Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00802/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2026, proposto da
Associazione Controne Domani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Controne, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 705 del 17.02.2026 del Comune di Controne, con il quale è stata rigettata la richiesta di affissione del 15.01.2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Controne;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NN PO e uditi per le parti i difensori;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con atto notificato l’8 aprile 2026 e depositato il successivo 16 aprile l’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Controne ha rigettato l’istanza di affissione formulata il 15 gennaio 2026, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di quattro motivi, censure di violazione di legge (art. 21 Cost.; 18 d. lgs 507/1993; art. 1, comma 836, l n. 160/2019) e di eccesso di potere (carenza assoluta del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, illogicità).
3. Si è costituito il Comune di Controne, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto meramente confermativo di precedente diniego (nota prot. n. 2682/2024) non impugnato; ha in ogni caso insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato.
4. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, previo avviso alle parti, che non hanno sollevato obiezioni sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente. Il diniego in questa sede impugnato, pur richiamando per relationem le motivazioni contenute nel precedente diniego (“ come già da precedente nota motivata e a voi trasmessa con prot. n. 2682/2024 ”) non può essere configurato alla stregua di atto meramente confermativo, attenendo non già ad un’istanza di riesame della determinazione precedentemente adottata bensì ad una nuova istanza di affissione, concernente un distinto manifesto (sia pure di tenore analogo).
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
7. L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 – nel prevedere che il Comune, con il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni “ disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse ” – fonda il potere dell’ente locale di stabilire limitazioni e divieti sulle forme pubblicitarie al fine di tutelare “esigenze di pubblico interesse”.
Come osservato dalla giurisprudenza, infatti, “ il Comune è competente ad adottare regolamenti e atti di indirizzo volti a limitare la pubblicazione di manifesti pubblicitari ingannevoli, non essendo ravvisabile un contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 21 Cost. Infatti l'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 consente all'amministrazione comunale di disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità e di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in relazione ad esigenze di pubblico interesse. Detto potere non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2025, n. 362).
L'esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero - in specie quella che si avvale del mezzo pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale - incontra dunque i limiti della continenza espressiva dei contenuti, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio (Consiglio di Stato sez. V, 25 agosto 2025, n. 7101).
Il potere dell’ente locale di valutare nel merito il contenuto delle affissioni non può tuttavia tradursi in un potere di "censura", in aperto contrasto con i valori protetti dalla Carta fondamentale; i limiti di esercizio di tale potere sono infatti sindacabili per il tramite della motivazione dei relativi provvedimenti “ che deve essere tale da evidenziare, con argomentazioni complete e ragionevoli, i motivi per i quali determinati contenuti o le loro modalità espressive risultano potenzialmente pregiudizievoli anche solo per una parte dei possibili fruitori del messaggio pubblicitario, e per i relativi diritti di pari rango costituzionale ” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2025, n. 7132).
8. Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di diniego si fonda (mediante il rinvio alle motivazioni espresse con la precedente nota) da un lato sull’incoerenza fra il contenuto del manifesto e le finalità statutarie dell’associazione, dall’altro sull’esistenza di un “accanimento” da parte dei componenti dell’associazione nei confronti dell’amministrazione comunale; motivazioni entrambe inidonee ad integrare quelle “esigenze di pubblico interesse” evocate dal citato art. 3, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, considerato che l’amministrazione non ha evidenziato né effetti pregiudizievoli per i possibili fruitori del messaggio, né stigmatizzato specifiche modalità espressive che esulano dai limiti che connotano l'esercizio del diritto di critica e della libertà di opinione, dovendosi sul punto rammentare che “ tali forme di manifestazione del pensiero possono non essere totalmente obiettive e manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 maggio 2017, n. 5723) e che, con precipuo riferimento al diritto di cronaca politica, “ il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica ” (Cassazione civile, sez. III, 29 agosto 2019, n. 21786).
9. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Le spese, stante la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
NN PO, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NN PO | AT EZ |
IL SEGRETARIO