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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON RO, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3893/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
EL BU e PA DI;
ricorrente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 28.06.2024 esponeva di avere lavorato con Parte_1
contratto a tempo determinato e part time orizzontale a 20 ore settimanali dall' 08/08/2012, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato (e parziale) in data 11/02/2013 sino al 25/04/2024, allorquando rassegnava le proprie dimissioni volontarie con preavviso, con mansioni di escavatorista, addetto agli scavi e posa in opera di cavi. Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, di non aver ricevuto il saldo dello
1 stipendio per i mesi di Agosto 2023, Marzo 2024 e Aprile 2024, per il tfr e per le altre spettanze liquidatorie.
In conseguenza, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di complessivi euro 234.143,04, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Il convenuto, benchè ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
In corso di giudizio il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ad eccezione del tfr e delle ultime tre mensilità, pertanto per tale parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per i titoli per i quali rimane controversia, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Dall'istruttoria svolta (testi Vicedomini ed ) e dalla Tes_1
documentazione in atti deve ritenersi provato il rapporto di lavoro come dedotto da parte ricorrente.
Ciò posto, si osserva che il resistente, rimasto contumace non ha provato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il ricorrente assume di avere ricevuto.
Quanto sopra, pur essendo posto a carico del datore di lavoro l'onere della relativa prova.
In conseguenza, il ha diritto al pagamento del tfr e delle Pt_1
ultime tre mensilità.
In ordine al quantum debeatur, vanno condivisi i conteggi depositati da parte ricorrente con le note del 24.11.2025 in quanto privi di vizi logici e coerenti nell'elaborazione contabile.
Al ricorrente spettano per sorte capitale a titolo di differenze retributive euro 4.711,00, e per sorte capitale a titolo di t.f.r. euro €
17.208,23 ( per un totale complessivo di euro 21.919,27).
2 Pertanto, la , in persona del l.r.p.t. Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma predetta (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
- Condanna la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 21.919,27, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per le ultime te mensilità e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
- Dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- Condanna la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1
che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari .
Torre Annunziata, 12.12.2025
IL GIUDICE
ON RO
3
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON RO, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3893/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
EL BU e PA DI;
ricorrente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 28.06.2024 esponeva di avere lavorato con Parte_1
contratto a tempo determinato e part time orizzontale a 20 ore settimanali dall' 08/08/2012, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato (e parziale) in data 11/02/2013 sino al 25/04/2024, allorquando rassegnava le proprie dimissioni volontarie con preavviso, con mansioni di escavatorista, addetto agli scavi e posa in opera di cavi. Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, di non aver ricevuto il saldo dello
1 stipendio per i mesi di Agosto 2023, Marzo 2024 e Aprile 2024, per il tfr e per le altre spettanze liquidatorie.
In conseguenza, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di complessivi euro 234.143,04, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Il convenuto, benchè ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
In corso di giudizio il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ad eccezione del tfr e delle ultime tre mensilità, pertanto per tale parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per i titoli per i quali rimane controversia, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Dall'istruttoria svolta (testi Vicedomini ed ) e dalla Tes_1
documentazione in atti deve ritenersi provato il rapporto di lavoro come dedotto da parte ricorrente.
Ciò posto, si osserva che il resistente, rimasto contumace non ha provato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il ricorrente assume di avere ricevuto.
Quanto sopra, pur essendo posto a carico del datore di lavoro l'onere della relativa prova.
In conseguenza, il ha diritto al pagamento del tfr e delle Pt_1
ultime tre mensilità.
In ordine al quantum debeatur, vanno condivisi i conteggi depositati da parte ricorrente con le note del 24.11.2025 in quanto privi di vizi logici e coerenti nell'elaborazione contabile.
Al ricorrente spettano per sorte capitale a titolo di differenze retributive euro 4.711,00, e per sorte capitale a titolo di t.f.r. euro €
17.208,23 ( per un totale complessivo di euro 21.919,27).
2 Pertanto, la , in persona del l.r.p.t. Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma predetta (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
- Condanna la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 21.919,27, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per le ultime te mensilità e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
- Dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- Condanna la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1
che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari .
Torre Annunziata, 12.12.2025
IL GIUDICE
ON RO
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