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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza dell'8 aprile 2024, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2705/2023 R.G. e vertente
fra
nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Vito Vertone ed elettivamente domiciliata in Potenza al P.le Rizzo n. 11 presso il di lui studio (cod.fisc. ), giusta mandato C.F._2
in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 2.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pure denegato in fase amministrativa. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 8 aprile 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Persona_2
Ciò premesso, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha escluso che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche della perizianda e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 2.10.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
2 1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 8 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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