TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15757/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DIONESALVI SALVATORE, presso Parte_1 cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 10/09/2024:
“1. In Via Principale dichiarare anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed ognuno sarà libero di fissare la residenza ove vorrà.
2. I inoltre, che non hanno generato figli, provvederanno autonomamente alle proprie esigenze Per_1 economiche, atteso che ognuno lavora ed è economicamente autosufficiente, per cui nessuno sarà tenuto
a riconoscere un contributo o un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge. Ognuno, inoltre, provvederà da solo alle spese mediche ed a quelle successive di cui dovesse necessitare. Anche per le
pagina 1 di 3 spese straordinarie ognuno provvederà in maniera autonoma e nulla dovrà riconoscere all'altro coniuge.
3. I dunque, si dichiarano sin d'ora reciprocamente indipendenti e rinunciano alle rispettive Per_1 domande economiche anche con carattere di transazione generale ed onnicomprensiva, nulla escluso.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge con distrazione ex art 93 cpc.”
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 08/07/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 21/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto della rinuncia da parte attrice delle relative istanze istruttorie, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15757/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DIONESALVI SALVATORE, presso Parte_1 cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 10/09/2024:
“1. In Via Principale dichiarare anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed ognuno sarà libero di fissare la residenza ove vorrà.
2. I inoltre, che non hanno generato figli, provvederanno autonomamente alle proprie esigenze Per_1 economiche, atteso che ognuno lavora ed è economicamente autosufficiente, per cui nessuno sarà tenuto
a riconoscere un contributo o un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge. Ognuno, inoltre, provvederà da solo alle spese mediche ed a quelle successive di cui dovesse necessitare. Anche per le
pagina 1 di 3 spese straordinarie ognuno provvederà in maniera autonoma e nulla dovrà riconoscere all'altro coniuge.
3. I dunque, si dichiarano sin d'ora reciprocamente indipendenti e rinunciano alle rispettive Per_1 domande economiche anche con carattere di transazione generale ed onnicomprensiva, nulla escluso.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge con distrazione ex art 93 cpc.”
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 08/07/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 21/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto della rinuncia da parte attrice delle relative istanze istruttorie, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3