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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 11548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa NA Alinari Giudice Relatore dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 11548/2025 V.G. promosso su ricorso congiunto da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Nicodemi e Ilaria Masini, e Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Mancini e Duccio Sebastiani Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso modificato depositato in data 09.12.2025, ovvero: “A-Disporre l'affidamento condiviso di pagina 1 di 4 ad entrambi i genitori, con residenza abituale con la madre in Persona_1
Impruneta (FI), Via Imprunetana per Pozzolatico n° 117, e collocamento presso la stessa.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. B-Al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e frequentazione con la figlia, il Sig. per almeno tre anni dal momento della firma dell'accordo, si Pt_2 sottoporrà agli esami delle urine due volte a settimana con cadenza regolare e non ravvicinata (ad es. martedì/giovedì), esami che invierà alla sig.ra settimanalmente Pt_1 per dimostrare l'assenza di uso di sostanze stupefacenti e alcool;
inoltre invierà una relazione approfondita dell'ambulatorio di tossicologia e del centro da cui è seguito ogni 6 mesi sul suo stato di salute connesso alle sue dipendenze. C-Il diritto di visita fra il padre e la figlia viene come di seguito regolamentato al fine di poter assicurare una Per_1 frequentazione fra padre e figlia nella piena tutela della minore. trascorrerà con il Per_1 padre: -tutte le domeniche o tutti i sabati mattina o pomeriggio 2 h alla presenza della mamma oppure della nonna materna presso un luogo neutro o presso il domicilio del padre (casa dei nonni paterni) ma comunque alla presenza della Sig.ra o di persona Pt_1 di sua fiducia. - Nei mesi estivi, dal termine della scuola alla ripresa delle lezioni scolastiche: - trascorrerà quindici giorni consecutivi di vacanza con la madre nel Per_1 mese di agosto, che verranno comunicati al padre con congruo preavviso. Nei giorni in cui la bambina sarà al mare con la mamma, quest'ultima si impegna a garantire la continuità nei rapporti tra padre e figlia, concordando con il padre un orario per poter parlare telefonicamente con la bambina, da individuare in un momento della sera (orario extra - lavorativo) in cui la stessa non sia impegnata in altra attività; - La bambina trascorrerà, altresì, una settimana con la nonna materna al mare. In tale periodo il padre potrà andare a trovare la bambina almeno 1 giorno e trattenersi con lei alla presenza della nonna materna. Resta inteso fra le parti che, qualora in futuro le condizioni di salute connesse alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti del sig. migliorassero, le parti Pt_2 potranno accordarsi per incrementare il diritto di visita fra e il padre tenendo Per_1 conto dell'esclusivo interesse della minore e del suo diritto ad un rapporto pieno e continuativo con entrambi i genitori. Resta inteso, altresì, che, qualora, invece, le pagina 2 di 4 condizioni di salute connesse alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti del sig. dovessero peggiorare e le condizioni di salute del sig. non fossero idonee per Pt_2 Pt_2 trascorrere del tempo con la figlia, la Sig.ra potrà decidere di interrompere gli Pt_1 incontri tra il padre e la bambina. La sig.ra inoltre, in tal caso, potrà agire per Pt_1 chiedere i provvedimenti più opportuni per la figlia minore. D-In ordine agli accordi economici fra i genitori, le parti concordano quanto segue: - il sig. verserà alla Pt_2 sig.ra 600,00 euro a titolo di mantenimento ordinario a mezzo bonifico bancario da Pt_1 versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso originario. Tale somma comprende ogni voce di mantenimento ordinario, ivi espressamente incluso il costo della mensa scolastica, di cui si farà carico la sig.ra oltre euro 50,00 al mese per la Pt_1 gestione dei gatti. - le parti concordano che le spese straordinarie per spese mediche non coperte dal SSN sostenute nell'interesse della prole, e quelle scolastiche e sportive/ricreative extrascolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori con diritto del genitore che le abbia anticipate a richiederne il rimborso all'altro genitore, che vi dovrà provvedere entro 30 g dalla richiesta. In ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo del CNF del 29.11.2017; - l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra E-I genitori prestano sin d'ora l'assenso Pt_1 al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia .” Per_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento della figlia minore Persona_2 nata il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti.
2. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
3. All'udienza di comparizione del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso modificato depositato in data 09.12.2025; all'esito il Giudice relatore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti così come modificate siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della pagina 3 di 4 figlia e che le spese del presente giudizio debbano essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni del ricorso congiunto così come modificato in data 09.12.2025, che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa NA Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa NA Alinari Giudice Relatore dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 11548/2025 V.G. promosso su ricorso congiunto da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Nicodemi e Ilaria Masini, e Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Mancini e Duccio Sebastiani Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso modificato depositato in data 09.12.2025, ovvero: “A-Disporre l'affidamento condiviso di pagina 1 di 4 ad entrambi i genitori, con residenza abituale con la madre in Persona_1
Impruneta (FI), Via Imprunetana per Pozzolatico n° 117, e collocamento presso la stessa.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. B-Al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e frequentazione con la figlia, il Sig. per almeno tre anni dal momento della firma dell'accordo, si Pt_2 sottoporrà agli esami delle urine due volte a settimana con cadenza regolare e non ravvicinata (ad es. martedì/giovedì), esami che invierà alla sig.ra settimanalmente Pt_1 per dimostrare l'assenza di uso di sostanze stupefacenti e alcool;
inoltre invierà una relazione approfondita dell'ambulatorio di tossicologia e del centro da cui è seguito ogni 6 mesi sul suo stato di salute connesso alle sue dipendenze. C-Il diritto di visita fra il padre e la figlia viene come di seguito regolamentato al fine di poter assicurare una Per_1 frequentazione fra padre e figlia nella piena tutela della minore. trascorrerà con il Per_1 padre: -tutte le domeniche o tutti i sabati mattina o pomeriggio 2 h alla presenza della mamma oppure della nonna materna presso un luogo neutro o presso il domicilio del padre (casa dei nonni paterni) ma comunque alla presenza della Sig.ra o di persona Pt_1 di sua fiducia. - Nei mesi estivi, dal termine della scuola alla ripresa delle lezioni scolastiche: - trascorrerà quindici giorni consecutivi di vacanza con la madre nel Per_1 mese di agosto, che verranno comunicati al padre con congruo preavviso. Nei giorni in cui la bambina sarà al mare con la mamma, quest'ultima si impegna a garantire la continuità nei rapporti tra padre e figlia, concordando con il padre un orario per poter parlare telefonicamente con la bambina, da individuare in un momento della sera (orario extra - lavorativo) in cui la stessa non sia impegnata in altra attività; - La bambina trascorrerà, altresì, una settimana con la nonna materna al mare. In tale periodo il padre potrà andare a trovare la bambina almeno 1 giorno e trattenersi con lei alla presenza della nonna materna. Resta inteso fra le parti che, qualora in futuro le condizioni di salute connesse alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti del sig. migliorassero, le parti Pt_2 potranno accordarsi per incrementare il diritto di visita fra e il padre tenendo Per_1 conto dell'esclusivo interesse della minore e del suo diritto ad un rapporto pieno e continuativo con entrambi i genitori. Resta inteso, altresì, che, qualora, invece, le pagina 2 di 4 condizioni di salute connesse alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti del sig. dovessero peggiorare e le condizioni di salute del sig. non fossero idonee per Pt_2 Pt_2 trascorrere del tempo con la figlia, la Sig.ra potrà decidere di interrompere gli Pt_1 incontri tra il padre e la bambina. La sig.ra inoltre, in tal caso, potrà agire per Pt_1 chiedere i provvedimenti più opportuni per la figlia minore. D-In ordine agli accordi economici fra i genitori, le parti concordano quanto segue: - il sig. verserà alla Pt_2 sig.ra 600,00 euro a titolo di mantenimento ordinario a mezzo bonifico bancario da Pt_1 versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso originario. Tale somma comprende ogni voce di mantenimento ordinario, ivi espressamente incluso il costo della mensa scolastica, di cui si farà carico la sig.ra oltre euro 50,00 al mese per la Pt_1 gestione dei gatti. - le parti concordano che le spese straordinarie per spese mediche non coperte dal SSN sostenute nell'interesse della prole, e quelle scolastiche e sportive/ricreative extrascolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori con diritto del genitore che le abbia anticipate a richiederne il rimborso all'altro genitore, che vi dovrà provvedere entro 30 g dalla richiesta. In ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo del CNF del 29.11.2017; - l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra E-I genitori prestano sin d'ora l'assenso Pt_1 al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia .” Per_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento della figlia minore Persona_2 nata il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti.
2. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
3. All'udienza di comparizione del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da ricorso modificato depositato in data 09.12.2025; all'esito il Giudice relatore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti così come modificate siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della pagina 3 di 4 figlia e che le spese del presente giudizio debbano essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni del ricorso congiunto così come modificato in data 09.12.2025, che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa NA Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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