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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1862 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 03.11.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv. ti IE Palandri, Cecilia Cavanna, Carola Uva e Oliviero Denti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oliviero Denti sito in Lecco, Piazza degli Affari n. 12, giusta procura in calce al ricorso;
attrice
E
(C.F. e P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pugliese, Cesare Resinelli, Alessandro Vaccarella e
IE ZA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Cesare Resinelli e Alessandro
Vaccarella sito in Lecco, via Cairoli n. 59, giusta procura in calce alla costituzione;
convenuta
E CONTRO
(C.F. e P.Iva ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.Iva in persona dei rispettivi legali Controparte_3 P.IVA_3 rappresentanti, entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Giani
e AR DI, elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Milano, Piazza Vetra n. 17, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
E CONTRO
1 (C.F. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Leonardo Giani e AR
DI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Vetra n. 17, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
E CONTRO
HDI GLOBAL SE, in persona dei membri del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Gioffredi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via
Monte Nero n. 50, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti;
FATTO E DIRITTO
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del Parte_1 contratto sottoscritto in data 10.11.2022 con la e la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto.
A tal fine ha dedotto di aver stipulato, per il tramite del suo gestore tecnico RA un accordo con la convenuta per la revisione dei motori dello yatch di sua Controparte_5 proprietà a cui si aggiungevano due successivi addendum, del 06.02.2023 e 02.03.2023, relativi all'installazione di nuove pompe olio prelubrificanti, alla revisione e alla sostituzione di parti dell'impianto elettrico del motore, al sollevamento dei motori, alla revisione dei turbocompressori e delle pompe di iniezione del carburante.
Ulteriormente, ha dedotto che i lavori iniziati a marzo 2023, si sono prolungati fino ad inizio giugno quando, iniziate le prove a mare, si sono verificate le prime avarie ai motori dell'imbarcazione. A fronte del rifiuto della convenuta di procedere ad un'ispezione tecnica in contraddittorio, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice atteso che il contratto di revisione era stato sottoscritto con la e che, in ogni caso, l'attrice neppure aveva dimostrato l'esistenza di una Controparte_6 procura o di una contemplatio domini in forza della quale poter ritenere che la RA avesse agito in nome e per conto della . Nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza della domanda Parte_1 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle compagnie di assicurazione HDI Global
Se, , e ai fini della manleva da ogni eventuale Controparte_2 Controparte_7
2 accertata responsabilità.
Si sono costituite in giudizio Controparte_2 Controparte_8
e contestando tutto quanto ex
[...] Controparte_3 adverso dedotto e aderendo all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata l'inoperatività delle polizze.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la propria Controparte_4 carenza di legittimazione passiva, in quanto mera intermediaria assicurativa. Nel merito si è associata alle difese di . CP_9
Si è costituita in giudizio HDI Global SE, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, in caso di accoglimento, di respingere la domanda di manleva o di limitare l'indennizzo a quanto previsto in polizza.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23.07.2024, ha Controparte_1 rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della terza chiamata e il Controparte_4
Giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e . Controparte_1 Controparte_4
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti dal giudice in precedenza titolare del ruolo che ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 03.11.2025, in cui la sottoscritta ha trattenuto la causa in decisione.
2. E' meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Come è noto, la legittimazione ad agire o a contraddire va tenuta distinta dalla titolarità attiva o passiva del rapporto fatto valere.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e conseguentemente essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare (arg. ex art. 81 c.p.c. secondo cui "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui").
In altre parole, dunque, la parte di un processo è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. In merito la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 14177/2011) che il requisito in esame configura una condizione dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. In altri termini la legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che
3 assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio.
Ne consegue che la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o dalle difese della parte convenuta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o al convenuto. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ.
SSUU, Sentenza n. 2951 del 16.02.2016). Diversi, dunque, sono i regimi giuridici, atteso che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non si pongono problemi di riparto dell'onere della prova, poiché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. Al contrario la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (cfr. da ultimo Cassazione, ordinanza n.10435/2025).
Ciò premesso, si ritiene che la domanda promossa dalla sia inammissibile per Parte_1 carenza di legittimazione attiva.
Infatti, dalla prospettazione della domanda e dagli atti ad essa allegati nonché dalle difese di parte convenuta emerge chiaramente che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attrice che, pertanto, non ha alcun diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che sia l'offerta contrattuale del
10.11.2022 che gli addendum del 06.02.2023 e del 02.03.2023 sono stati sottoscritti dalla convenuta e dalla (doc. 4/5/6 fascicolo attoreo). Parimenti le Controparte_1 Controparte_6 comunicazioni via mail allegate hanno quali principali interlocutori la e la RA e non la CP_10 parte attrice (v. doc. 7-8-9-10 di parte attrice).
Neppure emerge che la RA abbia agito, nei rapporti con la in nome e per conto CP_1 della . Parte_1
Come è noto, il contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Se il mandato è con rappresentanza gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante (art. 1704 c.c.). In tale ipotesi, il potere di
4 rappresentanza viene conferito con apposita procura mediante la quale il mandatario ha un potere di spendita del nome o c.d. contemplatio domini, in forza della quale gli effetti giuridici dell'attività svolta dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1388 c.c.).
È evidente, dunque, che un conto è il c.d. rapporto gestione, ossia il rapporto interno tra il rappresentante e il rappresentato che può trovare la sua fonte anche in un contratto di mandato;
un conto è la procura che, invece, legittima l'esercizio del potere rappresentativo nei rapporti esterni per il tramite della spendita del nome. In mancanza di una procura, gli effetti dell'atto stipulato dal rappresentante si produrranno unicamente nella sua sfera giuridica.
Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”- che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante e il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige
l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante
è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzi” (cfr. tra tutte Cassazione, sentenza n. 18441 del 17.09.2005; n. 18433/2025).
In altri termini, dunque, se il mandatario o più in generale il rappresentante, nel concludere un contratto con terzi, non spenda il nome del rappresentato, non si costituisce alcun rapporto tra il mandante e il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza del mandante, essendo necessario un qualche comportamento del mandatario idoneo a portare a conoscenza dell'altro che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, seppure nell'atto di citazione l'attrice deduca di aver concluso un contratto con la per il tramite del suo gestore tecnico CP_10 Controparte_6 dalla documentazione dalla stessa prodotta non risulta che la RA avesse agito in qualità di mandataria, con la spendita del nome della , né che quest'ultima le avesse conferito una Parte_1 qualche procura generale o speciale.
5 Conseguentemente la non ha alcun diritto di agire in giudizio per far valere un Parte_1 diritto di cui, secondo la prospettazione dell'attrice e le difese dalla convenuta, risulta esserne titolare la Controparte_6
Inoltre, anche a voler valutare la sussistenza della legittimazione ad agire alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio – seppure i principi sopra esposti limitino l'accertamento alla prospettazione fatta nella domanda – preme rilevare che i contratti prodotti dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (doc. 28 e doc. 29) hanno rilevanza limitata ai rapporti interni tra la e la senza nulla dimostrare in merito all'efficacia esterna di Parte_1 CP_11 detto rapporto nella relazione con la terza contraente Solo, infatti, la spendita del nome CP_10 avrebbe eventualmente legittimato l'attrice ad agire in giudizio per far valer un diritto suo proprio derivante dalle obbligazioni assunte dalla mandataria RA in nome e per conto della mandante.
Il nome della , infatti, non figura né nel contratto e negli addendum sottoscritti Parte_1 dalla né nello scambio di mail intercorse tra RA e per la conclusione dell'affare (v. CP_11 CP_10 doc. 8 di parte convenuta e doc. 4 di parte attrice). Si ritiene, inoltre, che la locuzione “please find attached the offer by Principal office” contenuta nella mail del 12.12.2022 inviata dalla alla CP_11 con l'accettazione della proposta contrattuale, non sia di per sé sufficiente a dimostrare CP_1 neppure la contemplatio domini e ad individuare in maniera univoca che la avesse agito in CP_11 nome della anche perché il principal office coincide con la sede principale e non con il Parte_1 committente (ossia la secondo quanto dedotto dall'attrice). Si ritiene dunque che dalle Parte_1 modalità e dalle circostanze con cui la RA ha svolto l'attività negoziale non possa ragionevolmente presumersi che tale attività sia stata espletata nella qualità di rappresentante di un atro soggetto.
Da quanto sopra, dunque, deve ritenersi l'estraneità della al rapporto intercorso tra Parte_1 la convenuta e la non essendosi costituito alcun rapporto tra quest'ultima e l'attrice. CP_10
Peraltro, anche a voler ritenere sussistente un mandato tra l'attrice e la per la gestione dello CP_11 yacht di sua proprietà di cui parte convenuta fosse pure a conoscenza, in mancanza di una contemplatio domini, è la ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi derivanti dal CP_11 contratto sottoscritto con la società convenuta (art. ex art. 1705 c.c.) ed eventualmente ad essere titolare del diritto di agire per far valere l'inadempimento contrattuale della convenuta.
In conclusione, dunque, la domanda di parte attrice è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
La declaratoria di inammissibilità della domanda assorbe le domande di manleva avanzate dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate e le eccezioni ad esse connesse.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014,
6 così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media) e delle attività espletate.
Parte attrice è tenuta a rifondere le spese di lite sia nei confronti della convenuta sia delle terze chiamate in garanzia, , , Controparte_2 Controparte_2 CP_3
e HDI Global SE, in applicazione del principio di causalità, in quanto la chiamata in
[...] causa si è resa necessaria in relazione alla domanda avanzata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda di pare attrice per carenza di legittimazione ad agire;
• Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 10.868 per compensi ed euro 1.686 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante e di , Direzione per la Controparte_2 in persona del legale rappresentante delle spese di lite che liquida in euro 10.868 CP_3 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di HDI Global SE, in persona Parte_1 del legale rappresentante, delle spese di lite che liquida in euro 10.868 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Si comunichi.
Lecco, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1862 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 03.11.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv. ti IE Palandri, Cecilia Cavanna, Carola Uva e Oliviero Denti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oliviero Denti sito in Lecco, Piazza degli Affari n. 12, giusta procura in calce al ricorso;
attrice
E
(C.F. e P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pugliese, Cesare Resinelli, Alessandro Vaccarella e
IE ZA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Cesare Resinelli e Alessandro
Vaccarella sito in Lecco, via Cairoli n. 59, giusta procura in calce alla costituzione;
convenuta
E CONTRO
(C.F. e P.Iva ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.Iva in persona dei rispettivi legali Controparte_3 P.IVA_3 rappresentanti, entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Giani
e AR DI, elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Milano, Piazza Vetra n. 17, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
E CONTRO
1 (C.F. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Leonardo Giani e AR
DI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Vetra n. 17, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
E CONTRO
HDI GLOBAL SE, in persona dei membri del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Gioffredi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via
Monte Nero n. 50, giusta procura in calce alla costituzione;
terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti;
FATTO E DIRITTO
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del Parte_1 contratto sottoscritto in data 10.11.2022 con la e la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto.
A tal fine ha dedotto di aver stipulato, per il tramite del suo gestore tecnico RA un accordo con la convenuta per la revisione dei motori dello yatch di sua Controparte_5 proprietà a cui si aggiungevano due successivi addendum, del 06.02.2023 e 02.03.2023, relativi all'installazione di nuove pompe olio prelubrificanti, alla revisione e alla sostituzione di parti dell'impianto elettrico del motore, al sollevamento dei motori, alla revisione dei turbocompressori e delle pompe di iniezione del carburante.
Ulteriormente, ha dedotto che i lavori iniziati a marzo 2023, si sono prolungati fino ad inizio giugno quando, iniziate le prove a mare, si sono verificate le prime avarie ai motori dell'imbarcazione. A fronte del rifiuto della convenuta di procedere ad un'ispezione tecnica in contraddittorio, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice atteso che il contratto di revisione era stato sottoscritto con la e che, in ogni caso, l'attrice neppure aveva dimostrato l'esistenza di una Controparte_6 procura o di una contemplatio domini in forza della quale poter ritenere che la RA avesse agito in nome e per conto della . Nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza della domanda Parte_1 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle compagnie di assicurazione HDI Global
Se, , e ai fini della manleva da ogni eventuale Controparte_2 Controparte_7
2 accertata responsabilità.
Si sono costituite in giudizio Controparte_2 Controparte_8
e contestando tutto quanto ex
[...] Controparte_3 adverso dedotto e aderendo all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata l'inoperatività delle polizze.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la propria Controparte_4 carenza di legittimazione passiva, in quanto mera intermediaria assicurativa. Nel merito si è associata alle difese di . CP_9
Si è costituita in giudizio HDI Global SE, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, in caso di accoglimento, di respingere la domanda di manleva o di limitare l'indennizzo a quanto previsto in polizza.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23.07.2024, ha Controparte_1 rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della terza chiamata e il Controparte_4
Giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e . Controparte_1 Controparte_4
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti dal giudice in precedenza titolare del ruolo che ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 03.11.2025, in cui la sottoscritta ha trattenuto la causa in decisione.
2. E' meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Come è noto, la legittimazione ad agire o a contraddire va tenuta distinta dalla titolarità attiva o passiva del rapporto fatto valere.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e conseguentemente essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare (arg. ex art. 81 c.p.c. secondo cui "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui").
In altre parole, dunque, la parte di un processo è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. In merito la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 14177/2011) che il requisito in esame configura una condizione dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. In altri termini la legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che
3 assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio.
Ne consegue che la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o dalle difese della parte convenuta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o al convenuto. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ.
SSUU, Sentenza n. 2951 del 16.02.2016). Diversi, dunque, sono i regimi giuridici, atteso che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non si pongono problemi di riparto dell'onere della prova, poiché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. Al contrario la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (cfr. da ultimo Cassazione, ordinanza n.10435/2025).
Ciò premesso, si ritiene che la domanda promossa dalla sia inammissibile per Parte_1 carenza di legittimazione attiva.
Infatti, dalla prospettazione della domanda e dagli atti ad essa allegati nonché dalle difese di parte convenuta emerge chiaramente che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attrice che, pertanto, non ha alcun diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che sia l'offerta contrattuale del
10.11.2022 che gli addendum del 06.02.2023 e del 02.03.2023 sono stati sottoscritti dalla convenuta e dalla (doc. 4/5/6 fascicolo attoreo). Parimenti le Controparte_1 Controparte_6 comunicazioni via mail allegate hanno quali principali interlocutori la e la RA e non la CP_10 parte attrice (v. doc. 7-8-9-10 di parte attrice).
Neppure emerge che la RA abbia agito, nei rapporti con la in nome e per conto CP_1 della . Parte_1
Come è noto, il contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Se il mandato è con rappresentanza gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante (art. 1704 c.c.). In tale ipotesi, il potere di
4 rappresentanza viene conferito con apposita procura mediante la quale il mandatario ha un potere di spendita del nome o c.d. contemplatio domini, in forza della quale gli effetti giuridici dell'attività svolta dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1388 c.c.).
È evidente, dunque, che un conto è il c.d. rapporto gestione, ossia il rapporto interno tra il rappresentante e il rappresentato che può trovare la sua fonte anche in un contratto di mandato;
un conto è la procura che, invece, legittima l'esercizio del potere rappresentativo nei rapporti esterni per il tramite della spendita del nome. In mancanza di una procura, gli effetti dell'atto stipulato dal rappresentante si produrranno unicamente nella sua sfera giuridica.
Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”- che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante e il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige
l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante
è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzi” (cfr. tra tutte Cassazione, sentenza n. 18441 del 17.09.2005; n. 18433/2025).
In altri termini, dunque, se il mandatario o più in generale il rappresentante, nel concludere un contratto con terzi, non spenda il nome del rappresentato, non si costituisce alcun rapporto tra il mandante e il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza del mandante, essendo necessario un qualche comportamento del mandatario idoneo a portare a conoscenza dell'altro che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, seppure nell'atto di citazione l'attrice deduca di aver concluso un contratto con la per il tramite del suo gestore tecnico CP_10 Controparte_6 dalla documentazione dalla stessa prodotta non risulta che la RA avesse agito in qualità di mandataria, con la spendita del nome della , né che quest'ultima le avesse conferito una Parte_1 qualche procura generale o speciale.
5 Conseguentemente la non ha alcun diritto di agire in giudizio per far valere un Parte_1 diritto di cui, secondo la prospettazione dell'attrice e le difese dalla convenuta, risulta esserne titolare la Controparte_6
Inoltre, anche a voler valutare la sussistenza della legittimazione ad agire alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio – seppure i principi sopra esposti limitino l'accertamento alla prospettazione fatta nella domanda – preme rilevare che i contratti prodotti dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (doc. 28 e doc. 29) hanno rilevanza limitata ai rapporti interni tra la e la senza nulla dimostrare in merito all'efficacia esterna di Parte_1 CP_11 detto rapporto nella relazione con la terza contraente Solo, infatti, la spendita del nome CP_10 avrebbe eventualmente legittimato l'attrice ad agire in giudizio per far valer un diritto suo proprio derivante dalle obbligazioni assunte dalla mandataria RA in nome e per conto della mandante.
Il nome della , infatti, non figura né nel contratto e negli addendum sottoscritti Parte_1 dalla né nello scambio di mail intercorse tra RA e per la conclusione dell'affare (v. CP_11 CP_10 doc. 8 di parte convenuta e doc. 4 di parte attrice). Si ritiene, inoltre, che la locuzione “please find attached the offer by Principal office” contenuta nella mail del 12.12.2022 inviata dalla alla CP_11 con l'accettazione della proposta contrattuale, non sia di per sé sufficiente a dimostrare CP_1 neppure la contemplatio domini e ad individuare in maniera univoca che la avesse agito in CP_11 nome della anche perché il principal office coincide con la sede principale e non con il Parte_1 committente (ossia la secondo quanto dedotto dall'attrice). Si ritiene dunque che dalle Parte_1 modalità e dalle circostanze con cui la RA ha svolto l'attività negoziale non possa ragionevolmente presumersi che tale attività sia stata espletata nella qualità di rappresentante di un atro soggetto.
Da quanto sopra, dunque, deve ritenersi l'estraneità della al rapporto intercorso tra Parte_1 la convenuta e la non essendosi costituito alcun rapporto tra quest'ultima e l'attrice. CP_10
Peraltro, anche a voler ritenere sussistente un mandato tra l'attrice e la per la gestione dello CP_11 yacht di sua proprietà di cui parte convenuta fosse pure a conoscenza, in mancanza di una contemplatio domini, è la ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi derivanti dal CP_11 contratto sottoscritto con la società convenuta (art. ex art. 1705 c.c.) ed eventualmente ad essere titolare del diritto di agire per far valere l'inadempimento contrattuale della convenuta.
In conclusione, dunque, la domanda di parte attrice è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
La declaratoria di inammissibilità della domanda assorbe le domande di manleva avanzate dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate e le eccezioni ad esse connesse.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014,
6 così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media) e delle attività espletate.
Parte attrice è tenuta a rifondere le spese di lite sia nei confronti della convenuta sia delle terze chiamate in garanzia, , , Controparte_2 Controparte_2 CP_3
e HDI Global SE, in applicazione del principio di causalità, in quanto la chiamata in
[...] causa si è resa necessaria in relazione alla domanda avanzata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda di pare attrice per carenza di legittimazione ad agire;
• Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 10.868 per compensi ed euro 1.686 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante e di , Direzione per la Controparte_2 in persona del legale rappresentante delle spese di lite che liquida in euro 10.868 CP_3 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di HDI Global SE, in persona Parte_1 del legale rappresentante, delle spese di lite che liquida in euro 10.868 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Si comunichi.
Lecco, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore
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