TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
indennizzo di cui alla REPUBBLICA ITALIANA L- n. 210 del 1992 – indennizzo di cui alla IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L. n. 229 del 2005 IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 664/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CALANDRINO MARCO e dall'Avv. MARIN ALBERTO come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
• (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo
Testoni n. 6; CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: indennizzo di cui alla L- n. 210 del 1992 – indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 24/09/2024 a convenuto Parte_1 in giudizio il per ottenere il riconoscimento del proprio diritto Controparte_1
a percepire l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 e dalla L. n. 229/2005.
1 Ha esposto la ricorrente di essere stata sottoposta a vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo in data 26 aprile 1967. A pochi giorni di distanza, il 2 maggio 1967, veniva ricoverata d'urgenza per un "episodio convulsivo in soggetto vaccinato", seguito da un ulteriore ricovero il 1° giugno 1967 con diagnosi di
"convulsioni subentranti". In età adulta, le veniva diagnosticata una "epilessia focale non convulsiva in esiti di pregressa encefalite".
La ricorrente ha sostenuto che tale patologia fosse in nesso di causalità diretta con la suddetta vaccinazione. Ha inoltre precisato che la sua domanda amministrativa, presentata il 2 aprile 2019, era stata rigettata dalla competente
Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), la quale aveva negato il nesso causale, e che anche il successivo ricorso amministrativo aveva avuto esito negativo.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto agli indennizzi previsti per legge, con ogni consequenziale statuizione economica.
2. Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte Controparte_2 necessario ai sensi dell'art.
5-bis del D.L. n. 73/2017.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per difetto di nesso causale tra la vaccinazione e la patologia. A supporto, ha richiamato il giudizio della C.M.O. e la relazione del proprio ufficio medico-legale, evidenziando la rarità dell'encefalopatia post-vaccinica e il quadro clinico "aspecifico" della ricorrente, non riconducibile alle gravi sequele tipicamente associate a tale complicanza.
3. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Giudice in data 17.01.2025, in relazione al quale la ricorrente si è costituita in giudizio anche l' associandosi alle difese del . CP_2 CP_1
Ha sottolineato che nei propri registri non risultano segnalazioni di encefalite post-vaccinazione antivaiolosa. Ha inoltre argomentato che, sebbene l'encefalite post-vaccinale fosse una complicanza nota, essa era associata a esiti molto gravi, come decesso o disabilità permanenti, non riscontrabili nella storia clinica della ricorrente. Ha infine ribadito che il solo criterio cronologico non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità, essendo necessario escludere altre possibili cause, come l'epatopatia cronica da HCV da cui la ricorrente è affetta.
2 4. L'istruttoria è consistita nella produzione di documenti e nell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) medico-legale.
5. Nel merito, si osserva che la controversia si concentra esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia e la somministrazione vaccinale. A tale complessa questione è stata fornita risposta dal nominato C.T.U., il quale ha illustrato le sue conclusioni con una dettagliata e articolata relazione.
L'esperto, dopo aver esaminato tutta la documentazione sanitaria e la letteratura scientifica di riferimento, è pervenuto alle seguenti considerazioni finali:
"...si deve rilevare come ogni eventuale ipotesi diagnostica alternativa (Borrelia o morbillo) alla vaccinazione contro il vaiolo non trovi corrispondenza cronologica o documentale. Pertanto, in risposta al quesito posto, in assenza di valide e sostenibili alternative causali, si riconosce l'encefalite da cui è affetta la sig.ra quale conseguenza della vaccinazione antivaiolo del 26 aprile Parte_1
1967, il cui quadro menomativo è ascrivibile alla quarta categoria della Tabella A di cui al D.P.R 834/1981".
Il C.T.U. ha inoltre confutato le osservazioni del consulente di parte resistente, ribadendo la piena sussistenza del nesso causale in via diretta ed esclusiva, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali (idoneità quali-quantitativa, cronologico, continuità fenomenologica ed esclusione di altre cause).
6. L'elaborato e le conclusioni appena ricordate vengono integralmente fatti propri da questo giudicante, essendo il frutto di un lavoro attento ed accurato, nel quale l'esperto ha debitamente valutato la documentazione acquisita e ha dato conto della letteratura scientifica inerente alla patologia in esame.
Avuto riguardo ai principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, il C.T.U. ha correttamente applicato la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non"), delineata dalla Suprema Corte, secondo cui nel processo civile il nesso di causalità consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche in fattispecie analoghe (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del
16/10/2007; Cass. SS.UU. n. 581 del 11/01/2008). Nel caso di specie, l'analisi del
C.T.U. ha escluso con motivazione logico-scientifica la plausibilità di altre cause, riconoscendo nella vaccinazione l'unico fattore eziologico coerente con l'intera storia clinica della ricorrente.
3 7. La domanda deve pertanto essere accolta.
Deve essere altresì riconosciuto il diritto della ricorrente alla rivalutazione dei due assegni ex L. 210/1992 e L. 229/2005, come per legge, sugli interi importi.
Si precisa che la rivalutazione comprende anche la componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale. L'art. 2 della L. n.
210/1992 stabilisce al comma 1° che l'indennizzo è rivalutato annualmente, e al comma 2° che tale indennizzo è "integrato" dall'indennità integrativa speciale. Il concetto stesso di "integrazione" implica un'unificazione dei due elementi che compongono la provvidenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna delle parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i padametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato;
oltre alle spese di C.T.U., come già liquidate con provvedimento in data 12.8.2025 ed integralmente pagate dalla ricorrente, nonché di C.T.P. (anche ante causam), parimenti già corrisposte dalla ricorrente, come da fatture e bonifici esibiti ed acquisiti all'odierna udienza (si rimanda al dispositivo).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara il diritto di lla corresponsione degli indennizzi e Parte_1 degli assegni una tantum di cui alla L. n. 210/1992 ed alla L. n. 229/2005, con le decorrenze di legge;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dei relativi trattamenti economici, e degli assegni una tantum;
l'indennizzo ex L. 210/1992 dovrà essere rivalutato annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, nel suo intero ammontare, inclusa la componente dell'indennità integrativa speciale,; l'indennizzo ex L. 229/2005 dovrà essere rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT;
il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna inoltre il al rimborso delle spese di CTP della ricorrente per la CP_1 fase ante causam pari ad € 1.647,00, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
CP_
4) condanna il , in solido tra loro al rimborso in Controparte_3 favore della ricorrente delle spese di C.T.U., pari ad € 1.432,77, e delle spese di
CTP, per la fase giudiziale, pari a € 900,00;
4 CP_ 5) condanna il e l , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite della ricorrente che liquida in complessivi € 4.638,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Ferrara il 16/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
5
indennizzo di cui alla REPUBBLICA ITALIANA L- n. 210 del 1992 – indennizzo di cui alla IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L. n. 229 del 2005 IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 664/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CALANDRINO MARCO e dall'Avv. MARIN ALBERTO come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
• (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo
Testoni n. 6; CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: indennizzo di cui alla L- n. 210 del 1992 – indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 24/09/2024 a convenuto Parte_1 in giudizio il per ottenere il riconoscimento del proprio diritto Controparte_1
a percepire l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 e dalla L. n. 229/2005.
1 Ha esposto la ricorrente di essere stata sottoposta a vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo in data 26 aprile 1967. A pochi giorni di distanza, il 2 maggio 1967, veniva ricoverata d'urgenza per un "episodio convulsivo in soggetto vaccinato", seguito da un ulteriore ricovero il 1° giugno 1967 con diagnosi di
"convulsioni subentranti". In età adulta, le veniva diagnosticata una "epilessia focale non convulsiva in esiti di pregressa encefalite".
La ricorrente ha sostenuto che tale patologia fosse in nesso di causalità diretta con la suddetta vaccinazione. Ha inoltre precisato che la sua domanda amministrativa, presentata il 2 aprile 2019, era stata rigettata dalla competente
Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), la quale aveva negato il nesso causale, e che anche il successivo ricorso amministrativo aveva avuto esito negativo.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto agli indennizzi previsti per legge, con ogni consequenziale statuizione economica.
2. Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte Controparte_2 necessario ai sensi dell'art.
5-bis del D.L. n. 73/2017.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per difetto di nesso causale tra la vaccinazione e la patologia. A supporto, ha richiamato il giudizio della C.M.O. e la relazione del proprio ufficio medico-legale, evidenziando la rarità dell'encefalopatia post-vaccinica e il quadro clinico "aspecifico" della ricorrente, non riconducibile alle gravi sequele tipicamente associate a tale complicanza.
3. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Giudice in data 17.01.2025, in relazione al quale la ricorrente si è costituita in giudizio anche l' associandosi alle difese del . CP_2 CP_1
Ha sottolineato che nei propri registri non risultano segnalazioni di encefalite post-vaccinazione antivaiolosa. Ha inoltre argomentato che, sebbene l'encefalite post-vaccinale fosse una complicanza nota, essa era associata a esiti molto gravi, come decesso o disabilità permanenti, non riscontrabili nella storia clinica della ricorrente. Ha infine ribadito che il solo criterio cronologico non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità, essendo necessario escludere altre possibili cause, come l'epatopatia cronica da HCV da cui la ricorrente è affetta.
2 4. L'istruttoria è consistita nella produzione di documenti e nell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) medico-legale.
5. Nel merito, si osserva che la controversia si concentra esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia e la somministrazione vaccinale. A tale complessa questione è stata fornita risposta dal nominato C.T.U., il quale ha illustrato le sue conclusioni con una dettagliata e articolata relazione.
L'esperto, dopo aver esaminato tutta la documentazione sanitaria e la letteratura scientifica di riferimento, è pervenuto alle seguenti considerazioni finali:
"...si deve rilevare come ogni eventuale ipotesi diagnostica alternativa (Borrelia o morbillo) alla vaccinazione contro il vaiolo non trovi corrispondenza cronologica o documentale. Pertanto, in risposta al quesito posto, in assenza di valide e sostenibili alternative causali, si riconosce l'encefalite da cui è affetta la sig.ra quale conseguenza della vaccinazione antivaiolo del 26 aprile Parte_1
1967, il cui quadro menomativo è ascrivibile alla quarta categoria della Tabella A di cui al D.P.R 834/1981".
Il C.T.U. ha inoltre confutato le osservazioni del consulente di parte resistente, ribadendo la piena sussistenza del nesso causale in via diretta ed esclusiva, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali (idoneità quali-quantitativa, cronologico, continuità fenomenologica ed esclusione di altre cause).
6. L'elaborato e le conclusioni appena ricordate vengono integralmente fatti propri da questo giudicante, essendo il frutto di un lavoro attento ed accurato, nel quale l'esperto ha debitamente valutato la documentazione acquisita e ha dato conto della letteratura scientifica inerente alla patologia in esame.
Avuto riguardo ai principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, il C.T.U. ha correttamente applicato la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non"), delineata dalla Suprema Corte, secondo cui nel processo civile il nesso di causalità consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche in fattispecie analoghe (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del
16/10/2007; Cass. SS.UU. n. 581 del 11/01/2008). Nel caso di specie, l'analisi del
C.T.U. ha escluso con motivazione logico-scientifica la plausibilità di altre cause, riconoscendo nella vaccinazione l'unico fattore eziologico coerente con l'intera storia clinica della ricorrente.
3 7. La domanda deve pertanto essere accolta.
Deve essere altresì riconosciuto il diritto della ricorrente alla rivalutazione dei due assegni ex L. 210/1992 e L. 229/2005, come per legge, sugli interi importi.
Si precisa che la rivalutazione comprende anche la componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale. L'art. 2 della L. n.
210/1992 stabilisce al comma 1° che l'indennizzo è rivalutato annualmente, e al comma 2° che tale indennizzo è "integrato" dall'indennità integrativa speciale. Il concetto stesso di "integrazione" implica un'unificazione dei due elementi che compongono la provvidenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna delle parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i padametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato;
oltre alle spese di C.T.U., come già liquidate con provvedimento in data 12.8.2025 ed integralmente pagate dalla ricorrente, nonché di C.T.P. (anche ante causam), parimenti già corrisposte dalla ricorrente, come da fatture e bonifici esibiti ed acquisiti all'odierna udienza (si rimanda al dispositivo).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara il diritto di lla corresponsione degli indennizzi e Parte_1 degli assegni una tantum di cui alla L. n. 210/1992 ed alla L. n. 229/2005, con le decorrenze di legge;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dei relativi trattamenti economici, e degli assegni una tantum;
l'indennizzo ex L. 210/1992 dovrà essere rivalutato annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, nel suo intero ammontare, inclusa la componente dell'indennità integrativa speciale,; l'indennizzo ex L. 229/2005 dovrà essere rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT;
il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna inoltre il al rimborso delle spese di CTP della ricorrente per la CP_1 fase ante causam pari ad € 1.647,00, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
CP_
4) condanna il , in solido tra loro al rimborso in Controparte_3 favore della ricorrente delle spese di C.T.U., pari ad € 1.432,77, e delle spese di
CTP, per la fase giudiziale, pari a € 900,00;
4 CP_ 5) condanna il e l , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite della ricorrente che liquida in complessivi € 4.638,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Ferrara il 16/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
5