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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3290/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
SERRANO', come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandra TOMA, come da CP_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 10 luglio Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Cologno al Serio (BG) Parte_1 CP_1
in data 24 settembre 2022.
Dalla loro unione è nata (4 settembre 2021), minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione in forma protetta degli incontri padre-figlia e un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie.
All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore, sentite liberamente le parti, ha autorizzati i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato onde verificare la possibilità delle parti di raggiungere un accordo.
Nelle more, è stato conferito incarico al Serd onde accertare eventuali dipendenze del signor CP_1
come congiuntamente richiesto delle parti.
All'udienza del 10 luglio 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione (v. verbale di udienza).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, questo Collegio ritiene che le condizioni di separazione pattuite dai coniugi siano non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico ma che, anzi, siano adeguatamente tutelanti per la minore, atteso che l'uso di sostanze stupefacenti da parte del padre, come accertato in corso di causa, rende allo stato maggiormente rispondente all'interesse della figlia disporne l'affido esclusivo alla madre e la regolamentazione delle visite alla presenza dei nonni, secondo quanto concordato dalle parti su proposta del Giudice relatore.
Inoltre, l'incarico conferito al servizio sociale appare idoneo a garantire una idonea vigilanza sulle condizioni di vita e psicofisiche di , essendo posto a carico degli operatori l'onere di Per_1
provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la minore.
Anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono infine idonei a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e la tenera età della bambina,
l'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione consensuale dei coniugi e e ciò a Parte_1 CP_1
tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cologno al Serio (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2022);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: affidamento esclusivo alla madre della minore, con delega alla stessa di assumere le decisioni più importanti per la figlia in tema di educazione e istruzione, con diritto di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nell'interesse esclusivo della stessa.
Resta inteso che le decisioni di massima importanza vertenti in tema di salute (es. interventi chirurgici invasivi) e residenza abituale della prole dovranno essere previamente concordate tra i genitori, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
la minore viene collocata presso la mamma con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia: il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30, quando la nonna paterna andrà a prelevarla all'asilo, fino alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre;
a settimane alterne, dal venerdì, quando i nonni andranno a ritirarla da scuola, fino al sabato sera alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre, ovvero dal sabato mattina alle ore 8.30/9.00 quando verrà accompagnata dal padre dalla madre fino alla domenica sera alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalle ore 8.30/9 del 23 dicembre fino alle ore 20.30 del 25 dicembre ovvero dalle ore 8.30/9 del 29 dicembre alle ore 17 del 31 dicembre e dalle ore 8.30/9 dell'1 gennaio alle ore 20.30 del 3 gennaio ovvero dalle ore 8.30/9 del 4 gennaio fino alle ore 17 del 6 gennaio, quando i nonni accompagneranno la minore presso l'abitazione materna;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, dalle ore 8.30/9 fino alle ore 20.30 del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, per due finesettimana consecutivi da individuare nel periodo extrascolastico (giugno-settembre) ulteriori rispetto a quelli già spettanti in base al calendario ordinario;
per l'anno 2025 le parti concordano che Per_1
trascorrerà coi nonni paterni e il padre la settimana dal 24 al 31 luglio 2025; il signor si impegna a garantire la presenza della nonna paterna durante le visite e i pernotti CP_1
con la figlia e a non trasportare la figlia in bici o in auto, fino a quando egli non dimostri di avere intrapreso con impegno il percorso di disintossicazione presso il Serd e non risulti una condizione di astinenza dall'esame del capello, secondo gli esiti che verranno condivisi con la signora e Pt_1
secondo le indicazioni dei servizi sociali;
conferma dell'incarico conferito al Serd territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti (in particolare, esami ematici e del capello) necessari ad accertare l'eventuale abuso di sostanze droganti da parte del signor previa acquisizione del proprio assenso, verificando CP_1 se sussista una dipendenza e formulando l'eventuale diagnosi, provvedendo alla presa in carico del resistente e all'indicazione del necessario programma di cura con indicazione della terapia necessaria, degli esami prescritti e della frequenza;
i servizi sociali competenti vengono incaricati di monitorare il nucleo familiare e le condizioni della bambina, nonché l'andamento delle visite col papà, verificando l'effettiva adesione del padre al percorso presso il Serd e attivando ogni percorso reputato utile per sostenere le parti al fine di superare la conflittualità di coppia e sviluppare una maggiore capacità di condivisione nel superiore interesse della bambina;
Le parti si riservano di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo, impegnandosi ad osservare le indicazioni dei servizi sociali in merito alla possibilità di graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia; il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della minore, entro il 15 di ogni mese l'importo di 375 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente Protocollo:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora quale affidataria esclusiva della minore.
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
5. La signora provvederà al cambio dell'indirizzo di residenza per sé e la figlia;
Pt_1
la signora rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
Le parti concordano che i mobili presenti nella casa familiare (escluso il materasso presente nella camera matrimoniale, il divano, la camera di Lucrezia, la cappa e le tende) verranno asportati dalla signora alla fine del mese di settembre 2025, nella data che verrà liberamente concordata Pt_1
dalle parti;
La signora si impegna a riparare il foro lasciato dall'asporto dell'isola della cucina;
Pt_1
6. onera i servizi sociali incaricati di provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura
Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la minore;
7. spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e al Serd territorialmente competenti per il Comune di Grassobbio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
SERRANO', come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandra TOMA, come da CP_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 10 luglio Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Cologno al Serio (BG) Parte_1 CP_1
in data 24 settembre 2022.
Dalla loro unione è nata (4 settembre 2021), minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione in forma protetta degli incontri padre-figlia e un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie.
All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore, sentite liberamente le parti, ha autorizzati i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato onde verificare la possibilità delle parti di raggiungere un accordo.
Nelle more, è stato conferito incarico al Serd onde accertare eventuali dipendenze del signor CP_1
come congiuntamente richiesto delle parti.
All'udienza del 10 luglio 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione (v. verbale di udienza).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo stato, questo Collegio ritiene che le condizioni di separazione pattuite dai coniugi siano non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico ma che, anzi, siano adeguatamente tutelanti per la minore, atteso che l'uso di sostanze stupefacenti da parte del padre, come accertato in corso di causa, rende allo stato maggiormente rispondente all'interesse della figlia disporne l'affido esclusivo alla madre e la regolamentazione delle visite alla presenza dei nonni, secondo quanto concordato dalle parti su proposta del Giudice relatore.
Inoltre, l'incarico conferito al servizio sociale appare idoneo a garantire una idonea vigilanza sulle condizioni di vita e psicofisiche di , essendo posto a carico degli operatori l'onere di Per_1
provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la minore.
Anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono infine idonei a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e la tenera età della bambina,
l'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione consensuale dei coniugi e e ciò a Parte_1 CP_1
tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cologno al Serio (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2022);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: affidamento esclusivo alla madre della minore, con delega alla stessa di assumere le decisioni più importanti per la figlia in tema di educazione e istruzione, con diritto di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nell'interesse esclusivo della stessa.
Resta inteso che le decisioni di massima importanza vertenti in tema di salute (es. interventi chirurgici invasivi) e residenza abituale della prole dovranno essere previamente concordate tra i genitori, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
la minore viene collocata presso la mamma con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia: il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30, quando la nonna paterna andrà a prelevarla all'asilo, fino alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre;
a settimane alterne, dal venerdì, quando i nonni andranno a ritirarla da scuola, fino al sabato sera alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre, ovvero dal sabato mattina alle ore 8.30/9.00 quando verrà accompagnata dal padre dalla madre fino alla domenica sera alle ore 20.30 quando la madre andrà a ritirarla presso l'abitazione del padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalle ore 8.30/9 del 23 dicembre fino alle ore 20.30 del 25 dicembre ovvero dalle ore 8.30/9 del 29 dicembre alle ore 17 del 31 dicembre e dalle ore 8.30/9 dell'1 gennaio alle ore 20.30 del 3 gennaio ovvero dalle ore 8.30/9 del 4 gennaio fino alle ore 17 del 6 gennaio, quando i nonni accompagneranno la minore presso l'abitazione materna;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, dalle ore 8.30/9 fino alle ore 20.30 del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, per due finesettimana consecutivi da individuare nel periodo extrascolastico (giugno-settembre) ulteriori rispetto a quelli già spettanti in base al calendario ordinario;
per l'anno 2025 le parti concordano che Per_1
trascorrerà coi nonni paterni e il padre la settimana dal 24 al 31 luglio 2025; il signor si impegna a garantire la presenza della nonna paterna durante le visite e i pernotti CP_1
con la figlia e a non trasportare la figlia in bici o in auto, fino a quando egli non dimostri di avere intrapreso con impegno il percorso di disintossicazione presso il Serd e non risulti una condizione di astinenza dall'esame del capello, secondo gli esiti che verranno condivisi con la signora e Pt_1
secondo le indicazioni dei servizi sociali;
conferma dell'incarico conferito al Serd territorialmente competente affinché provveda a tutti gli accertamenti (in particolare, esami ematici e del capello) necessari ad accertare l'eventuale abuso di sostanze droganti da parte del signor previa acquisizione del proprio assenso, verificando CP_1 se sussista una dipendenza e formulando l'eventuale diagnosi, provvedendo alla presa in carico del resistente e all'indicazione del necessario programma di cura con indicazione della terapia necessaria, degli esami prescritti e della frequenza;
i servizi sociali competenti vengono incaricati di monitorare il nucleo familiare e le condizioni della bambina, nonché l'andamento delle visite col papà, verificando l'effettiva adesione del padre al percorso presso il Serd e attivando ogni percorso reputato utile per sostenere le parti al fine di superare la conflittualità di coppia e sviluppare una maggiore capacità di condivisione nel superiore interesse della bambina;
Le parti si riservano di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo, impegnandosi ad osservare le indicazioni dei servizi sociali in merito alla possibilità di graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia; il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della minore, entro il 15 di ogni mese l'importo di 375 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente Protocollo:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora quale affidataria esclusiva della minore.
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
5. La signora provvederà al cambio dell'indirizzo di residenza per sé e la figlia;
Pt_1
la signora rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
Le parti concordano che i mobili presenti nella casa familiare (escluso il materasso presente nella camera matrimoniale, il divano, la camera di Lucrezia, la cappa e le tende) verranno asportati dalla signora alla fine del mese di settembre 2025, nella data che verrà liberamente concordata Pt_1
dalle parti;
La signora si impegna a riparare il foro lasciato dall'asporto dell'isola della cucina;
Pt_1
6. onera i servizi sociali incaricati di provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura
Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la minore;
7. spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e al Serd territorialmente competenti per il Comune di Grassobbio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo