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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8219/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DEGAETANO NICOLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_1
resistente contumace
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
◊ condanna il resistente, per le casuali di cui in parte motiva, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.179,40, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del procedimento di opposizione, liquidate in complessivi euro 1.314,00,
oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone definitivamente a carico del resistente le spese di lite del procedimento monitorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2022 emesso da questo Tribunale per l'importo complessivo di euro 3.801,23, oltre accessori e spese legali distratte in favore del difensore, e notificatogli il 21/07/2022, deducendo l'errato calcolo delle differenze retributive richieste dal dipendente e, per le somme realmente dovute
(pari ad euro 1.212,22), la compensazione con un maggior credito vantato nei confronti del lavoratore, ovvero, in subordine, la sottoposizione di tale importo residuo al vincolo del pignoramento notificatogli quale terzo pignorato nel giugno
2022 dalla moglie del resistente per crediti alimentari. Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale – una volta revocata inaudita altera parte
l'efficacia provvisoria del provvedimento monitorio opposto – di volere: “… Nel
merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In
via riconvenzionale: operare la compensazione tra il minor credito residuo di €
1.212,22 dell'opposto e il maggior credito eccepito dall'opponente di € 2.391,62
con condanna in via riconvenzionale dell'opposto al pagamento CP_1
del residuo credito di € 1.179,40 in favore dell'opponente, ditta Parte_1
In via subordinata: ove il Giudice dovesse ritenere dovute all'opposto
[...]
somme a qualsiasi titolo, ritenerle sottoposte al vincolo del pignoramento e
pertanto non liquidabili in favore dell'opposto …”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'opponente non si costituiva in giudizio.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto all'udienza del
15/12/2022, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Giova premettere, in materia di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che parte opposta è tenuta a dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre parte opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opponente ha provato documentalmente di avere eseguito, in favore del resistente, il pagamento integrale di sette delle tredici mensilità indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo (esattamente: giugno
2018, luglio 2018, agosto 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile
2019), nonché di avere eseguito per altre tre pagamenti superiori rispetto a quelli ammessi dal dipendente (esattamente: il pagamento della somma di euro 800,00
per la mensilità dicembre 2017, con credito residuo del dipendente pari ad euro
225,49; il pagamento della somma di euro 700,00 per la mensilità maggio 2018,
con credito residuo del dipendente pari ad euro 170,98; il pagamento della somma di euro 777,31 per la mensilità settembre 2018, con conseguente credito residuo del dipendente pari ad euro 100,00).
Parte opponente, dunque, ha certamente dimostrato - producendo idonea documentazione a supporto delle allegate circostanze modificative del credito azionato dal resistente - che l'avversa pretesa creditoria vada quantificata, al
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro netto dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore del lavoratore, in complessivi euro 1.212,22.
Ora, riguardo al detto importo deve precisarsi che il ricorrente – dopo aver rappresentato di non essere nelle condizioni di dimostrare l'inesistenza anche di tale debito residuo in ragione dei pagamenti eseguiti brevi manu, nel corso del tempo, in favore del lavoratore, a titolo di acconti sullo stipendio dal medesimo richiesti per fronteggiare “emergenze familiari” - ha formulato comunque eccezione di compensazione con il maggior credito che - ha dimostrato documentalmente – vanta a sua volta nei confronti del lavoratore per avere proceduto nel maggio 2022 (e, dunque, ancor prima dell'avvio del procedimento monitorio definito dal provvedimento in questa sede opposto), a seguito della notifica nei suoi confronti quale terzo pignorato di un atto di pignoramento presso terzi e di una ordinanza di assegnazione per l'importo di € 2.138,17 oltre interessi maturati, nonché a seguito della richiesta del lavoratore di non eseguire la trattenuta mensile del quinto sullo stipendio in ragione della sua situazione economica, a corrispondere all'avv. Degaetano Nicola (creditore procedente del la somma complessiva di euro 2.351,62. CP_1
Parte opponente, dunque, ha anche dimostrato - producendo idonea documentazione – tanto l'esistenza di una circostanza estintiva del credito azionato dal resistente, quanto l'esistenza di un credito nei confronti del dipendente. Ora, in ordine alla valutazione delle contrapposte ragioni di credito,
non nuoce precisare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “Il
principio secondo il quale l'istituto della compensazione – postulando
l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle
parti – non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di rapporti per avere origini i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione
negoziale (ancorché complessa) non esclude la possibilità della valutazione,
nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del
consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte
partite di dare – avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per
contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere
anche d'ufficio, trovando il detto principio applicazione, per converso, al solo
fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di
carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per
l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico –
giuridico, negli artt. 1241 e segg. cc” (Cass., sez. III, 6/07/2009, n. 15796); ed ancora che “L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti
cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la
cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano
origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche
pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare avere e a
ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come
quella della non compensabilità del credito impignorabile, vigenti per la
compensazione in senso tecnico-giuridico, senza che sia necessaria l'eccezione di
parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (Cass., 29/03/2004, n.
6214).
In conseguenza – tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte opponente e del suo valore probatorio, nonché delle richieste da ella formulate;
tenuto conto dei chiarimenti offerti dai Giudici di legittimità e sopra testualmente trascritti – non può che dichiararsi la compensazione del minor credito vantato
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dal resistente, pari ad euro 1.212,22, con parte del maggior credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 2.391,62 (euro 2.351,62, oltre ad euro 40,00 per le spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa il 21/04/2022), e condannarsi il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma che residua dalla compensazione delle due poste creditorie, pari ad euro 1.179,40 al netto delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 1.101,00 ad eur0 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8219/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DEGAETANO NICOLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_1
resistente contumace
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
◊ condanna il resistente, per le casuali di cui in parte motiva, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.179,40, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del procedimento di opposizione, liquidate in complessivi euro 1.314,00,
oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone definitivamente a carico del resistente le spese di lite del procedimento monitorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2022 emesso da questo Tribunale per l'importo complessivo di euro 3.801,23, oltre accessori e spese legali distratte in favore del difensore, e notificatogli il 21/07/2022, deducendo l'errato calcolo delle differenze retributive richieste dal dipendente e, per le somme realmente dovute
(pari ad euro 1.212,22), la compensazione con un maggior credito vantato nei confronti del lavoratore, ovvero, in subordine, la sottoposizione di tale importo residuo al vincolo del pignoramento notificatogli quale terzo pignorato nel giugno
2022 dalla moglie del resistente per crediti alimentari. Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale – una volta revocata inaudita altera parte
l'efficacia provvisoria del provvedimento monitorio opposto – di volere: “… Nel
merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In
via riconvenzionale: operare la compensazione tra il minor credito residuo di €
1.212,22 dell'opposto e il maggior credito eccepito dall'opponente di € 2.391,62
con condanna in via riconvenzionale dell'opposto al pagamento CP_1
del residuo credito di € 1.179,40 in favore dell'opponente, ditta Parte_1
In via subordinata: ove il Giudice dovesse ritenere dovute all'opposto
[...]
somme a qualsiasi titolo, ritenerle sottoposte al vincolo del pignoramento e
pertanto non liquidabili in favore dell'opposto …”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'opponente non si costituiva in giudizio.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto all'udienza del
15/12/2022, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Giova premettere, in materia di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che parte opposta è tenuta a dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre parte opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opponente ha provato documentalmente di avere eseguito, in favore del resistente, il pagamento integrale di sette delle tredici mensilità indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo (esattamente: giugno
2018, luglio 2018, agosto 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, aprile
2019), nonché di avere eseguito per altre tre pagamenti superiori rispetto a quelli ammessi dal dipendente (esattamente: il pagamento della somma di euro 800,00
per la mensilità dicembre 2017, con credito residuo del dipendente pari ad euro
225,49; il pagamento della somma di euro 700,00 per la mensilità maggio 2018,
con credito residuo del dipendente pari ad euro 170,98; il pagamento della somma di euro 777,31 per la mensilità settembre 2018, con conseguente credito residuo del dipendente pari ad euro 100,00).
Parte opponente, dunque, ha certamente dimostrato - producendo idonea documentazione a supporto delle allegate circostanze modificative del credito azionato dal resistente - che l'avversa pretesa creditoria vada quantificata, al
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro netto dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore del lavoratore, in complessivi euro 1.212,22.
Ora, riguardo al detto importo deve precisarsi che il ricorrente – dopo aver rappresentato di non essere nelle condizioni di dimostrare l'inesistenza anche di tale debito residuo in ragione dei pagamenti eseguiti brevi manu, nel corso del tempo, in favore del lavoratore, a titolo di acconti sullo stipendio dal medesimo richiesti per fronteggiare “emergenze familiari” - ha formulato comunque eccezione di compensazione con il maggior credito che - ha dimostrato documentalmente – vanta a sua volta nei confronti del lavoratore per avere proceduto nel maggio 2022 (e, dunque, ancor prima dell'avvio del procedimento monitorio definito dal provvedimento in questa sede opposto), a seguito della notifica nei suoi confronti quale terzo pignorato di un atto di pignoramento presso terzi e di una ordinanza di assegnazione per l'importo di € 2.138,17 oltre interessi maturati, nonché a seguito della richiesta del lavoratore di non eseguire la trattenuta mensile del quinto sullo stipendio in ragione della sua situazione economica, a corrispondere all'avv. Degaetano Nicola (creditore procedente del la somma complessiva di euro 2.351,62. CP_1
Parte opponente, dunque, ha anche dimostrato - producendo idonea documentazione – tanto l'esistenza di una circostanza estintiva del credito azionato dal resistente, quanto l'esistenza di un credito nei confronti del dipendente. Ora, in ordine alla valutazione delle contrapposte ragioni di credito,
non nuoce precisare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “Il
principio secondo il quale l'istituto della compensazione – postulando
l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle
parti – non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di rapporti per avere origini i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione
negoziale (ancorché complessa) non esclude la possibilità della valutazione,
nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del
consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte
partite di dare – avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per
contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere
anche d'ufficio, trovando il detto principio applicazione, per converso, al solo
fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di
carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per
l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico –
giuridico, negli artt. 1241 e segg. cc” (Cass., sez. III, 6/07/2009, n. 15796); ed ancora che “L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti
cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la
cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano
origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche
pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare avere e a
ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come
quella della non compensabilità del credito impignorabile, vigenti per la
compensazione in senso tecnico-giuridico, senza che sia necessaria l'eccezione di
parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (Cass., 29/03/2004, n.
6214).
In conseguenza – tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte opponente e del suo valore probatorio, nonché delle richieste da ella formulate;
tenuto conto dei chiarimenti offerti dai Giudici di legittimità e sopra testualmente trascritti – non può che dichiararsi la compensazione del minor credito vantato
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dal resistente, pari ad euro 1.212,22, con parte del maggior credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 2.391,62 (euro 2.351,62, oltre ad euro 40,00 per le spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa il 21/04/2022), e condannarsi il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma che residua dalla compensazione delle due poste creditorie, pari ad euro 1.179,40 al netto delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 1.101,00 ad eur0 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro