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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Rizzuto Parte_1 C.F._1
ND e dall'avv. Giorgi Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, Via Ruggero Fauro n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parente CP_1 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 302, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che in data 12 ottobre 1998 aveva contratto matrimonio civile con , CP_1 celebrato in Formia e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune.
Dall'unione erano nati due figli, e entrambi residenti con il padre nel Regno Per_1 Per_2
Unito. A causa di insanabili contrasti, i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Latina il 25 novembre 2010, nell'ambito della procedura di separazione, inizialmente instaurata in forma giudiziale e successivamente trasformata in consensuale, omologata il 3 febbraio 2012 e pubblicata il 29 febbraio dello stesso anno.
Da allora, i coniugi avevano vissuto separati per oltre un decennio, senza alcuna riconciliazione, né materiale né spirituale. La ricorrente ribadiva, anche in sede di ricorso, la propria indisponibilità a qualsiasi forma di riconciliazione. Soggiungeva che, dal 23 luglio 2018, il resistente risultava stabilmente residente nel Regno Unito, dove viveva con i figli della coppia, e che non risultavano pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse. In tali premesse, ricorreva “all'Ill.mo Tribunale adito di pronunciare - ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), Legge 898/1970 - lo scioglimento del matrimonio civile celebratosi in data 12/10/1998, in Formia (LT), tra i Signori e , trascritto Parte_1 CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia, Atto n. 17, Parte 1, Uff. 1, anno 1998; e ciò, con successiva trasmissione dell'emananda pronuncia al competente Ufficio di Stato Civile per le trascrizioni / annotazioni di legge e per gli ulteriori eventuali adempimenti. Il tutto, mantenendo invariate le altre condizioni concordate tra le parti in sede di separazione consensuale, omologata da codesto Ill.mo Tribunale in data 03-29/02/2012. Con condanna del resistente Signor al pagamento di spese e compensi di lite”. CP_1
Si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta formulata dalla ricorrente di CP_1 scioglimento del matrimonio e chiedendo che la stessa fosse accolta, con mantenimento delle condizioni già concordate in sede di separazione consensuale: “Piaccia all'adito Giudice pronunciare la cessazione dello scioglimento del matrimonio civile celebratosi in data
12/10/1998, in Formia (LT), tra i Signori e , trascritto presso Parte_1 CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia, Atto n. 17, Parte 1, Uff. 1, anno 1998; e ciò, con successiva trasmissione dell'emananda pronuncia al competente Ufficio di Stato Civile per le trascrizioni/annotazioni di legge e per gli ulteriori eventuali adempimenti mantenendo invariate le condizioni cosi come concordate dalle parti in sede di separazione consensuale”.
pagina 2 di 4 Quindi, all'udienza del 12.9.2024 veniva sentita la ricorrente, mentre nessuno compariva per il resistente, e la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 20.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Formia (LT), in data 12 ottobre 1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Formia (LT) al n. 17, parte I, anno 1998, Ufficio 1, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 685/2012 emesso dal Tribunale di Latina il 3 febbraio
2012 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà delle parti, come ribadita nei rispettivi atti difensivi, oltre che confermata personalmente in udienza dalla ricorrente, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alla richiesta di conferma delle ulteriori condizioni pattuite in sede di separazione, nessun provvedimento deve essere adottato dal Collegio. Invero, dagli atti risulta che, in occasione della separazione, le parti concordavano il regime di affidamento dei figli, allora minorenni, nonché
l'assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, allo stato, è pacifico tra le parti che entrambi i figli abbiano raggiunto la maggiore età, siano economicamente autosufficienti e risiedano all'estero unitamente al padre. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta maggiore età dei figli, muniti di capacità di agire, non può né deve essere adottato alcun provvedimento in ordine al loro collocamento. Analogamente, stante l'indipendenza economica dei figli maggiorenni, non sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, originariamente attribuita al marito, anche in ragione del fatto che quest'ultimo risiede stabilmente all'estero.
In definitiva, l'unica pronuncia che il Collegio è chiamato ad adottare concerne lo status.
Infine, avuto riguardo all'esito della controversia, si reputa equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Formia (LT), in data 12 ottobre 1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) al n. 17, parte I, anno 1998, Ufficio 1,2.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Rizzuto Parte_1 C.F._1
ND e dall'avv. Giorgi Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, Via Ruggero Fauro n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parente CP_1 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 302, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che in data 12 ottobre 1998 aveva contratto matrimonio civile con , CP_1 celebrato in Formia e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune.
Dall'unione erano nati due figli, e entrambi residenti con il padre nel Regno Per_1 Per_2
Unito. A causa di insanabili contrasti, i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Latina il 25 novembre 2010, nell'ambito della procedura di separazione, inizialmente instaurata in forma giudiziale e successivamente trasformata in consensuale, omologata il 3 febbraio 2012 e pubblicata il 29 febbraio dello stesso anno.
Da allora, i coniugi avevano vissuto separati per oltre un decennio, senza alcuna riconciliazione, né materiale né spirituale. La ricorrente ribadiva, anche in sede di ricorso, la propria indisponibilità a qualsiasi forma di riconciliazione. Soggiungeva che, dal 23 luglio 2018, il resistente risultava stabilmente residente nel Regno Unito, dove viveva con i figli della coppia, e che non risultavano pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse. In tali premesse, ricorreva “all'Ill.mo Tribunale adito di pronunciare - ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), Legge 898/1970 - lo scioglimento del matrimonio civile celebratosi in data 12/10/1998, in Formia (LT), tra i Signori e , trascritto Parte_1 CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia, Atto n. 17, Parte 1, Uff. 1, anno 1998; e ciò, con successiva trasmissione dell'emananda pronuncia al competente Ufficio di Stato Civile per le trascrizioni / annotazioni di legge e per gli ulteriori eventuali adempimenti. Il tutto, mantenendo invariate le altre condizioni concordate tra le parti in sede di separazione consensuale, omologata da codesto Ill.mo Tribunale in data 03-29/02/2012. Con condanna del resistente Signor al pagamento di spese e compensi di lite”. CP_1
Si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta formulata dalla ricorrente di CP_1 scioglimento del matrimonio e chiedendo che la stessa fosse accolta, con mantenimento delle condizioni già concordate in sede di separazione consensuale: “Piaccia all'adito Giudice pronunciare la cessazione dello scioglimento del matrimonio civile celebratosi in data
12/10/1998, in Formia (LT), tra i Signori e , trascritto presso Parte_1 CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia, Atto n. 17, Parte 1, Uff. 1, anno 1998; e ciò, con successiva trasmissione dell'emananda pronuncia al competente Ufficio di Stato Civile per le trascrizioni/annotazioni di legge e per gli ulteriori eventuali adempimenti mantenendo invariate le condizioni cosi come concordate dalle parti in sede di separazione consensuale”.
pagina 2 di 4 Quindi, all'udienza del 12.9.2024 veniva sentita la ricorrente, mentre nessuno compariva per il resistente, e la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 20.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Formia (LT), in data 12 ottobre 1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Formia (LT) al n. 17, parte I, anno 1998, Ufficio 1, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 685/2012 emesso dal Tribunale di Latina il 3 febbraio
2012 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà delle parti, come ribadita nei rispettivi atti difensivi, oltre che confermata personalmente in udienza dalla ricorrente, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alla richiesta di conferma delle ulteriori condizioni pattuite in sede di separazione, nessun provvedimento deve essere adottato dal Collegio. Invero, dagli atti risulta che, in occasione della separazione, le parti concordavano il regime di affidamento dei figli, allora minorenni, nonché
l'assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, allo stato, è pacifico tra le parti che entrambi i figli abbiano raggiunto la maggiore età, siano economicamente autosufficienti e risiedano all'estero unitamente al padre. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta maggiore età dei figli, muniti di capacità di agire, non può né deve essere adottato alcun provvedimento in ordine al loro collocamento. Analogamente, stante l'indipendenza economica dei figli maggiorenni, non sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, originariamente attribuita al marito, anche in ragione del fatto che quest'ultimo risiede stabilmente all'estero.
In definitiva, l'unica pronuncia che il Collegio è chiamato ad adottare concerne lo status.
Infine, avuto riguardo all'esito della controversia, si reputa equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Formia (LT), in data 12 ottobre 1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) al n. 17, parte I, anno 1998, Ufficio 1,2.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4