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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCHI SILVIA
opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI
[...] P.IVA_1
CATALDO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024.
pagina1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la società proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1833/22 del 15.12.22, con cui le è stata ingiunto di consegnare i seguenti documenti: - relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21; - libri mastri al 31.12.21; - registri degli acquisti e delle fatture emesse nell'anno 2021; - ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per . CP_3
Ha esposto l'opponente che la controparte ha intrapreso un rapporto di consulenza e assistenza fiscale non con la persona fisica bensì con Parte_1 la società "Studio Marini srls", che per la sua forma giuridica (srls) ha una personalità giuridica e patrimoniale distinta dal socio, che peraltro è la Dott.ssa al 20% delle quote e terze persone per la restante parte. Peraltro l'amministratore della società non è . Parte_1
La data di revoca del mandato da parte della dapprima è Parte_2 stata comunicata a mezzo mail con decorrenza dal 24/06/2022, data poi variata con decorrenza dal 31/03/2022 mediante mail del 27/06/2022 da parte della società. Già prima del 05/08/2022 la nuova consulente Dott.ssa si era Persona_1 sentita telefonicamente con lo Studio Marini per informare del subentro e contestualmente la con mail del 27/06/2022, aveva fatto Parte_2 richiesta della seguente documentazione:
- LI.pe primo trimestre 2022;
- Deposito bilancio 2021;
- Dichiarazione 2022, periodo d'imposta 2021 sia dei soci che della società, Documentazione per ISA e IRAP;
- al 31/12/2021 e al 31/03/2022 per l'apertura dei conti;
CP_4
- Registri IVA anno 2021 e I° trim./2022, libro giornale, mastrini, copia ultima Dichiarazione IVA e Dichiarazione Redditi soci e società, libro beni amm.li, inventari, verbali assemblee, visura società. In tale circostanza, nella stessa data, lo Studio provvedeva ad informare la che, causa revoca mandato, a quella data non era possibile Parte_2 poter procedere al deposito c/o la CCIAA/Registro Imprese del Bilancio anno imposta 2021, in quanto non definito con il Rappresentante Legale e a fornire il libro giornale al 31/03/2022 poiché lo Studio non era in possesso di documentazione contabile/fiscale aggiornata, quale prima nota incassi-pagamenti ed estratto conto societario. Ad ogni modo in data 30/06/2022 lo Studio inoltrava i Registri IVA 2021/2022, nonché la Liquidazione periodica IVA del I° trim.2022, ciò è stato possibile visto che le fatture elettroniche potevano essere prelevate dal Sistema di interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In data 16.3.22 veniva inviata altra documentazione. Solo successivamente, in data 05/08/2022, la Dott.ssa comunicava allo Studio dell'avvenuto Persona_1 subentro nell'attività di consulenza contabile e fiscale nella e Parte_2
pagina2 di 8 rendeva noto il fatto che più volte aveva sollecitato l'Amministratore a mettersi in contatto con lo Studio, chiedendo, altresì, la possibilità di potersi confrontare e rivolgere allo stesso per ulteriori informazioni;
inoltre vi è stato anche un contatto telefonico con la Dott.ssa nel quale si ribadiva che, visto Persona_1
l'approssimarsi della chiusura per le ferie estive, si rinviava il tutto a settembre;
in data 08/08/2022 lo Studio inviava mail alla Dott.ssa comunicandole Persona_1 che la documentazione richiesta era a disposizione e che, previo appuntamento telefonico, poteva essere ritirata direttamente;
è pacifico dunque ritenere che non vi è stato alcun impedimento o difficoltà causato dallo Studio MARINI, da un punto di vista professionale, affinché la nuova Consulente potesse svolgere l'incarico assunto;
Inoltre in data 21/09/2022 la Dott.ssa inviava, per conoscenza Persona_1 allo Studio, una mail indirizzata alla soc. in cui sollecitava il Parte_2
Rappresentante Legale a mettersi in contatto con lo Studio, definire il Bilancio al 31/12/2021, al fine di provvedere al deposito di quest'ultimo, oltre che alla redazione e all'invio della dichiarazione dei redditi, redarguendoli, tra l'altro, circa l'ormai passata scadenza di imposte e tasse, e dunque non pagate;
a ciò non è seguito alcun riscontro da parte della se non la richiesta da Parte_2 parte del difensore dei seguenti ulteriori documenti: a) Dati ISA/IRAP 2021 dipendenti;
b) Libro giornale;
c) Registri IVA;
d) Verbale delle assemblee;
e) Libro inventari al 31/03/2022. Tempestivamente, in data 13/10/2022, è stata inoltrata la documentazione, quale i Dati il Libro inventari, il Libro Verbali assemblee e il Libro giornale, Pt_3 precisando che quest'ultimo, vista l'insistenza della richiesta, seppur senza alcuna possibilità di incontro e riscontro con il Sig. , era stato stampato al Parte_4
31/12/2021 ma per lo stesso non era stato possibile effettuare le consuete scritture di assestamento e chiusura conti previste, così come l'aggiornamento delle scritture al 31/03/2022 non era stato completato perché mancante dell'apertura conti della situazione patrimoniale, non avendo potuto definire l'anno 2021 ribadendo, ancora una volta, di essere sprovvisti di documentazione contabile e fiscale aggiornata alla data stessa. Contestualmente e per l'ennesima volta, lo studio riferiva che i Registri IVA 2021/2022, unitamente alla Liquidazione periodica IVA I° trim.2022, erano già stati inviati in data 30/06/2022; successivamente in data 18/10/2022, veniva richiesta la situazione economico-patrimoniale aggiornata al 2021, i libri mastri, e, come di consueto e con costanza, i Registri IVA 2021 (GIA' CONSEGNATI IN DATA 30/06/2022). Dopodiché con missiva del 24/10/2022 il difensore dello Studio MARINI, precisava, tra l'altro, che la documentazione richiesta più volte, era stata già consegnata;
in seguito, e precisamente in data 18/11/2022 il difensore, nonostante la documentazione fosse stata inoltrata, provvedeva a fare richiesta aggiuntiva di documentazione, ovvero le certificazioni uniche 2022 periodo imposta pagina3 di 8 2021 del percipiente Sig. , regolarmente inoltrate alla CP_3 [...] in data 16/03/2022, oltre che, per l'ennesima volta, i Registri IVA Parte_2
2021 (come già più volte precisato consegnati in data 30/06/2022), mastri al 31/12/2021 che non potevano essere ristampati, causa di forza maggiore, in quanto trasferendo le contabilità gestite dallo Studio dal “SERVER LOCALE” ad un “SERVER CLOUD”, al fine di garantire la sicurezza informatica e la gestione della privacy, non potevano essere trasferite aziende non più gestite dallo Studio. (Tuttavia ciò non preclude la possibilità alla nuova consulente di procedere ad ogni adempimento contabile e fiscale, in quanto, essendo in possesso del libro giornale, ogni conto in
“dare” nonché in “avere” e il relativo mastrino può essere ricostruito mediante il libro stesso, qualora ve ne fosse la necessità) e, in ultimo, la Relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.2021, la quale non è prevista da alcuna normativa vigente ed inoltre sarebbe alquanto improbabile procedere a stilare una relazione relativamente ad un bilancio provvisorio, mancante dunque delle scritture di assestamento e chiuso definitivamente, e, in ogni caso, di un bilancio inerente una società a responsabilità limitata semplificata (MICRO IMPRESE), bilancio, tra l'altro, ancora da depositare c/o il Registro delle Imprese. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto così giudicare: a) In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
rispetto alle pretese avverse per i motivi in narrativa e Parte_5 quindi la inammissibilità della domanda;
b) Nel merito, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto emettere sentenza che accolga totalmente la stessa, dichiarando la revoca del decreto ingiuntivo;
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Si è costituita la società contestando le deduzioni della Parte_2 controparte e rilevando che il singolo professionista incaricato, seppure facente parte di uno Studio o Associazione Professionale, detiene la legittimazione passiva con riferimento allo svolgimento dell'attività prestata e di eventuali responsabilità che dovessero configurarsi nello svolgimento della stessa. Nel merito ha rilevato che la consegna di una relazione tecnica sulla situazione patrimoniale della società, seppur non costituisce un obbligo normativo, viene per prassi effettuata dal professionista nel passaggio di consegne al nuovo incaricato. Nel caso di specie, tale relazione era ancor più dovuta, poiché la vera ragione per la quale la avrebbe revocato l'incarico allo Studio ed alla Parte_2 dottoressa è dovuto dal fatto che l'odierna opposta a far data dai primi mesi Pt_1 dell'anno 2022, ha iniziato a ricevere avvisi di accertamento per migliaia di euro, in quanto erano stati autoritariamente e del tutto all'oscuro della Parte_2 portati in detrazione dalla odierna opponente, dei crediti inesistenti, che hanno comportato molteplici sanzioni a carico della società opposta e per le quali pende un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al R.g. 1416/2023.
pagina4 di 8 Non corrisponde altresì al vero, quanto dedotto dalla professionista, in merito all'invio del Registro Iva 2021, infatti, con mail del 30.06.22 quest'ultima inviava solo ed esclusivamente la documentazione relativa al 2022, mentre con riferimento al 2021 nulla era stato inviato, e della circostanza ve ne è prova nella stessa documentazione allegata dalla controparte. Infatti, ammesso e non concesso che la dottoressa avesse inviato le Pt_1 CP_ certificazioni del signor , con il ricorso per ingiunzione, l'odierna opposta ha chiesto ed ottenuto la consegna delle ricevute di invio ed il protocollo di dette certificazioni (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e non le certificazioni stesse. Tale richiesta nasceva dal fatto che la dottoressa aveva inviato due volte Pt_1 CP_ le certificazioni uniche relative al signor e, pertanto, la nuova consulente necessitava di conoscere tali informazioni al fine di poter annullare l'invio di una delle due certificazioni inviate. Ma al di là della reale motivazione che ha spinto la a Parte_2 richiedere tali documenti, la dottoressa era tenuta alla consegna della Pt_1 documentazione, in virtù dell'incarico ricevuto e dell'obbligo di conservazione della stessa in capo alla professionista, che nel caso in esame, come previsto dall'art. 2220 c.c. è pari a 10 anni. In ordine ai libri 2021, che secondo l'opponente non sono stati Per_2 consegnati dalla stessa per una assunta causa di forza maggiore, ovvero la perdita di tutti i dati, dovuta al passaggio da un programma di gestione ad un altro, ha rilevato che quanto dedotto dalla controparte non costituisce alcuna giustificazione in merito alla circostanza che si è verificata, che non può essere nemmeno qualificata come causa di forza maggiore, bensì come atto di negligenza ed imperizia da parte della professionista. Infatti, qualora la dovesse ricevere un accertamento Parte_2 fiscale, la perdita di documentazione non potrebbe essere in alcun modo giustificata, con conseguenze gravi sul piano fiscale che potrebbero comportare anche una liquidazione giudiziale della stessa, ovvero anche conseguenze sul piano penale. Inoltre i libri mastri al 31.12.2021 non sono mai stati consegnati alla
[...]
, diversamente da quanto affermato da controparte, che difatti non Parte_2 fornisce prova alcuna al riguardo e, pertanto, tale perdita non potrebbe essere nemmeno sopperita dalla custodia ad opera dell'odierna opposta, che si trova oramai in una condizione irreversibile, non potendo più recuperare la documentazione andata persa. Ha dunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sulla richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 28 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina5 di 8 Tanto premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata, secondo quanto di seguito esposto. In primo luogo deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente, in quanto, se è pur vero che l'associazione professionale (nel caso di specie in realtà lo “studio” professionale risulta organizzato nelle forme di società a responsabilità limitata semplice) costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, nel caso di specie alcun elemento è stato addotto dall'opponente a sostegno della pretesa imputazione del rapporto instaurato con la società allo studio/società, piuttosto che alla professionista Controparte_2 considerata nella sua individualità. D'altra parte nei rapporti di opera professionale è predominante l'elemento della personalità della prestazione e i rapporti con la società come evidenziano i reiterati scambi di mail prodotti agli Controparte_2 atti, sono stati intrattenuti dalla dott.ssa avvalendosi di indirizzo di posta Pt_1 elettronica con indicazione espressa del suo nominativo, e poi dal legale di quest'ultima che significativamente ha fatto riferimento nella propria missiva depositata all'all. n. 12) all'atto di citazione solo alla posizione di quest'ultima e non dell'intero studio commerciale. Quanto al merito, deve premettersi che a carico del professionista cui sia affidato lo svolgimento di un'opera professionale sussiste un obbligo qualificato di diligenza, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.. Tale obbligo indubbiamente comprende anche quello di consegna della documentazione custodita per l'espletamento dell'incarico e di cooperazione con il professionista che subentri nella cura degli interessi del soggetto assistito. Consegue che poiché l'obbligo di consegna della documentazione costituisce adempimento dello stesso contratto di opera professionale, spetta al professionista, laddove lo stesso sia destinatario di una richiesta specifica di consegna della documentazione, provare che questa non fosse inerente all'adempimento degli obblighi previsti a suo carico, ovvero dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi o estintivi. Ciò similmente a quanto la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di chiarire con riferimento al caso della successione di amministratori di condominio (“È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi (così Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02)). In altri termini, in ragione dell'onere qualificato di diligenza posto a carico del professionista che assuma su di sé, in modo verosimilmente omnicomprensivo, la gestione e la cura degli interessi di un altro soggetto (nel caso di specie, la consulenza e l'assistenza in materia contabile e tributaria della società opponente), l'onere della prova in relazione alla tenuta di un documento pertinente all'attività
pagina6 di 8 della quale è incaricato il professionista e riguardante il medesimo periodo temporale al quale si riferisce l'incarico, spetta sul professionista. Consegue che nel caso di specie l'onere della prova in ordine alla avvenuta consegna (o alle ragioni del mancato possesso) dei documenti di cui la parte opposta, ricorrente nel monitorio, ha chiesto, in modo specifico, la restituzione, spetta a carico della parte opponente Parte_1
Ciò premesso in ordine ai criteri che devono seguirsi per la valutazione della fondatezza dell'istanza veicolata dall'odierna parte opposta nel proprio ricorso monitorio, deve osservarsi che i documenti di cui è stata richiesta la restituzione, cui ha coerentemente riguardo il decreto ingiuntivo opposto, sono i seguenti: 1) relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21;
2) libri mastri al 31.12.21;
3) registri degli acquisti e delle fatture emesse nell'anno 2021;
4) ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per . CP_3
Ritiene il Giudice che il decreto ingiuntivo debba essere revocato con riferimento alla richiesta di consegna di una relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale della società, non essendovi prova che le parti abbiano stabilito a carico del professionista l'onere di redigere e consegnare un simile documento alla scadenza dell'incarico. D'altra parte, coerentemente con quanto appena rilevato, si osserva che la parte opposta non ha saputo individuare la fonte dell'obbligo di redazione della relazione asseritamente posto a carico della parte opponente, richiamandosi a tal fine genericamente all'esistenza di una non meglio definita “prassi”, come tale inidonea a determinare l'insorgenza di rapporti giuridici. Quanto alla documentazione indicata ai nn. 2-3), in base alla prospettazione della stessa parte opposta, nel corso del giudizio, e in particolare in data 13 luglio 2023 con riferimento ai registri IVA 2021 e in data 18 luglio 2021 con riferimento ai mastrini contabili 2021, la dott.ssa ha provveduto alla sua Parte_1 consegna. Con riferimento all'indicata documentazione deve per l'effetto ritenersi cessata la materia del contendere. Quanto alla documentazione indicata al punto n. 4), riguardante le ricevute invio e protocolli delle certificazioni uniche 2022 periodo di imposta 2021 relative al CP_ sig. , di cui la parte opposta ha continuato a lamentare la mancata consegna, la parte opponente non ha dimostrato di avervi provveduto. Invero la stessa, a sostegno del preteso adempimento del proprio obbligo di consegna, ha richiamato i propri allegati nn. 10) e 13), i quali, però, non CP_ contengono la documentazione relativa al sig. . Il decreto ingiuntivo deve per l'effetto essere confermato limitatamente alla consegna di tale ultima documentazione. La parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della cessata materia del contendere con riferimento a una parte consistente della pagina7 di 8 documentazione comportano la soccombenza reciproca tra le parti e inducono per l'effetto alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto con riferimento all'obbligo di consegna della relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto con riferimento all'obbligo di consegna delle ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per;
CP_3
- dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCHI SILVIA
opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI
[...] P.IVA_1
CATALDO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024.
pagina1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la società proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1833/22 del 15.12.22, con cui le è stata ingiunto di consegnare i seguenti documenti: - relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21; - libri mastri al 31.12.21; - registri degli acquisti e delle fatture emesse nell'anno 2021; - ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per . CP_3
Ha esposto l'opponente che la controparte ha intrapreso un rapporto di consulenza e assistenza fiscale non con la persona fisica bensì con Parte_1 la società "Studio Marini srls", che per la sua forma giuridica (srls) ha una personalità giuridica e patrimoniale distinta dal socio, che peraltro è la Dott.ssa al 20% delle quote e terze persone per la restante parte. Peraltro l'amministratore della società non è . Parte_1
La data di revoca del mandato da parte della dapprima è Parte_2 stata comunicata a mezzo mail con decorrenza dal 24/06/2022, data poi variata con decorrenza dal 31/03/2022 mediante mail del 27/06/2022 da parte della società. Già prima del 05/08/2022 la nuova consulente Dott.ssa si era Persona_1 sentita telefonicamente con lo Studio Marini per informare del subentro e contestualmente la con mail del 27/06/2022, aveva fatto Parte_2 richiesta della seguente documentazione:
- LI.pe primo trimestre 2022;
- Deposito bilancio 2021;
- Dichiarazione 2022, periodo d'imposta 2021 sia dei soci che della società, Documentazione per ISA e IRAP;
- al 31/12/2021 e al 31/03/2022 per l'apertura dei conti;
CP_4
- Registri IVA anno 2021 e I° trim./2022, libro giornale, mastrini, copia ultima Dichiarazione IVA e Dichiarazione Redditi soci e società, libro beni amm.li, inventari, verbali assemblee, visura società. In tale circostanza, nella stessa data, lo Studio provvedeva ad informare la che, causa revoca mandato, a quella data non era possibile Parte_2 poter procedere al deposito c/o la CCIAA/Registro Imprese del Bilancio anno imposta 2021, in quanto non definito con il Rappresentante Legale e a fornire il libro giornale al 31/03/2022 poiché lo Studio non era in possesso di documentazione contabile/fiscale aggiornata, quale prima nota incassi-pagamenti ed estratto conto societario. Ad ogni modo in data 30/06/2022 lo Studio inoltrava i Registri IVA 2021/2022, nonché la Liquidazione periodica IVA del I° trim.2022, ciò è stato possibile visto che le fatture elettroniche potevano essere prelevate dal Sistema di interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In data 16.3.22 veniva inviata altra documentazione. Solo successivamente, in data 05/08/2022, la Dott.ssa comunicava allo Studio dell'avvenuto Persona_1 subentro nell'attività di consulenza contabile e fiscale nella e Parte_2
pagina2 di 8 rendeva noto il fatto che più volte aveva sollecitato l'Amministratore a mettersi in contatto con lo Studio, chiedendo, altresì, la possibilità di potersi confrontare e rivolgere allo stesso per ulteriori informazioni;
inoltre vi è stato anche un contatto telefonico con la Dott.ssa nel quale si ribadiva che, visto Persona_1
l'approssimarsi della chiusura per le ferie estive, si rinviava il tutto a settembre;
in data 08/08/2022 lo Studio inviava mail alla Dott.ssa comunicandole Persona_1 che la documentazione richiesta era a disposizione e che, previo appuntamento telefonico, poteva essere ritirata direttamente;
è pacifico dunque ritenere che non vi è stato alcun impedimento o difficoltà causato dallo Studio MARINI, da un punto di vista professionale, affinché la nuova Consulente potesse svolgere l'incarico assunto;
Inoltre in data 21/09/2022 la Dott.ssa inviava, per conoscenza Persona_1 allo Studio, una mail indirizzata alla soc. in cui sollecitava il Parte_2
Rappresentante Legale a mettersi in contatto con lo Studio, definire il Bilancio al 31/12/2021, al fine di provvedere al deposito di quest'ultimo, oltre che alla redazione e all'invio della dichiarazione dei redditi, redarguendoli, tra l'altro, circa l'ormai passata scadenza di imposte e tasse, e dunque non pagate;
a ciò non è seguito alcun riscontro da parte della se non la richiesta da Parte_2 parte del difensore dei seguenti ulteriori documenti: a) Dati ISA/IRAP 2021 dipendenti;
b) Libro giornale;
c) Registri IVA;
d) Verbale delle assemblee;
e) Libro inventari al 31/03/2022. Tempestivamente, in data 13/10/2022, è stata inoltrata la documentazione, quale i Dati il Libro inventari, il Libro Verbali assemblee e il Libro giornale, Pt_3 precisando che quest'ultimo, vista l'insistenza della richiesta, seppur senza alcuna possibilità di incontro e riscontro con il Sig. , era stato stampato al Parte_4
31/12/2021 ma per lo stesso non era stato possibile effettuare le consuete scritture di assestamento e chiusura conti previste, così come l'aggiornamento delle scritture al 31/03/2022 non era stato completato perché mancante dell'apertura conti della situazione patrimoniale, non avendo potuto definire l'anno 2021 ribadendo, ancora una volta, di essere sprovvisti di documentazione contabile e fiscale aggiornata alla data stessa. Contestualmente e per l'ennesima volta, lo studio riferiva che i Registri IVA 2021/2022, unitamente alla Liquidazione periodica IVA I° trim.2022, erano già stati inviati in data 30/06/2022; successivamente in data 18/10/2022, veniva richiesta la situazione economico-patrimoniale aggiornata al 2021, i libri mastri, e, come di consueto e con costanza, i Registri IVA 2021 (GIA' CONSEGNATI IN DATA 30/06/2022). Dopodiché con missiva del 24/10/2022 il difensore dello Studio MARINI, precisava, tra l'altro, che la documentazione richiesta più volte, era stata già consegnata;
in seguito, e precisamente in data 18/11/2022 il difensore, nonostante la documentazione fosse stata inoltrata, provvedeva a fare richiesta aggiuntiva di documentazione, ovvero le certificazioni uniche 2022 periodo imposta pagina3 di 8 2021 del percipiente Sig. , regolarmente inoltrate alla CP_3 [...] in data 16/03/2022, oltre che, per l'ennesima volta, i Registri IVA Parte_2
2021 (come già più volte precisato consegnati in data 30/06/2022), mastri al 31/12/2021 che non potevano essere ristampati, causa di forza maggiore, in quanto trasferendo le contabilità gestite dallo Studio dal “SERVER LOCALE” ad un “SERVER CLOUD”, al fine di garantire la sicurezza informatica e la gestione della privacy, non potevano essere trasferite aziende non più gestite dallo Studio. (Tuttavia ciò non preclude la possibilità alla nuova consulente di procedere ad ogni adempimento contabile e fiscale, in quanto, essendo in possesso del libro giornale, ogni conto in
“dare” nonché in “avere” e il relativo mastrino può essere ricostruito mediante il libro stesso, qualora ve ne fosse la necessità) e, in ultimo, la Relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.2021, la quale non è prevista da alcuna normativa vigente ed inoltre sarebbe alquanto improbabile procedere a stilare una relazione relativamente ad un bilancio provvisorio, mancante dunque delle scritture di assestamento e chiuso definitivamente, e, in ogni caso, di un bilancio inerente una società a responsabilità limitata semplificata (MICRO IMPRESE), bilancio, tra l'altro, ancora da depositare c/o il Registro delle Imprese. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto così giudicare: a) In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
rispetto alle pretese avverse per i motivi in narrativa e Parte_5 quindi la inammissibilità della domanda;
b) Nel merito, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto emettere sentenza che accolga totalmente la stessa, dichiarando la revoca del decreto ingiuntivo;
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Si è costituita la società contestando le deduzioni della Parte_2 controparte e rilevando che il singolo professionista incaricato, seppure facente parte di uno Studio o Associazione Professionale, detiene la legittimazione passiva con riferimento allo svolgimento dell'attività prestata e di eventuali responsabilità che dovessero configurarsi nello svolgimento della stessa. Nel merito ha rilevato che la consegna di una relazione tecnica sulla situazione patrimoniale della società, seppur non costituisce un obbligo normativo, viene per prassi effettuata dal professionista nel passaggio di consegne al nuovo incaricato. Nel caso di specie, tale relazione era ancor più dovuta, poiché la vera ragione per la quale la avrebbe revocato l'incarico allo Studio ed alla Parte_2 dottoressa è dovuto dal fatto che l'odierna opposta a far data dai primi mesi Pt_1 dell'anno 2022, ha iniziato a ricevere avvisi di accertamento per migliaia di euro, in quanto erano stati autoritariamente e del tutto all'oscuro della Parte_2 portati in detrazione dalla odierna opponente, dei crediti inesistenti, che hanno comportato molteplici sanzioni a carico della società opposta e per le quali pende un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al R.g. 1416/2023.
pagina4 di 8 Non corrisponde altresì al vero, quanto dedotto dalla professionista, in merito all'invio del Registro Iva 2021, infatti, con mail del 30.06.22 quest'ultima inviava solo ed esclusivamente la documentazione relativa al 2022, mentre con riferimento al 2021 nulla era stato inviato, e della circostanza ve ne è prova nella stessa documentazione allegata dalla controparte. Infatti, ammesso e non concesso che la dottoressa avesse inviato le Pt_1 CP_ certificazioni del signor , con il ricorso per ingiunzione, l'odierna opposta ha chiesto ed ottenuto la consegna delle ricevute di invio ed il protocollo di dette certificazioni (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e non le certificazioni stesse. Tale richiesta nasceva dal fatto che la dottoressa aveva inviato due volte Pt_1 CP_ le certificazioni uniche relative al signor e, pertanto, la nuova consulente necessitava di conoscere tali informazioni al fine di poter annullare l'invio di una delle due certificazioni inviate. Ma al di là della reale motivazione che ha spinto la a Parte_2 richiedere tali documenti, la dottoressa era tenuta alla consegna della Pt_1 documentazione, in virtù dell'incarico ricevuto e dell'obbligo di conservazione della stessa in capo alla professionista, che nel caso in esame, come previsto dall'art. 2220 c.c. è pari a 10 anni. In ordine ai libri 2021, che secondo l'opponente non sono stati Per_2 consegnati dalla stessa per una assunta causa di forza maggiore, ovvero la perdita di tutti i dati, dovuta al passaggio da un programma di gestione ad un altro, ha rilevato che quanto dedotto dalla controparte non costituisce alcuna giustificazione in merito alla circostanza che si è verificata, che non può essere nemmeno qualificata come causa di forza maggiore, bensì come atto di negligenza ed imperizia da parte della professionista. Infatti, qualora la dovesse ricevere un accertamento Parte_2 fiscale, la perdita di documentazione non potrebbe essere in alcun modo giustificata, con conseguenze gravi sul piano fiscale che potrebbero comportare anche una liquidazione giudiziale della stessa, ovvero anche conseguenze sul piano penale. Inoltre i libri mastri al 31.12.2021 non sono mai stati consegnati alla
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, diversamente da quanto affermato da controparte, che difatti non Parte_2 fornisce prova alcuna al riguardo e, pertanto, tale perdita non potrebbe essere nemmeno sopperita dalla custodia ad opera dell'odierna opposta, che si trova oramai in una condizione irreversibile, non potendo più recuperare la documentazione andata persa. Ha dunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sulla richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 28 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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pagina5 di 8 Tanto premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata, secondo quanto di seguito esposto. In primo luogo deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente, in quanto, se è pur vero che l'associazione professionale (nel caso di specie in realtà lo “studio” professionale risulta organizzato nelle forme di società a responsabilità limitata semplice) costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, nel caso di specie alcun elemento è stato addotto dall'opponente a sostegno della pretesa imputazione del rapporto instaurato con la società allo studio/società, piuttosto che alla professionista Controparte_2 considerata nella sua individualità. D'altra parte nei rapporti di opera professionale è predominante l'elemento della personalità della prestazione e i rapporti con la società come evidenziano i reiterati scambi di mail prodotti agli Controparte_2 atti, sono stati intrattenuti dalla dott.ssa avvalendosi di indirizzo di posta Pt_1 elettronica con indicazione espressa del suo nominativo, e poi dal legale di quest'ultima che significativamente ha fatto riferimento nella propria missiva depositata all'all. n. 12) all'atto di citazione solo alla posizione di quest'ultima e non dell'intero studio commerciale. Quanto al merito, deve premettersi che a carico del professionista cui sia affidato lo svolgimento di un'opera professionale sussiste un obbligo qualificato di diligenza, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.. Tale obbligo indubbiamente comprende anche quello di consegna della documentazione custodita per l'espletamento dell'incarico e di cooperazione con il professionista che subentri nella cura degli interessi del soggetto assistito. Consegue che poiché l'obbligo di consegna della documentazione costituisce adempimento dello stesso contratto di opera professionale, spetta al professionista, laddove lo stesso sia destinatario di una richiesta specifica di consegna della documentazione, provare che questa non fosse inerente all'adempimento degli obblighi previsti a suo carico, ovvero dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi o estintivi. Ciò similmente a quanto la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di chiarire con riferimento al caso della successione di amministratori di condominio (“È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi (così Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02)). In altri termini, in ragione dell'onere qualificato di diligenza posto a carico del professionista che assuma su di sé, in modo verosimilmente omnicomprensivo, la gestione e la cura degli interessi di un altro soggetto (nel caso di specie, la consulenza e l'assistenza in materia contabile e tributaria della società opponente), l'onere della prova in relazione alla tenuta di un documento pertinente all'attività
pagina6 di 8 della quale è incaricato il professionista e riguardante il medesimo periodo temporale al quale si riferisce l'incarico, spetta sul professionista. Consegue che nel caso di specie l'onere della prova in ordine alla avvenuta consegna (o alle ragioni del mancato possesso) dei documenti di cui la parte opposta, ricorrente nel monitorio, ha chiesto, in modo specifico, la restituzione, spetta a carico della parte opponente Parte_1
Ciò premesso in ordine ai criteri che devono seguirsi per la valutazione della fondatezza dell'istanza veicolata dall'odierna parte opposta nel proprio ricorso monitorio, deve osservarsi che i documenti di cui è stata richiesta la restituzione, cui ha coerentemente riguardo il decreto ingiuntivo opposto, sono i seguenti: 1) relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21;
2) libri mastri al 31.12.21;
3) registri degli acquisti e delle fatture emesse nell'anno 2021;
4) ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per . CP_3
Ritiene il Giudice che il decreto ingiuntivo debba essere revocato con riferimento alla richiesta di consegna di una relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale della società, non essendovi prova che le parti abbiano stabilito a carico del professionista l'onere di redigere e consegnare un simile documento alla scadenza dell'incarico. D'altra parte, coerentemente con quanto appena rilevato, si osserva che la parte opposta non ha saputo individuare la fonte dell'obbligo di redazione della relazione asseritamente posto a carico della parte opponente, richiamandosi a tal fine genericamente all'esistenza di una non meglio definita “prassi”, come tale inidonea a determinare l'insorgenza di rapporti giuridici. Quanto alla documentazione indicata ai nn. 2-3), in base alla prospettazione della stessa parte opposta, nel corso del giudizio, e in particolare in data 13 luglio 2023 con riferimento ai registri IVA 2021 e in data 18 luglio 2021 con riferimento ai mastrini contabili 2021, la dott.ssa ha provveduto alla sua Parte_1 consegna. Con riferimento all'indicata documentazione deve per l'effetto ritenersi cessata la materia del contendere. Quanto alla documentazione indicata al punto n. 4), riguardante le ricevute invio e protocolli delle certificazioni uniche 2022 periodo di imposta 2021 relative al CP_ sig. , di cui la parte opposta ha continuato a lamentare la mancata consegna, la parte opponente non ha dimostrato di avervi provveduto. Invero la stessa, a sostegno del preteso adempimento del proprio obbligo di consegna, ha richiamato i propri allegati nn. 10) e 13), i quali, però, non CP_ contengono la documentazione relativa al sig. . Il decreto ingiuntivo deve per l'effetto essere confermato limitatamente alla consegna di tale ultima documentazione. La parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della cessata materia del contendere con riferimento a una parte consistente della pagina7 di 8 documentazione comportano la soccombenza reciproca tra le parti e inducono per l'effetto alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto con riferimento all'obbligo di consegna della relazione tecnica sulla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.21;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto con riferimento all'obbligo di consegna delle ricevute invio e protocolli di due certificazioni uniche 2022 periodo imposta 2021 per;
CP_3
- dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
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