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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1501/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11043/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IRPEF-ALTRO
2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IVA-ALTRO
2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IVA-ALTRO
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'atto impositivo in epigrafe, deducendo in particolare: 1) L'Illegittimità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti prodromici"; 2) La "Decadenza dall'azione di recupero dei crediti erariali per decorso del termine.".
Nella resistenza dell'Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Napoli, con la sentenza n. 11043 dell'8 luglio
2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso del termine ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Ricordava che l'onere della prova dell'osservanza del termine di impugnazione, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato di ufficio inammissibile.
Nella vicenda, non erano stati forniti elementi in fatto di notifica della intimazione di pagamento in questione
(documento informatico attestante data e ora di ricezione dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate), risultando impossibile, allo stato, dedurre l'osservanza del predetto termine.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui hanno resistito sia l'Agenzia delle Entrate IO, sia l'Agenzia delle Entrate DP Napoli II con controdeduzioni.
L'appello è fondato.
Il primo motivo mira a contestare la declaratoria di inammissibilità facendo rilevare che in realtà la sentenza impugnata non si è avveduta del fatto che alle ultime pagine della copia dell'atto impugnato era riportata anche la stampa del messaggio pec con il quale l'atto risultava notificato in data 26/07/2023. Poiché il ricorso risulta notificato in data 27 settembre 2023 e depositato il successivo 29 settembre, emerge con evidenza l'erroneità della declaratoria di inammissibilità cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Passando quindi al merito dell'impugnativa, dovendosi perciò superare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado, anche il secondo motivo di appello è fondato. Il contribuente segnala che già in primo grado aveva dedotto a sostegno dell'impugnativa dell'intimazione la circostanza che non risultava compiuta la rituale notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, e che tale deduzione era stata altresì specificata nelle memorie depositate in primo grado, nelle quali era stata specificamente illustrata la ragione di nullità in considerazione dell'erronea individuazione dell'indirizzo pec al quale era stata effettuata la notifica della cartella.
Infatti, con le memorie de quibus, il ricorrente aveva lamentato che la cartella esattoriale era stata inviata alla pec ''Email_4'', ma che si trattava di un indirizzo diverso da quello appartenente al contribuente, posto che la pec del ricorrente, estratta dal registro pubblico
REGINDE, è ''Email_5''.
Trattasi a ben vedere di censura che è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n.
179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
(Cass. n. 11574/2018; Cass. n. 24948/2021). Trattasi di principio suscettibile, di applicazione anche al caso di notifica di atti impositivi, in assenza di prova che il contribuente abbia previamente comunicato all'amministrazione un diverso indirizzo pec presso cui chiedeva l'inoltro delle comunicazioni degli atti tributari.
L'accertamento della invalidità della notifica della cartella de qua rende pertanto illegittima anche l'intimazione di pagamento, per la violazione delle regole che prevedono che l'atto debba essere previamente preceduto dalla valida notifica dell'atto presupposto.
Il rilievo della nullità per erronea individuazione dell'indirizzo del destinatario assorbe altresì le altre censure del ricorrente che parimenti miravano a far riscontrare l'invalidità della notifica della cartella esattoriale (punti 3, 4,
5, 8 e 9 dell'appello), come del pari deve reputarsi assorbita, per effetto del riscontro della nullità della notifica della cartella, la deduzione un ordine alla mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali (punto 10).
Il contribuente aveva però anche richiesto accertarsi la non debenza delle somme di cui alla cartella impugnata, anche tenuto conto della maturata prescrizione esclusivamente per la componente relativa a sanzioni ed interessi (per la possibilità per il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, di accertare la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, ovvero, come nel caso in esame, per la mancata notifica della cartella, si veda
Cass. S.U. n. 26817/2024), richiesta oggetto del punto 6 dell'atto di appello, che richiama l'identico contenuto del punto 2. del ricorso originario. La stessa appare fondata.
Il contribuente, evidentemente consapevole che per il credito da tributo principale non è invocabile la prescrizione quinquennale, trattandosi di credito erariale, per il quale opera il più ampio termine di prescrizione decennale, ha limitato la sua richiesta solo alle voci per sanzioni ed interessi.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'omessa impugnazione delle cartelle e la loro idoneità a fungere da titolo esecutivo determinerebbe l'applicazione anche ai suddetti crediti della più ampia prescrizione decennale, atteso che, oltre che risultare inapplicabile nella fattispecie in ragione della rilevata nullità della notifica della cartella, si tratta di tesi che appare chiaramente smentita dalla giurisprudenza di legittimità che con l'arresto delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Trattasi di principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo
(Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 3797/2019).
Né miglior sorte può avere la diversa affermazione, spesso ripetuta nelle difese dell'Ufficio in altre controversie secondo cui la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, in ragione dell'unitarietà dell'atto nel quale è richiesto rispetto al credito da imposta principale, beneficerebbe del più ampio termine di prescrizione dettato per quest'ultimo.
Anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4,
c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. n. 2095/2023;
Cass. n. 7486/2022, che proprio in relazione a notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, ha affermato che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.).
La collocazione cronologica dei precedenti da ultimo richiamati induce a ritenere che sia ormai superato il contrario avviso manifestato da alcuni arresti richiamati dalla difesa erariale, e rimasti nella sostanza isolati (Cass. nn. 10547, 10549 del 2019), come espressamente chiarito da ultimo in Cass. n. 24721/2024.
L'appello è pertanto accolto nei termini di cui motivazione, e le spese del doppio grado, atteso il solo parziale accoglimento dell'impugnativa della cartella (e limitatamente solo ad interessi e sanzioni) meritano di essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del contribuente dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento quanto al credito di cui alla cartella n. 07120200043927114000 avente ad oggetto l'addizionale regionale IRPEF 2016, che dichiara prescritto solo per la parte relativa a sanzioni ed interessi;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1501/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11043/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043927114000
IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IRPEF-ALTRO
2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IVA-ALTRO
2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029057056000 IVA-ALTRO
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'atto impositivo in epigrafe, deducendo in particolare: 1) L'Illegittimità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti prodromici"; 2) La "Decadenza dall'azione di recupero dei crediti erariali per decorso del termine.".
Nella resistenza dell'Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Napoli, con la sentenza n. 11043 dell'8 luglio
2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso del termine ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Ricordava che l'onere della prova dell'osservanza del termine di impugnazione, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato di ufficio inammissibile.
Nella vicenda, non erano stati forniti elementi in fatto di notifica della intimazione di pagamento in questione
(documento informatico attestante data e ora di ricezione dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate), risultando impossibile, allo stato, dedurre l'osservanza del predetto termine.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente cui hanno resistito sia l'Agenzia delle Entrate IO, sia l'Agenzia delle Entrate DP Napoli II con controdeduzioni.
L'appello è fondato.
Il primo motivo mira a contestare la declaratoria di inammissibilità facendo rilevare che in realtà la sentenza impugnata non si è avveduta del fatto che alle ultime pagine della copia dell'atto impugnato era riportata anche la stampa del messaggio pec con il quale l'atto risultava notificato in data 26/07/2023. Poiché il ricorso risulta notificato in data 27 settembre 2023 e depositato il successivo 29 settembre, emerge con evidenza l'erroneità della declaratoria di inammissibilità cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Passando quindi al merito dell'impugnativa, dovendosi perciò superare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado, anche il secondo motivo di appello è fondato. Il contribuente segnala che già in primo grado aveva dedotto a sostegno dell'impugnativa dell'intimazione la circostanza che non risultava compiuta la rituale notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, e che tale deduzione era stata altresì specificata nelle memorie depositate in primo grado, nelle quali era stata specificamente illustrata la ragione di nullità in considerazione dell'erronea individuazione dell'indirizzo pec al quale era stata effettuata la notifica della cartella.
Infatti, con le memorie de quibus, il ricorrente aveva lamentato che la cartella esattoriale era stata inviata alla pec ''Email_4'', ma che si trattava di un indirizzo diverso da quello appartenente al contribuente, posto che la pec del ricorrente, estratta dal registro pubblico
REGINDE, è ''Email_5''.
Trattasi a ben vedere di censura che è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n.
179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
(Cass. n. 11574/2018; Cass. n. 24948/2021). Trattasi di principio suscettibile, di applicazione anche al caso di notifica di atti impositivi, in assenza di prova che il contribuente abbia previamente comunicato all'amministrazione un diverso indirizzo pec presso cui chiedeva l'inoltro delle comunicazioni degli atti tributari.
L'accertamento della invalidità della notifica della cartella de qua rende pertanto illegittima anche l'intimazione di pagamento, per la violazione delle regole che prevedono che l'atto debba essere previamente preceduto dalla valida notifica dell'atto presupposto.
Il rilievo della nullità per erronea individuazione dell'indirizzo del destinatario assorbe altresì le altre censure del ricorrente che parimenti miravano a far riscontrare l'invalidità della notifica della cartella esattoriale (punti 3, 4,
5, 8 e 9 dell'appello), come del pari deve reputarsi assorbita, per effetto del riscontro della nullità della notifica della cartella, la deduzione un ordine alla mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali (punto 10).
Il contribuente aveva però anche richiesto accertarsi la non debenza delle somme di cui alla cartella impugnata, anche tenuto conto della maturata prescrizione esclusivamente per la componente relativa a sanzioni ed interessi (per la possibilità per il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, di accertare la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, ovvero, come nel caso in esame, per la mancata notifica della cartella, si veda
Cass. S.U. n. 26817/2024), richiesta oggetto del punto 6 dell'atto di appello, che richiama l'identico contenuto del punto 2. del ricorso originario. La stessa appare fondata.
Il contribuente, evidentemente consapevole che per il credito da tributo principale non è invocabile la prescrizione quinquennale, trattandosi di credito erariale, per il quale opera il più ampio termine di prescrizione decennale, ha limitato la sua richiesta solo alle voci per sanzioni ed interessi.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'omessa impugnazione delle cartelle e la loro idoneità a fungere da titolo esecutivo determinerebbe l'applicazione anche ai suddetti crediti della più ampia prescrizione decennale, atteso che, oltre che risultare inapplicabile nella fattispecie in ragione della rilevata nullità della notifica della cartella, si tratta di tesi che appare chiaramente smentita dalla giurisprudenza di legittimità che con l'arresto delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Trattasi di principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo
(Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 3797/2019).
Né miglior sorte può avere la diversa affermazione, spesso ripetuta nelle difese dell'Ufficio in altre controversie secondo cui la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, in ragione dell'unitarietà dell'atto nel quale è richiesto rispetto al credito da imposta principale, beneficerebbe del più ampio termine di prescrizione dettato per quest'ultimo.
Anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4,
c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. n. 2095/2023;
Cass. n. 7486/2022, che proprio in relazione a notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, ha affermato che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.).
La collocazione cronologica dei precedenti da ultimo richiamati induce a ritenere che sia ormai superato il contrario avviso manifestato da alcuni arresti richiamati dalla difesa erariale, e rimasti nella sostanza isolati (Cass. nn. 10547, 10549 del 2019), come espressamente chiarito da ultimo in Cass. n. 24721/2024.
L'appello è pertanto accolto nei termini di cui motivazione, e le spese del doppio grado, atteso il solo parziale accoglimento dell'impugnativa della cartella (e limitatamente solo ad interessi e sanzioni) meritano di essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del contribuente dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento quanto al credito di cui alla cartella n. 07120200043927114000 avente ad oggetto l'addizionale regionale IRPEF 2016, che dichiara prescritto solo per la parte relativa a sanzioni ed interessi;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente