il suo difensore costituito, di sollevare eventuali eccezioni in merito all'invito stesso;
ma se la parte può sollevare eventuali eccezioni solo tramite il suo difensore e se la stessa è domiciliata presso il medesimo, non si comprende perché debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio per poi inoltrarla al suo difensore, presso cui è già domiciliata. Alla luce delle svolte considerazioni, si ritiene, quindi, che l'invito alla negoziazione assistita in corso di causa debba essere comunicato al difensore costituito. La domanda è perciò procedibile. All'udienza del 31/1/2019, depositate note di trattazione scritta solo dalla parte convenuta, il giudice, su richiesta della stessa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Va rilevato che, correttamente, il Giudice, in data 27/5/2021, rigettava la richiesta di parte attrice di revoca del provvedimento assunto nel corso dell'udienza del 31.01.2019, in quanto la mancata comparizione del difensore non legittimava la proposizione di un'istanza di revoca per motivi di salute, peraltro solo dedotti e non
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 documentati, atteso che la rimessione in termini può essere concessa solo nei casi di cui all'art. 153 c.p.c.. Va in proposito rilevato che più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale. Sul punto si era precisato che “la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento (Cass. S.U. n. 32725/2018) e, invero, anche nel caso di specie “non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale (…) a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinchè le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni”. Nel caso di specie, il difensore si era limitato ad affermare di non aver depositato le note di trattazione scritta per “motivi strettamente personali di salute non comunicati alla controparte”. Pertanto, non avendo il difensore depositato alcuna documentazione dalla quale si evincesse l'impossibilità, per lo stesso, di provvedere nel rispetto del termine (Cass. 20211/2019, difetta la prova dell'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile (Cass. 22092/2019).
2. Sul merito. Passando al merito va rilevato come la domanda attorea sia rimasta infondata, in quanto sfornita di prova, limitandosi la parte attrice a dedurre una serie di condotte appropriative, tra l'altro non collocate nel tempo, depositando esclusivamente le denunce penali senza produrre alcuna documentazione dalla quale si evincessero le condotte contestate.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione dell'attività istruttoria.
Con riguardo agli interventori soccombenti, anche gli stessi vanno condannati, in solido con l'attore, alla refusione delle spese di lite. Secondo la Cassazione, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5193/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, pendente tra
[...]
, , Parte_1 CP_1 [...]
, , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 2. condanna la , Parte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_5 CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3397,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5193/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8