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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taormina, via Francavilla n. 109, presso lo studio dell'Avv. Veronica Gullotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15/07/2024
premetteva: di aver contratto, in data 04/12/2002, matrimonio con Parte_1
rito concordatario con , nata a [...] il [...], celebrato Controparte_1
1 R.G. 2942/2024
in Gaggi e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2002; che dall'unione matrimoniale era nato in data [...] a [...]; che il Tribunale di Messina, in Per_1
accoglimento del ricorso congiunto per la separazione dei coniugi iscritto al N.R.G.
4936/2019, con Decreto emesso in data 26/02/2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi , odierno ricorrente, e;
che col Parte_1 Controparte_1
suddetto decreto di omologa la casa coniugale, ubicata a Gaggi Via Massaua n.20, era stata assegnata al e che era stato posto a carico della un assegno mensile Pt_1 CP_1
di € 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio convivente col padre;
che, di Per_1
contro, a carico di veniva posto l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 100,00, a titolo di mantenimento;
che dalla CP_1
separazione, i coniugi avevano cessato ogni comunione, sia morale che materiale, e che dalla separazione non vi era stata riconciliazione.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, che fosse confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e la corresponsione dell'assegno mensile di € 100,00 da parte della resistente a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente;
di contro, che nulla fosse più dovuto a titolo di mantenimento a favore della resistente.
All'udienza del 18/11/2024 il Giudice delegato dichiarava la nullità del ricorso ex art.164, comma 3, c.p.c. a causa dell'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e ne ordinava la rinnovazione entro il termine perentorio del 10/02/2025.
All'udienza del 21/05/2025 il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, esaurita la discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, deve in via preliminare dichiararsi la contumacia della resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio della CP_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti Controparte_1
accoglimento.
2 R.G. 2942/2024
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale con decreto di omologa del Tribunale di
Messina del 26/02/2020 e che è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente, difatti, ha dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie, la quale avrebbe costruito un nuovo nucleo di affetti. Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Gaggi (ME) il
04/12/2002.
Quanto al mantenimento del figlio costituisce principio consolidato in Per_1
giurisprudenza che, in seguito alla separazione ed al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter
c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del
3 R.G. 2942/2024
figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Ciò premesso, poiché il figlio vive con il padre, che si fa carico di provvedere in via diretta ai suoi bisogni, occorre, allora, che anche la madre contribuisca al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno periodico.
Nel caso in esame, la misura del contributo economico che la resistente deve fornire per il mantenimento del figlio è stata fissata negli accordi di separazione e non risulta che la situazione delle parti sia sostanzialmente mutata, così da giustificare una revisione delle statuizioni vigenti.
Tenuto conto di quanto sopra, appare congruo porre a carico della l'obbligo di CP_1
corrispondere al ricorrente per il mantenimento del figlio la somma mensile di Per_1
€ 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione.
Alle medesime conclusioni può addivenirsi con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, non sussistendo ragioni per modificare le statuizioni contenute nell'accordo di separazione non essendo stato allegato e provato alcun fatto nuovo che possa fondare una diversa decisione.
4 R.G. 2942/2024
Quanto all'assegno di divorzio, deve osservarsi, in punto di diritto, che lo stesso è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato.
Con la sentenza n. 18287/2018 resa a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una preminente natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi, al momento dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenendo conto anche della durata del rapporto, dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile risponderà ad una funzione prettamente assistenziale in favore dell'ex coniuge che si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Nel caso di specie, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, in disparte la carenza di prova in ordine ai profili sopra evidenziati, nessuna pronuncia va adottata dal
Collegio, in difetto di specifica domanda dell'avente diritto in ordine all'assegno divorzile.
5 R.G. 2942/2024
Infine, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2942/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gaggi in data
04.12.2002 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
detto Comune al n. 7 Serie A parte II anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaggi di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Fabio Bucaria,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taormina, via Francavilla n. 109, presso lo studio dell'Avv. Veronica Gullotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15/07/2024
premetteva: di aver contratto, in data 04/12/2002, matrimonio con Parte_1
rito concordatario con , nata a [...] il [...], celebrato Controparte_1
1 R.G. 2942/2024
in Gaggi e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2002; che dall'unione matrimoniale era nato in data [...] a [...]; che il Tribunale di Messina, in Per_1
accoglimento del ricorso congiunto per la separazione dei coniugi iscritto al N.R.G.
4936/2019, con Decreto emesso in data 26/02/2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi , odierno ricorrente, e;
che col Parte_1 Controparte_1
suddetto decreto di omologa la casa coniugale, ubicata a Gaggi Via Massaua n.20, era stata assegnata al e che era stato posto a carico della un assegno mensile Pt_1 CP_1
di € 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio convivente col padre;
che, di Per_1
contro, a carico di veniva posto l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 100,00, a titolo di mantenimento;
che dalla CP_1
separazione, i coniugi avevano cessato ogni comunione, sia morale che materiale, e che dalla separazione non vi era stata riconciliazione.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, che fosse confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e la corresponsione dell'assegno mensile di € 100,00 da parte della resistente a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente;
di contro, che nulla fosse più dovuto a titolo di mantenimento a favore della resistente.
All'udienza del 18/11/2024 il Giudice delegato dichiarava la nullità del ricorso ex art.164, comma 3, c.p.c. a causa dell'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e ne ordinava la rinnovazione entro il termine perentorio del 10/02/2025.
All'udienza del 21/05/2025 il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, esaurita la discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, deve in via preliminare dichiararsi la contumacia della resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio della CP_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti Controparte_1
accoglimento.
2 R.G. 2942/2024
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale con decreto di omologa del Tribunale di
Messina del 26/02/2020 e che è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente, difatti, ha dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie, la quale avrebbe costruito un nuovo nucleo di affetti. Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Gaggi (ME) il
04/12/2002.
Quanto al mantenimento del figlio costituisce principio consolidato in Per_1
giurisprudenza che, in seguito alla separazione ed al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter
c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del
3 R.G. 2942/2024
figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Ciò premesso, poiché il figlio vive con il padre, che si fa carico di provvedere in via diretta ai suoi bisogni, occorre, allora, che anche la madre contribuisca al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno periodico.
Nel caso in esame, la misura del contributo economico che la resistente deve fornire per il mantenimento del figlio è stata fissata negli accordi di separazione e non risulta che la situazione delle parti sia sostanzialmente mutata, così da giustificare una revisione delle statuizioni vigenti.
Tenuto conto di quanto sopra, appare congruo porre a carico della l'obbligo di CP_1
corrispondere al ricorrente per il mantenimento del figlio la somma mensile di Per_1
€ 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione.
Alle medesime conclusioni può addivenirsi con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, non sussistendo ragioni per modificare le statuizioni contenute nell'accordo di separazione non essendo stato allegato e provato alcun fatto nuovo che possa fondare una diversa decisione.
4 R.G. 2942/2024
Quanto all'assegno di divorzio, deve osservarsi, in punto di diritto, che lo stesso è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato.
Con la sentenza n. 18287/2018 resa a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una preminente natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi, al momento dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenendo conto anche della durata del rapporto, dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile risponderà ad una funzione prettamente assistenziale in favore dell'ex coniuge che si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Nel caso di specie, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, in disparte la carenza di prova in ordine ai profili sopra evidenziati, nessuna pronuncia va adottata dal
Collegio, in difetto di specifica domanda dell'avente diritto in ordine all'assegno divorzile.
5 R.G. 2942/2024
Infine, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2942/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gaggi in data
04.12.2002 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
detto Comune al n. 7 Serie A parte II anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaggi di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Fabio Bucaria,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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