Sentenza 30 luglio 1966
Massime • 1
In tema di applicazione dell'art 2 della legge 28 luglio 1950, n 633 (che ammette gli impiegati gia esclusi dall'Obbligo delle assicurazioni sociali, perche usufruenti di 'retribuzione' superiore alle lire millecinquecento mensili,giusta l'art 5 del RDL 14 aprile 1939, n 636 al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo dal primo maggio 1939, o dalla data di inizio del rapporto di lavoro, se posteriore alla data di entrata in vigore della suddetta legge del 1950', al fine di accertare il supero o meno delle lire millecinquecento mensili di 'retribuzione', da parte di pensionato statale richiamato in servizio presso la pubblica amministrazione quale mobilitato civile (onde ammettere lo stesso, in caso di supero, al beneficio di cui alla citata legge n 633 del 1950 e, quindi, al riscatto dei contributi assicurativi per il periodo di servizio prestato quale mobilitato civile) , deve ritenersi che la 'retribuzione' del suddetto, cui occorre aver riguardo al detto fine, anche tenendo presente il disposto dell'art 56 del rl, 15 giugno 1933, n 1176, (che stabilisce: 'ai pensionati dello stato e di altri enti pubblici, chiamati a prestare servizio presso le pubbliche amministrazioni, e presso altri enti di cui all'art 27 di detto decreto, e dovuta la differenza tra la pensione e gli assegni del grado rivestito all'atto del collocamento a riposo o del grado superiore alle cui funzioni vengano adibiti'), e l'intera retribuzione dello stesso percepita, comprensiva dell'ammontare della pensione statale che continua ad essergli corrisposta, e non soltanto la differenza tra gli assegni complessivi spettantigli e la detta pensione. ( Cfr 2014/65; 2008/65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1966, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1966 |
Testo completo
In tema di applicazione dell'art 2 della legge 28 luglio 1950, n 633 (che ammette gli impiegati gia esclusi dall'Obbligo delle assicurazioni sociali, perche usufruenti di 'retribuzione' superiore alle lire millecinquecento mensili,giusta l'art 5 del RDL 14 aprile 1939, n 636 al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo dal primo maggio 1939, o dalla data di inizio del rapporto di lavoro, se posteriore alla data di entrata in vigore della suddetta legge del 1950', al fine di accertare il supero o meno delle lire millecinquecento mensili di 'retribuzione', da parte di pensionato statale richiamato in servizio presso la pubblica amministrazione quale mobilitato civile (onde ammettere lo stesso, in caso di supero, al beneficio di cui alla citata legge n 633 del 1950 e, quindi, al riscatto dei contributi assicurativi per il periodo di servizio prestato quale mobilitato civile) , deve ritenersi che la 'retribuzione' del suddetto, cui occorre aver riguardo al detto fine, anche tenendo presente il disposto dell'art 56 del rl, 15 giugno 1933, n 1176, (che stabilisce: 'ai pensionati dello stato e di altri enti pubblici, chiamati a prestare servizio presso le pubbliche amministrazioni, e presso altri enti di cui all'art 27 di detto decreto, e dovuta la differenza tra la pensione e gli assegni del grado rivestito all'atto del collocamento a riposo o del grado superiore alle cui funzioni vengano adibiti'), e l'intera retribuzione dello stesso percepita, comprensiva dell'ammontare della pensione statale che continua ad essergli corrisposta, e non soltanto la differenza tra gli assegni complessivi spettantigli e la detta pensione. ( Cfr 2014/65; 2008/65).*