TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 419/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Marangoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._2 difensore in Taglio di Po (RO), via Milite Ignoto n. 22
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cinzia Baldin (C.F. in Padova, C.F._4 alla Piazzale Mazzini 77
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. conveniva in giudizio e per ottenere il Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno biologico quantificato in € 239.310,55, subito a seguito del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta in data 01.01.2018 causato, secondo la sua ricostruzione,
1 sia dalla perdita di controllo del veicolo da parte dell'attrice, che dalla condotta del che CP_2 procedeva oltre il limite di velocità previsto per il tratto stradale percorso.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto invocato Controparte_1 dall'attrice ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea (oltre che il quantum richiesto) perché per tale sinistro, in cui era deceduta , moglie del Controparte_3
l'attrice era stata condanna da questo Tribunale ai sensi dell'art. 589 bis, commi 1 e 8, CP_2
c.p. con sentenza penale n. 448/2020 del 08.09.2020, per aver cagionato la morte della CP_3 nonché le lesioni personali di e di , altro passeggero del veicolo. Controparte_2 CP_4
All'udienza di comparizione del 15.06.2022 la convenuta comunicava il decesso di CP_2
avvenuto successivamente alla costituzione dell'attrice ma prima della costituzione
[...] del convenuto;
pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299
c.p.c., che veniva riassunto nei termini dall'attrice nei confronti degli eredi del de cuius, rimasti contumaci.
A seguito di sostituzione dello scrivente Giudice, la causa veniva istruita oralmente, con esame testimoniale, nonché con espletamento di CTU dinamico ricostruttiva per accertare la ricostruzione del sinistro e CTU medico legale, per la valutazione del danno occorso alla Pt_1
a seguito del sinistro.
Successivamente, a seguito della riassegnazione del procedimento al sottoscritto magistrato, terminava l'istruttoria, con deposito in ritardo della CTU affidata all'Ing. e la causa Per_1 veniva posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis, ridotti per il deposito delle comparse conclusionali.
2. Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta, in quanto la previsione di cui all'art. 2947, comma 3, c.p.c., relativa alla invocabilità del termine prescrizionale più lungo “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga”, trova applicazione nei confronti di tutti i possibili
2 soggetti passivi della pretesa risarcitoria, sia che si tratti della persona penalmente imputabile o di chi sia tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Cass. 21404/2021; Cass.
12357/2001; Cass. 729/1989) sia che si tratti di chiunque abbia subito un danno dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso (Cass.
2888/2003).
3. Venendo all'accertamento dei fatti oggetto della presente controversia, si rammenta che in tema di valutazione della prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
3.1. Nel caso che ci occupa, poi, si rileva che la sentenza penale di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, nonché i documenti formati in tale processo e qui prodotti dalle parti sono valutati complessivamente secondo i principi di cui sopra. Infatti, non si ritiene applicabile l'art. 651 c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”: a differenza dell'impianto precedente al nuovo codice di procedura penale, l'art. 651
c.p.p. in luogo dell'assoluta efficacia extra-penale delle sentenze di condanna, stabilisce il principio della separazione dei giudizi a meno che ricorrano determinate condizioni. Essendo una norma eccezionale, quindi, l'interpretazione deve necessariamente essere restrittiva.
Orbene, seppure nel caso di specie ricorrano i requisiti di natura soggettiva (la condannata ha partecipato al giudizio) e oggettivi (la sentenza è stata pronunciata a seguito di Pt_1 dibattimento per il medesimo fatto storico per cui si invoca il risarcimento), si ritiene che essa sia applicabile solo quando il processo civile sia “promosso nei confronti del condannato”, mentre in questa sede è la condannata che agisce per il risarcimento del danno patito.
3.2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato ad accertare il fatto e a fare applicazione della norma prevista dall'art. 2054 c.c. relativa al danno prodotto a seguito di circolazione di veicoli.
3 Nella sua applicazione giurisprudenziale è consolidato il principio di diritto secondo cui l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15.01.2003, n. 477), ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15.09.2020, n. 19115). Questo perché la colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c., opera pur sempre sul piano causale, e deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit.).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro e anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno (cfr. Cass., 26253/2007). Ed infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto, nonostante cioè l'istruttoria svolta, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(in questo senso, Cass., 7478/2020 e Cass., 3696/2018).
A mente di tali superiori coordinate e venendo al caso di specie, dalle allegazioni delle parti è emerso pacificamente che in data 01.01.2018, verso le ore 13:30, alla guida del Parte_1 veicolo Opel Astra targato BH181XZ di proprietà di soggetto terzo, mentre percorreva la SP 46 al Km 04+700 (direzione Adria – Taglio di Po) a causa della copiosa pioggia che aveva formato alcune pozzanghere lungo la strada, perdeva il controllo della propria auto e in un primo momento sbandava ma riusciva a rientrare nella propria carreggiata, subito dopo riperdeva il controllo del mezzo e si scontrava frontalmente con il veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, l'Alfa Romeo Giulietta targata EH388RJ condotta da . Controparte_2
4 Ad essere, invece, contestata - e in questa sede deve essere accertata - è la responsabilità dei conducenti, per stabilire se essa sia esclusiva della o concorrente con quella del Pt_1 CP_2 che procedeva oltre il limite di velocità, come sostenuto dall'attrice.
Ai fini dell'accertamento, secondo questo Giudice è necessario dapprima stabilire il nesso causale dello scontro, accertando l'incidenza causale del fatto delle parti, quindi, anche il punto esatto ove questo è avvenuto, se nella carreggiata occupata dal o lungo la linea di CP_2 mezzeria.
Si rileva che lo stesso Giudice penale in seguito al dibattimento aveva accertato che la Pt_1
come peraltro ella stessa aveva dichiarato in un primo momento (cfr. dichiarazioni rese ai
Carabinieri nell'immediatezza del fatto, riportate sub pag. 20, doc. 3, di parte convenuta e allegate a tale relazione), aveva invaso la corsia opposta e, pertanto, l'impatto era ivi avvenuto e non invece sulla linea di mezzeria, come oggi sostenuto dall'attrice.
La circostanza (era e in questa sede) è corroborata: i) dal rilievo oggettivo delle incisioni riconducibili all'evento, in particolare alla primaria deformazione dei lamierati dei veicoli a seguito di collisione, trovate sull'asfalto all'interno della corsia di marcia dell'autovettura Alfa
Romeo Giulietta condotta da (cfr. pag. 15 relazione consulente tecnico del PM CP_2 nell'ambito del processo penale di cui sopra, sub doc. 3 convenuta); ii) dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del presente processo all'udienza del 14.05.2024, i quali al momento del fatto si trovavano nell'autovettura che precedeva quella condotta dal che hanno CP_2 entrambi dichiarato che la vettura Opel Astra condotta dall'attrice procedeva a zig-zag in direzione di marcia opposta e, dopo aver sfiorato l'autovettura su cui essi viaggiavano “ha invaso poi la corsia e ha colpito la macchina che ci seguiva” (cfr. dichiarazioni Testimone_1
e, di analogo tenore, quelle di . Le dichiarazioni sono particolarmente Testimone_2 attendibili in quanto trattasi di testimoni oculari (cfr. verbale dichiarazioni : “ho Testimone_1 visto la scena dallo specchietto retrovisore”).
Infatti, l'attrice è stata condannata per il reato di omicidio stradale perché, in presenza di fondo stradale bagnato a causa di forti precipitazioni, non aveva adeguato la velocità (pur procedendo entro il limite imposto su quel tratto stradale) al fine di mantenere il controllo sul veicolo, restando all'interno della propria corsia. Peraltro, si consideri che, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali, l'attrice aveva già precedentemente perso il controllo dell'auto a causa di una prima pozzanghera, ma era riuscita a rientrare nella propria corsia di marcia, per nuovamente imbattersi in altra pozzanghera la cui presenza era a quel punto prevedibile anche a causa dell'abbondante precipitazione del momento.
5 3.3. A questo punto è necessario valutare l'incidenza causale della condotta del il quale CP_2 viaggiava a circa 110 km/h, oltre il limite consentito di 90 km/h.
Sul punto, la relazione dell'Ing. depositata nel processo penale e qui prodotta Persona_2 dalla convenuta sub doc. 3 rileva, a seguito di un processo logico motivazionale ben argomentato, che, considerato l'impatto quasi frontale avvenuto repentinamente nella corsia occupata dal contumace deceduto, risulta ragionevole ritenere che l'evento si sarebbe verificato anche nel caso in cui l'Alfa Romeo Giulietta viaggiasse a una velocità ridotta, con portata tale da non escludere eventi lesivi anche mortali (cfr. pag. 33 relazione cit.), posto che ciò che è mancato al conducente è stato il tempo di reazione necessario, dal momento che lo sconfinamento della linea di mezzeria è stato repentino.
Vale precisare che la relazione del CTU dinamico ricostruttiva depositata in questo procedimento, secondo la quale lo scontro sarebbe avvenuto sulla linea di mezzeria, non appare condivisibile. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice sebbene, secondo la Suprema Corte: “egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. 5148/2011).
Anzitutto essa approda a conclusioni apodittiche: il c.t.u. non ha spiegato l'iter logico motivazionale che l'ha portato ad arrivare a tale risultato;
tali conclusioni sono peraltro contrastanti con quanto accertato in sede penale (si consideri che il fatto storico è il medesimo), nonostante lo stesso consulente abbia riferito all'udienza del 29.01.2025 “che nel tratto di strada in questione sono state effettuate le riparazioni del manto stradale da parte del comune ed è stata posta la segnaletica orizzontale già prima dell'inizio delle operazioni peritali e pertanto la propria relazione si basa necessariamente anche sui documenti in atti”. In secondo luogo, il consulente, lungi dal valutare la condotta delle parti nella causazione del sinistro, pone l'attenzione sulla responsabilità dell' per mancata manutenzione del manto CP_5 stradale e segnaletica, che esula dall'oggetto del presente giudizio. E, difatti, la stessa parte attrice ha più volte, anche in udienza, contestato la relazione peritale che, di fatto, risulta priva di conclusioni.
Dall'istruttoria complessiva, quindi, risulta accertato che il sinistro sarebbe stato evitabile al conducente dell'Opel Astra se avesse mantenuto il controllo del veicolo, procedendo all'interno della corsia di pertinenza ed in prossimità del margine destro, mentre il conducente dell'Alfa
6 Romeo Giulietta non ha avuto a disposizione un tempo sufficiente ad attuare una qualsivoglia manovra elusiva, pertanto il sinistro non gli era evitabile;
il suo eccesso di velocità riscontrato non è pertanto da ritenersi in nesso di causa con il verificarsi dell'evento.
3.4. L'accertamento negativo dell'an del diritto fatto valere in giudizio dall'attrice rende superfluo l'accertamento del quantum domandato.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, sulla base del valore della domanda dichiarato da parte attrice. Le spese di CTU, già liquidate con i decreti del 12.11.2024 e del 03.07.2025 sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta le domande di;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU già liquidate con i decreti del 12.11.2024 e del 03.07.2025 definitivamente a carico dell'attrice.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 05.07.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 419/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Marangoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._2 difensore in Taglio di Po (RO), via Milite Ignoto n. 22
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cinzia Baldin (C.F. in Padova, C.F._4 alla Piazzale Mazzini 77
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. conveniva in giudizio e per ottenere il Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno biologico quantificato in € 239.310,55, subito a seguito del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta in data 01.01.2018 causato, secondo la sua ricostruzione,
1 sia dalla perdita di controllo del veicolo da parte dell'attrice, che dalla condotta del che CP_2 procedeva oltre il limite di velocità previsto per il tratto stradale percorso.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto invocato Controparte_1 dall'attrice ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea (oltre che il quantum richiesto) perché per tale sinistro, in cui era deceduta , moglie del Controparte_3
l'attrice era stata condanna da questo Tribunale ai sensi dell'art. 589 bis, commi 1 e 8, CP_2
c.p. con sentenza penale n. 448/2020 del 08.09.2020, per aver cagionato la morte della CP_3 nonché le lesioni personali di e di , altro passeggero del veicolo. Controparte_2 CP_4
All'udienza di comparizione del 15.06.2022 la convenuta comunicava il decesso di CP_2
avvenuto successivamente alla costituzione dell'attrice ma prima della costituzione
[...] del convenuto;
pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299
c.p.c., che veniva riassunto nei termini dall'attrice nei confronti degli eredi del de cuius, rimasti contumaci.
A seguito di sostituzione dello scrivente Giudice, la causa veniva istruita oralmente, con esame testimoniale, nonché con espletamento di CTU dinamico ricostruttiva per accertare la ricostruzione del sinistro e CTU medico legale, per la valutazione del danno occorso alla Pt_1
a seguito del sinistro.
Successivamente, a seguito della riassegnazione del procedimento al sottoscritto magistrato, terminava l'istruttoria, con deposito in ritardo della CTU affidata all'Ing. e la causa Per_1 veniva posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis, ridotti per il deposito delle comparse conclusionali.
2. Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta, in quanto la previsione di cui all'art. 2947, comma 3, c.p.c., relativa alla invocabilità del termine prescrizionale più lungo “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga”, trova applicazione nei confronti di tutti i possibili
2 soggetti passivi della pretesa risarcitoria, sia che si tratti della persona penalmente imputabile o di chi sia tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Cass. 21404/2021; Cass.
12357/2001; Cass. 729/1989) sia che si tratti di chiunque abbia subito un danno dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso (Cass.
2888/2003).
3. Venendo all'accertamento dei fatti oggetto della presente controversia, si rammenta che in tema di valutazione della prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
3.1. Nel caso che ci occupa, poi, si rileva che la sentenza penale di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, nonché i documenti formati in tale processo e qui prodotti dalle parti sono valutati complessivamente secondo i principi di cui sopra. Infatti, non si ritiene applicabile l'art. 651 c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”: a differenza dell'impianto precedente al nuovo codice di procedura penale, l'art. 651
c.p.p. in luogo dell'assoluta efficacia extra-penale delle sentenze di condanna, stabilisce il principio della separazione dei giudizi a meno che ricorrano determinate condizioni. Essendo una norma eccezionale, quindi, l'interpretazione deve necessariamente essere restrittiva.
Orbene, seppure nel caso di specie ricorrano i requisiti di natura soggettiva (la condannata ha partecipato al giudizio) e oggettivi (la sentenza è stata pronunciata a seguito di Pt_1 dibattimento per il medesimo fatto storico per cui si invoca il risarcimento), si ritiene che essa sia applicabile solo quando il processo civile sia “promosso nei confronti del condannato”, mentre in questa sede è la condannata che agisce per il risarcimento del danno patito.
3.2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato ad accertare il fatto e a fare applicazione della norma prevista dall'art. 2054 c.c. relativa al danno prodotto a seguito di circolazione di veicoli.
3 Nella sua applicazione giurisprudenziale è consolidato il principio di diritto secondo cui l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15.01.2003, n. 477), ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15.09.2020, n. 19115). Questo perché la colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c., opera pur sempre sul piano causale, e deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit.).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro e anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno (cfr. Cass., 26253/2007). Ed infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto, nonostante cioè l'istruttoria svolta, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(in questo senso, Cass., 7478/2020 e Cass., 3696/2018).
A mente di tali superiori coordinate e venendo al caso di specie, dalle allegazioni delle parti è emerso pacificamente che in data 01.01.2018, verso le ore 13:30, alla guida del Parte_1 veicolo Opel Astra targato BH181XZ di proprietà di soggetto terzo, mentre percorreva la SP 46 al Km 04+700 (direzione Adria – Taglio di Po) a causa della copiosa pioggia che aveva formato alcune pozzanghere lungo la strada, perdeva il controllo della propria auto e in un primo momento sbandava ma riusciva a rientrare nella propria carreggiata, subito dopo riperdeva il controllo del mezzo e si scontrava frontalmente con il veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, l'Alfa Romeo Giulietta targata EH388RJ condotta da . Controparte_2
4 Ad essere, invece, contestata - e in questa sede deve essere accertata - è la responsabilità dei conducenti, per stabilire se essa sia esclusiva della o concorrente con quella del Pt_1 CP_2 che procedeva oltre il limite di velocità, come sostenuto dall'attrice.
Ai fini dell'accertamento, secondo questo Giudice è necessario dapprima stabilire il nesso causale dello scontro, accertando l'incidenza causale del fatto delle parti, quindi, anche il punto esatto ove questo è avvenuto, se nella carreggiata occupata dal o lungo la linea di CP_2 mezzeria.
Si rileva che lo stesso Giudice penale in seguito al dibattimento aveva accertato che la Pt_1
come peraltro ella stessa aveva dichiarato in un primo momento (cfr. dichiarazioni rese ai
Carabinieri nell'immediatezza del fatto, riportate sub pag. 20, doc. 3, di parte convenuta e allegate a tale relazione), aveva invaso la corsia opposta e, pertanto, l'impatto era ivi avvenuto e non invece sulla linea di mezzeria, come oggi sostenuto dall'attrice.
La circostanza (era e in questa sede) è corroborata: i) dal rilievo oggettivo delle incisioni riconducibili all'evento, in particolare alla primaria deformazione dei lamierati dei veicoli a seguito di collisione, trovate sull'asfalto all'interno della corsia di marcia dell'autovettura Alfa
Romeo Giulietta condotta da (cfr. pag. 15 relazione consulente tecnico del PM CP_2 nell'ambito del processo penale di cui sopra, sub doc. 3 convenuta); ii) dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del presente processo all'udienza del 14.05.2024, i quali al momento del fatto si trovavano nell'autovettura che precedeva quella condotta dal che hanno CP_2 entrambi dichiarato che la vettura Opel Astra condotta dall'attrice procedeva a zig-zag in direzione di marcia opposta e, dopo aver sfiorato l'autovettura su cui essi viaggiavano “ha invaso poi la corsia e ha colpito la macchina che ci seguiva” (cfr. dichiarazioni Testimone_1
e, di analogo tenore, quelle di . Le dichiarazioni sono particolarmente Testimone_2 attendibili in quanto trattasi di testimoni oculari (cfr. verbale dichiarazioni : “ho Testimone_1 visto la scena dallo specchietto retrovisore”).
Infatti, l'attrice è stata condannata per il reato di omicidio stradale perché, in presenza di fondo stradale bagnato a causa di forti precipitazioni, non aveva adeguato la velocità (pur procedendo entro il limite imposto su quel tratto stradale) al fine di mantenere il controllo sul veicolo, restando all'interno della propria corsia. Peraltro, si consideri che, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali, l'attrice aveva già precedentemente perso il controllo dell'auto a causa di una prima pozzanghera, ma era riuscita a rientrare nella propria corsia di marcia, per nuovamente imbattersi in altra pozzanghera la cui presenza era a quel punto prevedibile anche a causa dell'abbondante precipitazione del momento.
5 3.3. A questo punto è necessario valutare l'incidenza causale della condotta del il quale CP_2 viaggiava a circa 110 km/h, oltre il limite consentito di 90 km/h.
Sul punto, la relazione dell'Ing. depositata nel processo penale e qui prodotta Persona_2 dalla convenuta sub doc. 3 rileva, a seguito di un processo logico motivazionale ben argomentato, che, considerato l'impatto quasi frontale avvenuto repentinamente nella corsia occupata dal contumace deceduto, risulta ragionevole ritenere che l'evento si sarebbe verificato anche nel caso in cui l'Alfa Romeo Giulietta viaggiasse a una velocità ridotta, con portata tale da non escludere eventi lesivi anche mortali (cfr. pag. 33 relazione cit.), posto che ciò che è mancato al conducente è stato il tempo di reazione necessario, dal momento che lo sconfinamento della linea di mezzeria è stato repentino.
Vale precisare che la relazione del CTU dinamico ricostruttiva depositata in questo procedimento, secondo la quale lo scontro sarebbe avvenuto sulla linea di mezzeria, non appare condivisibile. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice sebbene, secondo la Suprema Corte: “egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. 5148/2011).
Anzitutto essa approda a conclusioni apodittiche: il c.t.u. non ha spiegato l'iter logico motivazionale che l'ha portato ad arrivare a tale risultato;
tali conclusioni sono peraltro contrastanti con quanto accertato in sede penale (si consideri che il fatto storico è il medesimo), nonostante lo stesso consulente abbia riferito all'udienza del 29.01.2025 “che nel tratto di strada in questione sono state effettuate le riparazioni del manto stradale da parte del comune ed è stata posta la segnaletica orizzontale già prima dell'inizio delle operazioni peritali e pertanto la propria relazione si basa necessariamente anche sui documenti in atti”. In secondo luogo, il consulente, lungi dal valutare la condotta delle parti nella causazione del sinistro, pone l'attenzione sulla responsabilità dell' per mancata manutenzione del manto CP_5 stradale e segnaletica, che esula dall'oggetto del presente giudizio. E, difatti, la stessa parte attrice ha più volte, anche in udienza, contestato la relazione peritale che, di fatto, risulta priva di conclusioni.
Dall'istruttoria complessiva, quindi, risulta accertato che il sinistro sarebbe stato evitabile al conducente dell'Opel Astra se avesse mantenuto il controllo del veicolo, procedendo all'interno della corsia di pertinenza ed in prossimità del margine destro, mentre il conducente dell'Alfa
6 Romeo Giulietta non ha avuto a disposizione un tempo sufficiente ad attuare una qualsivoglia manovra elusiva, pertanto il sinistro non gli era evitabile;
il suo eccesso di velocità riscontrato non è pertanto da ritenersi in nesso di causa con il verificarsi dell'evento.
3.4. L'accertamento negativo dell'an del diritto fatto valere in giudizio dall'attrice rende superfluo l'accertamento del quantum domandato.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, sulla base del valore della domanda dichiarato da parte attrice. Le spese di CTU, già liquidate con i decreti del 12.11.2024 e del 03.07.2025 sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta le domande di;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU già liquidate con i decreti del 12.11.2024 e del 03.07.2025 definitivamente a carico dell'attrice.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 05.07.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
7