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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/11/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2274 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA MESSINA CP_1 presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto al n. 2274/2018 R.G. ha impugnato la Parte_1 nota del 24.01.2018 (ricevuta il 09.02.2018) con cui l'Ente le ha richiesto la CP_1 restituzione di € 2.333,32 per asserita indebita disoccupazione agricola e ANF riferiti all'anno 2011, deducendo di avere effettivamente lavorato nell'anno 2011 per 102 giornate alle dipendenze del CO PA e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione di (re)iscrizione ex art. 22 d.l. 7/1970, poiché la cancellazione della ricorrente è stata pubblicata nel II elenco di variazione (VR) 2014 sul sito CP_1 dal 15.09.2014 al 30.09.2014; da tale data decorrevano 30 giorni per il ricorso amministrativo alla Commissione CISOA e, quindi, i successivi 120 giorni per l'azione giudiziale, con scadenza al 27.02.2015. Il ricorso è stato invece depositato il 29.06.2018.
Nel merito, l' ha richiamato il verbale ispettivo n. 4800000418561 CP_1 sul CO PA (periodo 2011-2013), che ha condotto al disconoscimento dei rapporti e alla cancellazione per l'anno 2011, contestando la decisività di buste paga e altra documentazione a formazione unilaterale.
La ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., ha disconosciuto la “notifica” prodotta dall' , osservando che la copia reca annotazioni (“pubblicato sul CP_1 sito…”) non presenti nell'originale e che, comunque, non sarebbe provata la pubblicazione del II VR 2014 né la sua data.
Considerato in diritto
Eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 (reiscrizione elenchi)
L'eccezione è fondata. La pubblicazione dell'elenco di variazione (II VR
2014) sul sito nel periodo 15–30.09.2014 è idonea a perfezionare la notifica CP_1
“ad ogni effetto di legge” della cancellazione, facendo decorrere i termini di 30 giorni per il ricorso amministrativo e, successivamente, di 120 giorni per l'azione giudiziale ex art. 22 d.l. 7/1970; il deposito del ricorso nel 2018 è oltre termine.
Il principio è in linea con l'arresto della Corte d'Appello di Messina n.
463/2025, la quale ha ritenuto satisfattiva, ai fini della prova della pubblicazione, la produzione dell'elenco VR e della relativa attestazione di pubblicazione, precisando che l'annotazione del periodo di pubblicazione è rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c. e, come tale, richiede un disconoscimento tempestivo e specifico, non potendo risolversi in formule generiche o tardive. In difetto, la pubblicazione fa decorrere i termini decadenziali e assorbe ogni profilo istruttorio volto a dimostrare la genuinità del rapporto (v. anche rilievo sull'inidoneità del mero frontespizio non sottoscritto, superata dall'attestazione firmata digitalmente).
Ne discende la improponibilità/inammissibilità della domanda di
(re)iscrizione per l'anno 2011 per intervenuta decadenza, con irrilevanza della prova testimoniale articolata.
Decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 (prestazioni) Per completezza, va richiamato il distinto regime decadenziale della domanda giudiziale sulle prestazioni (disoccupazione/ANF), che decorre dallo spirare dei termini dei ricorsi amministrativi (o dal silenzio-rigetto) con termine annuale: la Corte d'Appello di Messina n. 463/2025 ha qualificato come improcedibile/decaduta l'azione proposta oltre il termine, dando rilievo alle date di domanda, rigetto, impugnazione e silenzio, come emergenti dagli atti (principio qui condiviso e applicabile, in quanto la domanda è stata intrapresa ben oltre l'anno). Anche tale profilo conduce al rigetto della pretesa sulle prestazioni.
La decadenza dalla (re)iscrizione rende priva di causa l'erogazione; non ricorre la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989 quando l'indebito deriva dal venir meno del presupposto (cancellazione).
Quanto alle spese, opera il criterio della compensazione stante il mutamento giurisprudenziale e l'articolata vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro , così provvede: Pt_1 CP_1
1. Dichiara la decadenza di dall'azione di Parte_1 iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970 e, per l'effetto, dichiara improponibile/inammissibile la relativa domanda;
2. In via autonoma, dichiara la decadenza dall'azione giudiziale relativa alle prestazioni (disoccupazione/ANF) ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970;
3. Rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
4. Spese compensate.
Così deciso in Patti 02/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo