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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
12623 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12623 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONENTE MARTA MARIA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Euclide, 7, rappresentata e difesa dall'avv. BONENTE MARTA MARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che continueranno a vivere nell'abitazione in Verona insieme alle figlie, al massimo fino a fine novembre 2025, con l'impegno di cercare una nuova sistemazione per entrambi.
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
4) I coniugi hanno concordato le seguenti modalità di visita padre – figlia: Per_
- il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana, dalle 17.30 circa fino a cena compresa, giorni da stabilire di settimana in settimana, compatibilmente con il lavoro del padre, e dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne.
- le festività scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno dei seguenti periodi:
- dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, negli orari da concordare.
- le festività scolastiche pasquali saranno ripartite tra i genitori tre giorni ciascuno, secondo il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- le festività scolastiche di carnevale (c.d. settimana bianca), del 25 aprile, del primo maggio, del primo novembre, dell'8 dicembre, del 2 giugno e del 15 agosto saranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di due settimane, da usufruire continuativamente o in periodi frazionati, secondo gli accordi assunti tra genitori.
5) La figlia , essendo maggiorenne, si autodeterminerà ed organizzerà il tempo da Per_2 trascorrere con il padre.
6) Da quando il signor troverà una nuova sistemazione abitativa e comunque dal 1/7/26, Pt_1
Per_ corrisponderà alla moglie la somma mensile di €.300,00 per la figlia , mentre per la figlia la somma pari ad €.100,00 (essendo che la stessa già lavora), a titolo di contributo al Per_2 mantenimento delle stesse, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
Pt_1
Per_ 7) L'assegno unico per la figlia , pari ad €.220,00 circa, continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre e il padre presta già il proprio assenso all'Inps a tale scopo.
8) La signora d'accordo con il marito, continuerà ad usare il cognome del marito anche Pt_1 dopo lo scioglimento del matrimonio.
9) I coniugi dichiarano che quanto stabilito ai punti precedenti deve costituire regolamentazione soddisfacente dei reciproci rapporti patrimoniali.
10) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
11) I signori e concordano la ripartizione nella Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per entrambe le figlie, nei termini previsti dal vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Verona in data 3 dicembre 2018, e che, per completezza del presente ricorso, qui di seguito vengono espressamente riportate: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI, (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal
Giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
12) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 13) I coniugi concordano che le presenti condizioni di separazione saranno immediatamente applicate tra loro, sin dalla data del deposito del presente ricorso.
14) Le detrazioni per le figlie a carico spetteranno a entrambi al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
03/10/2025, e – sul presupposto per Parte_1 Parte_2 cui avevano contratto matrimonio civile in Grivita (Romania); dall'unione erano nate Per_3
(27.03.2000) e (11.09.2017); che la figlia studia presso IUSVE, Digital
[...] Per_1 Per_2
Graphic Design, e al contempo lavora alle dipendenze di con contratto di 20 ore CP_1 settimanali, percependo uno stipendio di circa €.1.200,00 – hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 2/12/25 in cui hanno riformulato nei termini di cui sopra le rispettive conclusioni (in punto decorrenza contributo di mantenimento da porre a carico del sig. ), con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno Parte_1 confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore . Per_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della medesima.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]
ROMANIA e , nato il [...] a [...], alle condizioni Parte_2 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, ove trascritto;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12623 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BONENTE MARTA MARIA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Euclide, 7, rappresentata e difesa dall'avv. BONENTE MARTA MARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che continueranno a vivere nell'abitazione in Verona insieme alle figlie, al massimo fino a fine novembre 2025, con l'impegno di cercare una nuova sistemazione per entrambi.
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
4) I coniugi hanno concordato le seguenti modalità di visita padre – figlia: Per_
- il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana, dalle 17.30 circa fino a cena compresa, giorni da stabilire di settimana in settimana, compatibilmente con il lavoro del padre, e dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne.
- le festività scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno dei seguenti periodi:
- dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, negli orari da concordare.
- le festività scolastiche pasquali saranno ripartite tra i genitori tre giorni ciascuno, secondo il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- le festività scolastiche di carnevale (c.d. settimana bianca), del 25 aprile, del primo maggio, del primo novembre, dell'8 dicembre, del 2 giugno e del 15 agosto saranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di due settimane, da usufruire continuativamente o in periodi frazionati, secondo gli accordi assunti tra genitori.
5) La figlia , essendo maggiorenne, si autodeterminerà ed organizzerà il tempo da Per_2 trascorrere con il padre.
6) Da quando il signor troverà una nuova sistemazione abitativa e comunque dal 1/7/26, Pt_1
Per_ corrisponderà alla moglie la somma mensile di €.300,00 per la figlia , mentre per la figlia la somma pari ad €.100,00 (essendo che la stessa già lavora), a titolo di contributo al Per_2 mantenimento delle stesse, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
Pt_1
Per_ 7) L'assegno unico per la figlia , pari ad €.220,00 circa, continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre e il padre presta già il proprio assenso all'Inps a tale scopo.
8) La signora d'accordo con il marito, continuerà ad usare il cognome del marito anche Pt_1 dopo lo scioglimento del matrimonio.
9) I coniugi dichiarano che quanto stabilito ai punti precedenti deve costituire regolamentazione soddisfacente dei reciproci rapporti patrimoniali.
10) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
11) I signori e concordano la ripartizione nella Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per entrambe le figlie, nei termini previsti dal vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Verona in data 3 dicembre 2018, e che, per completezza del presente ricorso, qui di seguito vengono espressamente riportate: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI, (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal
Giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
12) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 13) I coniugi concordano che le presenti condizioni di separazione saranno immediatamente applicate tra loro, sin dalla data del deposito del presente ricorso.
14) Le detrazioni per le figlie a carico spetteranno a entrambi al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
03/10/2025, e – sul presupposto per Parte_1 Parte_2 cui avevano contratto matrimonio civile in Grivita (Romania); dall'unione erano nate Per_3
(27.03.2000) e (11.09.2017); che la figlia studia presso IUSVE, Digital
[...] Per_1 Per_2
Graphic Design, e al contempo lavora alle dipendenze di con contratto di 20 ore CP_1 settimanali, percependo uno stipendio di circa €.1.200,00 – hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 2/12/25 in cui hanno riformulato nei termini di cui sopra le rispettive conclusioni (in punto decorrenza contributo di mantenimento da porre a carico del sig. ), con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno Parte_1 confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore . Per_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente di quest'ultima e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della medesima.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]
ROMANIA e , nato il [...] a [...], alle condizioni Parte_2 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, ove trascritto;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra