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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NI BO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. MA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3146/2023, promossa in grado di appello
DA
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ; (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Cantù (CO), via Novara n.14, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Gallo, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Lecco, via Ghislanzoni n. 2, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Alan IN, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 19 Avente ad oggetto: rapporti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie di legge e del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti in atti e a verbale e in parziale riforma della sentenza n.
1111/2023 del Tribunale Ordinario di Como (Giudice dr. Lorenzo Azzi), depositata in Cancelleria
il 10.10.2023, notificata il 11.10.2023, resa nella causa civile R.G. 367/2020 avanti al predetto
Tribunale tra le parti in causa, così giudicare: preliminarmente: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 1111/2023 del Tribunale di Como, con ogni conseguente opportuna statuizione;
nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente per i motivi di cui in atti e a verbale la sentenza n. 1111/2023 del Tribunale di Como, pubblicata il 10.10.2023, e pertanto:
a) accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza (anche quale “rapporto contestato”) in Centrale Rischi della correntista e dei Parte_1
garanti per fideiussione signori , , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
carenza dei presupposti per tutti i motivi di cui in atti, ordinare la cancellazione dei detti nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di rilevazione centralizzata dei rischi (Sistemi di Informazioni Creditizie detti SIC quali, ad esempio, Crif Eurisc, Experian, CTC,
Assilea, etc.) e/o da qualsivoglia “banca dati” contenente nominativi di persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, etc., portatrici di debiti verso il sistema bancario e finanziario;
b) conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in e dei fideiussori signori , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e accertato e dichiarato il colpevole ritardo con cui
[...] Parte_4 CP_2 CP_1 ha provveduto a correggere la segnalazione indicando “rapporto contestato”, nonché accertata e dichiarata l'usurarietà originaria dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti in causa in data 19.03.2013, 23.12.2014, 30.11.2016 e 29.12.2017, nonché l'usura successiva dei contratti di pagina 2 di 19 conto corrente del 13.05.2010 e dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti in causa in data 19.03.2013, 23.12.2014, 30.11.2016 e 29.12.2017 con conseguente applicazione di interessi usurari e spese e commissioni usurarie, condannare e ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_1
degli artt. 1218 e 1223 c.c., in cumulo con gli artt. 2043 e 2059 c.c., per tutti i motivi di cui in atti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da Parte_1
e dai signori , , e da determinarsi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. nella misura che sarà determinata e ritenuta di giustizia anche in base a quanto dedotto e argomentato complessivamente in causa in primo e in secondo grado e alla documentazione prodotta o, se ritenuto opportuno ed utile, a seguito di apposita CTU, effettuando, se del caso, le relative compensazioni tra quanto di spettanza di e il credito residuo della convenuta;
Parte_1
c) accertata e dichiarata, anche d'ufficio, la nullità della clausola cd. “a semplice richiesta” di cui all'art. 5, comma 1 delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.03.2013 dai consumatori
, , a favore di quali garanti di Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_2 CP_1
per tutti i motivi di cui in atti;
accertato e dichiarato che la Parte_1 Parte_6
non ha esercitato le azioni nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la liberazione dei garanti , , Parte_3 Parte_2
dalle obbligazioni assunte in forza delle predette fideiussioni;
Parte_4
d) respingere, in ogni caso, le domande tutte formulate da in quanto Parte_6
inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
e) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Como in data 15.09.2021 e in riforma della sentenza quivi appellata
- si chiede ammettersi prova per testi ed interpello formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, a partire dall'autunno del 2012, il dr. direttore della filiale di Lipomo della banca convenuta, Tes_1 suggeriva in varie occasioni al signor e al signor che stipulasse un contratto Parte_2 Parte_3 Parte_1 di apertura di credito in conto corrente a costi convenienti allo scopo di aver maggior flessibilità nell'allestimento e gestione del magazzino e per ampliare l'attività di vendita;
2) Vero che, a partire dalla primavera 2018, il signor , in nome di e al fine di ampliare Parte_2 Parte_1 Cont l'attività di detta società, chiedeva in una decina di occasioni al direttore della filiale di Lipomo della di poter aumentare l'apertura di credito in conto corrente ad Euro 80.000,00, ricevendo come risposta in ogni occasione che in futuro se ne sarebbe potuto parlare;
3) Vero che nel mese di luglio 2018 si svolgeva un incontro tra il signor e il dr. Parte_2 CP_3Cont responsabile dell'Area Commerciale di , presso la sede di Alzate Brianza della Banca e in tale occasione il signor illustrava al dirigente della Banca i progetti ai quali la società stava lavorando, ossia l'acquisto, il restauro e la Pt_2
pagina 3 di 19 vendita di auto d'epoca nonché l'acquisto di auto sia nazionali che d'importazione di grossa cilindrata o richieste dal mercato, e per i quali era stato chiesto l'aumento del fido fino a 80.000,00 Euro;
4) Vero altresì che, in detta occasione, il signor chiedeva alla Banca, qualora la stessa non fosse disponibile ad Pt_2 aumentare il fido, un finanziamento di circa 40.000,00/50.000,00 Euro;
5) Vero che il dr. Sgheiz si mostrava interessato ai progetti e prometteva una risposta in tempi rapidi, ossia nell'arco di un paio di settimane;
6) Vero che nell'inverno 2017/2018 e nei successivi mesi il dr. , collezionista di auto Controparte_4 d'epoca, aveva proposto a tramite il signor l'acquisto di auto d'epoca ricercate dai Parte_1 Parte_2 collezionisti, quali, ad esempio, la Alfa Giulia e la Alfa Spider Osso di Seppia, che avrebbero dovuto essere ristrutturate e poi rivendute, anche attraverso manifestazioni fieristiche di settore quali Fiera Autoclassica di Milano o la Fiera di Padova dell'auto storica;
7) Vero che, nel detto periodo così come nel 2019 e 2020, grazie anche alla collaborazione dei venditori Parte_1 del gruppo di Milano e di Autotorino S.p.A. di Tavernerio, aveva ulteriormente reperito sul mercato Parte_7 per l'acquisto e la ristrutturazione 5/6 auto storiche di marca Alfa, Fiat, Mercedes e BMW, sia in Lombardia che nelle regioni limitrofe;
8) Vero che, detratti i costi di acquisto delle vetture e i costi di restauro delle stesse, era previsto un guadagno dalla vendita mediamente di circa Euro 30.000,00 per ogni autoveicolo;
9) Vero che nel medesimo periodo, ossia nell'inverno 2017/2018 e nella successiva stagione primaverile, i soci di e in particolare i signori ed , avevano preso contatto con il signor Parte_1 Pt_3 Parte_2 [...] e il signor di Milano, con i quali avevano già rapporti di collaborazione sin CP_5 Controparte_6 dall'apertura di nel 2010, per l'acquisto di auto sia nazionali che di importazione di grossa cilindrata o Parte_1 molto richieste dal mercato, quali, ad esempio, Volkswagen Golf, Audi A4, Fiat 500L e Fiat 500X, scegliendone una decina;
10) Vero che nel medesimo periodo, ossia nell'inverno 2017/2018 e nella successiva stagione primaverile, i soci di e in particolare i signori ed , avevano preso contatto con il signor Parte_1 Pt_3 Parte_2 Pt_8
, con il signor e con il signor di Autotorino S.p.A. di Tavernerio, con i quali
[...] Persona_1 Per_2 avevano già rapporti di collaborazione sin dall'apertura di nel 2010, per l'acquisto di auto nazionali e di Parte_1 importazione di grossa cilindrata o molto richieste sul mercato quali ad esempio Hyundai Qashqai o Kia Sportage, scegliendone una decina;
11) Vero che era previsto un guadagno della vendita di detti mezzi di circa Euro2.000,00/5.000,00 per ogni auto;
12) Vero che nel mese di dicembre 2018 il signor , in nome di chiedeva al direttore della Parte_2 Parte_1 filiale di Lipomo della autorizzazione a poter svolgere operazioni oltre il limite del fido;
CP_2 CP_1
13) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha regolarmente e puntualmente Parte_1 pagato tutte le fatture dei propri fornitori, quali ad esempio Garanzia Europa Group e Autoscout24, nonché le competenze dello studio commercialista AR, così come imposte, tasse, tributi, versamenti IVA ed altre competenze fiscali, come da docc. 72, 73, 74 e 101 che si mostrano al teste;
14) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 lo studio commercialista AR verificava trimestralmente con i soci di (e in particolare con il signor ) ai fini della corretta tenuta della Parte_1 Parte_2 contabilità l'avvenuto pagamento da parte della società delle fatture ricevute, nonché l'incasso delle fatture emesse;
15) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 con l'Agenzia Pandico s.r.l. di Lipomo, via Provinciale per Lecco n. 657, per lo svolgimento delle pratiche auto di trapasso, provvedendo regolarmente e puntualmente al pagamento delle spettanze dell'Agenzia;
16) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 per la riparazione, revisione e controllo delle auto usate in vendita con l'officina D3 Riparazioni di De LU FR di Cucciago, via Stazione n. 6 e con l'officina Emme2 Autoriparazioni di NE AO di Cantù, via Virgilio n. 16, provvedendo regolarmente e puntualmente al pagamento delle spettanze di dette officine;
17) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha regolarmente e puntualmente pagato i Parte_1 canoni di locazione dell'immobile di Cantù, via Fossano n. 17 alla proprietà, come da doc. 101 che si mostra al teste;
18) Vero che fin dall'apertura di nel mese di maggio 2010, detta società ha intrattenuto rapporti Parte_1 commerciali con provvedendo nel corso degli anni 2010/2017 all'acquisto e al pagamento immediato Parte_7 di una cinquantina di vetture usate da rivendere di marca Fiat, Lancia, Jeep;
pagina 4 di 19 19) Vero che fin dall'apertura di nel mese di maggio 2010, detta società ha intrattenuto rapporti Parte_1 commerciali con Autotorino S.p.A. di Tavernerio, provvedendo sistematicamente, ossia almeno 3 o 4 volte in un anno, nel corso degli anni 2010/2017 all'acquisto e al pagamento immediato di vetture usate da rivendere di marca Volkswagen, Audi, Hyundai;
20) Vero che anche nel corso del 2019 e del 2020, il signor , sia quale socio della sia quale Parte_2 Parte_1 titolare della First Class Car, e il signor , quale socio di ricercavano e reperivano sul Parte_3 Parte_1 mercato anche tramite la collaborazione con i venditori di signor e signor Parte_7 Controparte_5 [...] e di Autotorino S.p.A., signori e auto di grossa cilindrata ed CP_6 Per_2 Parte_8 Persona_1 auto molto ricercate dal mercato, quali ad esempio crossover e suv di marca Fiat, Hyundai e Volkswagen, per le quali era previsto un guadagno di circa 4.000,00/5.000,00 euro dalla vendita di ciascuna;
21) Vero che i signori erano costretti a rinunciare ai sopra detti acquisti per mancanza di fondi e della Pt_2 possibilità di accedere a finanziamenti;
22) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019 e maggio/settembre 2020, il signor quale Testimone_2 responsabile commerciale dell'area Nord di PrestitoSì Finance S.p.A., accompagnava il signor , il signor Parte_2
e la signora presso diversi istituti di credito e finanziarie, quali Unipol Banca, filiale Parte_3 Parte_4 di Varese Centro, UBI Banca, filiale di Varese, al fine della concessione di finanziamenti sia personali sia riferibili a e a First Class Car, impresa individuale del signor , come da mail del 18.09.2020 (doc. 109) Parte_1 Parte_2 che si mostra al teste;
23) Vero che tutte dette istanze erano respinte in quanto i signori e risultavano segnalati presso la Pt_2 Pt_4 Centrale Rischi bancaria, come da mail del 18.09.2020 (doc. 109) che si mostra al teste;
24) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019 il signor , broker finanziario, accompagnava il Controparte_7 signor presso la filiale BNL di Olgiate Comasco per un colloquio con il direttore dr. per la Parte_2 Pt_9 concessione di un finanziamento personale e/o per l'impresa individuale First Class Car, che veniva respinto essendo il nominativo del richiedente segnalato in Centrale Rischi;
25) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019, il signor , broker finanziario, accompagnava Controparte_7 il signor presso la filiale di Cantù, piazza Garibaldi, di Credito Valtellinese per chiedere un Parte_3 finanziamento personale di Euro 30.000,00, ma tale richiesta veniva respinta essendo il nominativo del signor Pt_2 segnalato in C.R.;
26) Vero che nel mese di ottobre 2019 il signor si rivolgeva al Banco di Desio, filiale di Cantù via Parte_2 Manzoni, al fine di aprire un conto corrente “Professione” senza affidamento per la propria impresa individuale First Class Car, consegnando tutta la documentazione richiesta, ma tale istanza veniva respinta, come da mail del 13.12.2019 (doc. 54) che viene mostrata al teste;
27) Vero che nel mese di giugno 2020 il signor si recava presso la filiale di Cantù via Roma, Parte_2 CP_8 al fine di aprire un conto corrente “Professione” senza affidamento per la propria impresa individuale First Class Car;
28) Vero che nei mesi di luglio e settembre 2020 il signor si recava più volte presso la detta filiale Parte_2 per consegnare i documenti richiesti dalla CP_8 CP_1
29) Vero che nel mese di settembre 2020, comunicava informalmente al signor di respingere la CP_8 Pt_2 richiesta di apertura di conto corrente intestato all'impresa individuale First Class Car;
30) Vero che nel mese di settembre 2020 il signor chiedeva alla società A&B Idroservice di Parte_2 CP_9 preventivo per il rifacimento del bagno presso l'immobile condotto in locazione da First Class Car, come da
[...] doc. 110 che si mostra al teste;
31) Vero che l'esecuzione di detto intervento era subordinata all'ottenimento di un prestito da parte della finanziaria, che tuttavia veniva respinto per carenza dei presupposti;
32) Vero che nell'intero periodo 2010/2018 ho visitato in più occasioni l'autosalone ho acquistato Parte_1 veicoli per me e per i miei familiari, ho avuto modo di constatare la professionalità e disponibilità della famiglia oltre alla qualità delle vetture vendute e ho consigliato ad amici e conoscenti il nominativo della Pt_2 Parte_1 33) Vero che nel mese di maggio 2019 il signor ha chiesto la liquidazione della polizza vita n. Parte_2 89/3456905 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., come da doc. 113 che si mostra al teste;
34) Vero che l'importo di Euro 18.132,07 ricavato dalla liquidazione della detta polizza è stato accreditato sul c/c n. 238135461187 Intesa Sanpaolo, filiale di Cadorago, intestato al signor ed è stato utilizzato anche per il Parte_2 pagamento di fatture e fornitori dell'impresa individuale First Class Car, come da docc. 114 e 115 che si mostrano al teste;
pagina 5 di 19 35) Vero che nel mese di settembre 2017 la signora su richiesta del coniuge e dei figli, soci della Parte_4
chiedeva ed otteneva da PR – Gruppo UBI Banca il finanziamento n. 4900052440 per il quale le Parte_1 venivano erogati Euro 21.436,65, nonché chiedeva ed otteneva da Ubi Banca, filiale di Como, via Cattaneo il prestito al consumo chirografario n. 00401106700 per il quale le venivano erogati Euro 4.912,50, come da docc. 107, 107 bis e 107 ter che si mostrano al teste;
36) Vero che, pertanto, nel medesimo mese di settembre 2017 la signora metteva a disposizione di Parte_4 l'importo di Euro 26.000,00 mediante versamento tramite tre assegni bancari sul conto corrente n. Parte_1 012/122768/63, presso BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, filiale di Pianella, intestato al signor , Parte_2 come da doc. 111 che si mostra;
37) Vero che detto conto corrente nel periodo settembre 2017-ottobre 2018 era impiegato da per Parte_1CP_ effettuare acquisti e pagare fornitori, quali ad esempio e più s.r.l.s. e come da doc. 112 che si Parte_7 mostra al teste. All'occorrenza, a conforto di quanto dedotto nei capitoli 33-36 si chiede che il Tribunale voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. a 1) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, di esibire in giudizio la polizza vita n. 89/3456905 intestata al signor;
2) PR S.p.A.– Gruppo UBI Parte_2 Banca, con sede in Bergamo, via Stoppani n. 15, si esibire in giudizio il contratto di finanziamento n. 4900052440, stipulato dalla signora nel mese di settembre 2017; 3) Ubi Banca, filiale di Como, via Cattaneo, con Parte_4 sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, di esibire in giudizio il contratto di prestito al consumo chirografario n. 00401106700 stipulato in data 1.09.2017 dalla signora 4) BCC Cassa Rurale ed Parte_4 Artigiana di Cantù, con sede in Cantù, corso Unità d'Italia, copia fronte/retro degli assegni bancari depositati sul c/c n. 012/122768/63 intestato al signor in data 14.09.2017 di Euro 8.000,00, in data 20.09.2017 di Euro Parte_2 10.000,00 e in data 21.09.2017 di Euro 8.000,00. Si indicano a teste sui capitoli di cui supra: 1) , c/o Studio AR s.r.l., Appiano Gentile, Controparte_11 via Como n. 14/b sui capitoli 13, 14, 21; 2) , c/o Studio AR s.r.l., Appiano Gentile, via Como n. 14/b Testimone_3 sui capitoli 13,14, 21; 3) residente in [...], su tutti i capitoli;
4) Testimone_4 Tes_5
, c/o Agenzia Pandico s.r.l., Lipomo, via Provinciale per Lecco n. 657, sul capitolo 15; 5) FR De LU,
[...] c/o D3 Riparazioni, Cucciago, via Stazione n. 6, sul capitolo 16; 6) AO NE, c/o Emme2Autoriparazioni di NE AO s.a.s., Cantù, via Virgilio n. 16, sul capitolo 16; 7) dr. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 17; 8) presso PrestitoSì Finance S.p.A., dir. gen. Di Milano, via Testimone_2 Aniene n. 2, sui capitoli 22 e 23; 9) , residente in [...], Controparte_7 sui capitoli 24 e 25; 10) dr.ssa e/o direttore pro tempore della filiale, c/o Banco di Desio e della Brianza, Tes_6 filiale di Cantù, via Manzoni n. 41, sul capitolo 26; 11) dr.ssa e/o direttore pro tempore della filiale, Testimone_7 c/o , filiale di Cantù, piazza XX Settembre, sui capitoli 27, 28 e 29; 12) presso CP_12 Controparte_9 A&B Idroservice, Cantù, via Como n. 9, sul capitoli 30 e 31; 13) c/o Milano, via Controparte_5 Parte_7 G.B Grassi n. 98 sui capitoli 7, 8, 9, 11, 18, 20 e 21; 14) c/o Milano, via G.B Grassi n. 98 CP_6 Parte_7 sui capitoli 7, 8, 9, 11, 18, 20 e 21; 15) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Per_2 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 16) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Parte_8 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 17) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Persona_1 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 18) , residente in [...], sul Testimone_8 capitolo 32; 19) , residente in [...], sul capitolo 32; Testimone_9
- si ribadisce istanza affinchè il Tribunale, se ritenuto necessario ai fini del decidere, voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a con sede in Milano, via Lapetit n. 8, il certificato di garanzia e/o l'offerta di garanzia CP_13 relativi al contratto stipulato da nel mese di giugno 2017 e di cui alle fatture prodotte sub doc. 88; Parte_1
- alla luce delle risultanze della CTU, che ha accertato che al momento della revoca dell'affidamento da parte della Banca l'utilizzo del fido da parte di era nei limiti di Euro 40.000,00, con conseguente illegittimità della Parte_1 revoca stessa e di tutti gli atti conseguenti, compresa la segnalazione dei nominativi degli opponenti in Centrale Rischi, si chiede disporsi perizia estimativa al fine della quantificazione dei danni subiti a seguito di detta segnalazione abusiva. Gli appellanti rifiutano espressamente il contraddittorio su eventuali nuove domande, anche in via istruttoria, di parte appellata”.
Per Controparte_1
pagina 6 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento totale della presente comparsa, così provvedere:
- In via preliminare, rigettare l'avanzata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendone i motivi prescritti dall'art. 283 c.p.c.;
Nel merito, rigettare l'appello avverso perché inammissibile, improponibile e infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la Sentenza n.
1111/2023 resa dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Lorenzo Azzi, in data
10/10/2023, a conclusione del giudizio di primo grado recante R.G. n. 367/2020;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio;
- In via istruttoria, ci si oppone ai capitoli di prova avversari poiché trattasi di circostanze non collocate con precisione nello spazio e nel tempo e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere;
ci si oppone, altresì, al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto ininfluente ai fini del decidere, ed alla richiesta perizia estimativa per gli asseriti danni subiti a causa della segnalazione in centrale dei rischi, poiché infondata per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa di risposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , , e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori omnibus in virtù delle garanzie sottoscritte in data Parte_4
19.03.2013, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2526/2019, emesso dal
Tribunale di Como in data 14.12.2019, su ricorso di Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, , onde ottenere il pagamento di euro
[...] CP_2
51.191,76, oltre accessori e spese di procedura.
2. Gli opponenti articolavano le seguenti principali difese:
(i) la nullità di diverse pattuizioni contrattuali in relazione al contratto di c/c n. 11/211118 acceso in data 13.05.2010 e chiuso il 26.3.2019, con particolare riferimento all'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e di spese e commissioni non dovute;
(ii) la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, in quanto riproducevano quelle dichiarate nulle da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto,
l'intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c.;
(iii) l'illegittima segnalazione del debitore in Centrale Rischi, in data 6.8.2019, con richiesta di condanna della al risarcimento dei danni subiti. CP_1
pagina 7 di 19 3. Espletata CTU contabile, il Tribunale di Como, con sentenza n. 1111/2023 pubblicata in data 10 ottobre 2023, così disponeva:
“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2426/2019 del
14.12.2019; accertata l'illegittimità degli addebiti indicati in motivazione, condanna gli opponenti in solido a corrispondere all'opposta l'importo di euro 35.517,79, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data odierna al saldo;
rigetta le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in euro
7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie, iva (se dovuta) e cpa;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico dell'opposta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, il primo Giudice dava conto del ricalcolo del saldo di conto corrente, in ragione dell'esito della CTU contabile (con espunzione della civ per il periodo successivo al 24.1.2012, in quanto non era documentata la sua pattuizione e l'eliminazione dell'anatocismo dal 1.1.2014 al
14.4.2016, ex art. 1, comma 629, Legge 147/2013) – così rideterminando il saldo passivo di conto corrente nella misura pari ad euro 35.517,79, alla data della sua estinzione.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 2526/2019 veniva revocato, con condanna degli opponenti,
in solido fra loro, al pagamento di euro 35.517,79, oltre interessi, da calcolarsi nella misura indicata
(art. 1284, 4° comma, c.c.), dalla sentenza al soddisfo.
Quanto alle fideiussioni omnibus e all'eccepita decadenza del creditore dall'azione contro i garanti
ex art. 1957 c.c., il primo Giudice accertava la coincidenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 con quelle dichiarate nulle da Banca D'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
Peraltro, stante la previsione di “clausola di pagamento a prima richiesta”, si riteneva idonea – onde impedire la decadenza – l'intimazione stragiudiziale di pagamento, inviata dalla in data CP_1
26 marzo 2019, contestualmente alla revoca degli affidamenti e al recesso dal rapporto di conto corrente.
pagina 8 di 19 Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione in Centrale
Rischi, la stessa veniva respinta, ritenendosi carente la prova del danno subito.
5. e i fideiussori omnibus hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1
1111/2023 e della quale chiedono la parziale riforma, per cinque motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_14 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 6 marzo 2024, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata avviata al 25 giugno 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale che gli appellanti prospettano avere subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
A fondamento della proposta impugnazione, gli appellanti – in punto di fatto – deducono quanto segue:
- che, sino all'anno 2018, i rapporti fra le parti non avevano manifestato particolari criticità;
- che (che si occupa del commercio di vetture, nuove e usate) aveva Parte_1
sublocato i propri locali a Controparte_15
- che quest'ultima veniva denunciata per truffa – con avvio di procedimento penale nell'ambito del quale veniva indagato anche (poi risultato estraneo ai fatti, con Parte_2
conseguente archiviazione disposta dal GIP in data 28.6.2019);
- che, durante l'attività di indagine, veniva disposto il sequestro dei locali commerciali e di otto vetture di proprietà di Parte_1
- che, nel mese di gennaio 2019, chiedeva, al direttore della Filiale di Parte_1
Lipomo, la possibilità di effettuare operazioni oltre il fido concesso;
pagina 9 di 19 - successivamente, (a tale epoca, ancora indagato) prendeva contatti con la Parte_2
Banca onde definire bonariamente le posizioni debitorie in essere;
- che, in data 5.3.2019, inaspettatamente e senza alcun preavviso, inviava Controparte_14
raccomandata, intimando il rientro, nei limiti del fido concesso, entro quindici giorni;
- che, in data 26.3.2019, la revocava gli affidamenti, intimando il pagamento del saldo CP_1
debitorio quantificato in euro 48.086,15;
- che, in data 7.8.2019, la Banca comunicava di avere segnalato la posizione “a sofferenza” alla Banca D'Italia, senza tenere conto, si osserva, della disponibilità più Parte_5
volte manifestata dalla Società e dai soci a definire la vertenza.
Fatta tale premessa, gli appellanti prospettano che la segnalazione in Centrale Rischi sia avvenuta senza la dovuta diligenza da parte della e, in particolare, senza l'adeguata valutazione delle CP_1
loro contestazioni e senza procedere a una valutazione complessiva della situazione patrimoniale dei medesimi.
Inoltre, gli appellanti evidenziano che – ad esito della CTU contabile svolta in primo grado – il saldo debitore, alla data della revoca degli affidamenti, era inferiore all'apertura di credito a suo tempo concessa e pari a euro 40.000,00.
Infine, che – solo successivamente all'avvio del procedimento cautelare ante causam – la banca variava la classificazione “a sofferenza” in “rapporti contestati”, nel mese di aprile 2020.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato.
I.A. Innanzi tutto, si premette come la valutazione di legittimità o meno della segnalazione in
Centrale Rischi debba essere effettuata ex ante – richiamandosi, sul punto, il principio affermato da
Cass. Civ., III, ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021: “In tema di risarcimento del danno
derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una
obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri
obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero
pagina 10 di 19 oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su
chi domanda il risarcimento”.
I.B. Orbene, nel caso in esame, risulta che – nel mese di gennaio 2019 – fu la stessa Società debitrice, così come riferito dalla medesima, a chiedere alla Banca di poter “sconfinare”, avendo esaurito il fido a suo tempo concesso.
Inoltre, in data 14.02.2019, il Legale degli appellanti preannunciava una proposta di definizione delle posizioni debitorie – proposta, in seguito, mai formulata.
Quindi, a tale momento, erano gli stessi appellanti a dare conto della posizione di difficoltà
economica in cui versava la Società.
Nel mese di marzo 2019 – come detto – la sollecitava il rientro, alla debitrice e ai garanti, e CP_1 nessuno di tali parti contestava l'entità o la natura del credito (doc. n. 19 banca): a tale momento, lo
“sconfinamento” era in essere da oltre novanta giorni consecutivi – circostanza che, per quanto allegato in atti, non si era mai verificata in passato.
In data 16.04.2019, la Banca iscriveva la posizione della Società e dei garanti in “inadempienze probabili” (doc. n. 20 banca).
Soltanto successivamente, nel mese di giugno 2019, il debitore e i garanti contestavano la quantificazione del credito, cui seguiva la replica della Banca in data 1° agosto 2019 (doc. n. 21
. CP_1
Infine, risulta per tabulas che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi avveniva nel mese di agosto 2019.
I.C. La cronologia dei fatti, come in precedenza indicata, porta a ritenere che la segnalazione in
Centrale Rischi della Società debitrice e dei garanti, effettuata nel mese di agosto 2019, non sia stata illegittima, né contraria alla diligenza professionale dell'Istituto di Credito, tenuto conto – con valutazione da compiersi ex ante – della condotta degli stessi appellanti, che avevano più volte manifestato alla Banca le persistenti difficoltà economiche in cui versava la Società, chiedendo di poter “sconfinare” e preannunciando una proposta di definizione, in concreto mai formulata.
pagina 11 di 19 Tale condotta, accompagnata dal mancato rientro da detta esposizione debitoria per circa otto mesi consecutivi (oltre che dalla successiva contestazione del credito), portava l'appellata a mutare la classificazione della posizione debitoria – da “inadempienze probabili” a “sofferenza” – e alla conseguente segnalazione in Centrale Rischi.
Di conseguenza, la segnalazione appare rispettare il generale principio di diritto, in base al quale:
“il prolungato inadempimento del correntista di rientrare dall'esposizione debitoria legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come in “sofferenza”, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la situazione di insolvenza non si identifica con quella propria
fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”.1
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato il danno subito dagli appellanti, in conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, non avendo i medesimi più avuto accesso al credito bancario.
Il secondo motivo di appello risulta assorbito, tenuto conto dell'accertata legittimità della segnalazione, del debitore e dei garanti, da parte della per tutte le ragioni in precedenza CP_1
delineate.
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato la al risarcimento dei danni subiti in conseguenza CP_1 dell'applicazione di interessi sopra – soglia di usura.
Si premette come il primo Giudice abbia così motivato, sub paragrafo 1) della sentenza impugnata, in ordine “all'usura originaria e sopravvenuta” – senza che, sul punto, sia stato proposto appello incidentale da parte della CP_1
“ … l'opzione formulata dal CTU in punto di verifica dell'usura originaria da condividersi è la n.
3) (pag.29): la presa in considerazione delle spese per l'ottenimento della garanzia consortile
determina il mancato rispetto della normativa anti – usura nel contratto di apertura di credito del 1 Così, Cass. Civ., I, ordinanza n. 31921 del 6 dicembre 2019; pagina 12 di 19 19.03.2013 e la presa in considerazione della commissione di istruttoria veloce determina il
mancato rispetto della normativa anti – usura nel contratto di apertura di credito del 29.12.2017
(unica apertura di credito successiva alle istruzioni di Banca d'Italia del luglio 2016, non disponendosi di dati omogenei per i periodi precedenti). Quanto all'usura successiva, risulta il mancato rispetto della normativa anti - usura per quattro trimestri” – (pag. 15 sentenza).
Peraltro, il Tribunale così motivava il rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'usura, accertata nei termini testè descritti:
“ Stessa sorte deve trovare la domanda risarcitoria per i danni dal reato di usura, non riscontrandosi affatto, visto l'esito del giudizio e le somme movimentate sul conto corrente sulla base delle stesse argomentazioni degli opponenti “copiose somme che la banca ha indebitamente
riscosso nel periodo 2013 – 2019 [che] avrebbero potuto essere investite negli affari societari e portare ad un incremento dei guadagni”, affermazione, peraltro, anche questa, espressa in termini del tutto ipotetici” – (pg. 17 sentenza).
Fatta tale premessa, si osserva come gli appellanti prospettino l'erroneità della sentenza di primo grado, per non avere tenuto conto che – in conseguenza di tali illegittime pattuizioni – , Parte_2 nell'anno 2019, era costretto a chiedere la liquidazione della polizza vita n. 89/3456905 stipulata con Unipol Ass.ni Spa, onde utilizzare la relativa provvista per il pagamento dei fornitori.
Ancora, evidenziano che, nel mese di settembre 2017, su richiesta dei soci di Parte_4
otteneva un finanziamento da PR – Gruppo UBI Banca di euro 21.436,65 Parte_11
e, sempre da UBI Banca, un prestito al consumo di ulteriori euro 4.912,50 – entrambi messi a disposizione della Società debitrice.
Inoltre, gli appellanti deducono che – a causa dell'addebito di interessi non dovuti, in quanto usurari – la Società e i garanti non abbiano potuto ampliare l'attività sociale e siano dovuti ricorrere, come detto, ad altri finanziamenti.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia, sul punto, immune da censure, per le seguenti principali ragioni.
pagina 13 di 19 Si osserva che le circostanze indicate da parte appellante non sono idonee a dimostrare l'esistenza di un danno conseguente all'usura pattizia, nei termini accertati dal Tribunale.
Invero, il disinvestimento effettuato da nell'anno 2019 e gli stessi finanziamenti Parte_2 richiesti da nell'anno 2017 appaiono distanti, dal punto di vista temporale, rispetto Parte_4 all'apertura di credito del 19.3.2013.
Inoltre, quanto all'apertura di credito del 29.12.2017, la stessa risulta successiva e non antecedente rispetto ai finanziamenti richiesti da nello stesso anno, così da escludersi un Parte_4
rapporto di consequenzialità.
Il ricorso a detti finanziamenti appare, piuttosto, motivato da scelte imprenditoriali e dalla necessità di liquidità, da parte della debitrice e non alle illegittime pattuizioni delle due Parte_1
aperture di credito indicate (peraltro, risultano concesse, in corso di rapporto, altre aperture di credito, a diverse condizioni e ritenute rispettose del tasso – soglia da parte del CTU in primo grado).
Inoltre, si osserva che – ad esito della CTU – se è pur vero che il saldo finale di conto corrente ricalcolato comporta una riduzione del passivo per euro 15.647,97 (rispetto alla somma ingiunta di euro 51.192,76), deve tuttavia darsi conto che lo stesso risulta, in ogni caso, a debito per il correntista di (-) euro 35.517,79.
Infine, si rileva che la revoca degli affidamenti è intervenuta soltanto nel mese di marzo 2019 e la segnalazione in Centrale Rischi nel successivo mese di agosto 2019.
Pertanto – sulla base delle circostanze di fatto indicate – non si ravvisa il nesso di causalità fra il danno patrimoniale indicato dagli appellanti e gli accertamenti fatti dal primo Giudice e di cui si è
data contezza – con assorbimento di ogni altra e diversa valutazione.
IV. Con il quarto motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la decaduta dall'azione contro quale CP_1 Parte_4
“consumatore”, in quanto – si prospetta – la previsione della “clausola di pagamento a prima richiesta” è da considerarsi nulla, per violazione degli artt. 33, comma 2°, lett.t)
– (in base al quale: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
pagina 14 di 19 hanno per oggetto o per effetto: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze,
…”) – e 36 d.lgs. 206/2005 e successive modifiche (a mente del quale la clausola vessatoria è nulla, se non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale e il contratto resta valido per il resto).
Gli appellanti deducono, inoltre, la nullità della citata clausola nei confronti di e Pt_2 Pt_3
, in quanto soci accomandanti di e, pertanto, estranei all'attività di gestione.
[...] Parte_1
Quindi, i medesimi appellanti evidenziano l'intervenuta decadenza della Banca, atteso che gli affidamenti venivano revocati in data 26.03.2019 e i contratti si risolvevano decorsi quindici giorni dalla comunicazione e cioè in data 16.04.2019; infine, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato solo il 21.11.2019, oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, si deduce la decadenza della Banca ex art. 1957 c.c. anche nei confronti della Società debitrice e del socio accomandatario, in quanto non risulta proposta “istanza giudiziale” entro i sei mesi previsti dalla disciplina indicata.
Ciò premesso, il quarto motivo di appello non è fondato, per le seguenti principali ragioni.
IV.A. In generale, si premette che:
a) secondo la giurisprudenza unionale «nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
(cfr. C.G. UE, 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15 ; Per_3
b) la Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Civili n. 5868 del 27.02.2023 e già Cass. Civ. n. 742/2020,
n. 3225/2018) – dando atto della primazia della giurisprudenza comunitaria – ha aderito a tale principio di diritto, così superando il meno recente orientamento che, in senso contrario, aveva affermato che il garante di una società era, per ciò solo, da considerarsi un “professionista” (il c.d. professionista “di riflesso” o “da rimbalzo”), escludendo così l'applicazione della disciplina consumeristica.
pagina 15 di 19 IV.B. Fatta tale premessa, quanto alla posizione di questa Corte ritiene che la Parte_4 qualità di “consumatore” non risulti adeguatamente allegata e provata, quale elemento costitutivo della fattispecie e tenuto conto che la stessa viene contestata dalla in ragione del fatto che la CP_1
medesima, in diverse occasioni, ha finanziato la Società, facendosi parte attiva presso gli Istituti di
Credito onde ottenere liquidità e così dimostrando il suo diretto coinvolgimento nell'attività
societaria.
Sul punto, si osserva che:
- la qualità di “consumatore” di deve essere valutata al momento di sottoscrizione Parte_4
della fideiussione omnibus del 19.3.2013 (cfr. doc. n. 29 appellanti);
- la medesima prospetta, come già in primo grado, di essere “pensionata” – ma non ha allegato, né
documentato, che tale condizione fosse già esistente al momento di rilascio della garanzia;
- quindi, la totale carenza di allegazione e prova di altre circostanze, che possano far ritenere che la medesima fosse estranea all'attività sociale e/o che non svolgesse altra attività lavorativa ad essa connessa (nulla essendo detto a riguardo), non consente di valutare positivamente la fondatezza di tale prospettazione, apparendo non sufficiente la sola visura camerale (dalla quale Parte_4 risulta non essere socia di – doc. n. 116); Parte_1
- infine, la disamina dei documenti richiamati dall'appellante evidenzia che gli stessi risultano successivi - di diversi anni - rispetto alla sottoscrizione della fideiussione omnibus del 19.03.2013 –
(così: il contratto concluso con PR nell'anno 2017 e il contratto di credito al consumo con
UBI Banca del 2018 – doc. nn. 107, 107 bis e 107 ter – tanto da non apparire rilevanti ai Pt_4
fini della decisione.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene assorbita l'ulteriore valutazione – (che presuppone la rilevanza, in concreto, della disciplina consumeristica) – circa l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) d. lgs. 205/2005 alla “fideiussione omnibus con clausola di pagamento a prima richiesta”.
IV.C. Anche in relazione alla posizione dei garanti omnibus e – i Parte_2 Parte_3 quali prospettano che, in quanto “soci accomandanti” di sarebbero estranei alla Parte_1 gestione dell'attività d'impresa – deve escludersi la qualità di “consumatori”.
pagina 16 di 19 Invero, risulta per tabulas che e siano “soci accomandanti” della Parte_2 Parte_3
Società principale, sin dalla sua costituzione del 4.5.2010; inoltre – dalla visura camerale (doc. n.
116 cit.) – i medesimi risultano essere “procuratori speciali” della Società, con potere di “firma libera … compiere tutte le pratiche inerenti alla vendita di autoveicoli ... sottoscrivere atti di vendita, anche con patto di riservato dominio e quant'altro si rendesse necessario ed opportuno per il pieno espletamento dell'incarico conferito” – (così, pg. 4 visura).
I medesimi erano, dunque, “soci” già al momento di sottoscrizione delle garanzie omnibus del
19.3.2013 e – tenuto conto delle circostanze indicate – si ritiene che il rilascio di tali garanzie, da parte dei medesimi, fosse funzionale all'esercizio dell'attività di impresa (in quanto atti strumentali in senso proprio) (così, SS.UU. Civili cit.).
Pertanto, dato atto di quanto sopra, si esclude l'applicazione della disciplina consumeristica nei confronti dei garanti e . Parte_4 Parte_2 Parte_3
IV.D. Oltre a ciò, si osserva come appaia infondata la prospettazione degli appellanti laddove ritengono che – diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Como – l'intimazione di pagamento, inviata alla debitrice e ai garanti, non abbia tempestivamente impedito la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
Invero, si ritiene corretto – secondo quello che è orientamento di questa Corte di Appello e della stessa Corte di Cassazione (cfr., fra molte, Cass. Civ., III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; 10 aprile 2024, n. 10689; 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008,
n. 13078) – il principio in base al quale, nel caso di “fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta”, onde impedire la decadenza, sia sufficiente l'invio di tempestiva intimazione stragiudiziale di pagamento.
Così come rilevato dal primo giudice: “l'opposta ha documentato di avere inviato una diffida stragiudiziale in data 26.03.2019, all'obbligata principale e ai fideiussori (doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 32 opponenti) e […] tale diffida può ritenersi idonea a integrare i presupposti di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., atteso che con essa la banca ha manifestato espressamente non soltanto la volontà di revocare con effetto immediato gli affidamenti a suo tempo concessi, ma
pagina 17 di 19 anche di recedere dal rapporto di conto corrente, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto” (pg. 14 sentenza).
In difetto di specifica impugnazione delle circostanze di fatto indicate dal primo Giudice e tenuto conto del principio generale innanzi richiamato, la censura in esame viene respinta.
V. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui – pur avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e avendo rideterminato il saldo passivo di conto corrente – ha condannato gli opponenti all'integrale rifusione delle spese processuali.
La censura in esame risulta infondata.
Si ritiene, invero, che il Tribunale abbia così regolato le spese processuali, considerando che – all'esito del giudizio – la domanda di pagamento, avanzata dalla fosse comunque fondata, CP_1 risultando la debitrice e i garanti “a debito”, nei termini indicati e, dunque, in ragione della loro prevalente soccombenza.
Inoltre, si osserva che le spese della CTU sono state poste a carico della così come quelle CP_1
della fase monitoria, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile, a complessità bassa, in ragione delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
pagina 18 di 19 - respinge l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1111/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Como in data 10 ottobre 2023;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di
[...] Parte_4 [...]
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
6.946,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA CO NI BO
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NI BO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. MA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3146/2023, promossa in grado di appello
DA
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ; (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Cantù (CO), via Novara n.14, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Gallo, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Lecco, via Ghislanzoni n. 2, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Alan IN, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 19 Avente ad oggetto: rapporti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie di legge e del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti in atti e a verbale e in parziale riforma della sentenza n.
1111/2023 del Tribunale Ordinario di Como (Giudice dr. Lorenzo Azzi), depositata in Cancelleria
il 10.10.2023, notificata il 11.10.2023, resa nella causa civile R.G. 367/2020 avanti al predetto
Tribunale tra le parti in causa, così giudicare: preliminarmente: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 1111/2023 del Tribunale di Como, con ogni conseguente opportuna statuizione;
nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente per i motivi di cui in atti e a verbale la sentenza n. 1111/2023 del Tribunale di Como, pubblicata il 10.10.2023, e pertanto:
a) accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza (anche quale “rapporto contestato”) in Centrale Rischi della correntista e dei Parte_1
garanti per fideiussione signori , , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
carenza dei presupposti per tutti i motivi di cui in atti, ordinare la cancellazione dei detti nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di rilevazione centralizzata dei rischi (Sistemi di Informazioni Creditizie detti SIC quali, ad esempio, Crif Eurisc, Experian, CTC,
Assilea, etc.) e/o da qualsivoglia “banca dati” contenente nominativi di persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, etc., portatrici di debiti verso il sistema bancario e finanziario;
b) conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in e dei fideiussori signori , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e accertato e dichiarato il colpevole ritardo con cui
[...] Parte_4 CP_2 CP_1 ha provveduto a correggere la segnalazione indicando “rapporto contestato”, nonché accertata e dichiarata l'usurarietà originaria dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti in causa in data 19.03.2013, 23.12.2014, 30.11.2016 e 29.12.2017, nonché l'usura successiva dei contratti di pagina 2 di 19 conto corrente del 13.05.2010 e dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti in causa in data 19.03.2013, 23.12.2014, 30.11.2016 e 29.12.2017 con conseguente applicazione di interessi usurari e spese e commissioni usurarie, condannare e ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_1
degli artt. 1218 e 1223 c.c., in cumulo con gli artt. 2043 e 2059 c.c., per tutti i motivi di cui in atti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da Parte_1
e dai signori , , e da determinarsi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. nella misura che sarà determinata e ritenuta di giustizia anche in base a quanto dedotto e argomentato complessivamente in causa in primo e in secondo grado e alla documentazione prodotta o, se ritenuto opportuno ed utile, a seguito di apposita CTU, effettuando, se del caso, le relative compensazioni tra quanto di spettanza di e il credito residuo della convenuta;
Parte_1
c) accertata e dichiarata, anche d'ufficio, la nullità della clausola cd. “a semplice richiesta” di cui all'art. 5, comma 1 delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.03.2013 dai consumatori
, , a favore di quali garanti di Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_2 CP_1
per tutti i motivi di cui in atti;
accertato e dichiarato che la Parte_1 Parte_6
non ha esercitato le azioni nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la liberazione dei garanti , , Parte_3 Parte_2
dalle obbligazioni assunte in forza delle predette fideiussioni;
Parte_4
d) respingere, in ogni caso, le domande tutte formulate da in quanto Parte_6
inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
e) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Como in data 15.09.2021 e in riforma della sentenza quivi appellata
- si chiede ammettersi prova per testi ed interpello formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, a partire dall'autunno del 2012, il dr. direttore della filiale di Lipomo della banca convenuta, Tes_1 suggeriva in varie occasioni al signor e al signor che stipulasse un contratto Parte_2 Parte_3 Parte_1 di apertura di credito in conto corrente a costi convenienti allo scopo di aver maggior flessibilità nell'allestimento e gestione del magazzino e per ampliare l'attività di vendita;
2) Vero che, a partire dalla primavera 2018, il signor , in nome di e al fine di ampliare Parte_2 Parte_1 Cont l'attività di detta società, chiedeva in una decina di occasioni al direttore della filiale di Lipomo della di poter aumentare l'apertura di credito in conto corrente ad Euro 80.000,00, ricevendo come risposta in ogni occasione che in futuro se ne sarebbe potuto parlare;
3) Vero che nel mese di luglio 2018 si svolgeva un incontro tra il signor e il dr. Parte_2 CP_3Cont responsabile dell'Area Commerciale di , presso la sede di Alzate Brianza della Banca e in tale occasione il signor illustrava al dirigente della Banca i progetti ai quali la società stava lavorando, ossia l'acquisto, il restauro e la Pt_2
pagina 3 di 19 vendita di auto d'epoca nonché l'acquisto di auto sia nazionali che d'importazione di grossa cilindrata o richieste dal mercato, e per i quali era stato chiesto l'aumento del fido fino a 80.000,00 Euro;
4) Vero altresì che, in detta occasione, il signor chiedeva alla Banca, qualora la stessa non fosse disponibile ad Pt_2 aumentare il fido, un finanziamento di circa 40.000,00/50.000,00 Euro;
5) Vero che il dr. Sgheiz si mostrava interessato ai progetti e prometteva una risposta in tempi rapidi, ossia nell'arco di un paio di settimane;
6) Vero che nell'inverno 2017/2018 e nei successivi mesi il dr. , collezionista di auto Controparte_4 d'epoca, aveva proposto a tramite il signor l'acquisto di auto d'epoca ricercate dai Parte_1 Parte_2 collezionisti, quali, ad esempio, la Alfa Giulia e la Alfa Spider Osso di Seppia, che avrebbero dovuto essere ristrutturate e poi rivendute, anche attraverso manifestazioni fieristiche di settore quali Fiera Autoclassica di Milano o la Fiera di Padova dell'auto storica;
7) Vero che, nel detto periodo così come nel 2019 e 2020, grazie anche alla collaborazione dei venditori Parte_1 del gruppo di Milano e di Autotorino S.p.A. di Tavernerio, aveva ulteriormente reperito sul mercato Parte_7 per l'acquisto e la ristrutturazione 5/6 auto storiche di marca Alfa, Fiat, Mercedes e BMW, sia in Lombardia che nelle regioni limitrofe;
8) Vero che, detratti i costi di acquisto delle vetture e i costi di restauro delle stesse, era previsto un guadagno dalla vendita mediamente di circa Euro 30.000,00 per ogni autoveicolo;
9) Vero che nel medesimo periodo, ossia nell'inverno 2017/2018 e nella successiva stagione primaverile, i soci di e in particolare i signori ed , avevano preso contatto con il signor Parte_1 Pt_3 Parte_2 [...] e il signor di Milano, con i quali avevano già rapporti di collaborazione sin CP_5 Controparte_6 dall'apertura di nel 2010, per l'acquisto di auto sia nazionali che di importazione di grossa cilindrata o Parte_1 molto richieste dal mercato, quali, ad esempio, Volkswagen Golf, Audi A4, Fiat 500L e Fiat 500X, scegliendone una decina;
10) Vero che nel medesimo periodo, ossia nell'inverno 2017/2018 e nella successiva stagione primaverile, i soci di e in particolare i signori ed , avevano preso contatto con il signor Parte_1 Pt_3 Parte_2 Pt_8
, con il signor e con il signor di Autotorino S.p.A. di Tavernerio, con i quali
[...] Persona_1 Per_2 avevano già rapporti di collaborazione sin dall'apertura di nel 2010, per l'acquisto di auto nazionali e di Parte_1 importazione di grossa cilindrata o molto richieste sul mercato quali ad esempio Hyundai Qashqai o Kia Sportage, scegliendone una decina;
11) Vero che era previsto un guadagno della vendita di detti mezzi di circa Euro2.000,00/5.000,00 per ogni auto;
12) Vero che nel mese di dicembre 2018 il signor , in nome di chiedeva al direttore della Parte_2 Parte_1 filiale di Lipomo della autorizzazione a poter svolgere operazioni oltre il limite del fido;
CP_2 CP_1
13) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha regolarmente e puntualmente Parte_1 pagato tutte le fatture dei propri fornitori, quali ad esempio Garanzia Europa Group e Autoscout24, nonché le competenze dello studio commercialista AR, così come imposte, tasse, tributi, versamenti IVA ed altre competenze fiscali, come da docc. 72, 73, 74 e 101 che si mostrano al teste;
14) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 lo studio commercialista AR verificava trimestralmente con i soci di (e in particolare con il signor ) ai fini della corretta tenuta della Parte_1 Parte_2 contabilità l'avvenuto pagamento da parte della società delle fatture ricevute, nonché l'incasso delle fatture emesse;
15) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 con l'Agenzia Pandico s.r.l. di Lipomo, via Provinciale per Lecco n. 657, per lo svolgimento delle pratiche auto di trapasso, provvedendo regolarmente e puntualmente al pagamento delle spettanze dell'Agenzia;
16) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 per la riparazione, revisione e controllo delle auto usate in vendita con l'officina D3 Riparazioni di De LU FR di Cucciago, via Stazione n. 6 e con l'officina Emme2 Autoriparazioni di NE AO di Cantù, via Virgilio n. 16, provvedendo regolarmente e puntualmente al pagamento delle spettanze di dette officine;
17) Vero che nell'intero periodo maggio 2010/dicembre 2018 ha regolarmente e puntualmente pagato i Parte_1 canoni di locazione dell'immobile di Cantù, via Fossano n. 17 alla proprietà, come da doc. 101 che si mostra al teste;
18) Vero che fin dall'apertura di nel mese di maggio 2010, detta società ha intrattenuto rapporti Parte_1 commerciali con provvedendo nel corso degli anni 2010/2017 all'acquisto e al pagamento immediato Parte_7 di una cinquantina di vetture usate da rivendere di marca Fiat, Lancia, Jeep;
pagina 4 di 19 19) Vero che fin dall'apertura di nel mese di maggio 2010, detta società ha intrattenuto rapporti Parte_1 commerciali con Autotorino S.p.A. di Tavernerio, provvedendo sistematicamente, ossia almeno 3 o 4 volte in un anno, nel corso degli anni 2010/2017 all'acquisto e al pagamento immediato di vetture usate da rivendere di marca Volkswagen, Audi, Hyundai;
20) Vero che anche nel corso del 2019 e del 2020, il signor , sia quale socio della sia quale Parte_2 Parte_1 titolare della First Class Car, e il signor , quale socio di ricercavano e reperivano sul Parte_3 Parte_1 mercato anche tramite la collaborazione con i venditori di signor e signor Parte_7 Controparte_5 [...] e di Autotorino S.p.A., signori e auto di grossa cilindrata ed CP_6 Per_2 Parte_8 Persona_1 auto molto ricercate dal mercato, quali ad esempio crossover e suv di marca Fiat, Hyundai e Volkswagen, per le quali era previsto un guadagno di circa 4.000,00/5.000,00 euro dalla vendita di ciascuna;
21) Vero che i signori erano costretti a rinunciare ai sopra detti acquisti per mancanza di fondi e della Pt_2 possibilità di accedere a finanziamenti;
22) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019 e maggio/settembre 2020, il signor quale Testimone_2 responsabile commerciale dell'area Nord di PrestitoSì Finance S.p.A., accompagnava il signor , il signor Parte_2
e la signora presso diversi istituti di credito e finanziarie, quali Unipol Banca, filiale Parte_3 Parte_4 di Varese Centro, UBI Banca, filiale di Varese, al fine della concessione di finanziamenti sia personali sia riferibili a e a First Class Car, impresa individuale del signor , come da mail del 18.09.2020 (doc. 109) Parte_1 Parte_2 che si mostra al teste;
23) Vero che tutte dette istanze erano respinte in quanto i signori e risultavano segnalati presso la Pt_2 Pt_4 Centrale Rischi bancaria, come da mail del 18.09.2020 (doc. 109) che si mostra al teste;
24) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019 il signor , broker finanziario, accompagnava il Controparte_7 signor presso la filiale BNL di Olgiate Comasco per un colloquio con il direttore dr. per la Parte_2 Pt_9 concessione di un finanziamento personale e/o per l'impresa individuale First Class Car, che veniva respinto essendo il nominativo del richiedente segnalato in Centrale Rischi;
25) Vero che nel periodo settembre/dicembre 2019, il signor , broker finanziario, accompagnava Controparte_7 il signor presso la filiale di Cantù, piazza Garibaldi, di Credito Valtellinese per chiedere un Parte_3 finanziamento personale di Euro 30.000,00, ma tale richiesta veniva respinta essendo il nominativo del signor Pt_2 segnalato in C.R.;
26) Vero che nel mese di ottobre 2019 il signor si rivolgeva al Banco di Desio, filiale di Cantù via Parte_2 Manzoni, al fine di aprire un conto corrente “Professione” senza affidamento per la propria impresa individuale First Class Car, consegnando tutta la documentazione richiesta, ma tale istanza veniva respinta, come da mail del 13.12.2019 (doc. 54) che viene mostrata al teste;
27) Vero che nel mese di giugno 2020 il signor si recava presso la filiale di Cantù via Roma, Parte_2 CP_8 al fine di aprire un conto corrente “Professione” senza affidamento per la propria impresa individuale First Class Car;
28) Vero che nei mesi di luglio e settembre 2020 il signor si recava più volte presso la detta filiale Parte_2 per consegnare i documenti richiesti dalla CP_8 CP_1
29) Vero che nel mese di settembre 2020, comunicava informalmente al signor di respingere la CP_8 Pt_2 richiesta di apertura di conto corrente intestato all'impresa individuale First Class Car;
30) Vero che nel mese di settembre 2020 il signor chiedeva alla società A&B Idroservice di Parte_2 CP_9 preventivo per il rifacimento del bagno presso l'immobile condotto in locazione da First Class Car, come da
[...] doc. 110 che si mostra al teste;
31) Vero che l'esecuzione di detto intervento era subordinata all'ottenimento di un prestito da parte della finanziaria, che tuttavia veniva respinto per carenza dei presupposti;
32) Vero che nell'intero periodo 2010/2018 ho visitato in più occasioni l'autosalone ho acquistato Parte_1 veicoli per me e per i miei familiari, ho avuto modo di constatare la professionalità e disponibilità della famiglia oltre alla qualità delle vetture vendute e ho consigliato ad amici e conoscenti il nominativo della Pt_2 Parte_1 33) Vero che nel mese di maggio 2019 il signor ha chiesto la liquidazione della polizza vita n. Parte_2 89/3456905 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., come da doc. 113 che si mostra al teste;
34) Vero che l'importo di Euro 18.132,07 ricavato dalla liquidazione della detta polizza è stato accreditato sul c/c n. 238135461187 Intesa Sanpaolo, filiale di Cadorago, intestato al signor ed è stato utilizzato anche per il Parte_2 pagamento di fatture e fornitori dell'impresa individuale First Class Car, come da docc. 114 e 115 che si mostrano al teste;
pagina 5 di 19 35) Vero che nel mese di settembre 2017 la signora su richiesta del coniuge e dei figli, soci della Parte_4
chiedeva ed otteneva da PR – Gruppo UBI Banca il finanziamento n. 4900052440 per il quale le Parte_1 venivano erogati Euro 21.436,65, nonché chiedeva ed otteneva da Ubi Banca, filiale di Como, via Cattaneo il prestito al consumo chirografario n. 00401106700 per il quale le venivano erogati Euro 4.912,50, come da docc. 107, 107 bis e 107 ter che si mostrano al teste;
36) Vero che, pertanto, nel medesimo mese di settembre 2017 la signora metteva a disposizione di Parte_4 l'importo di Euro 26.000,00 mediante versamento tramite tre assegni bancari sul conto corrente n. Parte_1 012/122768/63, presso BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, filiale di Pianella, intestato al signor , Parte_2 come da doc. 111 che si mostra;
37) Vero che detto conto corrente nel periodo settembre 2017-ottobre 2018 era impiegato da per Parte_1CP_ effettuare acquisti e pagare fornitori, quali ad esempio e più s.r.l.s. e come da doc. 112 che si Parte_7 mostra al teste. All'occorrenza, a conforto di quanto dedotto nei capitoli 33-36 si chiede che il Tribunale voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. a 1) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, di esibire in giudizio la polizza vita n. 89/3456905 intestata al signor;
2) PR S.p.A.– Gruppo UBI Parte_2 Banca, con sede in Bergamo, via Stoppani n. 15, si esibire in giudizio il contratto di finanziamento n. 4900052440, stipulato dalla signora nel mese di settembre 2017; 3) Ubi Banca, filiale di Como, via Cattaneo, con Parte_4 sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, di esibire in giudizio il contratto di prestito al consumo chirografario n. 00401106700 stipulato in data 1.09.2017 dalla signora 4) BCC Cassa Rurale ed Parte_4 Artigiana di Cantù, con sede in Cantù, corso Unità d'Italia, copia fronte/retro degli assegni bancari depositati sul c/c n. 012/122768/63 intestato al signor in data 14.09.2017 di Euro 8.000,00, in data 20.09.2017 di Euro Parte_2 10.000,00 e in data 21.09.2017 di Euro 8.000,00. Si indicano a teste sui capitoli di cui supra: 1) , c/o Studio AR s.r.l., Appiano Gentile, Controparte_11 via Como n. 14/b sui capitoli 13, 14, 21; 2) , c/o Studio AR s.r.l., Appiano Gentile, via Como n. 14/b Testimone_3 sui capitoli 13,14, 21; 3) residente in [...], su tutti i capitoli;
4) Testimone_4 Tes_5
, c/o Agenzia Pandico s.r.l., Lipomo, via Provinciale per Lecco n. 657, sul capitolo 15; 5) FR De LU,
[...] c/o D3 Riparazioni, Cucciago, via Stazione n. 6, sul capitolo 16; 6) AO NE, c/o Emme2Autoriparazioni di NE AO s.a.s., Cantù, via Virgilio n. 16, sul capitolo 16; 7) dr. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 17; 8) presso PrestitoSì Finance S.p.A., dir. gen. Di Milano, via Testimone_2 Aniene n. 2, sui capitoli 22 e 23; 9) , residente in [...], Controparte_7 sui capitoli 24 e 25; 10) dr.ssa e/o direttore pro tempore della filiale, c/o Banco di Desio e della Brianza, Tes_6 filiale di Cantù, via Manzoni n. 41, sul capitolo 26; 11) dr.ssa e/o direttore pro tempore della filiale, Testimone_7 c/o , filiale di Cantù, piazza XX Settembre, sui capitoli 27, 28 e 29; 12) presso CP_12 Controparte_9 A&B Idroservice, Cantù, via Como n. 9, sul capitoli 30 e 31; 13) c/o Milano, via Controparte_5 Parte_7 G.B Grassi n. 98 sui capitoli 7, 8, 9, 11, 18, 20 e 21; 14) c/o Milano, via G.B Grassi n. 98 CP_6 Parte_7 sui capitoli 7, 8, 9, 11, 18, 20 e 21; 15) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Per_2 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 16) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Parte_8 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 17) c/o Autotorino S.p.A., Tavernerio (Co), via S.S. Briantea sui Persona_1 capitoli 7, 8, 10, 11, 19, 20 e 21; 18) , residente in [...], sul Testimone_8 capitolo 32; 19) , residente in [...], sul capitolo 32; Testimone_9
- si ribadisce istanza affinchè il Tribunale, se ritenuto necessario ai fini del decidere, voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a con sede in Milano, via Lapetit n. 8, il certificato di garanzia e/o l'offerta di garanzia CP_13 relativi al contratto stipulato da nel mese di giugno 2017 e di cui alle fatture prodotte sub doc. 88; Parte_1
- alla luce delle risultanze della CTU, che ha accertato che al momento della revoca dell'affidamento da parte della Banca l'utilizzo del fido da parte di era nei limiti di Euro 40.000,00, con conseguente illegittimità della Parte_1 revoca stessa e di tutti gli atti conseguenti, compresa la segnalazione dei nominativi degli opponenti in Centrale Rischi, si chiede disporsi perizia estimativa al fine della quantificazione dei danni subiti a seguito di detta segnalazione abusiva. Gli appellanti rifiutano espressamente il contraddittorio su eventuali nuove domande, anche in via istruttoria, di parte appellata”.
Per Controparte_1
pagina 6 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento totale della presente comparsa, così provvedere:
- In via preliminare, rigettare l'avanzata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendone i motivi prescritti dall'art. 283 c.p.c.;
Nel merito, rigettare l'appello avverso perché inammissibile, improponibile e infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la Sentenza n.
1111/2023 resa dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Lorenzo Azzi, in data
10/10/2023, a conclusione del giudizio di primo grado recante R.G. n. 367/2020;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio;
- In via istruttoria, ci si oppone ai capitoli di prova avversari poiché trattasi di circostanze non collocate con precisione nello spazio e nel tempo e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere;
ci si oppone, altresì, al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto ininfluente ai fini del decidere, ed alla richiesta perizia estimativa per gli asseriti danni subiti a causa della segnalazione in centrale dei rischi, poiché infondata per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa di risposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , , e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori omnibus in virtù delle garanzie sottoscritte in data Parte_4
19.03.2013, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2526/2019, emesso dal
Tribunale di Como in data 14.12.2019, su ricorso di Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, , onde ottenere il pagamento di euro
[...] CP_2
51.191,76, oltre accessori e spese di procedura.
2. Gli opponenti articolavano le seguenti principali difese:
(i) la nullità di diverse pattuizioni contrattuali in relazione al contratto di c/c n. 11/211118 acceso in data 13.05.2010 e chiuso il 26.3.2019, con particolare riferimento all'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e di spese e commissioni non dovute;
(ii) la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, in quanto riproducevano quelle dichiarate nulle da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto,
l'intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c.;
(iii) l'illegittima segnalazione del debitore in Centrale Rischi, in data 6.8.2019, con richiesta di condanna della al risarcimento dei danni subiti. CP_1
pagina 7 di 19 3. Espletata CTU contabile, il Tribunale di Como, con sentenza n. 1111/2023 pubblicata in data 10 ottobre 2023, così disponeva:
“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2426/2019 del
14.12.2019; accertata l'illegittimità degli addebiti indicati in motivazione, condanna gli opponenti in solido a corrispondere all'opposta l'importo di euro 35.517,79, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data odierna al saldo;
rigetta le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in euro
7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie, iva (se dovuta) e cpa;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico dell'opposta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, il primo Giudice dava conto del ricalcolo del saldo di conto corrente, in ragione dell'esito della CTU contabile (con espunzione della civ per il periodo successivo al 24.1.2012, in quanto non era documentata la sua pattuizione e l'eliminazione dell'anatocismo dal 1.1.2014 al
14.4.2016, ex art. 1, comma 629, Legge 147/2013) – così rideterminando il saldo passivo di conto corrente nella misura pari ad euro 35.517,79, alla data della sua estinzione.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 2526/2019 veniva revocato, con condanna degli opponenti,
in solido fra loro, al pagamento di euro 35.517,79, oltre interessi, da calcolarsi nella misura indicata
(art. 1284, 4° comma, c.c.), dalla sentenza al soddisfo.
Quanto alle fideiussioni omnibus e all'eccepita decadenza del creditore dall'azione contro i garanti
ex art. 1957 c.c., il primo Giudice accertava la coincidenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 con quelle dichiarate nulle da Banca D'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
Peraltro, stante la previsione di “clausola di pagamento a prima richiesta”, si riteneva idonea – onde impedire la decadenza – l'intimazione stragiudiziale di pagamento, inviata dalla in data CP_1
26 marzo 2019, contestualmente alla revoca degli affidamenti e al recesso dal rapporto di conto corrente.
pagina 8 di 19 Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione in Centrale
Rischi, la stessa veniva respinta, ritenendosi carente la prova del danno subito.
5. e i fideiussori omnibus hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1
1111/2023 e della quale chiedono la parziale riforma, per cinque motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_14 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 6 marzo 2024, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata avviata al 25 giugno 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale che gli appellanti prospettano avere subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
A fondamento della proposta impugnazione, gli appellanti – in punto di fatto – deducono quanto segue:
- che, sino all'anno 2018, i rapporti fra le parti non avevano manifestato particolari criticità;
- che (che si occupa del commercio di vetture, nuove e usate) aveva Parte_1
sublocato i propri locali a Controparte_15
- che quest'ultima veniva denunciata per truffa – con avvio di procedimento penale nell'ambito del quale veniva indagato anche (poi risultato estraneo ai fatti, con Parte_2
conseguente archiviazione disposta dal GIP in data 28.6.2019);
- che, durante l'attività di indagine, veniva disposto il sequestro dei locali commerciali e di otto vetture di proprietà di Parte_1
- che, nel mese di gennaio 2019, chiedeva, al direttore della Filiale di Parte_1
Lipomo, la possibilità di effettuare operazioni oltre il fido concesso;
pagina 9 di 19 - successivamente, (a tale epoca, ancora indagato) prendeva contatti con la Parte_2
Banca onde definire bonariamente le posizioni debitorie in essere;
- che, in data 5.3.2019, inaspettatamente e senza alcun preavviso, inviava Controparte_14
raccomandata, intimando il rientro, nei limiti del fido concesso, entro quindici giorni;
- che, in data 26.3.2019, la revocava gli affidamenti, intimando il pagamento del saldo CP_1
debitorio quantificato in euro 48.086,15;
- che, in data 7.8.2019, la Banca comunicava di avere segnalato la posizione “a sofferenza” alla Banca D'Italia, senza tenere conto, si osserva, della disponibilità più Parte_5
volte manifestata dalla Società e dai soci a definire la vertenza.
Fatta tale premessa, gli appellanti prospettano che la segnalazione in Centrale Rischi sia avvenuta senza la dovuta diligenza da parte della e, in particolare, senza l'adeguata valutazione delle CP_1
loro contestazioni e senza procedere a una valutazione complessiva della situazione patrimoniale dei medesimi.
Inoltre, gli appellanti evidenziano che – ad esito della CTU contabile svolta in primo grado – il saldo debitore, alla data della revoca degli affidamenti, era inferiore all'apertura di credito a suo tempo concessa e pari a euro 40.000,00.
Infine, che – solo successivamente all'avvio del procedimento cautelare ante causam – la banca variava la classificazione “a sofferenza” in “rapporti contestati”, nel mese di aprile 2020.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato.
I.A. Innanzi tutto, si premette come la valutazione di legittimità o meno della segnalazione in
Centrale Rischi debba essere effettuata ex ante – richiamandosi, sul punto, il principio affermato da
Cass. Civ., III, ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021: “In tema di risarcimento del danno
derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una
obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri
obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero
pagina 10 di 19 oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su
chi domanda il risarcimento”.
I.B. Orbene, nel caso in esame, risulta che – nel mese di gennaio 2019 – fu la stessa Società debitrice, così come riferito dalla medesima, a chiedere alla Banca di poter “sconfinare”, avendo esaurito il fido a suo tempo concesso.
Inoltre, in data 14.02.2019, il Legale degli appellanti preannunciava una proposta di definizione delle posizioni debitorie – proposta, in seguito, mai formulata.
Quindi, a tale momento, erano gli stessi appellanti a dare conto della posizione di difficoltà
economica in cui versava la Società.
Nel mese di marzo 2019 – come detto – la sollecitava il rientro, alla debitrice e ai garanti, e CP_1 nessuno di tali parti contestava l'entità o la natura del credito (doc. n. 19 banca): a tale momento, lo
“sconfinamento” era in essere da oltre novanta giorni consecutivi – circostanza che, per quanto allegato in atti, non si era mai verificata in passato.
In data 16.04.2019, la Banca iscriveva la posizione della Società e dei garanti in “inadempienze probabili” (doc. n. 20 banca).
Soltanto successivamente, nel mese di giugno 2019, il debitore e i garanti contestavano la quantificazione del credito, cui seguiva la replica della Banca in data 1° agosto 2019 (doc. n. 21
. CP_1
Infine, risulta per tabulas che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi avveniva nel mese di agosto 2019.
I.C. La cronologia dei fatti, come in precedenza indicata, porta a ritenere che la segnalazione in
Centrale Rischi della Società debitrice e dei garanti, effettuata nel mese di agosto 2019, non sia stata illegittima, né contraria alla diligenza professionale dell'Istituto di Credito, tenuto conto – con valutazione da compiersi ex ante – della condotta degli stessi appellanti, che avevano più volte manifestato alla Banca le persistenti difficoltà economiche in cui versava la Società, chiedendo di poter “sconfinare” e preannunciando una proposta di definizione, in concreto mai formulata.
pagina 11 di 19 Tale condotta, accompagnata dal mancato rientro da detta esposizione debitoria per circa otto mesi consecutivi (oltre che dalla successiva contestazione del credito), portava l'appellata a mutare la classificazione della posizione debitoria – da “inadempienze probabili” a “sofferenza” – e alla conseguente segnalazione in Centrale Rischi.
Di conseguenza, la segnalazione appare rispettare il generale principio di diritto, in base al quale:
“il prolungato inadempimento del correntista di rientrare dall'esposizione debitoria legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come in “sofferenza”, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la situazione di insolvenza non si identifica con quella propria
fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”.1
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato il danno subito dagli appellanti, in conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, non avendo i medesimi più avuto accesso al credito bancario.
Il secondo motivo di appello risulta assorbito, tenuto conto dell'accertata legittimità della segnalazione, del debitore e dei garanti, da parte della per tutte le ragioni in precedenza CP_1
delineate.
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato la al risarcimento dei danni subiti in conseguenza CP_1 dell'applicazione di interessi sopra – soglia di usura.
Si premette come il primo Giudice abbia così motivato, sub paragrafo 1) della sentenza impugnata, in ordine “all'usura originaria e sopravvenuta” – senza che, sul punto, sia stato proposto appello incidentale da parte della CP_1
“ … l'opzione formulata dal CTU in punto di verifica dell'usura originaria da condividersi è la n.
3) (pag.29): la presa in considerazione delle spese per l'ottenimento della garanzia consortile
determina il mancato rispetto della normativa anti – usura nel contratto di apertura di credito del 1 Così, Cass. Civ., I, ordinanza n. 31921 del 6 dicembre 2019; pagina 12 di 19 19.03.2013 e la presa in considerazione della commissione di istruttoria veloce determina il
mancato rispetto della normativa anti – usura nel contratto di apertura di credito del 29.12.2017
(unica apertura di credito successiva alle istruzioni di Banca d'Italia del luglio 2016, non disponendosi di dati omogenei per i periodi precedenti). Quanto all'usura successiva, risulta il mancato rispetto della normativa anti - usura per quattro trimestri” – (pag. 15 sentenza).
Peraltro, il Tribunale così motivava il rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'usura, accertata nei termini testè descritti:
“ Stessa sorte deve trovare la domanda risarcitoria per i danni dal reato di usura, non riscontrandosi affatto, visto l'esito del giudizio e le somme movimentate sul conto corrente sulla base delle stesse argomentazioni degli opponenti “copiose somme che la banca ha indebitamente
riscosso nel periodo 2013 – 2019 [che] avrebbero potuto essere investite negli affari societari e portare ad un incremento dei guadagni”, affermazione, peraltro, anche questa, espressa in termini del tutto ipotetici” – (pg. 17 sentenza).
Fatta tale premessa, si osserva come gli appellanti prospettino l'erroneità della sentenza di primo grado, per non avere tenuto conto che – in conseguenza di tali illegittime pattuizioni – , Parte_2 nell'anno 2019, era costretto a chiedere la liquidazione della polizza vita n. 89/3456905 stipulata con Unipol Ass.ni Spa, onde utilizzare la relativa provvista per il pagamento dei fornitori.
Ancora, evidenziano che, nel mese di settembre 2017, su richiesta dei soci di Parte_4
otteneva un finanziamento da PR – Gruppo UBI Banca di euro 21.436,65 Parte_11
e, sempre da UBI Banca, un prestito al consumo di ulteriori euro 4.912,50 – entrambi messi a disposizione della Società debitrice.
Inoltre, gli appellanti deducono che – a causa dell'addebito di interessi non dovuti, in quanto usurari – la Società e i garanti non abbiano potuto ampliare l'attività sociale e siano dovuti ricorrere, come detto, ad altri finanziamenti.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia, sul punto, immune da censure, per le seguenti principali ragioni.
pagina 13 di 19 Si osserva che le circostanze indicate da parte appellante non sono idonee a dimostrare l'esistenza di un danno conseguente all'usura pattizia, nei termini accertati dal Tribunale.
Invero, il disinvestimento effettuato da nell'anno 2019 e gli stessi finanziamenti Parte_2 richiesti da nell'anno 2017 appaiono distanti, dal punto di vista temporale, rispetto Parte_4 all'apertura di credito del 19.3.2013.
Inoltre, quanto all'apertura di credito del 29.12.2017, la stessa risulta successiva e non antecedente rispetto ai finanziamenti richiesti da nello stesso anno, così da escludersi un Parte_4
rapporto di consequenzialità.
Il ricorso a detti finanziamenti appare, piuttosto, motivato da scelte imprenditoriali e dalla necessità di liquidità, da parte della debitrice e non alle illegittime pattuizioni delle due Parte_1
aperture di credito indicate (peraltro, risultano concesse, in corso di rapporto, altre aperture di credito, a diverse condizioni e ritenute rispettose del tasso – soglia da parte del CTU in primo grado).
Inoltre, si osserva che – ad esito della CTU – se è pur vero che il saldo finale di conto corrente ricalcolato comporta una riduzione del passivo per euro 15.647,97 (rispetto alla somma ingiunta di euro 51.192,76), deve tuttavia darsi conto che lo stesso risulta, in ogni caso, a debito per il correntista di (-) euro 35.517,79.
Infine, si rileva che la revoca degli affidamenti è intervenuta soltanto nel mese di marzo 2019 e la segnalazione in Centrale Rischi nel successivo mese di agosto 2019.
Pertanto – sulla base delle circostanze di fatto indicate – non si ravvisa il nesso di causalità fra il danno patrimoniale indicato dagli appellanti e gli accertamenti fatti dal primo Giudice e di cui si è
data contezza – con assorbimento di ogni altra e diversa valutazione.
IV. Con il quarto motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la decaduta dall'azione contro quale CP_1 Parte_4
“consumatore”, in quanto – si prospetta – la previsione della “clausola di pagamento a prima richiesta” è da considerarsi nulla, per violazione degli artt. 33, comma 2°, lett.t)
– (in base al quale: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
pagina 14 di 19 hanno per oggetto o per effetto: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze,
…”) – e 36 d.lgs. 206/2005 e successive modifiche (a mente del quale la clausola vessatoria è nulla, se non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale e il contratto resta valido per il resto).
Gli appellanti deducono, inoltre, la nullità della citata clausola nei confronti di e Pt_2 Pt_3
, in quanto soci accomandanti di e, pertanto, estranei all'attività di gestione.
[...] Parte_1
Quindi, i medesimi appellanti evidenziano l'intervenuta decadenza della Banca, atteso che gli affidamenti venivano revocati in data 26.03.2019 e i contratti si risolvevano decorsi quindici giorni dalla comunicazione e cioè in data 16.04.2019; infine, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato solo il 21.11.2019, oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, si deduce la decadenza della Banca ex art. 1957 c.c. anche nei confronti della Società debitrice e del socio accomandatario, in quanto non risulta proposta “istanza giudiziale” entro i sei mesi previsti dalla disciplina indicata.
Ciò premesso, il quarto motivo di appello non è fondato, per le seguenti principali ragioni.
IV.A. In generale, si premette che:
a) secondo la giurisprudenza unionale «nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
(cfr. C.G. UE, 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15 ; Per_3
b) la Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Civili n. 5868 del 27.02.2023 e già Cass. Civ. n. 742/2020,
n. 3225/2018) – dando atto della primazia della giurisprudenza comunitaria – ha aderito a tale principio di diritto, così superando il meno recente orientamento che, in senso contrario, aveva affermato che il garante di una società era, per ciò solo, da considerarsi un “professionista” (il c.d. professionista “di riflesso” o “da rimbalzo”), escludendo così l'applicazione della disciplina consumeristica.
pagina 15 di 19 IV.B. Fatta tale premessa, quanto alla posizione di questa Corte ritiene che la Parte_4 qualità di “consumatore” non risulti adeguatamente allegata e provata, quale elemento costitutivo della fattispecie e tenuto conto che la stessa viene contestata dalla in ragione del fatto che la CP_1
medesima, in diverse occasioni, ha finanziato la Società, facendosi parte attiva presso gli Istituti di
Credito onde ottenere liquidità e così dimostrando il suo diretto coinvolgimento nell'attività
societaria.
Sul punto, si osserva che:
- la qualità di “consumatore” di deve essere valutata al momento di sottoscrizione Parte_4
della fideiussione omnibus del 19.3.2013 (cfr. doc. n. 29 appellanti);
- la medesima prospetta, come già in primo grado, di essere “pensionata” – ma non ha allegato, né
documentato, che tale condizione fosse già esistente al momento di rilascio della garanzia;
- quindi, la totale carenza di allegazione e prova di altre circostanze, che possano far ritenere che la medesima fosse estranea all'attività sociale e/o che non svolgesse altra attività lavorativa ad essa connessa (nulla essendo detto a riguardo), non consente di valutare positivamente la fondatezza di tale prospettazione, apparendo non sufficiente la sola visura camerale (dalla quale Parte_4 risulta non essere socia di – doc. n. 116); Parte_1
- infine, la disamina dei documenti richiamati dall'appellante evidenzia che gli stessi risultano successivi - di diversi anni - rispetto alla sottoscrizione della fideiussione omnibus del 19.03.2013 –
(così: il contratto concluso con PR nell'anno 2017 e il contratto di credito al consumo con
UBI Banca del 2018 – doc. nn. 107, 107 bis e 107 ter – tanto da non apparire rilevanti ai Pt_4
fini della decisione.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene assorbita l'ulteriore valutazione – (che presuppone la rilevanza, in concreto, della disciplina consumeristica) – circa l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) d. lgs. 205/2005 alla “fideiussione omnibus con clausola di pagamento a prima richiesta”.
IV.C. Anche in relazione alla posizione dei garanti omnibus e – i Parte_2 Parte_3 quali prospettano che, in quanto “soci accomandanti” di sarebbero estranei alla Parte_1 gestione dell'attività d'impresa – deve escludersi la qualità di “consumatori”.
pagina 16 di 19 Invero, risulta per tabulas che e siano “soci accomandanti” della Parte_2 Parte_3
Società principale, sin dalla sua costituzione del 4.5.2010; inoltre – dalla visura camerale (doc. n.
116 cit.) – i medesimi risultano essere “procuratori speciali” della Società, con potere di “firma libera … compiere tutte le pratiche inerenti alla vendita di autoveicoli ... sottoscrivere atti di vendita, anche con patto di riservato dominio e quant'altro si rendesse necessario ed opportuno per il pieno espletamento dell'incarico conferito” – (così, pg. 4 visura).
I medesimi erano, dunque, “soci” già al momento di sottoscrizione delle garanzie omnibus del
19.3.2013 e – tenuto conto delle circostanze indicate – si ritiene che il rilascio di tali garanzie, da parte dei medesimi, fosse funzionale all'esercizio dell'attività di impresa (in quanto atti strumentali in senso proprio) (così, SS.UU. Civili cit.).
Pertanto, dato atto di quanto sopra, si esclude l'applicazione della disciplina consumeristica nei confronti dei garanti e . Parte_4 Parte_2 Parte_3
IV.D. Oltre a ciò, si osserva come appaia infondata la prospettazione degli appellanti laddove ritengono che – diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Como – l'intimazione di pagamento, inviata alla debitrice e ai garanti, non abbia tempestivamente impedito la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
Invero, si ritiene corretto – secondo quello che è orientamento di questa Corte di Appello e della stessa Corte di Cassazione (cfr., fra molte, Cass. Civ., III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; 10 aprile 2024, n. 10689; 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008,
n. 13078) – il principio in base al quale, nel caso di “fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta”, onde impedire la decadenza, sia sufficiente l'invio di tempestiva intimazione stragiudiziale di pagamento.
Così come rilevato dal primo giudice: “l'opposta ha documentato di avere inviato una diffida stragiudiziale in data 26.03.2019, all'obbligata principale e ai fideiussori (doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 32 opponenti) e […] tale diffida può ritenersi idonea a integrare i presupposti di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., atteso che con essa la banca ha manifestato espressamente non soltanto la volontà di revocare con effetto immediato gli affidamenti a suo tempo concessi, ma
pagina 17 di 19 anche di recedere dal rapporto di conto corrente, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto” (pg. 14 sentenza).
In difetto di specifica impugnazione delle circostanze di fatto indicate dal primo Giudice e tenuto conto del principio generale innanzi richiamato, la censura in esame viene respinta.
V. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui – pur avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e avendo rideterminato il saldo passivo di conto corrente – ha condannato gli opponenti all'integrale rifusione delle spese processuali.
La censura in esame risulta infondata.
Si ritiene, invero, che il Tribunale abbia così regolato le spese processuali, considerando che – all'esito del giudizio – la domanda di pagamento, avanzata dalla fosse comunque fondata, CP_1 risultando la debitrice e i garanti “a debito”, nei termini indicati e, dunque, in ragione della loro prevalente soccombenza.
Inoltre, si osserva che le spese della CTU sono state poste a carico della così come quelle CP_1
della fase monitoria, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile, a complessità bassa, in ragione delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
pagina 18 di 19 - respinge l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1111/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Como in data 10 ottobre 2023;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di
[...] Parte_4 [...]
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
6.946,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA CO NI BO
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