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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 9069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez. in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Isabella Martuscelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 18.04.2025 da
AVV. , (cod. fisc.: ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e in qualità di procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Benedetto Cairoli, 29 presso il proprio studio
RICORRENTE contro
(C.F.: ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato in Via Diaz 11
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione alla liquidazione dei compensi ex art 170 T.u.s.g.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. L'avvocato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione alla Pt_1 liquidazione del compenso, quale difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, statuita dalla sentenza n. 2450/25 emessa dal TAR Campania. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità della liquidazione di € 1.000,00 in quanto effettuata in violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ed in particolare la violazione dell'art. 5 co.
6. Dedotto ciò, il ricorrente ha concluso per la riliquidazione dell'importo relativo al compenso in riforma di quello statuito dal TAR
Campania.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario adito.
*****
§ 2. Orbene, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
e stabilire se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo la giurisdizione sulla
[...] controversia insorta a seguito alla impugnazione del provvedimento con il quale è stato liquidato il compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di occuparsi, in punto di giurisdizione, delle controversie che attengono all'opposizione avverso i decreti di liquidazione ex art. 170, avendo da ultimo ribadito (Cass. SS.UU. 20501/2023; Cass. SS.UU. n. 20405/2019), che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, costituisce orientamento già affermato in passato quello secondo cui spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo;
si
è quindi ritenuto che la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, non ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l'art. 111, comma 2 Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Dunque, poiché si controverte di diritti soggettivi, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., S.U., n. 26908/2016, che nella medesima occasione ha altresì chiarito che l'art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011, nel prevedere che la proponibilità del ricorso al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento", non ha inteso disciplinare una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, limitandosi ad introdurre una disciplina in tema di competenza che, in relazione all'indiscutibile natura di diritto soggettivo della pretesa del difensore, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario).
Deve quindi escludersi che si sia al cospetto dell'impugnazione di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell'alveo del plesso giurisdizionale cui appartiene l'organo che lo ha emesso, e che piuttosto, ai fini della giurisdizione, debba guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione del G.O.
§ 3. Nel merito il ricorso è fondato.
L'impugnazione di cui oggi è causa riguarda la liquidazione dei compensi effettuata dal giudice amministrativo all'esito di un procedimento di opposizione al silenzio rigetto dell su una Pt_2 proposta istanza di accesso agli atti.
Nel provvedimento impugnato si legge “Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del
50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Dispone l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell'avv. , la complessiva somma di € 1.000,00, Parte_1 comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.” Orbene, applicando le tabelle forensi ed in particolare l'art.5 comma 6 del D.M. 55/2014, così come da ultimo modificate dal d. m. 147/2022, questo prevede che nel caso di cause di valore indeterminabile, come quella in oggetto, il valore sia non inferiore a 26.000,00 e non superiore a 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Poiché trattasi di causa avente ad oggetto solo l'accesso gli atti, di alcuna complessità ed anzi caratterizzata dalla serialità, la controversia si dovrà ritenere rientrante nello scaglione da
5.200,00 a 26.000,00. Peraltro, la sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto dei valori minimi, andrà liquidata la somma di € 2.571,00 (di cui €
540,00 per la fase di studio;
€ 437,50 per la fase introduttiva;
€ 661,50 per la fase istruttoria ed € 910,00 per la fase decisionale). Rilevato poi che l'art.130 del D. Lgs. 115/02 prevede che nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, gli importi siano di regola ridotti della metà, spetta al ricorrente la somma di € 1.285,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Il ricorso va dunque accolto, nella misura sopra indicata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, con aumento del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) in riforma della liquidazione operata con la sentenza n. 2450/2025, emessa in data 19-
02-2025, dal Tribunale Amministrativo per la Campania - sezione di Napoli, in favore dell'avvocato per l'attività difensiva prestata in favore della sig.ra Parte_1 CP_2
, ammesso al gratuito patrocinio, liquida in favore del predetto avvocato la somma di €
[...]
1.285,00 oltre il rimborso di spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
c) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese relative al presente giudizio che liquida in € 1.661,40 (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria;
€
426,00 per la fase decisoria, con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis del d.m. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Isabella Martuscelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez. in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Isabella Martuscelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 18.04.2025 da
AVV. , (cod. fisc.: ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e in qualità di procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Benedetto Cairoli, 29 presso il proprio studio
RICORRENTE contro
(C.F.: ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato in Via Diaz 11
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione alla liquidazione dei compensi ex art 170 T.u.s.g.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. L'avvocato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione alla Pt_1 liquidazione del compenso, quale difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, statuita dalla sentenza n. 2450/25 emessa dal TAR Campania. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità della liquidazione di € 1.000,00 in quanto effettuata in violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ed in particolare la violazione dell'art. 5 co.
6. Dedotto ciò, il ricorrente ha concluso per la riliquidazione dell'importo relativo al compenso in riforma di quello statuito dal TAR
Campania.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario adito.
*****
§ 2. Orbene, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
e stabilire se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo la giurisdizione sulla
[...] controversia insorta a seguito alla impugnazione del provvedimento con il quale è stato liquidato il compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di occuparsi, in punto di giurisdizione, delle controversie che attengono all'opposizione avverso i decreti di liquidazione ex art. 170, avendo da ultimo ribadito (Cass. SS.UU. 20501/2023; Cass. SS.UU. n. 20405/2019), che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, costituisce orientamento già affermato in passato quello secondo cui spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo;
si
è quindi ritenuto che la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, non ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l'art. 111, comma 2 Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Dunque, poiché si controverte di diritti soggettivi, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., S.U., n. 26908/2016, che nella medesima occasione ha altresì chiarito che l'art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011, nel prevedere che la proponibilità del ricorso al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento", non ha inteso disciplinare una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, limitandosi ad introdurre una disciplina in tema di competenza che, in relazione all'indiscutibile natura di diritto soggettivo della pretesa del difensore, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario).
Deve quindi escludersi che si sia al cospetto dell'impugnazione di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell'alveo del plesso giurisdizionale cui appartiene l'organo che lo ha emesso, e che piuttosto, ai fini della giurisdizione, debba guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione del G.O.
§ 3. Nel merito il ricorso è fondato.
L'impugnazione di cui oggi è causa riguarda la liquidazione dei compensi effettuata dal giudice amministrativo all'esito di un procedimento di opposizione al silenzio rigetto dell su una Pt_2 proposta istanza di accesso agli atti.
Nel provvedimento impugnato si legge “Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del
50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Dispone l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell'avv. , la complessiva somma di € 1.000,00, Parte_1 comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.” Orbene, applicando le tabelle forensi ed in particolare l'art.5 comma 6 del D.M. 55/2014, così come da ultimo modificate dal d. m. 147/2022, questo prevede che nel caso di cause di valore indeterminabile, come quella in oggetto, il valore sia non inferiore a 26.000,00 e non superiore a 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Poiché trattasi di causa avente ad oggetto solo l'accesso gli atti, di alcuna complessità ed anzi caratterizzata dalla serialità, la controversia si dovrà ritenere rientrante nello scaglione da
5.200,00 a 26.000,00. Peraltro, la sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto dei valori minimi, andrà liquidata la somma di € 2.571,00 (di cui €
540,00 per la fase di studio;
€ 437,50 per la fase introduttiva;
€ 661,50 per la fase istruttoria ed € 910,00 per la fase decisionale). Rilevato poi che l'art.130 del D. Lgs. 115/02 prevede che nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, gli importi siano di regola ridotti della metà, spetta al ricorrente la somma di € 1.285,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Il ricorso va dunque accolto, nella misura sopra indicata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, con aumento del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) in riforma della liquidazione operata con la sentenza n. 2450/2025, emessa in data 19-
02-2025, dal Tribunale Amministrativo per la Campania - sezione di Napoli, in favore dell'avvocato per l'attività difensiva prestata in favore della sig.ra Parte_1 CP_2
, ammesso al gratuito patrocinio, liquida in favore del predetto avvocato la somma di €
[...]
1.285,00 oltre il rimborso di spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
c) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese relative al presente giudizio che liquida in € 1.661,40 (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria;
€
426,00 per la fase decisoria, con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis del d.m. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Isabella Martuscelli