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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4565/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4565/2024 R.G. da
, nato il [...] a Parte_1
CALTANISSETTA (CL), con l'Avv. MOLING MANUEL, giusta delega in atti,
e nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
OBERMAIR MARKUS, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Il figlio avrà la residenza presso la madre e sarà inserito nel suo Persona_1
stato di famiglia.
2. Il signor verserà dal 01.09.2024 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 380,80 sul noto Persona_1
conto della signora presso la Banca Popolare dell'Alto Adige SpA Parte_2
IBAN IT93 E058 5658 2400 1057 0125 540 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e l'importo verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, primo aggiornamento, settembre 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Le parti dichiarano di aver regolamentato i propri rapporti con riferimento alle differenze delle rivalutazioni ISTAT dovute sull'assegno di mantenimento per il figlio dal sig.
alla sig.ra che, pertanto, ritiene soddisfatte le proprie Pt_1 Parte_2
ragioni, dalla omologa di separazione ad oggi e rinuncia a qualsiasi pretesa in merito. Nel contempo il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere nei Pt_1
confronti della sig.ra per eventuali assegni familiari percepiti nel Parte_2
corso degli anni.
3. Ogni spesa straordinaria necessaria per il figlio (ad esempio medica, scolastica ed extra–scolastica) sarà sostenuta dal padre per metà e dalla madre per metà. Le parti confermano di ritenere vincolante tra di loro il punto C del protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio Ordine
Avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – avvocati di pagina 3 di 5 famiglia – sezione di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli dd. 06.09.2018 (doc. 8) e successive modifiche.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate ed andranno rimborsate dall'altro dietro semplice presentazione della relativa documentazione di spesa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta documentata.
La casa familiare, sita in Chienes, San MO, Via Kahler 18, tavolarmente contrassegnata dalla p.ed. 257 in P.T. 290/II C.C. San MO, di proprietà esclusiva della signora - per quanto possa ancora occorrere- Parte_2
rimane assegnata unitamente all'arredo e corredo, alla stessa, che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio fino a sopravvenuta autonomia del figlio. Per_1
4. I coniugi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza.
5. Ai fini fiscali il figlio è da ritenersi a carico di ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno, mentre eventuali sussidi pubblici erogati nell'interesse del minore o a favore della famiglia saranno da intendersi interamente a favore della signora così come gli eventuali assegni familiari. Parte_2
6. Nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di contributo di mantenimento del coniuge, che in ogni caso vi rinunciano.
7. I coniugi dichiarano, altresì che in ogni caso restano fermi i pagamenti eseguiti in corso di matrimonio e i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in ordine alla restituzione di importi donati e cose donate o agli importi rispettivamente pagati e alle prestazioni eseguite dai coniugi per l'acquisto e la ristrutturazione, le riparazioni, i miglioramenti e le addizioni della casa di pagina 4 di 5 proprietà esclusiva della signora a Chienes e del relativo arredamento Parte_2
e a rivendicare alcunché in via di rimborso o di restituzione o di conguaglio o indennità o ad altro titolo sia per il futuro che il passato, salvo quanto di seguito previsto dal punto 8.
8. La signora si obbliga a pagare al signor a titolo di Parte_2 Pt_1
restituzione e/o conguaglio e/o indennità, ex art. 1150 c.c. e/o altro titolo, degli importi pagati e delle prestazioni eseguite per l'acquisto, la ristrutturazione, le riparazioni, i miglioramenti e le addizioni della casa di proprietà esclusiva della signora l'importo omnicomprensivo di € 200.000,00 Parte_2
(duecentomila/00), entro 30 giorni dalla data di intavolazione del diritto di proprietà, nell'ipotesi in cui la signora dovesse vendere l'immobile Parte_2
sito in San MO (identificato con la p.ed. 257 in P.T. 290/II) a persone terze (non è considerato terzo il comune figlio ). Persona_1
9. Le spese processuali vengono sostenute a metà ciascuno dai ricorrenti, per cui vanno compensate.
Bolzano, 02/01/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4565/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4565/2024 R.G. da
, nato il [...] a Parte_1
CALTANISSETTA (CL), con l'Avv. MOLING MANUEL, giusta delega in atti,
e nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
OBERMAIR MARKUS, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Il figlio avrà la residenza presso la madre e sarà inserito nel suo Persona_1
stato di famiglia.
2. Il signor verserà dal 01.09.2024 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 380,80 sul noto Persona_1
conto della signora presso la Banca Popolare dell'Alto Adige SpA Parte_2
IBAN IT93 E058 5658 2400 1057 0125 540 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e l'importo verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, primo aggiornamento, settembre 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Le parti dichiarano di aver regolamentato i propri rapporti con riferimento alle differenze delle rivalutazioni ISTAT dovute sull'assegno di mantenimento per il figlio dal sig.
alla sig.ra che, pertanto, ritiene soddisfatte le proprie Pt_1 Parte_2
ragioni, dalla omologa di separazione ad oggi e rinuncia a qualsiasi pretesa in merito. Nel contempo il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere nei Pt_1
confronti della sig.ra per eventuali assegni familiari percepiti nel Parte_2
corso degli anni.
3. Ogni spesa straordinaria necessaria per il figlio (ad esempio medica, scolastica ed extra–scolastica) sarà sostenuta dal padre per metà e dalla madre per metà. Le parti confermano di ritenere vincolante tra di loro il punto C del protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio Ordine
Avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – avvocati di pagina 3 di 5 famiglia – sezione di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli dd. 06.09.2018 (doc. 8) e successive modifiche.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate ed andranno rimborsate dall'altro dietro semplice presentazione della relativa documentazione di spesa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta documentata.
La casa familiare, sita in Chienes, San MO, Via Kahler 18, tavolarmente contrassegnata dalla p.ed. 257 in P.T. 290/II C.C. San MO, di proprietà esclusiva della signora - per quanto possa ancora occorrere- Parte_2
rimane assegnata unitamente all'arredo e corredo, alla stessa, che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio fino a sopravvenuta autonomia del figlio. Per_1
4. I coniugi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza.
5. Ai fini fiscali il figlio è da ritenersi a carico di ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno, mentre eventuali sussidi pubblici erogati nell'interesse del minore o a favore della famiglia saranno da intendersi interamente a favore della signora così come gli eventuali assegni familiari. Parte_2
6. Nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di contributo di mantenimento del coniuge, che in ogni caso vi rinunciano.
7. I coniugi dichiarano, altresì che in ogni caso restano fermi i pagamenti eseguiti in corso di matrimonio e i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in ordine alla restituzione di importi donati e cose donate o agli importi rispettivamente pagati e alle prestazioni eseguite dai coniugi per l'acquisto e la ristrutturazione, le riparazioni, i miglioramenti e le addizioni della casa di pagina 4 di 5 proprietà esclusiva della signora a Chienes e del relativo arredamento Parte_2
e a rivendicare alcunché in via di rimborso o di restituzione o di conguaglio o indennità o ad altro titolo sia per il futuro che il passato, salvo quanto di seguito previsto dal punto 8.
8. La signora si obbliga a pagare al signor a titolo di Parte_2 Pt_1
restituzione e/o conguaglio e/o indennità, ex art. 1150 c.c. e/o altro titolo, degli importi pagati e delle prestazioni eseguite per l'acquisto, la ristrutturazione, le riparazioni, i miglioramenti e le addizioni della casa di proprietà esclusiva della signora l'importo omnicomprensivo di € 200.000,00 Parte_2
(duecentomila/00), entro 30 giorni dalla data di intavolazione del diritto di proprietà, nell'ipotesi in cui la signora dovesse vendere l'immobile Parte_2
sito in San MO (identificato con la p.ed. 257 in P.T. 290/II) a persone terze (non è considerato terzo il comune figlio ). Persona_1
9. Le spese processuali vengono sostenute a metà ciascuno dai ricorrenti, per cui vanno compensate.
Bolzano, 02/01/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5