Decreto cautelare 23 aprile 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2025, proposto da
Junmeng s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento del dirigente del 2° Settore – Attività Produttive del Comune di Termini Imerese del 15 aprile 2025, con allegata nota del Dirigente del 3° Settore – Pianificazione Territoriale ed Edilizia del 9 aprile 2025; 2)
2) dell’ordinanza del Dirigente del 2° Settore – Attività Produttive del Comune di Termini Imerese Prot. n. 179 del 15 aprile 2025;
3) del provvedimento di annullamento del procedimento pratica SUAP n. 06977270823-23052022 - Comunicazione di fine lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Termini Imerese;
Vista l’ordinanza cautelare n. 263 del 21 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. AR MA NI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 179 del 15 aprile 2025, il Comune di Termini Imerese, richiamando il proprio provvedimento in pari data emesso di dichiarazione di inefficacia della CILA e della SCIA presentati dall’interessata, ha ordinato la “ sospensione con effetto immediato dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande ” con diffida che, in difetto, avrebbe proceduto all’apposizione di sigilli richiamando le previsioni penali di cui all’art. 650 c.p. e del T.U.L.P.S., disponendo al contempo la rimozione dell’occupazione del suolo pubblico precedentemente assentita in via Giuseppe Garibaldi, n. 27.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Junmeng s.r.l. impugnava il detto provvedimento negativo e ne lamentava l’illegittimità: a) per violazione degli art. 23- ter e 21 del d.P.R. n. 380/2001 e con eccesso di potere per sproporzione e travisamento del fatto perché, a differenza di quanto rappresentato dal Comune, non sarebbe necessario il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da produttiva a commerciale e, inoltre, nel caso di specie, sin dall’autorizzazione n. 41 del 2013 resa al precedente occupante, che nell’immobile aveva aperto un negozio di mobili, era chiara la destinazione d’uso commerciale; b) in violazione dell’art. 19, commi 4 e 6- bis della l. n. 241/1990 perché l’ente locale avrebbe potuto dichiarare inefficace la C.I.L.A. solo nel termine di 30 giorni dalla presentazione, avvenuta il 25 maggio 2022; c) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 difettando la comunicazione di avvio del procedimento.
Con ordinanza cautelare n. 263 del 21 maggio 2025 veniva accolta la domanda cautelare, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è fondato.
L’immobile della società ricorrente, dal punto di vista edilizio, risulta autorizzato alla luce del provvedimento n. 41 del 22 maggio 2013, con cui il Comune di Termini Imerese ha assentito il cambio di destinazione d’uso dell’immobile nei seguenti termini: “ fusione e cambio di destinazione d'uso di tre immobili adibiti ad abitazioni e magazzino, siti al piano terra e primo (piano soppalcato) di un antico fabbricato denominato “Palazzo Badali”, ricavandone un locale commerciale di mq. 92,22 con annesso locale deposito – magazzino di superficie di mq. 67,99 al piano terra, e mq. 127,13 al piano soppalcato;
Installazione dì una struttura provvisionale di superficie mq. 30,40 da destinare a spazio espositivo a sevizio dell'attività commerciale da insediare, sul marciapiede di via G. Garibaldi ”.
Con C.I.L.A. del 25 maggio 2022 la società ricorrente comunicava al Comune di svolgere “ lavori di opere interne di un immobile commerciale, ai sensi dell’art. di cui all’articolo 3, c 1, lett. b d.lgs. 380/2016, che non riguardano le parti strutturali dell’edificio, ma solo interventi distribuzione interna, rifacimento impianti e dei rivestimenti ”.
La relazione tecnica allegata alla C.I.L.A. evidenziava che “ l’immobile è identificato al catasto urbano al foglio MU, particella 254, sub 5, categoria C/1, superficie catastale 257 mq a destinazione commerciale […] l’area di somministrazione è di circa mq 140,00, la sala ristorazione può ospitare circa 86 coperti, ma nel rispetto delle disposizioni ministeriali del Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, si possono facilmente predisporre gli arredi rispettando le adeguate distante di sicurezza sia tra i tavoli, sia per i percorsi sia del personale addetto che della clientela ”.
Ne consegue che l’amministrazione sin dal deposito della C.I.L.A. era a conoscenza del cambio di destinazione d’uso di parte dell’immobile da magazzino a commerciale, diversamente da quanto previsto dal titolo edilizio n. 41/2013: era suo onere intervenire nel termine di legge per inibire l’attività segnalata, non risultando nel caso in esame alcuna infedeltà dichiarativa utile al fine di ritenere applicabile l’autotutela di cui all’art. 21- nonies , comma 2- bis della l. n. 241/1990.
Il provvedimento inibitorio, adottato a distanza di quasi tre anni dalla comunicazione della C.I.L.A., in questo senso, è illegittimo perché assunto in violazione dell’art. 19, commi 4 e 6- bis della l. n. 241/1990, come denunciato con il secondo motivo.
Il ricorso, peraltro, è fondato anche rispetto al primo motivo di ricorso, laddove si lamenta la sua sproporzione perché il provvedimento inibitorio ha riguardato l’esercizio commerciale nella sua interezza, non già nella sola parte ritenuta abusivamente destinata ad attività commerciale.
Al riguardo, in un caso sovrapponibile, questo Tribunale ha osservato che “ l’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990 dispone, tra l’altro, che l’attività amministrativa deve svolgersi secondo le modalità fissate dalla legge nonché dai principi dell’Ordinamento comunitario, uno dei quali è…quello di proporzionalità. Di conseguenza è dovere della P.A. d’investigare costantemente – mercé l’effettivo bilanciamento degli interessi contrapposti rilevanti nel caso oggetto delle sue determinazioni - tutte le alternative possibili alla propria azione, con l’obiettivo di identificare la soluzione che rispetti il parametro della necessità rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta. In altri termini, tra più mezzi utilizzabili per il raggiungimento dei propri scopi la P.A. deve fare uso di quello più mite rispetto ai contrapposti interessi secondari dei privati, il cd. minimo mezzo ” (T.A.R. Palermo, sez. III, sentenza 30 aprile 2025, n. 930).
Il terzo motivo di ricorso, di natura eminentemente procedimentale, dunque senza riflesso per l’effetto conformativo della presente pronuncia, può essere assorbito alla luce dei principi espressi da Cons. Stat, ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5.
Dall’illegittimità dell’inefficacia della C.I.L.A. consegue l’effetto invalidante sul provvedimento di sospensione dell’attività adottato in pari data dal Comune e ritualmente impugnato in questo giudizio, che dunque dev’essere annullato per invalidità derivata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Termini Imerese a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
RA SA SS, Primo Referendario
AR MA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA NI | RO EN |
IL SEGRETARIO