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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. ANNA RONCONI
e
IZ SI RA
Con l'avv. ELISABETTA ORSINI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 18/04/1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 61, P. 1, Anno 1998 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 05/06/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
29/05/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio Per
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nulla è disposto in favore della figlia PE
posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) I coniugi vivranno separati. 2) La casa familiare, con tutti gli arredi, viene assegnata alla signora BA AN che continuerà ad abitarla insieme al figlio Per
. 3) Il sig. si impegna e obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario da Pt_1 effettuarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese l'importo di € 400,00 Per (quattrocento/00) per il concorso al mantenimento di . E ciò a decorrere dal deposito del presente ricorso. Detto importo verrà di anno in anno, automaticamente, adeguato su base ISTAT. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno facendo riferimento, le parti, a quanto indicato dal protocollo in uso presso codesto Tribunale. 4) Il sig. dà atto e Pt_1 riconosce che il conto n. 311820831 e il conto corrente arancio n. 1019713, cointestati, Pt_2 rimangono nella esclusiva titolarità della signora BA AN, rinunciando a ogni e qualsiasi pretesa circa le somme ivi depositate. 5) La sig.ra BA AN riconosce e dà atto che l'autovettura
Volkswagen Golf con targa EJ492HK nonché il camper Fiat targato EJ060XM Fiat targato
EJ060XM rimangono nella piena ed esclusiva proprietà del sig. al quale solo già sono Pt_1 formalmente intestate”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. ANNA RONCONI
e
IZ SI RA
Con l'avv. ELISABETTA ORSINI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 18/04/1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 61, P. 1, Anno 1998 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 05/06/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
29/05/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio Per
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nulla è disposto in favore della figlia PE
posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) I coniugi vivranno separati. 2) La casa familiare, con tutti gli arredi, viene assegnata alla signora BA AN che continuerà ad abitarla insieme al figlio Per
. 3) Il sig. si impegna e obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario da Pt_1 effettuarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese l'importo di € 400,00 Per (quattrocento/00) per il concorso al mantenimento di . E ciò a decorrere dal deposito del presente ricorso. Detto importo verrà di anno in anno, automaticamente, adeguato su base ISTAT. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno facendo riferimento, le parti, a quanto indicato dal protocollo in uso presso codesto Tribunale. 4) Il sig. dà atto e Pt_1 riconosce che il conto n. 311820831 e il conto corrente arancio n. 1019713, cointestati, Pt_2 rimangono nella esclusiva titolarità della signora BA AN, rinunciando a ogni e qualsiasi pretesa circa le somme ivi depositate. 5) La sig.ra BA AN riconosce e dà atto che l'autovettura
Volkswagen Golf con targa EJ492HK nonché il camper Fiat targato EJ060XM Fiat targato
EJ060XM rimangono nella piena ed esclusiva proprietà del sig. al quale solo già sono Pt_1 formalmente intestate”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison