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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8334/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.sa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.7.2025 da 1) Parte_1 nato/a Merate (CO) il 23.12.1985 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Citroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato/a Livorno il 31.01.1986 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Cipriani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buti (PI) (anno 2018 atto n. 24 reg. parte 2 serie c)
□ separati consensualmente con verbale in data Omologato con decreto del 23.03.2023 con i seguenti figli: nato il [...] a [...] con cittadinanza italiana. Per_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con Per_ riferimento alle decisioni di maggiore interesse per , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e anche tenuto conto della volontà del minore. I genitori, inoltre, si impegnano ad occuparsi della crescita psico fisica del minore, collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, allo stesso di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_
2) Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio compatibilmente con la volontà e i tempi del minore, secondo le seguenti modalità: a) Ogni lunedì, a decorrere dall'uscita da scuola, sino al martedì mattina, con obbligo per il padre di riaccompagnare il minore presso l'istituto scolastico;
b) A fine settimana alterni, dal sabato mattina fino al martedì mattina, con medesimo obbligo di accompagnare il minore a scuola nella giornata di martedì.
3) Ciascun genitore, inoltre, avrà diritto a trascorrere con il figlio 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni Per_ anno, dovendosi le Parti riferirsi, altresì, il luogo in cui, rispettivamente, si recheranno con
4) I coniugi avranno, in ogni caso, cura di ripartirsi i periodi delle vacanze (autunnali, natalizie, di carnevale e pasquali, secondo il calendario scolastico) rispettando il criterio dell'alternanza fra periodi e dell'alternanza annuale.
5) Con riferimento ai diritti paterni di visita di cui sopra, restano comunque salvi i diversi accordi tra le
Parti. Inoltre, previo tempestivo accordo con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in momenti differenti rispetto a quelli sopra individuati, compatibilmente con il suo stato di salute, i suoi impegni scolastici e nel rispetto comunque dei suoi desideri. Per_ 6) I coniugi concordano che, a titolo di mantenimento del figlio il sig. versi alla sig.ra Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese e a partire dal deposito del presente ricorso, la somma Pt_1 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, che la stessa si impegnerà a versare sul conto corrente acceso presso la Banca Fineco Bank s.p.a. al seguente codice IBAN: [...]. I Signori e stabiliscono che le spese Per_1 Pt_1
Per_ per la mensa di verranno ripartite al 50% tra di loro. I oncordano, altresì, che l'assegno Per_2 unico venga chiesto esclusivamente dal padre nella misura del 100% e s'impegnano a collaborare per fornire la documentazione reddituale/fiscale necessaria.
L'assegno unico richiesto dal padre verrà versato interamente alla madre. 7) I Signori si impegnano a suddividere in parti uguali (50%) tutte le spese straordinarie Per_1 Pt_1 nell'interesse del figlio come da linee guida del Tribunale di Milano secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-Spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/ tablet); d) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
-Spese universitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimenti delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e d i quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e -mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Le spese ordinarie e straordinarie del cane, collocato presso la Sig.ra saranno suddivise tra Pt_1 le parti nella misura del 50%. Le parti concordano altresì che in caso di necessità da parte della Sig.ra il Sig. si rende disponibile a gestire il cane e/o a tenerlo con sé. Pt_1 Per_1
9) La casa coniugale sita in Rodano (MI) via Giuseppe Giusti n. 28, di proprietà del Sig. rimane Per_1 assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto e a corredo, che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente al figlio minore.
10) Il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo dell'immobile suddetto e la Sig.ra Per_1 Pt_1 continuerà a pagare le utenze domestiche, le spese condominiali e la TARI.
11) La Sig.ra dà atto di aver adempiuto alle obbligazioni assunte al punto 4) dell'accordo di Pt_1 separazione e di aver acquistato l'immobile sito in Rodano, via Firenze n. 17. Detto immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito, con scadenza coincidente con il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, al Sig. il quale si è impegnato a sostenere le spese relative Per_1 alle utenze domestiche, agli oneri condominiali e alla TARI.
12) I signori e si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e Per_1 Pt_1 rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia assegno di mantenimento. Dichiarano, altresì, di non avere personalmente nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della sola documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c. riguardante le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, rinunciando reciprocamente al deposito della restante documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Buti (PI) il 31.08.2018 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buti (PI) provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG