Versione
4 aprile 1972
4 aprile 1972
Art. 88.
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1972, le seguenti spese:
lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 552.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 41.265.269.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e' logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1972, le seguenti spese:
lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 552.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 41.265.269.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e' logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.
Giurisprudenza • 5
- 1. CGUE, n. C-272/12, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Irlanda e altri, 10/12/2013Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 10 dicembre 2013 ( *1 ) «Impugnazione — Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sugli oli minerali — Ufficio di giudice — Motivo sollevato d'ufficio dal giudice dell'Unione — Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato — Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione — Principio della certezza del diritto — Presunzione di legittimità degli atti dell'Unione» Nella causa C-272/12 P, avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 1o giugno 2012, Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan e K. …Leggi di più...
- principio certezza del diritto·
- aiuti di Stato·
- violazione principio buona amministrazione·
- armonizzazione fiscale·
- esenzione accise·
- principio legittimo affidamento·
- controllo aiuti di Stato·
- imputabilità aiuti·
- competenze Consiglio e Commissione·
- violazione obbligo di motivazione