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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18.09.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 4440/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Gragnaniello ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
Resistente
E
– in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t.,
Resistente contumace
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Claudio Falcetta, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229013873514000 notificata in data 05.08.2022 dall' limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: Controparte_3 1) Avviso di addebito n. 37120140011294525000 notificato il 21/10/2014 pari ad € 14.634,21;
2) Avviso di addebito n. 37120140020676609000 notificato il 01/02/2015 pari ad € 15.556,65
3) Avviso di addebito n. 37120140020710569000 notificato il 01/02/2015 pari ad € 2.544,46
4) Avviso di addebito n. 37120150007556615000 notificato il 22/10/2015 pari ad € 1.242,23
5) Avviso di addebito n.37120160015804276000 notificato il 06/11/2016 pari ad € 4.842,84
6) Avviso di addebito n. 37120170007062259000 notificato il 19/12/2017 pari ad € 4.736,58
7) Avviso di addebito n. 37120170012539858000 notificato il 19/12/2017 pari ad € 240,29
8) Avviso di addebito n. 37120180008237577000 notificato il 06/08/2018 pari ad € 3.481,92
9) Avviso di addebito n. 37120180018724442000 notificato il 07/02/2019 pari ad € 2.289,30
10) Avviso di addebito n. 37120190004856711000 notificato il 28/08/2019 pari ad € 2267,09
11) Avviso di addebito n. 37120190016354238000 notificato il 24/01/2020 pari ad € 2.214,83 tutti relativi a contributi IVS fissi/ percentuale sul minimale dal 2008 al 2019.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità/ l'inesistenza di qualsiasi notifica non avvenuta secondo i dettami di legge, nonchè la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_4 recente orientamento della Suprema Corte espresso a IO UN ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Va, invece, affermata la legittimazione passiva della soc. convenuta in giudizio ma non CP_2
CP_ costituita, la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge
2/12/2005 n. 248, posto che alcuni degli avvisi di addebito imgnati hanno ad oggetto anche contributi
IVS relativi all'anno 2008.
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a IO UN n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 5 agosto 2022– deposito del ricorso in data primo settembre 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative omessa notifica degli avvisi di addebito;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame. Al riguardo, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.) .
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Ciò posto, dall'intimazione di pagamento impugnata si evince che:
- 1) l'Avviso di addebito n. 37120140011294525000 risulta notificato il 21/10/2014;
- 2) l'Avviso di addebito n. 37120140020676609000 risulta notificato il 01/02/2015;
- 3) l'Avviso di addebito n. 37120140020710569000 risulta notificato il 01/02/2015;
- 4)l'Avviso di addebito n. 37120150007556615000 risulta notificato il 22/10/2015;
- 5) l'Avviso di addebito n.37120160015804276000 risulta notificato il 06/11/2016;
- 6) l'Avviso di addebito n. 37120170007062259000 risulta notificato il 19/12/2017;
- 7) l'Avviso di addebito n. 37120170012539858000 risulta notificato il 19/12/2017; - 8) l'Avviso di addebito n. 37120180008237577000 risulta notificato il 06/08/2018,
- 9) l'Avviso di addebito n. 37120180018724442000 risulta notificato il 07/02/2019;
- 10) l'Avviso di addebito n. 37120190004856711000 risulta notificato il 28/08/2019;
- 11) l'Avviso di addebito n. 37120190016354238000 risulta notificato il 24/01/2020; mentre l'intimazione di pagamento n. 07120229013873514000 impugnata risulta notificata in data
05.08.2022, secondo quanto dedotto e documentato da parte ricorrente. CP_ Nel caso in esame, e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_4 CP_4 prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018).
- Ciò posto, ha depositato in giudizio prova dell'avvenuta notifica di due precedenti CP_4 intimazioni di pagamento, di cui la prima n. 071/20189036393940000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito
N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000, N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000 e n. 37120160015804276000 e la seconda n.
071/20199051492065000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito n. 371/2015/0007556615000, n. 371/2016/0015804276000, n.
371/2017/0007062259000 n. 371/2017/0012539858000 n. 371/2018/0008237577000, nonchè della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200008556000, per il mancato pagamento tra le altre, delle somme recate dagli avvisi di addebito oggi impugnati. Dagli atti depositati dalla resistente si evince, relativamente alla prima CP_4 intimazione di pagamento, un unico tentativo di notifica a mezzo pec, non perfezionatosi per
“indirizzo non valido” (v. avviso di mancata consegna), con successiva comunicazione di deposito telematico nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere
S.c.p.a.
Occorre rammentare che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973, sulla notificazione della cartella di pagamento, prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973».
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile (gli atti risalgono all'anno 2018), a sua volta statuisce «Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa». Ebbene, nel caso in esame, nel quale il tentativo di consegna telematico non è andato a buon fine a causa di indirizzo non valido ( cfr. doc. n. 4 della resistente , non vi è prova che l'agente della CP_4 riscossione abbia provveduto, poi, alla spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso detto sito internet (circostanza contestata dal ricorrente) Tra gli atti allegati, infatti, vi
è unicamente l'attestazione, da parte di relativa all'avvenuta comunicazione della CP_4 raccomandata informativa ( doc. 4.4), ma poi non vi è prova della spedizione della relativa raccomandata.
Difatti, la suddetta normativa prevede che l'invio della raccomandata informativa, non più accompagnata dall'onere di documentarne il ricevimento, è condizione necessaria e sufficiente a generare la presunzione di conoscenza legale dell'atto.
Nel caso che ci occupa difetta, come detto, nella produzione dell' , la prova della Controparte_3 spedizione della raccomandata informativa, sicché non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione dell'atto interruttivo.
Per quanto concerne, invece, l'intimazione di pagamento n. 071/20199051492065000, con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito n. 371/2015/0007556615000,
n. 371/2016/0015804276000, n. 371/2017/0007062259000 n. 371/2017/0012539858000 n.
371/2018/0008237577000, la notifica è stata eseguita a mezzo Ufficiale giudiziario in data
13.02.2020 presso la residenza del ricorrente e consegnata, in assenza del destinatario, a familiare convivente. In questa ipotesi, al fine di verificare la ritualità della notifica, occorre partire dal disposto dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, il quale dispone:
” La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1). Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. A sua volta, l'art. 60 del DPR n. 600/73, espressamente dispone: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano………..”
A seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, Alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25079 del 2014, ha affermato il principio in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del
1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma,
e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). Applicando al caso in esame tali principi che si condividono pienamente, la notifica dell'intimazione di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, in quanto ha fornito la prova unicamente della spedizione ma non anche della CP_4 ricezione della raccomandata informativa.
Pertanto, stante la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento prodotte da ne deriva CP_4 che le stesse non possono essere considerate quali validi atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che tra la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 05.08.2022), pur volendo considerare la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni, di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
(rubricato al riguardo "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"), nonché l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni di cui all'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 comma 9 ( in base al quale "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"), sono sicuramente prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000,
N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000 ( rispettivamente notificati in data
21.10.2014, 01.02.105, 01.02.105, 22.10.2015), mentre non risulta decorsa la prescrizione quinquennale per i successivi avvisi di addebito da n. 5 a 11 ( considerata, per l'appunto, la cd. sospensione relativa al periodo pandemico prima richiamata) stante la notifica, rispettivamente, in data 06.11.2016, 19.12.2017, 19.12.2017, 06.08.2018, 07.02.2019, 28.08.2019, 24.01.2020.
Alla luce, di tali considerazioni, in assenza di altre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, l'opposizione può essere accolta solo parzialmente, e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N°
37120140020676609000, N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000, N°37120140020710569000,
n. 37120150007556615000;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 22 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18.09.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 4440/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Gragnaniello ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
Resistente
E
– in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t.,
Resistente contumace
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Claudio Falcetta, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229013873514000 notificata in data 05.08.2022 dall' limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: Controparte_3 1) Avviso di addebito n. 37120140011294525000 notificato il 21/10/2014 pari ad € 14.634,21;
2) Avviso di addebito n. 37120140020676609000 notificato il 01/02/2015 pari ad € 15.556,65
3) Avviso di addebito n. 37120140020710569000 notificato il 01/02/2015 pari ad € 2.544,46
4) Avviso di addebito n. 37120150007556615000 notificato il 22/10/2015 pari ad € 1.242,23
5) Avviso di addebito n.37120160015804276000 notificato il 06/11/2016 pari ad € 4.842,84
6) Avviso di addebito n. 37120170007062259000 notificato il 19/12/2017 pari ad € 4.736,58
7) Avviso di addebito n. 37120170012539858000 notificato il 19/12/2017 pari ad € 240,29
8) Avviso di addebito n. 37120180008237577000 notificato il 06/08/2018 pari ad € 3.481,92
9) Avviso di addebito n. 37120180018724442000 notificato il 07/02/2019 pari ad € 2.289,30
10) Avviso di addebito n. 37120190004856711000 notificato il 28/08/2019 pari ad € 2267,09
11) Avviso di addebito n. 37120190016354238000 notificato il 24/01/2020 pari ad € 2.214,83 tutti relativi a contributi IVS fissi/ percentuale sul minimale dal 2008 al 2019.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità/ l'inesistenza di qualsiasi notifica non avvenuta secondo i dettami di legge, nonchè la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_4 recente orientamento della Suprema Corte espresso a IO UN ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Va, invece, affermata la legittimazione passiva della soc. convenuta in giudizio ma non CP_2
CP_ costituita, la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge
2/12/2005 n. 248, posto che alcuni degli avvisi di addebito imgnati hanno ad oggetto anche contributi
IVS relativi all'anno 2008.
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a IO UN n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 5 agosto 2022– deposito del ricorso in data primo settembre 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative omessa notifica degli avvisi di addebito;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame. Al riguardo, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.) .
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Ciò posto, dall'intimazione di pagamento impugnata si evince che:
- 1) l'Avviso di addebito n. 37120140011294525000 risulta notificato il 21/10/2014;
- 2) l'Avviso di addebito n. 37120140020676609000 risulta notificato il 01/02/2015;
- 3) l'Avviso di addebito n. 37120140020710569000 risulta notificato il 01/02/2015;
- 4)l'Avviso di addebito n. 37120150007556615000 risulta notificato il 22/10/2015;
- 5) l'Avviso di addebito n.37120160015804276000 risulta notificato il 06/11/2016;
- 6) l'Avviso di addebito n. 37120170007062259000 risulta notificato il 19/12/2017;
- 7) l'Avviso di addebito n. 37120170012539858000 risulta notificato il 19/12/2017; - 8) l'Avviso di addebito n. 37120180008237577000 risulta notificato il 06/08/2018,
- 9) l'Avviso di addebito n. 37120180018724442000 risulta notificato il 07/02/2019;
- 10) l'Avviso di addebito n. 37120190004856711000 risulta notificato il 28/08/2019;
- 11) l'Avviso di addebito n. 37120190016354238000 risulta notificato il 24/01/2020; mentre l'intimazione di pagamento n. 07120229013873514000 impugnata risulta notificata in data
05.08.2022, secondo quanto dedotto e documentato da parte ricorrente. CP_ Nel caso in esame, e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_4 CP_4 prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018).
- Ciò posto, ha depositato in giudizio prova dell'avvenuta notifica di due precedenti CP_4 intimazioni di pagamento, di cui la prima n. 071/20189036393940000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito
N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000, N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000 e n. 37120160015804276000 e la seconda n.
071/20199051492065000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito n. 371/2015/0007556615000, n. 371/2016/0015804276000, n.
371/2017/0007062259000 n. 371/2017/0012539858000 n. 371/2018/0008237577000, nonchè della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200008556000, per il mancato pagamento tra le altre, delle somme recate dagli avvisi di addebito oggi impugnati. Dagli atti depositati dalla resistente si evince, relativamente alla prima CP_4 intimazione di pagamento, un unico tentativo di notifica a mezzo pec, non perfezionatosi per
“indirizzo non valido” (v. avviso di mancata consegna), con successiva comunicazione di deposito telematico nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere
S.c.p.a.
Occorre rammentare che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973, sulla notificazione della cartella di pagamento, prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973».
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile (gli atti risalgono all'anno 2018), a sua volta statuisce «Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa». Ebbene, nel caso in esame, nel quale il tentativo di consegna telematico non è andato a buon fine a causa di indirizzo non valido ( cfr. doc. n. 4 della resistente , non vi è prova che l'agente della CP_4 riscossione abbia provveduto, poi, alla spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso detto sito internet (circostanza contestata dal ricorrente) Tra gli atti allegati, infatti, vi
è unicamente l'attestazione, da parte di relativa all'avvenuta comunicazione della CP_4 raccomandata informativa ( doc. 4.4), ma poi non vi è prova della spedizione della relativa raccomandata.
Difatti, la suddetta normativa prevede che l'invio della raccomandata informativa, non più accompagnata dall'onere di documentarne il ricevimento, è condizione necessaria e sufficiente a generare la presunzione di conoscenza legale dell'atto.
Nel caso che ci occupa difetta, come detto, nella produzione dell' , la prova della Controparte_3 spedizione della raccomandata informativa, sicché non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione dell'atto interruttivo.
Per quanto concerne, invece, l'intimazione di pagamento n. 071/20199051492065000, con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dagli avvisi di addebito n. 371/2015/0007556615000,
n. 371/2016/0015804276000, n. 371/2017/0007062259000 n. 371/2017/0012539858000 n.
371/2018/0008237577000, la notifica è stata eseguita a mezzo Ufficiale giudiziario in data
13.02.2020 presso la residenza del ricorrente e consegnata, in assenza del destinatario, a familiare convivente. In questa ipotesi, al fine di verificare la ritualità della notifica, occorre partire dal disposto dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, il quale dispone:
” La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1). Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.
(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. A sua volta, l'art. 60 del DPR n. 600/73, espressamente dispone: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano………..”
A seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, Alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25079 del 2014, ha affermato il principio in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del
1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma,
e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). Applicando al caso in esame tali principi che si condividono pienamente, la notifica dell'intimazione di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, in quanto ha fornito la prova unicamente della spedizione ma non anche della CP_4 ricezione della raccomandata informativa.
Pertanto, stante la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento prodotte da ne deriva CP_4 che le stesse non possono essere considerate quali validi atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che tra la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 05.08.2022), pur volendo considerare la sospensione dei termini di prescrizione di 129 giorni, di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
(rubricato al riguardo "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"), nonché l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni di cui all'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 comma 9 ( in base al quale "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"), sono sicuramente prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000,
N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000 ( rispettivamente notificati in data
21.10.2014, 01.02.105, 01.02.105, 22.10.2015), mentre non risulta decorsa la prescrizione quinquennale per i successivi avvisi di addebito da n. 5 a 11 ( considerata, per l'appunto, la cd. sospensione relativa al periodo pandemico prima richiamata) stante la notifica, rispettivamente, in data 06.11.2016, 19.12.2017, 19.12.2017, 06.08.2018, 07.02.2019, 28.08.2019, 24.01.2020.
Alla luce, di tali considerazioni, in assenza di altre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, l'opposizione può essere accolta solo parzialmente, e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N°
37120140020676609000, N°37120140020710569000, n. 37120150007556615000.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. N°37120140011294525000, N° 37120140020676609000, N°37120140020710569000,
n. 37120150007556615000;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 22 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini