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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 42645 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Parte_1
Pennaforti che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da CP_1
mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale gli aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ex art. 1 l. 222/84 e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione con decorrenza 02.11.2023, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi;
CP_1
- l' si costituiva in giudizio contestando la mancata rituale notifica del decreto di CP_1
omologa, come previsto dall'art. 445 bis c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, una pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 08.4.2025, parte ricorrente documentava la notifica all' del decreto di omologa e del modello AP70, richiedendo CP_1
un rinvio al fine di verificare il pagamento degli arretrati, così come preannunciato pagina 1 di 2 dall' con pec del 03.3.25 (cfr. doc. 1 allegato alle note di trattazione scritta di parte CP_1
ricorrente del 03.4.2025).
- con note ex art. 127 ter cpc, l' documentava il pagamento dei ratei correnti dal mese CP_1
di aprile 2025 mentre, per gli arretrati, eccepiva la mancata restituzione del modello TE09 compilato e sottoscritto.
Parte ricorrente contestava la tardività di tale eccezione nonché la mancata ricezione del suddetto modello, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'assegno ordinario d'invalidità.
- Il Tribunale osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione in atti, il Tribunale ritiene superabile le eccezioni dell' di irregolare notifica del decreto di omologa nonché del mancato invio del CP_1
modello TE09, avendo parte ricorrente prodotto copia di pec datata 03.3.2025 con cui l' preannunciava la liquidazione della prestazione rivendicata, ciò comprovando CP_1
l'avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria a lavorare la pratica del ricorrente.
L' convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal 02.11.2023 sino al
31.3.2025 oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario d'invalidità CP_1
ex art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal 02.11.2023 sino al 31.3.2025 oltre interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore antistatario CP_1
di parte ricorrente, liquidate in euro 2.865,00 oltre oneri di legge.
Roma, 11/6/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 42645 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Parte_1
Pennaforti che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da CP_1
mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale gli aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ex art. 1 l. 222/84 e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione con decorrenza 02.11.2023, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi;
CP_1
- l' si costituiva in giudizio contestando la mancata rituale notifica del decreto di CP_1
omologa, come previsto dall'art. 445 bis c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, una pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 08.4.2025, parte ricorrente documentava la notifica all' del decreto di omologa e del modello AP70, richiedendo CP_1
un rinvio al fine di verificare il pagamento degli arretrati, così come preannunciato pagina 1 di 2 dall' con pec del 03.3.25 (cfr. doc. 1 allegato alle note di trattazione scritta di parte CP_1
ricorrente del 03.4.2025).
- con note ex art. 127 ter cpc, l' documentava il pagamento dei ratei correnti dal mese CP_1
di aprile 2025 mentre, per gli arretrati, eccepiva la mancata restituzione del modello TE09 compilato e sottoscritto.
Parte ricorrente contestava la tardività di tale eccezione nonché la mancata ricezione del suddetto modello, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'assegno ordinario d'invalidità.
- Il Tribunale osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione in atti, il Tribunale ritiene superabile le eccezioni dell' di irregolare notifica del decreto di omologa nonché del mancato invio del CP_1
modello TE09, avendo parte ricorrente prodotto copia di pec datata 03.3.2025 con cui l' preannunciava la liquidazione della prestazione rivendicata, ciò comprovando CP_1
l'avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria a lavorare la pratica del ricorrente.
L' convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal 02.11.2023 sino al
31.3.2025 oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario d'invalidità CP_1
ex art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal 02.11.2023 sino al 31.3.2025 oltre interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore antistatario CP_1
di parte ricorrente, liquidate in euro 2.865,00 oltre oneri di legge.
Roma, 11/6/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2