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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/07/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1856/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ceraseto, 1A, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata Corso C.F._1
Umberto I, 47/E, presso lo studio dell'avv. Raffaele Scognamiglio (C.F. che C.F._2 lo rappresenta e difende per procura in atti. PEC: Email_1
Attore - opponente
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emiliostefano C.F._3
MARZUILLO presso cui domicilia in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35. PEC:
Email_2
Convenuto - opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/09/2023 ha proposto opposizione all'esecuzione ed Parte_1 agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 43/2022 di questo Tribunale, promosso ad istanza dell'opposto ed in suo danno.
Il Giudice dell'esecuzione dell'espropriazione immobiliare, con ordinanza del 17/12/2023, ha sospeso l'esecuzione assegnando alle parti il termine di 120 giorni per formalizzare l'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice del contenzioso ordinario.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato a (creditore nonché Controparte_1 interventore sulla base dei titoli esecutivi appresso indicati), l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità e/o
l'estinzione dei crediti portati dai nell'ambito della procedura esecutiva n. 2488/18 e CP_2 quindi dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore al per tali casuali B) Condannare CP_1 il convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio. Parte_2
Quanto ai motivi di opposizione l'attore premette che con sentenza n. 2578/2017, emessa da questo
Tribunale e passata in cosa giudicata, si era visto condannare, unitamente ad altri: “alla ricostruzione di tutto il muro di confine con la proprietà , sia il lato lungo che il lato corto, CP_1
a loro spese per le causali di cui in motivazione”, in favore di . Controparte_1
A seguito di tale giudicato introduceva il procedimento di cui all'art. 612 Controparte_1
c.p.c. con procedura iscritta all'R.G. 2488/2018 di questo Tribunale. Nell'ambito del suddetto procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare, venivano eseguiti gli interventi individuati dal C.t.u. nominato anche Direttore dei Lavori per la ricostruzione del predetto muro con spese anticipate dal creditore . Il G.E., ai sensi dell'art. 614 c.p.c., emetteva in danno dell'odierno CP_1 opponente ed a favore del creditore esecutante due decreti ingiuntivi entrambi in acconto: il primo per €. 23.790,00 del 21.07.2021; il secondo per €. 31.102,04 del 04.11.2021, entrambi tesi a rimborsare delle spese sostenute per l'attuazione dell'esecuzione degli Controparte_1 obblighi di fare per le opere intanto eseguite. Lamenta l'opponente che i due crediti portati dai decreti ingiuntivi predetti sarebbero estinti in quanto, successivamente alla loro emissione ed alla instaurazione della procedura espropriativa immobiliare, era intervenuta l'ordinanza comunale n.
110 del 23.05.2023, in forza della quale si disponeva la demolizione e/o rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi poiché eseguite in dispregio della normativa urbanistica e paesaggistica ambientale. In ragione dell'abusività dell'opera, dunque, nessuna somma era dovuta poiché, ai sensi dell'art. 1346 c.c., era nulla la causa del contratto di appalto e le relative altre somme richieste per i crediti ingiunti, in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di costruzioni abusive.
Si è costituito , instando per l'inammissibilità della opposizione in ragione Controparte_1 della circostanza che l'asserita abusività delle opere - e, dunque, la nullità del contratto di appalto
“perché avente ad oggetto una costruzione abusiva” e, conseguentemente, la non debenza delle rispettive spettanze – non costituisse fatto sopravvenuto successivo alla formazione dei titoli esecutivi a nulla rilevando la posteriorità dell'ordinanza comunale.
2 Secondo la prospettazione difensiva dell'opposto, la doglianza sul punto andava promossa quale opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva degli obblighi di fare nella quale erano disposte le opere a farsi in attuazione del giudicato.
Rassegna poi le seguenti conclusioni: preliminarmente rigettarsi l'istanza di sospensione della esecuzione, in quanto inammissibile;
- rigettarsi, altresì, l'opposizione de qua, siccome inammissibile
e comunque infondata;
- condannarsi l'opponente alla refusione delle spese legali, da attribuirsi allo scrivente difensore, per anticipo fattone;
- per l'effetto, chiede che l'esecuzione prosegua;
- in caso di ammissione della conversione del pignoramento, si riporta alla nota di precisazione del credito depositata in data 11 settembre 2023, nonché ai successivi interventi depositati, rispettivamente, in data 15 settembre e 20 settembre 2023.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente dava atto della conferma da parte del di CP_3
Napoli dell'ordinanza di demolizione.
All'udienza del 05.11.2024 la causa è stata rinviata per bonario componimento, in trattazione scritta, al 15.01.2025. In tale ultima udienza, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 15 giugno 2025.
Sull'ammissibilità dell'azione.
Preliminare al merito della opposizione è la disamina dell'ammissibilità della stessa, peraltro rilevabile d'ufficio.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 614 c.p.c. per il recupero delle spese dell'esecuzione nell'ambito di un procedimento di obblighi di fare o di non fare, sono piuttosto rare. In linea di principio la giurisprudenza è conforme nell'affermare che l'opposizione promossa ex art. 645 c.p.c. possa riguardare sostanzialmente solo la contestazione sulla congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione da parte del procedente.
Altrettanto conformemente si rinviene in giurisprudenza il principio secondo il quale, laddove si contesti, invece, non l'eccessività delle spese ma la legittimità nell'esecuzione delle opere, “si finisce in realtà per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata in parte de qua”: sicché l'unico strumento all'uopo utilizzabile è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. proponibile fintanto che il procedimento sia pendente.
Su tali principi si è attestata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12466/2023 con pronuncia d'ufficio nell'interesse della legge. Tale sentenza, sebbene resa in relazione all'apparente sovrapposizione dei due strumenti di opposizione da proporsi nella fase esecutiva per il procedimento di obblighi di fare (ex art. 615 c.p.c. co. 2), in relazione al quomodo dei provvedimeti resi dal G.E. in tale fase, e quelli inferenti invece alla opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso D.I. emesso nella stessa
3 fase, detta principi chiari in relazione alle opposizioni che il debitore esecutato, inadempiente negli obblighi di fare, può proporre.
La Corte, infatti, partendo dall'indiscusso presupposto che il procedimento ex art. 612 c,p.c. abbia natura esecutiva, nella parte motiva afferma che: a) il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni”; b) se è pur vero che, nell'esecuzione in forma specifica, gli artt. 612 e 614 c.p.c. “non contempla un atto del giudice che vi pone termine”
(così Cass. 8339 /2003) e che l'ingiunzione può essere richiesta non soltanto al termine dell'esecuzione ma anche nel corso di essa, come espressamente disposto dall'art. 614 c.p.c., ciò non toglie che detto potere giurisdizionale si consuma in ogni caso con la “chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e l'ordinanza non siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo”
(Cass. 23182/2014; Cass. 28347/2019).
In disparte, ancora nella parte motiva, osserva la Corte: “seppur l'ingiunzione del g.e. possa seguire con una certa immediatezza il deposito della nota spese sostenuta dal procedente, vistata dall'ufficiale giudiziario, è anche vero che l'esecutato è pienamente in condizione di conoscere
l'eventuale esondazione dell'azione esecutiva rispetto al titolo azionato (nei termini sopra descritti), sia avuto riguardo agli atti preliminari all'esecuzione dei lavori (ad es., progetti, preventivi di spesa ecc), sia avuto riguardo alla stessa fase realizzativa: ancora a mero titolo di esempio, la realizzazione
o la demolizione di un muro, la creazione di una nuova volumetria, l'eliminazione di un cancello o di una palizzata, il taglio di uno o più alberi, ecc. ove esorbitanti rispetto al titolo esecutivo, sono immediatamente percepibili dall'esecutato, che ha quindi l'onere di reagire con la necessaria tempestività, al riguardo, senza attendere l'emissione dell'ingiunzione ex art. 614 c.p.c., relativa alle sole spese di un'esecuzione già avvenuta”.
“Ne discende che le contestazioni sul an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomodo dell'azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento, segnato dall'ultimazione dei lavori occorrenti, come contemplati nell'ordinanza resa dal g.e. ex art. 612
c.p.c., e risultanti dal verbale delle operazioni compiute, redatto dall'ufficiale giudiziario, sempre che questo non sia autonomamente opposto, per vizi propri, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”
Posti tali principi, va vagliata in questa sede l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta non nell'ambito del procedimento di obblighi di fare, ma nella diversa procedura esecutiva immobiliare promossa sulla scorta dei decreti ingiuntivi emessi ex art. 614 c.p.c. dal G.E. presso cui pende il procedimento per obblighi di fare.
L'azione si palesa inammissibile.
4 Ed invero, nel caso in esame, l'ordinanza di demolizione e di messa in pristino, adottata dal comune, ha avuto ad oggetto la: “DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE delle seguenti opere realizzate: muro di sostegno con pali trivellati, paletti in ferro;
al RIPRISTINO dello stato dei luoghi;
al RIMPIANTO dei 6 alberi rimossi” (cfr. doc. produzione opponente).
Conta rilevare anche che con ordinanza emessa il 17.12.2019 (pure prodotta dall'opponente) nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ed in contraddittorio tra le parti, il G.E. ha disposto che: “l'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Torre Annunziata provveda a dirigere tutte le operazioni volte a dare concreta esecuzione a quanto stabilito nella parte motiva della presente ordinanza”. Dispone, altresì, che “i lavori siano eseguiti da impresa di fiducia dell'Ufficiale Giudiziario, a prezzi non superiori a quelli praticati sulla piazza di Torre Annunziata per opere simili, nominando quale direttore dei lavori l'ing. , con studio in Torre Controparte_4 del Greco, alla via Montedoro n. 25. Ordina che i lavori sopra descritti siano iniziati dopo il conseguimento delle autorizzazioni amministrative, se necessarie, e realizzati adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza, con il rispetto dei diritti dei terzi.”
Il G.E. ha dunque disposto sul punto che i lavori non potessero avere inizio prima del rilascio delle autorizzazioni amministrative, se necessarie.
Avverso tale ordinanza, tuttavia, l'attuale opponente nulla ha obiettato in relazione alla necessità di ottenere le autorizzazioni amministrative rispetto ad alcune lavorazioni da eseguirsi, in particolare quelle ritenute abusive come individuate nell'ordinanza comunale sopra riportata: né nel corso delle lavorazioni ha proceduto ad impugnare il provvedimento in ragione della loro mancanza.
Si osserva ancora che nel corso del procedimento sono seguite diverse udienze, in contraddittorio tra le parti, al fine di ulteriormente precisare le operazioni da compiersi tra cui quella del 15.06.2021 nella quale l'opponente, pur preso atto del computo metrico con il dettaglio delle lavorazioni, nulla ancora ha eccepito in relazione alla mancanza delle autorizzazioni. In tale udienza il G.E. “rilevato che l'attività esecutiva risulta conforme al provvedimento reso dal G.E. in data 17.12.2019”, ha finanche disposto la prosecuzione dei lavori.
Orbene, per quanto sopra esposto, avrebbe dovuto e potuto proporre opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. avverso quest'ultima ordinanza, al fine di contestare che le lavorazioni non potevano proseguire poiché mancanti delle necessarie autorizzazioni.
Ne conviene l'inammissibilità della proposta opposizione, in quanto non diretta, come esposto da parte opponente, a contestare la successiva “estinzione del titolo esecutivo” in forza della ordinanza di demolizione ma, piuttosto, la non conformità ab origine delle opere eseguite sotto il profilo della
5 mancanza delle autorizzazioni necessarie, le cui doglianze andavano proposte ex art. 615, comma secondo, c.p.c. in seno alla procedura esecutiva sugli obblighi di fare.
Per le ragioni esposte, non possono condividersi le motivazioni adottate dal G.E. nell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, oggetto della presente opposizione.
Quanto alle spese e competenze di lite, l'obbiettiva novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'azione promossa da;
Parte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 28 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1856/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ceraseto, 1A, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata Corso C.F._1
Umberto I, 47/E, presso lo studio dell'avv. Raffaele Scognamiglio (C.F. che C.F._2 lo rappresenta e difende per procura in atti. PEC: Email_1
Attore - opponente
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emiliostefano C.F._3
MARZUILLO presso cui domicilia in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35. PEC:
Email_2
Convenuto - opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/09/2023 ha proposto opposizione all'esecuzione ed Parte_1 agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 43/2022 di questo Tribunale, promosso ad istanza dell'opposto ed in suo danno.
Il Giudice dell'esecuzione dell'espropriazione immobiliare, con ordinanza del 17/12/2023, ha sospeso l'esecuzione assegnando alle parti il termine di 120 giorni per formalizzare l'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice del contenzioso ordinario.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato a (creditore nonché Controparte_1 interventore sulla base dei titoli esecutivi appresso indicati), l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità e/o
l'estinzione dei crediti portati dai nell'ambito della procedura esecutiva n. 2488/18 e CP_2 quindi dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore al per tali casuali B) Condannare CP_1 il convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio. Parte_2
Quanto ai motivi di opposizione l'attore premette che con sentenza n. 2578/2017, emessa da questo
Tribunale e passata in cosa giudicata, si era visto condannare, unitamente ad altri: “alla ricostruzione di tutto il muro di confine con la proprietà , sia il lato lungo che il lato corto, CP_1
a loro spese per le causali di cui in motivazione”, in favore di . Controparte_1
A seguito di tale giudicato introduceva il procedimento di cui all'art. 612 Controparte_1
c.p.c. con procedura iscritta all'R.G. 2488/2018 di questo Tribunale. Nell'ambito del suddetto procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare, venivano eseguiti gli interventi individuati dal C.t.u. nominato anche Direttore dei Lavori per la ricostruzione del predetto muro con spese anticipate dal creditore . Il G.E., ai sensi dell'art. 614 c.p.c., emetteva in danno dell'odierno CP_1 opponente ed a favore del creditore esecutante due decreti ingiuntivi entrambi in acconto: il primo per €. 23.790,00 del 21.07.2021; il secondo per €. 31.102,04 del 04.11.2021, entrambi tesi a rimborsare delle spese sostenute per l'attuazione dell'esecuzione degli Controparte_1 obblighi di fare per le opere intanto eseguite. Lamenta l'opponente che i due crediti portati dai decreti ingiuntivi predetti sarebbero estinti in quanto, successivamente alla loro emissione ed alla instaurazione della procedura espropriativa immobiliare, era intervenuta l'ordinanza comunale n.
110 del 23.05.2023, in forza della quale si disponeva la demolizione e/o rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi poiché eseguite in dispregio della normativa urbanistica e paesaggistica ambientale. In ragione dell'abusività dell'opera, dunque, nessuna somma era dovuta poiché, ai sensi dell'art. 1346 c.c., era nulla la causa del contratto di appalto e le relative altre somme richieste per i crediti ingiunti, in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di costruzioni abusive.
Si è costituito , instando per l'inammissibilità della opposizione in ragione Controparte_1 della circostanza che l'asserita abusività delle opere - e, dunque, la nullità del contratto di appalto
“perché avente ad oggetto una costruzione abusiva” e, conseguentemente, la non debenza delle rispettive spettanze – non costituisse fatto sopravvenuto successivo alla formazione dei titoli esecutivi a nulla rilevando la posteriorità dell'ordinanza comunale.
2 Secondo la prospettazione difensiva dell'opposto, la doglianza sul punto andava promossa quale opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva degli obblighi di fare nella quale erano disposte le opere a farsi in attuazione del giudicato.
Rassegna poi le seguenti conclusioni: preliminarmente rigettarsi l'istanza di sospensione della esecuzione, in quanto inammissibile;
- rigettarsi, altresì, l'opposizione de qua, siccome inammissibile
e comunque infondata;
- condannarsi l'opponente alla refusione delle spese legali, da attribuirsi allo scrivente difensore, per anticipo fattone;
- per l'effetto, chiede che l'esecuzione prosegua;
- in caso di ammissione della conversione del pignoramento, si riporta alla nota di precisazione del credito depositata in data 11 settembre 2023, nonché ai successivi interventi depositati, rispettivamente, in data 15 settembre e 20 settembre 2023.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente dava atto della conferma da parte del di CP_3
Napoli dell'ordinanza di demolizione.
All'udienza del 05.11.2024 la causa è stata rinviata per bonario componimento, in trattazione scritta, al 15.01.2025. In tale ultima udienza, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 15 giugno 2025.
Sull'ammissibilità dell'azione.
Preliminare al merito della opposizione è la disamina dell'ammissibilità della stessa, peraltro rilevabile d'ufficio.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 614 c.p.c. per il recupero delle spese dell'esecuzione nell'ambito di un procedimento di obblighi di fare o di non fare, sono piuttosto rare. In linea di principio la giurisprudenza è conforme nell'affermare che l'opposizione promossa ex art. 645 c.p.c. possa riguardare sostanzialmente solo la contestazione sulla congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione da parte del procedente.
Altrettanto conformemente si rinviene in giurisprudenza il principio secondo il quale, laddove si contesti, invece, non l'eccessività delle spese ma la legittimità nell'esecuzione delle opere, “si finisce in realtà per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata in parte de qua”: sicché l'unico strumento all'uopo utilizzabile è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. proponibile fintanto che il procedimento sia pendente.
Su tali principi si è attestata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12466/2023 con pronuncia d'ufficio nell'interesse della legge. Tale sentenza, sebbene resa in relazione all'apparente sovrapposizione dei due strumenti di opposizione da proporsi nella fase esecutiva per il procedimento di obblighi di fare (ex art. 615 c.p.c. co. 2), in relazione al quomodo dei provvedimeti resi dal G.E. in tale fase, e quelli inferenti invece alla opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso D.I. emesso nella stessa
3 fase, detta principi chiari in relazione alle opposizioni che il debitore esecutato, inadempiente negli obblighi di fare, può proporre.
La Corte, infatti, partendo dall'indiscusso presupposto che il procedimento ex art. 612 c,p.c. abbia natura esecutiva, nella parte motiva afferma che: a) il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni”; b) se è pur vero che, nell'esecuzione in forma specifica, gli artt. 612 e 614 c.p.c. “non contempla un atto del giudice che vi pone termine”
(così Cass. 8339 /2003) e che l'ingiunzione può essere richiesta non soltanto al termine dell'esecuzione ma anche nel corso di essa, come espressamente disposto dall'art. 614 c.p.c., ciò non toglie che detto potere giurisdizionale si consuma in ogni caso con la “chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e l'ordinanza non siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo”
(Cass. 23182/2014; Cass. 28347/2019).
In disparte, ancora nella parte motiva, osserva la Corte: “seppur l'ingiunzione del g.e. possa seguire con una certa immediatezza il deposito della nota spese sostenuta dal procedente, vistata dall'ufficiale giudiziario, è anche vero che l'esecutato è pienamente in condizione di conoscere
l'eventuale esondazione dell'azione esecutiva rispetto al titolo azionato (nei termini sopra descritti), sia avuto riguardo agli atti preliminari all'esecuzione dei lavori (ad es., progetti, preventivi di spesa ecc), sia avuto riguardo alla stessa fase realizzativa: ancora a mero titolo di esempio, la realizzazione
o la demolizione di un muro, la creazione di una nuova volumetria, l'eliminazione di un cancello o di una palizzata, il taglio di uno o più alberi, ecc. ove esorbitanti rispetto al titolo esecutivo, sono immediatamente percepibili dall'esecutato, che ha quindi l'onere di reagire con la necessaria tempestività, al riguardo, senza attendere l'emissione dell'ingiunzione ex art. 614 c.p.c., relativa alle sole spese di un'esecuzione già avvenuta”.
“Ne discende che le contestazioni sul an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomodo dell'azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento, segnato dall'ultimazione dei lavori occorrenti, come contemplati nell'ordinanza resa dal g.e. ex art. 612
c.p.c., e risultanti dal verbale delle operazioni compiute, redatto dall'ufficiale giudiziario, sempre che questo non sia autonomamente opposto, per vizi propri, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”
Posti tali principi, va vagliata in questa sede l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta non nell'ambito del procedimento di obblighi di fare, ma nella diversa procedura esecutiva immobiliare promossa sulla scorta dei decreti ingiuntivi emessi ex art. 614 c.p.c. dal G.E. presso cui pende il procedimento per obblighi di fare.
L'azione si palesa inammissibile.
4 Ed invero, nel caso in esame, l'ordinanza di demolizione e di messa in pristino, adottata dal comune, ha avuto ad oggetto la: “DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE delle seguenti opere realizzate: muro di sostegno con pali trivellati, paletti in ferro;
al RIPRISTINO dello stato dei luoghi;
al RIMPIANTO dei 6 alberi rimossi” (cfr. doc. produzione opponente).
Conta rilevare anche che con ordinanza emessa il 17.12.2019 (pure prodotta dall'opponente) nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ed in contraddittorio tra le parti, il G.E. ha disposto che: “l'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Torre Annunziata provveda a dirigere tutte le operazioni volte a dare concreta esecuzione a quanto stabilito nella parte motiva della presente ordinanza”. Dispone, altresì, che “i lavori siano eseguiti da impresa di fiducia dell'Ufficiale Giudiziario, a prezzi non superiori a quelli praticati sulla piazza di Torre Annunziata per opere simili, nominando quale direttore dei lavori l'ing. , con studio in Torre Controparte_4 del Greco, alla via Montedoro n. 25. Ordina che i lavori sopra descritti siano iniziati dopo il conseguimento delle autorizzazioni amministrative, se necessarie, e realizzati adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza, con il rispetto dei diritti dei terzi.”
Il G.E. ha dunque disposto sul punto che i lavori non potessero avere inizio prima del rilascio delle autorizzazioni amministrative, se necessarie.
Avverso tale ordinanza, tuttavia, l'attuale opponente nulla ha obiettato in relazione alla necessità di ottenere le autorizzazioni amministrative rispetto ad alcune lavorazioni da eseguirsi, in particolare quelle ritenute abusive come individuate nell'ordinanza comunale sopra riportata: né nel corso delle lavorazioni ha proceduto ad impugnare il provvedimento in ragione della loro mancanza.
Si osserva ancora che nel corso del procedimento sono seguite diverse udienze, in contraddittorio tra le parti, al fine di ulteriormente precisare le operazioni da compiersi tra cui quella del 15.06.2021 nella quale l'opponente, pur preso atto del computo metrico con il dettaglio delle lavorazioni, nulla ancora ha eccepito in relazione alla mancanza delle autorizzazioni. In tale udienza il G.E. “rilevato che l'attività esecutiva risulta conforme al provvedimento reso dal G.E. in data 17.12.2019”, ha finanche disposto la prosecuzione dei lavori.
Orbene, per quanto sopra esposto, avrebbe dovuto e potuto proporre opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. avverso quest'ultima ordinanza, al fine di contestare che le lavorazioni non potevano proseguire poiché mancanti delle necessarie autorizzazioni.
Ne conviene l'inammissibilità della proposta opposizione, in quanto non diretta, come esposto da parte opponente, a contestare la successiva “estinzione del titolo esecutivo” in forza della ordinanza di demolizione ma, piuttosto, la non conformità ab origine delle opere eseguite sotto il profilo della
5 mancanza delle autorizzazioni necessarie, le cui doglianze andavano proposte ex art. 615, comma secondo, c.p.c. in seno alla procedura esecutiva sugli obblighi di fare.
Per le ragioni esposte, non possono condividersi le motivazioni adottate dal G.E. nell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, oggetto della presente opposizione.
Quanto alle spese e competenze di lite, l'obbiettiva novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'azione promossa da;
Parte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 28 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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