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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6469 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 4946/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 14.05.2019 iscritto al n. 4504/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25 novembre 2025 e pendente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Parte_2
CO LO (C.F. ); C.F._1
APP ELLAN TE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura generale ad lites, dall'Avv. Consoli Massimo dell'Avvocatura Regionale (C.F.
) C.F._2
APP ELLA TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2014 la società conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo la disapplicazione del decreto dirigenziale di revoca n. 43 Controparte_1 del 30.10.2014 per l'insussistenza degli inadempimenti contestati e, di conseguenza, la conferma del contributo di euro 848.378,00 relativo al programma di investimento per le Piccole e Medie
1 Imprese a vocazione turistica, a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006, Misura 4 e 5,
Azione A.
Il contributo oggetto di revoca veniva concesso alla parte attrice dalla con Controparte_1 decreto dirigenziale n. 375 del 27.09.2013 ed era finalizzato alla ristrutturazione di un complesso immobiliare ubicato in Pozzuoli, alla via Follieri, n. 38/56 (indicato in Catasto al Foglio 75, p.lla
42, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 101, 102 e 103 e p.lle 40 e 41) che il proprietario,
, con scrittura privata del 20.07.2006, aveva concesso in comodato d'uso alla società CP_2
per la durata di 12 anni, con contestuale autorizzazione alla stessa ad effettuare i lavori Parte_1 necessari a rendere operativo il complesso turistico.
Pertanto, in data 24.08.2006, la presentava domanda di partecipazione al bando Parte_1 pubblico, approvato dalla con decreto dirigenziale n. 63 del 16.05.2006, per la Controparte_1 concessione di un finanziamento volto alla realizzazione di un programma di investimento ad iniziativa delle Piccole e Medie Imprese con vocazione turistica, a valere sulle risorse del POR
2000-2006, Misura 4 e 5, Azione A. CP_1
La nello specifico chiedeva il contributo per la realizzazione di un programma di Parte_1 investimento volto alla ristrutturazione del fabbricato, indicato in Catasto al Foglio 75, p.lle 42, 41 e
40 da destinare ad attività ricettiva con annessi servizi complementari.
Tuttavia, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando (24.08.2006) e la concessione del contributo (27.09.2013), l'assetto proprietario degli immobili oggetto del programma di investimento subiva una serie di variazioni.
Nello specifico, in data 22.07.2008, con verbale di aumento del capitale, conferiva CP_2 gli immobili oggetto del finanziamento regionale alla società di cui sempre lo Parte_3 stesso era amministratore unico. CP_2
La società a sua volta, avendo acquisito la piena proprietà del complesso Parte_3 immobiliare, stipulava un contratto di locazione, registrato in data 22.10.2008, con la società Stam
s.r.l.
Quest'ultima società diveniva locataria di un complesso composto da tre compendi immobiliari: il complesso A), ex cinema Lopez, identificato al Catasto al Foglio 75, p.lla sub 2, 3, 5, 6, 7, 8; il complesso B), ex terme Lopez, identificato al Catasto al Foglio 74, p.lla 44, sub 7, 8, 10 e 12; il complesso C), identificato al Catasto al Foglio 75, p.lla. 42, sub da 1 a 14, p.lle 40 e 41.
In data 03.08.2009, la Stam s.r.l. acquistava dalla i complessi immobiliari A) e B), Parte_3 mentre restava locataria del complesso C).
Per tali complessi immobiliari, la Stam s.r.l. otteneva dalla parere favorevole al Controparte_1 trasferimento a Pozzuoli di un'iniziativa precedentemente prevista nella città di Pompei e facente
2 parte del Contratto di Programma “Golfo di Napoli”, sottoscritto dalla stessa società Stam con il
MISE in data 24.09.2009.
Il contratto di programma prevedeva interventi da parte della Stam s.r.l. anche sull'albergo di cui alla p.lla 42, sul terreno di cui alla p.lla 41, su cui realizzare la piscina, nonché la realizzazione di sale conferenze e la ristrutturazione del fabbricato di cui alla p.lla 40.
A seguito di tali variazioni, in data 25.02.2013, con nota prot. 0140124, veniva trasmesso alla l'atto di accettazione del contributo, approvato con D.D. n. 63 del 16.05.2006, da Parte_1 sottoscriversi da parte del rappresentante legale.
La procedeva quindi all'accettazione, mediante sottoscrizione, del contributo Parte_1 assegnato, pari ad euro 848.378,00, impegnandosi alla realizzazione del programma nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella nota di accettazione medesima.
In data 10.12.2013, la con nota prot. N. 846112, chiedeva una variazione del Parte_1 programma originario con una riduzione dell'investimento da euro 3.000.000,00 ad euro
1.819.030,73.
Le variazioni richieste venivano autorizzate con nota del 05.05.2014 e, in data 19.05.2014, la trasmetteva la richiesta di liquidazione dello stato d'avanzamento del 60% del Parte_1 contributo assentito, pari ad euro 509.026, 80, ottenendone la liquidazione con D.D. n. 7 del
26.05.2014, avendo presentato la documentazione di spesa a supporto dei lavori realizzati su detti immobili (fatture riguardanti i lavori effettuati e riportanti le date 9.10.2008, 9.10.2008 e
20.10.2008).
Tuttavia, a seguito di accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, emergeva il trasferimento degli immobili concessi in comodato alla ed oggetto del Parte_1 finanziamento regionale alla società avvenuto in data 22.07.2008, senza alcuna Parte_3 comunicazione.
Pertanto, la con nota del 03.07.2014, chiedeva alla di Controparte_1 Parte_1 trasmettere il nuovo contratto di comodato regolante i rapporti tra la stessa e la società Parte_3
nuova proprietaria, in uno con l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori prevista dall'allegato
[...]
5 del bando.
Con nota trasmessa l'8.07.2014, , in qualità di legale rappresentante delle CP_2 [...]
trasmetteva un nuovo contratto di comodato d'uso, della durata di 12 anni a far data dal Parte_1
19.05.2014, stipulato tra la società e la . Parte_3 Parte_1
Tuttavia, alla luce di quanto emerso, con D.D. n. 43 del 03.10.2014, veniva disposta la revoca del finanziamento concesso alla . Parte_1
3 A fondamento di tale decisione vi era innanzitutto la constatazione della parziale coincidenza tra le aree interessate dalle due iniziative, poiché il medesimo immobile era stato oggetto di finanziamento sia da parte della in favore della sia da parte Controparte_1 Parte_1 del MISE, in favore della Stam s.r.l.
Ed invero, il programma di investimento finanziato dal MISE prevedeva l'esecuzione di interventi anche sull'albergo di cui alla p.lla 42, sul terreno di cui alla p.lla 41, destinata alla realizzazione di una piscina, e la ristrutturazione del fabbricato di cui alla p.lla 40, che, al tempo stesso, erano oggetto del finanziamento comunitario concesso dalla alla Controparte_1 Parte_1
La coincidenza tra i due programmi è dimostrata anche dall'esistenza della fattura 5/2010, con la quale la società Stam s.r.l. pagava alla società in qualità di esecutrice dei lavori, Parte_3
l'avvenuta realizzazione di opere, riguardanti albergo, centri benessere, sale convegni e piscine, che erano già state oggetto di finanziamento da parte della Controparte_1
In secondo luogo, la revoca è fondata sulla tardiva comunicazione all'Amministrazione regionale da parte di , in qualità di amministratore unico della a partire dal CP_2 Parte_1
2012, dell'avvenuto conferimento dei beni oggetto di comodato alla società in data Parte_3
22.07.2008, con la conseguenza che le opere costruttive oggetto del finanziamento erano proseguite senza il consenso del nuovo proprietario ed in violazione dell'art. 9 comma 4 del Bando, ai sensi del quale “l'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda”.
In conseguenza di ciò, la agiva in giudizio contro la Parte_1 Controparte_1 chiedendo la disapplicazione del decreto dirigenziale di revoca per l'insussistenza degli inadempimenti contestati e la conferma del contributo.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta, in quanto Controparte_1 inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 4946/2019 pubblicata il 14.05.2019, rigettava la domanda di annullamento del decreto di revoca ritenendola infondata.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva la sussistenza delle violazioni contestate alla
[...]
consistenti nella violazione dell'art. 9 del Bando, per avere omesso la tempestiva Parte_1 comunicazione di qualsivoglia modifica del programma intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, e nella duplicazione di finanziamenti erogati da enti pubblici diversi in favore di società diverse ma aventi ad oggetto il medesimo complesso immobiliare.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, con atto di citazione Parte_4 notificato il 08.10.2019, chiedendone l'annullamento e la riforma per i seguenti motivi.
4 Ha dedotto che la sentenza è viziata da error in iudicando, avendo il Tribunale di Napoli erroneamente asserito che la società aveva omesso di comunicare Parte_1 tempestivamente alla le circostanze concernenti il regime proprietario di suoli. Controparte_1
In particolare, l'appellante ha affermato che nell'ambito della cessione di parte degli immobili da parte di alla società e poi da parte di quest'ultima alla società Stam CP_2 Parte_3
s.r.l., la essendo un soggetto terzo estraneo, non aveva alcun obbligo di Parte_1 comunicare alla Regione una vicenda che riguardava esclusivamente altri organismi societari.
Ha inoltre eccepito l'illogicità e contraddittorietà interna della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che il legale rappresentante della poiché era anche Parte_1 amministratore unico della società non poteva che essere a conoscenza delle Parte_3 iniziative proposte al MISE da una società terza, la Stam s.r.l., aventi ad oggetto beni di cui era proprietaria esclusiva.
Infine, l'appellante ha contestato l'erroneità delle decisione, in quanto si era in presenza di due iniziative diverse, assistite da finanziamenti distinti, concernenti la medesima area;
ha affermato che non sussisterebbe alcuna coincidenza e sovrapposizione tra i due diversi finanziamenti, in quanto le opere contabilizzate dalla oggetto dello stato di avanzamento presentato alla Parte_1
nella misura di euro 529.026, 80, pari al 60 % del contributo complessivo, Controparte_1 erano tutte relative alla p.lla 41, che era oggetto del secondo contratto di comodato tra la Parte_3
e la e che l'interferenza tra i due programmi di finanziamento sarebbe
[...] Parte_1 dovuta all'erronea contabilizzazione da parte della Stam s.r.l. delle opere relative alla piscina, insistente sulla particella 41, mentre per quanto riguarda le opere realizzate sulle p.lle 40 e 42, in data 12.08.2014 era stata presentata rinunzia al contributo da parte della Stam s.r.l.
Con comparsa depositata il 07.07.2020, la si costituiva, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
La causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo per il trasferimento di uno dei consiglieri.
All'udienza del 25.11.2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza termini per il deposito delle memorie conclusionali, avendovi le parti concordemente rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda rilevando che “le inadempienze contestate alla consistono in una pluralità di violazioni delle disposizioni del Pt_1
5 bando regionale, che legittimamente hanno determinato la a revocare il finanziamento CP_1 concesso”.
L'appellante ha impugnato la sentenza insistendo nel chiedere la disapplicazione del provvedimento di revoca, a fronte dell'insussistenza degli inadempimenti posti a fondamento dello stesso.
Il primo motivo di appello ha ad oggetto l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado circa la sussistenza dell'inadempimento consistente nell'omessa comunicazione tempestiva da parte della all'Amministrazione regionale delle variazioni intervenute dopo la Parte_1 presentazione della domanda.
In particolare, nella sentenza di primo grado il giudice rileva: “Ebbene, risulta ex actis e, comunque, non è contestato fra le parti, che la proprietà del compendio immobiliare per il quale la Pt_1 aveva ottenuto il finanziamento, è stata trasferita, a far data dal 22/7/2008, alla Parte_3 senza che alcuna comunicazione sia stata trasmessa alla , la quale è venuta a Controparte_1 conoscenza della relativa circostanza solo a seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di
Finanza”.
In merito a tale omessa comunicazione, l'appellante sostiene che la non era tenuta Parte_1
a comunicare l'avvenuto trasferimento dei suoli, intercorso tra e la società CP_2
in quanto soggetto del tutto estraneo alla vicenda. Parte_3
Va tuttavia osservato che la nel presentare domanda di partecipazione al Bando Parte_1 regionale, assumeva l'obbligo previsto dall'art. 9 comma 4 dello stesso, di “comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda”.
Ebbene, la modifica dell'assetto proprietario dei suoli interessati dal finanziamento pubblico è certamente una variazione rilevante che la società beneficiaria avrebbe dovuto tempestivamente comunicare.
Dunque, la pur essendo soggetto terzo rispetto al trasferimento della proprietà dei beni Parte_1 che la stessa aveva in comodato, era tenuta a comunicare le avvenute modifiche in quanto beneficiaria del finanziamento erogato sulla base di un programma di investimento riguardante i medesimi beni oggetto del trasferimento.
Del resto, come affermato dalla stessa appellante, la solo a seguito Parte_1 dell'accettazione del finanziamento erogato in suo favore, aveva riacquistato la disponibilità delle aree stipulando un nuovo contratto di comodato con la nell'ottobre 2014, circostanza Parte_3 che conferma la perdita della disponibilità dei beni nel periodo precedente.
In particolare, come emerge dagli atti, a seguito del trasferimento della proprietà delle aree immobiliari oggetto di causa da alla società quest'ultima, in data CP_2 Parte_3
13.10.2008, stipulava a sua volta un contratto di locazione con un'altra società, la Stam S.r.l., che
6 pertanto entrava nella disponibilità dei beni ed avviava anch'essa un programma di ristrutturazione con finanziamento pubblico da parte del MISE.
L'appellante sostiene che la era del tutto estranea anche a tale vicenda e, pertanto, Parte_1 non aveva alcun obbligo di comunicazione di atti di cessione di aree conclusi da soggetti terzi.
Anche tale affermazione non è condivisibile in quanto la presentando domanda di Parte_1 partecipazione al Bando regionale di cui sopra, si impegnava a comunicare eventuali variazioni riguardanti i beni oggetto di finanziamento, pur non essendone proprietaria.
Né tanto meno può sostenersi che la società appellante non fosse a conoscenza delle avvenute variazioni avendo la stessa perso la legittima disponibilità dei beni oggetto di finanziamento.
Ed invero, come evidenziato anche dal giudice di prime cure, la cessione del bene alla società ha determinato la cessazione del contratto di comodato d'uso stipulato da Parte_3 CP_2
con la in quanto il comodato non è opponibile al nuovo acquirente del
[...] Parte_1 bene che, peraltro, pochi mesi dopo, ha a sua volta concesso il bene in locazione alla società Stam
s.r.l., divenuta effettiva detentrice del bene.
Inoltre, a partire dal 2012, , proprietario originario del bene e amministratore unico CP_2 della società nuova proprietaria a partire dal 2008, è divenuto anche Parte_3 amministratore unico della Parte_1
Pertanto, la avrebbe potuto comunicare le intervenute variazioni dell'assetto Parte_1 proprietario quanto meno a partire da tale data o comunque al momento della sottoscrizione dell'atto di accettazione del contributo, avvenuta nel febbraio 2013, mentre solo nel maggio 2014, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della è stato trasmesso un nuovo contratto di CP_1 comodato stipulato in data 19.05.2014.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere considerato legittimo il primo motivo di revoca, in quanto la società appellante ha omesso di comunicare le variazioni dell'assetto proprietario dei beni immobili interessati dal finanziamento intervenute a seguito della presentazione della domanda.
Con il secondo motivo di appello, la contesta l'illogicità e contraddittorietà della Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice evidenzia che la non poteva Parte_1 che essere a conoscenza delle iniziative proposte dalla società Stam s.r.l., locataria dell'immobile a partire dall'ottobre 2008, riguardanti il medesimo complesso immobiliare oggetto del finanziamento da parte della Controparte_1
Inoltre, l'appellante, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, sostiene che il decreto di revoca ha erroneamente asserito che sussisteva coincidenza e sovrapposizione tra i due diversi finanziamenti.
7 Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che certamente la poteva già al Controparte_3 momento della domanda prevedere che altra società avrebbe richiesto un finanziamento avente ad oggetto il medesimo complesso immobiliare e, pertanto, non era tenuta ad effettuare dichiarazioni in tale sede.
Tuttavia, l'assegnazione del contributo è avvenuta nel marzo 2013, dopo sette anni rispetto alla data di presentazione della domanda e, al momento dell'accettazione dello stesso, la Parte_1 non poteva che essere a conoscenza del fatto che in relazione al medesimo bene e per il medesimo programma anche la società Stam s.r.l. aveva ottenuto un finanziamento dal MISE.
Ed invero, nel 2013 , in qualità di amministratore unico della era CP_2 Parte_1 perfettamente a conoscenza dell'emissione della fattura 5/2010 da parte della società Parte_3
di cui pure era amministratore unico il , nei confronti della Stam S.r.l. e da quest'ultima
[...] CP_2 presentata al MISE per documentare le spese relative ai lavori di ristrutturazione della stessa struttura alberghiera, per la quale anche la era stata ammessa al finanziamento da Parte_1 parte della Controparte_1
Quanto poi alla sovrapposizione tra i due programmi di investimento deve osservarsi quanto segue.
Il programma di investimento presentato nell'agosto 2006 dalla per la Parte_1 partecipazione al Bando regionale aveva ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato sito in
Pozzuoli, alla via Follieri, n. 38/56 (indicato in Catasto al Foglio 75, p.lla 42, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 101, 102 e 103 e p.lle 40 e 41).
I medesimi beni sono anche oggetto del finanziamento richiesto dalla società Stam s.r.l. al MISE nell'ambito del contratto di programma “Golfo di Napoli”, nel quale sono previsti interventi da parte della Stam s.r.l. anche sull'albergo di cui alla p.lla 42, sul terreno di cui alla p.lla 41, sul quale realizzare la piscina, e sul fabbricato di cui alla p.lla 40.
È quindi evidente la coincidenza tra le particelle catastali oggetto dei due programmi di investimento.
Né vale ad escludere tale sovrapposizione la rinunzia da parte della Stam S.r.l. alle agevolazioni previste per le opere che interessano alcune superfici del complesso turistico e, precisamente quelle identificate catastalmente al Foglio 75 con la p.lla 42, sub 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 (parte), 104, 105, 106 e con la p.lla 40, trasmessa dalla alla in data 12.08.2014. Parte_1 Controparte_1
Ed invero, tale rinunzia, intervenuta solo a seguito della sottoscrizione da parte della in Parte_1 data 25.03.2013 dell'atto di accettazione del contributo erogato in suo favore, non riguarda tutti gli immobili oggetto del finanziamento ed è motivata esclusivamente dal rilevamento di reperti archeologici che avrebbe potuto ritardare l'esecuzione dei lavori, mentre non si fa alcuna menzione dell'esistenza di un'altra pratica di finanziamento avente ad oggetto i medesimi beni.
8 Per di più, la rinunzia riguarda solo parte della p.lla 42 e non fa alcuna menzione della p.lla 41, sulla quale sono stati eseguiti i lavori relativi alla realizzazione della piscina, contabilizzati sia dalla sia dalla Stam s.r.l.. Parte_1
Ed invero, la maggio del 2014 chiedeva ed otteneva la liquidazione dello stato Controparte_4
d'avanzamento del 60% del contributo assentito, pari ad euro 509.026,80, presentando la documentazione di spesa a supporto dei lavori realizzati proprio per la realizzazione della piscina insistente sulla p.lla 41, lavori contemplati anche nella fattura 5/2010, consegnata dalla Stam s.r.l. al
MISE per rendicontare le opere effettuate.
Al fine di giustificare tale coincidenza, l'appellante afferma in maniera apodittica che la stessa sarebbe dovuta all'erronea contabilizzazione da parte della Stam s.r.l. delle opere relative alla piscina insistente sulla p.lla 41, senza fornire alcun argomento o prova a sostegno di tale accusa.
Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo motivo di appello deve ritenersi infondato, poiché
è evidente che la sebbene abbia in maniera legittima presentato domanda di Parte_1 partecipazione al nel 2006, successivamente, al momento della sottoscrizione dell'atto di Pt_5 accettazione del contributo, avvenuta a distanza di sette anni, nel 2013, pur dovendo essere a conoscenza della circostanza che sugli stessi beni altra società aveva chiesto ed ottenuto altro finanziamento pubblico, assentito dal MISE nulla ha segnalato né ha provveduto a rinunciare alla erogazione del contributo regionale.
Ne deriva la piena legittimità del decreto di revoca del finanziamento, fondato sulla violazione dell'art. 9 comma 4 del Bando di gara, per l'omessa comunicazione da parte della società beneficiaria delle variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda, nonché sulla violazione del divieto di cumulo di contributi pubblici, per la coincidenza delle aree interessate dal duplice finanziamento sia da parte della sia da parte del MISE. Controparte_1
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della Il compenso va determinato - in base Controparte_1 ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 – in complessivi €
17.000,00 per compensi professionali ed euro 2550,00 per spese di difesa e rappresentanza nella misura del 15%.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza 4946/2019 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 14.05.2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio di appello che liquida in € 17.000,00 per compenso professionale ed € 2550,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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