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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2688 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 26.07.1982 CF Parte_1 C.F._1
, rappto e difeso dall'Avv Ferdinando Manenti
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari CP_1
da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale e la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto nè il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti richiesti (ad esempio l'attestazione dell'Autorità Consolare), e ciò nonostante il GL, con ordinanza del 15.11.2023 abbia concesso apposito termine al ricorrente per la produzione.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Compensa le spese tra la parti, stante la peculiarità della questione
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2688 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 26.07.1982 CF Parte_1 C.F._1
, rappto e difeso dall'Avv Ferdinando Manenti
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari CP_1
da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale e la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto nè il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti richiesti (ad esempio l'attestazione dell'Autorità Consolare), e ciò nonostante il GL, con ordinanza del 15.11.2023 abbia concesso apposito termine al ricorrente per la produzione.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Compensa le spese tra la parti, stante la peculiarità della questione
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3