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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6488/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
, Controparte_1
con l'avv. PASTRO FEDERICA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
12/12/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 06/01/1976 e nata in [...] il Controparte_1
01/08/1977 del matrimonio contratto il 29/01/2011 e trascritto al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Al signor verrà assegnata la casa coniugale, con l'arredo in essa esistente, presso la Parte_1
quale anche la figlia manterrà la residenza anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre Per_1
il 30 novembre 2024, lascerà la casa ex familiare e si trasferirà nell'immobile sito in Controparte_1
Vicolo San Lorenzo n. 4 Int. 3 per il quale si è impegnata a stipulare il contratto di locazione. La signora preleverà i propri effetti personali, con facoltà della stessa di avere accesso alla casa famigliare al CP_1
fine di ultimare il trasloco fino al 31 dicembre 2024.
3. L'affido della figlia sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso il padre. Per_1
4. Fino alla fine dell'anno corrente la madre potrà tenere con sé la figlia ogni settimana dal martedì Per_1
mattina al giovedì mattina e nei week end alternati dal sabato sera alle 19.00 alla domenica mattina o dal sabato sera alle 19.00 alla domenica sera, in base al turno di lavoro della madre.
Con decorrenza dal 7 gennaio 2025, a seguito della variazione dell'orario di lavoro della madre, quest'ultima potrà tenere con sé la figlia come segue: Per_1 - una settimana dal martedì mattina al giovedì mattina
- la settimana successiva dal lunedì sera alle 20.30 al mercoledì mattina e nel week end dal venerdì sera alle 20.30 al lunedì mattina.
In ragione dell'impegno agonistico della figlia, detti turni di responsabilità potranno anche essere modificati per essere compatibili con gli impegni sportivi di . In ogni caso le parti concordano che Per_1
manterrà gli impegni sportivi anche nei giorni in cui è con la madre. La gestione degli impegni Per_1
sportivi sarà a carico totalmente del padre, che si farà aiutare anche dai nonni paterni della minore e con la possibilità per la madre di essere presente. In ogni caso i genitori e la figlia saranno liberi di concordare che quest'ultima possa trascorrere con la madre giornate ulteriori rispetto a quelle minime sopra indicate, anche per recuperare eventuali turni persi a causa degli impegni sportivi.
5. Durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun Per_1
genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico. Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il calendario ordinario, ad eccezione dei giorni di Natale e Pasqua che verranno suddivisi in modo che trascorra ad anni alterni tali giorni con l'uno e l'altro genitore. Per_1
6. I genitori contribuiranno ciascuno in modo diretto al mantenimento ordinario di e si faranno Per_1
carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione. Le spese per la mensa scolastica verranno pagate a metà
tra i genitori. Le spese relative alle pratiche sportive (incluso il relativo abbigliamento) saranno a carico al
100% del padre. Le spese per abbigliamento e scarpe saranno divise al 50% tra i genitori, concordando preventivamente la spesa qualora mensilmente superi i € 50,00 complessivi.
7. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre.
8. finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente, si impegna a versare Parte_1 Per_1
direttamente al proprietario, entro i termini previsti dal contratto di locazione, il canone mensile di €
550,00 per l'immobile sito in Vicolo San Lorenzo n. 4 Int. 3, locato da . La provvigione Controparte_1
dell'Agenzia Immobiliare che ha gestito la locazione verrà corrisposta dal signor La signora Pt_1
si farà carico delle spese condominiali e accessorie (es. polizza immobile), delle spese per le CP_1 manutenzioni a carico del locatario e delle utenze relative all'immobile. si impegna Parte_1
inoltre a versare la cauzione chiesta dal locatore di € 1.650,00, che gli verrà restituita alla scadenza del contratto. L'impegno al pagamento del canone di locazione di € 550,00 (oltre aggiornamento ISTAT) verrà mantenuto anche nel caso di un eventuale trasferimento futuro della signora in Controparte_1
un'altra abitazione, a condizione che questa sia situata nel comune di Montebelluna o comuni limitrofi.
9. si impegna a versare le rate mensili relative al finanziamento n. 22621691 Controparte_1 Pt_2
intestato a per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat Panda targato GA870LK, fino alla Parte_1
completa sua estinzione. Si impegna altresì a pagare il bollo e il premio della polizza RCA del medesimo veicolo.
10. Entro 60 giorni dall'estinzione del finanziamento Compass n. 22621691 del 02.07.2020, Pt_1
di impegna a trasferire a , che accetta, l'autoveicolo Fiat Panda targato
[...] Parte_3
GA870LK. sosterrà le spese per il trasferimento dell'autoveicolo. Le parti dichiarano Controparte_1
che il suddetto trasferimento, finalizzato alla riorganizzazione del patrimonio famigliare, è funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
11. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia.
12. Le parti, di comune accordo, applicheranno anche a sino alla sua maggiore età e Persona_2
autonomia economica, le condizioni stabilite per il mantenimento e il collocamento di , ciò in Per_1
ragione della consolidata relazione che lega la minore al signor e ai suoi genitori, tanto da Pt_1
considerarli rispettivamente padre e nonni.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 12/12/2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6488/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
, Controparte_1
con l'avv. PASTRO FEDERICA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
12/12/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 06/01/1976 e nata in [...] il Controparte_1
01/08/1977 del matrimonio contratto il 29/01/2011 e trascritto al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Al signor verrà assegnata la casa coniugale, con l'arredo in essa esistente, presso la Parte_1
quale anche la figlia manterrà la residenza anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre Per_1
il 30 novembre 2024, lascerà la casa ex familiare e si trasferirà nell'immobile sito in Controparte_1
Vicolo San Lorenzo n. 4 Int. 3 per il quale si è impegnata a stipulare il contratto di locazione. La signora preleverà i propri effetti personali, con facoltà della stessa di avere accesso alla casa famigliare al CP_1
fine di ultimare il trasloco fino al 31 dicembre 2024.
3. L'affido della figlia sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso il padre. Per_1
4. Fino alla fine dell'anno corrente la madre potrà tenere con sé la figlia ogni settimana dal martedì Per_1
mattina al giovedì mattina e nei week end alternati dal sabato sera alle 19.00 alla domenica mattina o dal sabato sera alle 19.00 alla domenica sera, in base al turno di lavoro della madre.
Con decorrenza dal 7 gennaio 2025, a seguito della variazione dell'orario di lavoro della madre, quest'ultima potrà tenere con sé la figlia come segue: Per_1 - una settimana dal martedì mattina al giovedì mattina
- la settimana successiva dal lunedì sera alle 20.30 al mercoledì mattina e nel week end dal venerdì sera alle 20.30 al lunedì mattina.
In ragione dell'impegno agonistico della figlia, detti turni di responsabilità potranno anche essere modificati per essere compatibili con gli impegni sportivi di . In ogni caso le parti concordano che Per_1
manterrà gli impegni sportivi anche nei giorni in cui è con la madre. La gestione degli impegni Per_1
sportivi sarà a carico totalmente del padre, che si farà aiutare anche dai nonni paterni della minore e con la possibilità per la madre di essere presente. In ogni caso i genitori e la figlia saranno liberi di concordare che quest'ultima possa trascorrere con la madre giornate ulteriori rispetto a quelle minime sopra indicate, anche per recuperare eventuali turni persi a causa degli impegni sportivi.
5. Durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun Per_1
genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico. Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il calendario ordinario, ad eccezione dei giorni di Natale e Pasqua che verranno suddivisi in modo che trascorra ad anni alterni tali giorni con l'uno e l'altro genitore. Per_1
6. I genitori contribuiranno ciascuno in modo diretto al mantenimento ordinario di e si faranno Per_1
carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione. Le spese per la mensa scolastica verranno pagate a metà
tra i genitori. Le spese relative alle pratiche sportive (incluso il relativo abbigliamento) saranno a carico al
100% del padre. Le spese per abbigliamento e scarpe saranno divise al 50% tra i genitori, concordando preventivamente la spesa qualora mensilmente superi i € 50,00 complessivi.
7. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre.
8. finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente, si impegna a versare Parte_1 Per_1
direttamente al proprietario, entro i termini previsti dal contratto di locazione, il canone mensile di €
550,00 per l'immobile sito in Vicolo San Lorenzo n. 4 Int. 3, locato da . La provvigione Controparte_1
dell'Agenzia Immobiliare che ha gestito la locazione verrà corrisposta dal signor La signora Pt_1
si farà carico delle spese condominiali e accessorie (es. polizza immobile), delle spese per le CP_1 manutenzioni a carico del locatario e delle utenze relative all'immobile. si impegna Parte_1
inoltre a versare la cauzione chiesta dal locatore di € 1.650,00, che gli verrà restituita alla scadenza del contratto. L'impegno al pagamento del canone di locazione di € 550,00 (oltre aggiornamento ISTAT) verrà mantenuto anche nel caso di un eventuale trasferimento futuro della signora in Controparte_1
un'altra abitazione, a condizione che questa sia situata nel comune di Montebelluna o comuni limitrofi.
9. si impegna a versare le rate mensili relative al finanziamento n. 22621691 Controparte_1 Pt_2
intestato a per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat Panda targato GA870LK, fino alla Parte_1
completa sua estinzione. Si impegna altresì a pagare il bollo e il premio della polizza RCA del medesimo veicolo.
10. Entro 60 giorni dall'estinzione del finanziamento Compass n. 22621691 del 02.07.2020, Pt_1
di impegna a trasferire a , che accetta, l'autoveicolo Fiat Panda targato
[...] Parte_3
GA870LK. sosterrà le spese per il trasferimento dell'autoveicolo. Le parti dichiarano Controparte_1
che il suddetto trasferimento, finalizzato alla riorganizzazione del patrimonio famigliare, è funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
11. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia.
12. Le parti, di comune accordo, applicheranno anche a sino alla sua maggiore età e Persona_2
autonomia economica, le condizioni stabilite per il mantenimento e il collocamento di , ciò in Per_1
ragione della consolidata relazione che lega la minore al signor e ai suoi genitori, tanto da Pt_1
considerarli rispettivamente padre e nonni.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 12/12/2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi Deli Luca