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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dr.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) dr. Riccardo MELE - Consigliere
3) dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1 del ruolo generale delle cause dell'anno
2024 pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Annicchiarico
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE -
1 NONCHÉ CONTRO
GIÀ Controparte_2
“ , (C.F.: - P.I.: Controparte_3 P.IVA_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, titolare del rapporto P.IVA_2
giuridico di scissione parziale e proporzionale di in favore di CP_3 Controparte_2
autorizzato con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28.03.2023
- APPELLATA CONTUMACE –
Fissata, con ordinanza del 26.07.2025, l'udienza cartolare del 24.09.2025 per la decisione della causa, ritenuta di ridotta complessità, ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 24.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto ritualmente notificato ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato ufficio giudiziario Parte_1
il e l'impresa al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_4
danni a titolo di lesioni personali quantificati in complessivi euro 31.278,31, al netto dell'acconto di euro
16.000,00 ricevuto dalla compagnia assicuratrice in fase antecedente al giudizio, ovvero altro importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Narrava il Maresciallo dei Carabinieri, di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto il Pt_1
05/05/2016 nell'abitato di Taranto causato dalla circolazione del veicolo di servizio tg. CCDE828 di proprietà del , assicurato con il cui conducente a Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
causa di una manovra maldestra perdeva il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro il muro di un casolare abbandonato. In conseguenza del forte impatto l'attore subiva lesioni personali consistite in trauma cranico, frattura ossa nasali e distorsione cervicale, del polso destro, ginocchio sinistro e lesione del menisco
2 per la cui quantificazione dava corso a procedura per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Taranto (r.g. 8935/2016 r.g.) al cui esito veniva nominato c.t.u. medico-legale il dr. Indi, Per_1
introdotto il presente giudizio, costituitasi soltanto l'impresa che contestava il quantum Controparte_3
sostenendo di aver già risarcito ed in via integrale il danno con il versamento della somma di euro
16.000,00 (acconto di euro 11.300,00 ed altro di 4.700,00), dichiarata la contumacia del
[...]
, il processo è stato istruito con nuova c.t.u. medico-legale a seguito di contestazioni sollevate CP_1
dalle parti sull'elaborato di c.t.u. depositato nell'ambito della procedura di a.t.p.. Precisate le conclusioni ed autorizzati i procuratori al deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata introitata in decisione, successivamente è stata rimessa sul ruolo con decreto e decisa, previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza all'uopo fissata.”
Con sentenza n. 1710/2023, pubblicata in data 6.06.2023, il Tribunale di Lecce ha ritenuto la domanda fondata nell' “an” e ha determinato il “quantum” alla luce delle risultanze della c.t.u. medico-legale, detraendo gli acconti già corrisposti all'attore dalla società assicuratrice convenuta. Recependo integralmente il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha, pertanto, condannato in solido Controparte_4
con il , al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
5.548,25 oltre interessi legali decorrenti dal fatto illecito (avvenuto in data 05.05.2016) al soddisfo, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI.
Il Tribunale ha, altresì, condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate, per la procedura di a.t.p. (r.g. 8935/16 r.g. Tribunale Taranto) e per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.950,00, di cui euro 950,00 per anticipazioni non imponibili ed euro 4.000,00 per compenso oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti con distrazione in favore dell'Avv. Luciano Annicchiarico, e ha posto le spese delle cc.tt.uu. (fase a.t.p. e merito) definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 22.12.2023, Parte_1
ha interposto appello avverso la citata sentenza, chiedendo alla Corte di: “1.
[...]
accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa, verificatosi il 5 maggio 2016, intorno alle ore 14:15, in Taranto, al Quartiere Tamburi, lungo la via
3 Machiavelli, è esclusivamente ed integralmente ascrivibile alla condotta di guida del sig.
, conducente dell'autovettura “Fiat Bravo” tg CC DE828, di proprietà del Parte_2
, e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, e la Compagnia di Assicurazioni - ora Controparte_5 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, Controparte_2
al risarcimento dei danni alla persona subiti dal sig. che, per le causali Parte_1
specificate in narrativa e già detratte le somme percepite in acconto nella fase stragiudiziale e di quella statuita in sentenza di primo grado, si indicano in residue € 7.007,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, il tutto con adeguata rivalutazione monetaria e maggiorazione –una volta operata la dovuta rivalutazione- degli interessi compensativi al saggio legale dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2. condannare, infine, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di Appello, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, e assegnato termine per il deposito di note scritte, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito telematico di note conclusive e di brevi note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “A) Erronea liquidazione del danno non patrimoniale espressa in valori monetari. Errore di calcolo delle somme ricevute e trattenute in acconto ante causam”, la difesa appellante censura la statuizione con cui il Giudice a quo, pur applicando le c.d. tabelle milanesi, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dall'attore ha statuito: “in conclusione, applicando le anzidette Tabelle, al compete la complessiva somma di euro Pt_1
4 21.548,25, così suddivisa: euro 16.633,00 per I.P. al 10 % calcolata su un soggetto di anni 53 al momento del sinistro, euro 297,00 per I.T.I. ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di euro 99,00 già comprensivo del danno morale, euro 2.004,75 per I.T.P. al 75 %, euro 1485,00 per I.T.P. al 50
% , euro 742,50 per I.T.P. al 25 % ed euro 386,00 per spese mediche ritenute congrue dall'ausiliario.”
Specificamente, l'appellante chiede la modifica del metodo di calcolo del danno non patrimoniale, ed in particolare l'applicazione di un valore monetario per l'invalidità permanente differente da quello applicato dal Giudice di prime cure, poiché – sostiene il
– quest'ultimo non ha “tenuto in considerazione, per mero errore interpretativo, l'aggiunta Pt_1
del c.d. danno morale.” A parere dell'appellante, tale omessa valutazione risulta particolarmente ingiusta e lesiva del diritto al giusto risarcimento del danno, in considerazione delle patologie sofferte e riconosciute dal C.T.U. e mai contestate che hanno provocato nell'odierno appellante anche riflessi psicologici riconosciuti in sede di operazioni peritali e sfociate in un “…disturbo d'ansia associato ad umore depresso commisto ad un disturbo post-traumatico da stress cronico”.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Dalla lettura della pronuncia oggetto di impugnazione, risulta chiaramente che il giudice a quo – nel liquidare i danni patiti dal sulla base delle risultanze della c.t.u. Pt_1
medico-legale - ha riconosciuto al danneggiato (sia pure solo per l'invalidità temporanea) il danno morale, in piena aderenza ai parametri contenuti nelle cd. tabelle milanesi del
2021, applicate ratione temporis. Invero, il primo giudice ha liquidato in favore di Parte_1
le somme di “euro 297,00 per I.T.T. ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di euro
[...]
99,00, già comprensivo del danno morale, euro 2.004,75 per I.T.P. al 75%, euro 1.485,00 per I.T.P. al 50%, euro 742,50 per I.T.P. al 25%”, applicando, dunque, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari ad euro 99,00, di cui euro 72, 00, costituente il valore monetario per danno biologico/dinamico-relazionale, ed euro 27,00, costituente il valore monetario per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
5 Dunque, riconosciuto il danno morale in relazione all'invalidità temporanea, il Tribunale ha omesso – presumibilmente a causa di una svista – di liquidare la medesima voce di danno con riferimento a quella permanente (stimata dal c.t.u. nella misura del 10 %), traducendola nel valore monetario di euro “16.633,00 per I.P. al 10 %”, erroneamente discostandosi così dai criteri previsti dalle tabelle edite dall'Osservatorio Sulla Giustizia
Civile di Milano.
Ed invero, le tabelle in questione individuano - nell'ipotesi di invalidità permanente pari al
10%, per un soggetto di anni 53 - un valore monetario del pregiudizio sofferto da liquidarsi in favore del danneggiato pari a complessivi euro 20.957,00, di cui 16.633,00 per danno biologico ed euro 4.324,00 per sofferenza soggettiva interiore.
Sicché, la congrua applicazione di tali parametri, nonché l'esigenza di colmare la citata lacuna nella liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'odierno appellante, impongono la riforma del capo della sentenza ivi impugnato quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, riconoscendo come dovuta all'appellante l'ulteriore somma di euro 4.324,00 a titolo di danno morale (id est, sofferenza soggettiva interiore) per invalidità permanente, con conseguente rideterminazione del complessivo importo da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, incluso il danno morale, in € 25.872,25 dal quale andranno detratte le somme già versate dalla compagnia assicuratrice al , della cui Pt_1
quantificazione si fa questione nel secondo motivo d'appello.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “B) ERRORE DI CALCOLO TRA LE
SOMME EFFETTIVAMENTE PERCEPITE DAL SARACINO ANTE CAUSAM E
QUELLE INDICATE DAL GIUDICE IN SENTENZA”, la difesa appellante rileva - circostanza del tutto pacifica già evidenziata in primo grado – che il ha ricevuto Pt_1
ante causam la somma complessiva di euro 16.000,00 da parte della società assicurativa appellata. In particolare, l'appellante rappresenta di aver ricevuto, nella fase stragiudiziale del sinistro, la somma complessiva (omnia) di euro 11.300,00, di cui euro 1.250,00 da imputare a spese e compensi legali in favore dell'avv. Annicchiarico per l'opera professionale prestata e per la quale, all'epoca, è stata emessa (e depositata in atti) apposita fattura. Va da sé, sostiene la difesa appellante, che il ha percepito la sola somma, Pt_1
6 al netto dei compensi legali, di euro 10.050,00. Analogo discorso merita, si legge nell'atto di appello, l'ulteriore somma versata dalla la Controparte_6
quale, a seguito dell'espletamento dell'ATP e la notifica della citazione del giudizio di merito, senza alcun tentativo di accordo o conciliazione, ha fatto pervenire l'assegno n.
560640169511, dell'importo complessivo di euro 4.700,00, e di cui la stessa Compagnia ha imputato parte della somma per l'onorario in favore del legale per euro 1.433,00.
Dunque, si sostiene, appare innegabile che il sig. da quest'altro “acconto” abbia Pt_1
effettivamente percepito la somma di euro 3.277,00 (4.700,00 – 1.433,00 = 3.267,00).
Pertanto, l'appellante conclude sostenendo di aver ricevuto ante causam l'effettiva e complessiva somma di euro 13.317,00 (euro 10.050,00 + euro 3.267,00) e non, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, la somma complessiva di euro 16.000,00.
In virtù di tali considerazioni, il chiede la modifica in melius - tenendo conto Pt_1
dell'imputabilità delle somme percepite e trattenute in acconto dall'appellante – del quantum debeatur a titolo di sorte capitale, sottraendo dagli importi ricevuti le somme che erano dirette alle spese ed ai compensi legali, .
2.1. Anche tale motivo è meritevole di accoglimento.
Le circostanze poste a fondamento del presente motivo sono state prontamente e tempestivamente rilevate dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado. A pagina 3 dell'atto di appello si legge, infatti, che la “ha Controparte_6
solo fatto pervenire, ammettendo così la sua obbligazione risarcitoria, assegno bancario n.
5605656544-07 dell'importo complessivo di euro 11.300,00 di cui euro 1.2050,00 per spese e competenze legali della fase stragiudiziale.”
Ancora, nella comparsa conclusionale di parte attrice del 20.04.2023, si legge che “la
Compagnia oggi convenuta, ha fatto pervenire quantificando – arbitrariamente - “euro
1.433,00 per spese (incluso l'esborso dell'espletata C.T.U.) e compensi del predetto giudizio di A.T.P. (giusta fattura nr.: 264/2018 emessa dal sottoscritto procuratore e versata in atti). Detta somma, è stata trattenuta quale acconto sul maggior compenso
7 dovuto […]”. Tale fattura è stata regolarmente depositata dal procuratore di parte attrice e in essa si legge a chiare lettere “saldo come da Atp. Onorario € 1.433,00”.
L'imputazione di tali somme a titolo di spese legali e onorari da parte della Compagnia
Assicurativa è stata confermata dalla stessa Cattolica, la quale, nella propria CP_3
comparsa conclusionale ha affermato di aver “diligentemente offerto a Controparte, a mezzo numero due assegni bancari, gli importi complessivi di Euro 11.300,00 (di cui euro
1.250,00 a titolo di legali) e di Euro 4.700,00 (di cui euro 1.433,00 a titolo di onorario del giudizio di ATP), così per un totale di Euro 13.317,00”.
3. Ciò detto, in virtù dell'accoglimento di entrambi i motivi di appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, a deve riconoscersi come dovuta la somma Parte_1
complessiva di euro 25.872,25, da cui andrà sottratta la somma percepita ante causam pari ad euro 13.317,00, con conseguente rideterminazione dell'importo al cui pagamento vanno condannate, in solido fra loro, le appellate, in euro 12.555,25 (anziché in euro
5.548,25).
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e della COMPAGNIA CP_1 Controparte_2
GIÀ ,
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 1710/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro 12.555,25 l'importo al cui pagamento vanno condannate le appellate, in solido, in favore di . Parte_1
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
8 3) condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 ( di cui € 382,50 per spese), oltre a iva e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luciano
Annicchiarico, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce il 24.09.2025
Il Consigliere est. La Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca
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