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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 08/11/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG n. 22/2023 più RG n. 24/2023
La Corte d'Appello di Trento, II seconda sezione civile, in persona dei magistrati: Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel ed est. Dott. Maria Tulumello Consigliere
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili d'appello riunite RG n. 22/2023 ed RG 24/2023 promosse rispettivamente con ricorsi per riassunzione del 1.2.2023 e del 6.2.2023
La prima - RG n. 22/23 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. Patrizia Corona giusta procura in atti contro
(C.F. ) _1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Osele giusta procura in atti
La seconda – RG 24/2023 promossa da
(C.F. ) _1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Osele giusta procura in atti contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. Patrizia Corona giusta procura in atti oggetto: cessazione effetti civili matrimonio cause riunite decise nella camera di consiglio del 8.10.2024 sulle seguenti pagina 1 di 12 conclusioni
Parte_1
Nel merito: riformare integralmente la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 39/2019 del 14.01.2019 emessa dal Tribunale di Trento accogliere le conclusioni svolte nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio d.d. 05.01.2016 e per l'effetto: 1) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 1, 2, 3, che la SI.a non ha diritto all'assegno divorzile di € 400,00 _1 mensili, considerata anche la paritaria situazione economica attuale degli ex coniugi e la piena autosufficienza economica dell'appellata, assegno che andrà pertanto revocato;
2) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 2, 3, 4 che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile nella forma _1 maggiorata di € 600,00 da corrispondersi successivamente al suo pensionamento, che andrà pertanto revocato.
Respingersi in quanto inammissibile alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, ovvero rigettare lo stesso perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui alla comparsa di risposta di data 20 giugno 2023 il ricorso per riassunzione proposto da e la domanda ex adverso proposta in via incidentale di _1 accertamento del “… diritto della signora , sino al suo pensionamento, a _1 percepire dall'avv. la somma di 650,00 per pagamento del canone di locazione e Pt_1 condannare in tal senso l'avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a Pt_1 decorrere dal mese di febbraio 2019”, nonché la subordinata domanda formulata da nel ricorso per riassunzione intesa a conseguire la conferma nel quantum _1 delle “…conclusioni disposte dal codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n. 322/2019, ovvero con determinazione in «€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a Parte_1 _1
Respingersi in quanto inammissibile, poiché coperta da giudicato interno, la domanda ex adverso proposta in via incidentale e ribadita nel ricorso per riassunzione di accertamento del “… diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a _1 percepire dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da Pt_1 ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv. . Parte_1
pagina 2 di 12 Condannare a rimborsare a tutte le somme versate in _1 Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 39/19 pubblicata il 14 gennaio 2019, nonché della sentenza della Corte di Appello di Trento n.
322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. siccome indebitamente percepite ed un tanto a decorrere dal mese di gennaio 2019, somme che si quantificano nel complessivo importo di € 24.550,00 oltre interessi decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre al 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre al 22% per I.V.A. ed al 4% per C.N.P.A. come per legge del presente giudizio, nonché relativamente a tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.
Conclusioni _1
rigettare il ricorso per riassunzione svolto dall'Avv. e tutte le domande ivi Parte_1 svolte anche con effetti restitutivi delle somme nelle more asseritamente percepite della sign. , poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui ai punti che _1 precedono e di voler accogliere le conclusioni già formulate dalla sign. _1 nella comparsa depositata in data 17.10.2019 avanti a codesta On.le Corte di Appello e che qui si trascrivono:
“Voglia codesta On.le Corte d'Appello Civile di Trento, contrariis reiectis, in via principale: rigettare l'appello formulato da parte dell'Avv. Parte_1 in via incidentale: accogliere l'appello incidentale promosso dalla sign. _1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare il diritto della sign. , sino al suo pensionamento, a percepire dall'avv. _1 la somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e condannare in tal Pt_1 senso l'Avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a decorrere dal mese di Pt_1 febbraio 2019;
- accertare il diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a percepire _1 dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere Pt_1 compressivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a arico dell'Avv.
. Parte_1
Solo in via gradata, la sign. chiede che vengano confermate nel quantum _1 le conclusioni disposte da codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n.
322/2019, ovvero con determinazione in “€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a entro il giorno 5 Parte_1 _1 di ogni mese”. in ogni caso: con condanna del sign. alle spese di lite del presente grado, Parte_1
pagina 3 di 12 e del grado di legittimità, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ex lege e contributo unificato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
depositava presso il Tribunale di Trento ricorso con cui chiedeva la Parte_1 pronuncia, anche con sentenza parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo altresì: che venisse disposto che il padre _1 provvedesse a corrispondere direttamente ai figli la somma mensile necessaria al loro mantenimento ordinario fino alla autosufficienza economica nonché al pagamento diretto di ogni spesa onere o tassa relativa al mantenimento universitario del figlio minore anche se in sede universitaria estera;
che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento della coniuge, economicamente autosufficiente costituendosi in giudizio (Rubricato all'RG n.41/2017) con la memoria _1 difensiva dd 8.2.2017 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Parte_1
“
1.disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa , onere e tassa necessaria al completamento Per_ degli studi universitari del figlio
2. disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della signora _1
3. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 400,00 mensili da corrispondere sino al _1 raggiungimento della pensione da parte della stessa signora _1
4. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 800,00 da corrispondere a seguito del _1 pensionamento della signora _1
5.stabilire che, una volta raggiunta l'indipendenza economica dei figli, la signora
ricerchi altra soluzione abitativa, adeguata alla permanenza della sola _1
, il cui canone di locazione verrà posto a carico del sig _1 Pt_1
Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc così formulava le _1 proprie domande
“1.Disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa.
2.disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. _1
_1
pagina 4 di 12
3.stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora
dell'importo di € 800,00 da corrispondere a seguito del pensionamento della _1 signora e da ritenere comprensivo di locazione che la stessa dovrà _1 _1 sostenere”
Tali conclusioni venivano poi ribadite dalla in sede di precisazione delle _1 conclusioni ( nel merito concludeva come da memoria ex art 183 VI comma cpc e in via istruttoria come da memorie ex art 186 comma 6 n.2 e 3 ).
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Trento dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
successivamente con sentenza n. Parte_1 _1
39/2019 del 14.1.2019 oltre a dichiarare tenuto a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e a regolare detto mantenimento, per quanto ancora di interesse poneva a carico di un assegno divorzile in favore di di € Parte_1 _1
400,00 mensili oltre Istat nonché la somma di € 600,00 oltre Istat con decorrenza dal momento del pensionamento di quest'ultima.
Il Tribunale sul punto motivava in ordine ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile ritenendoli sussistenti;
riteneva congrua la somma a tal titolo di € 400,00 fino al pensionamento e riteneva congruo imporre un assegno divorzile maggiorato nella misura di € 600,00 mensili con decorrenza dal momento del pensionamento.
Avverso la sentenza n. 39/2019 del Tribunale di Trento proponevano appello principale ed appello incidentale . Parte_1 _1
L'appellante principale, con primo motivo di appello lamentava l'indebito Pt_1 riconoscimento di assegno divorzile in favore di per vizio di ultra _1 petizione;
osservava che con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc la _1 aveva modificato le iniziali richieste limitandosi a chiedere il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza e a chiedere il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di € 800,00 per il periodo successivo al pensionamento. Da ciò doveva dedursi la rinuncia espressa alla domanda inizialmente formulata sub 3 della comparsa di costituzione dd 8.2.2017 con cui la aveva richiesto a suo favore, in _1 aggiunta al canone di locazione, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 400,00 mensili.
Affermava che la sentenza era incorsa in vizio di ultra petizione in relazione al riconoscimento dell'assegno divorzile ante pensionamento di € 400,00 essendovi rinuncia sul punto della ex coniuge ed avendo il Tribunale pronunciato in difetto di difetto di domanda pur trattandosi di diritto disponibile.
Lamentava altresì che il Tribunale era incorso in vizio di omessa pronuncia non avendo deciso sulla richiesta relativa al canone di locazione formulata in primo grado sub 2) delle conclusioni della memoria difensiva ex art 183 VI comma cpc e riproposta in pagina 5 di 12 sede di conclusioni e censurava la motivazione della sentenza che in buona sostanza aveva ritenuto che la richiesta di pagamento di canone locatizio dovesse qualificarsi come richiesta di assegno divorzile quando invece la controparte aveva rinunciato a detto assegno
Con secondo motivo di appello censurava la erronea valutazione dei fatti di causa e la omessa valutazione di risultanze probatorie in merito alla presunta disparità economico patrimoniale dei coniugi affermando la piena autosufficienza economica della e _1 quindi l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile Con terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione dei fatti di causa e l'omesso accertamento probatorio dell'effettivo contributo fornito dalla alla conduzione _1 familiare affermando la mancanza dei presupposti anche sotto tale profilo per il riconoscimento dell'assegno divorzile Con quarto motivo di appello censurava l'appellata sentenza per aver previsto a beneficio della ex coniuge un assegno divorzile, maggiorato, da riconoscersi dalla data del pensionamento della ex coniuge. Sul punto osservava: che non era stato prodotto in causa alcun elemento circa i futuri emolumenti pensionistici;
che in caso di eventuali bassi importi pensionistici ciò era comunque attribuibile alle scelte passate della _1 che aveva deliberatamente scelto di lavorare part time e in ogni caso non si era impegnata a migliorare la sua posizione lavorativa;
che il Tribunale aveva errato nell'accoglimento della richiesta basata su un evento futuro meramente ipotizzato posto che essa semmai una tal richiesta poteva esser vagliata ed esaminata in un eventuale futuro giudizio di modifica delle condizioni di divorzio e al verificarsi effettivo del peggioramento reddituale
Con quinto motivo di appello lo svolgeva doglianze in ordine alla statuizione Pt_1 relativa al mantenimento del figlio Per_2
Con sesto motivo di appello lamentava che pur non essendo egli risultato in forza della sentenza di primo grado pienamente soccombente le spese di lite erano state poste integralmente a suo carico.
Concludeva chiedendo in riforma dell'appellata sentenza
1) Che fosse accertato “per i motivi esposti sub 1,2,3, che la SI.a non ha _1 diritto all'assegno divorzile di € 400,00 mensili, considerata anche la paritaria situazione economica attuale degli ex coniugi e la piena autosufficienza economica dell'appellata, assegno che andrà pertanto revocato”
2) Che fosse accertato “per i motivi esposti sub nn. 2, 3, 4 che la SI.ra non _1 ha diritto all'assegno divorzile nella forma maggiorata di € 600,00 da corrispondersi successivamente al suo pensionamento, che andrà pertanto revocato;
pagina 6 di 12 3) Che venisse disposta “la riduzione del contributo al mantenimento del figlio Per_2 da € 600,00 ad € 434,00 …” Si costituiva chiedendo la reiezione dell' appello principale e a sua volta _1 formulando appello incidentale con cui chiedeva in parziale riforma della sentenza di primo grado
- Accertare il diritto a percepire fino al pensionamento € 650,00 per pagamento canone di locazione con condanna dello anche alla rifusione degli Pt_1 arretrati ed interessi a decorrere dal mese di febbraio 2019
- Accertare il diritto a far data dal suo pensionamento“ percepire dall'avv. Pt_1 la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv Parte_1
eccepiva la inammissibilità per novità della prima domanda Parte_1 dell'appellante incidentale rispetto alla domanda formulata in primo grado.
Con sentenza n. 322/2019 pubblicata il 18.12.2019 la Corte d'Appello di Trento in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale determinava in
€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat la somma che Parte_1 doveva versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
rigettava le ulteriori _1 domande proposte da entrambe le parti e condannava alla rifusione a Parte_1
delle spese del primo grado, compensando invece per un terzo le spese _1 del grado d'appello e condannando alla rifusione dei restanti due terzi di Parte_1 dette spese.
Per quanto ancora qui di rilevanza la Corte dava atto in parte motiva che "entrambe le parti concordano nel ritenere la sentenza viziata da ultra petizione nella parte in cui ha accordato un "assegno divorzile"; comunque rilevava che la domanda di pagamento del canone di locazione aveva ad oggetto l'attribuzione di un contributo destinato alla soddisfazione di esigenze ricomprese nella nozione di mantenimento, e, ritenuta la sussistenza dei presupposti per riconoscere assegno divorzile accoglieva la domanda avanzata dall'appellante incidentale di “contributo al mantenimento nella forma di pagamento del canone di locazione pari ad € 650,00 mensili”.
Riteneva invece che la domanda relativa al periodo post pensionamento - volta non a mantenere inalterato rispetto alla fluttuazioni del potere di acquisto della moneta il contributo ma ad adeguarlo ad un diverso contesto di vita, di cui non erano ancora acquisiti dati obiettivi - non potesse formare oggetto di decisione in questa sede ma dovesse esser esaminata in sede di modifica delle condizioni di divorzio se ritenute non più adeguate.
pagina 7 di 12 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ai Parte_1 seguenti quattro motivi.
Con primo motivo ha denunciato la violazione dell'art 345 cpc in relazione all'art 360
n.4 cpc per non avere la Corte d'appello emesso pronuncia in ordine alla novità della domanda formulata in appello di accertamento del diritto a percepire somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e di condanna anche alla rifusione degli arretrati, nel mentre in primo grado controparte aveva sul punto formulato una diversa domanda, nulla per indeterminatezza
Con secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art 6 L 898/70 in relazione all'art 360 n.3 cpc per avere la Corte d'appello stabilito un assegno divorzile in favore della ex moglie in assenza di domanda pur avendo la Corte stessa contraddittoriamente da un lato ritenuto la sussistenza del vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado e dall'altro erroneamente sussunto la domanda nuova della svolta con l'appello incidentale nella fattispecie di cui all'art 6 L 898/70 _1 neppure precisando in forza di quale titolo fosse dovuta la somma di € 650,00 alla ex moglie;
Con terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art
112 cpc in relazione all'art 360 n.4 cpc per aver pronunciato oltre i limiti della domanda proposta in appello (pagamento del canone di locazione di € 650,00) che la aveva espressamente limitato quanto a durata temporale sino alla data del _1 pensionamento
Con il quarto motivo ha censurato la violazione o falsa applicazione degli art. 6 l 898/70,
2729 cc e 132 comma 2 n.4 cpc per avere la Corte d'Appello riconosciuto alla _1
l'assegno divorzile in assenza di prova dei requisiti indicato dalla sentenza SSUU
n.18287/2018 sia in ordine al suo contributo endofamiliare sia in ordine alla consistenza economica del suo patrimonio.
Ha resistito la _1
Con ordinanza n. 32643/22 la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi ed assorbiti i restanti ed ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando la causa alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Nell'accogliere i due primi motivi la Corte di Cassazione la Corte ha rilevato che correttamente la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di assegno divorzile con riferimento alla situazione che si sarebbe venuta a creare in futuro per il periodo successivo al pensionamento, con statuizione non impugnata.
Ha poi osservato che né in primo né in secondo grado era stato invece richiesto assegno divorzile per il periodo anteriore al pensionamento e la sostanziale qualificazione della pagina 8 di 12 domanda relativa al canone locatizio come diretta ad ottenere assegno divorzile si poneva in contrasto con la pretesa enunciata dalla parte che riguardava solo il pagamento del canone di locazione fino al pensionamento nel mentre la stessa _1 aveva riconosciuto di aver rinunciato a chiedere l' assegno divorzile per detto periodo.
Ha altresì aggiunto che la Corte di appello neppure aveva pronunciato sull'eccezione di novità della domanda proposta in appello dalla quanto al canone di locazione né _1 aveva pronunciato sull'eccezione di indeterminatezza della domanda proposta sul punto in primo grado
Hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti alla Corte d'Appello con distinti ricorsi (causa RG n. 22/23) e (causa RG 24/23). Parte_1 _1
I due procedimenti sono stati riuniti.
In base al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ed in accoglimento del primo motivo di appello dello va riformata la decisione del Tribunale di Trento Pt_1 che ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della per il periodo ante _1 pensionamento in € 400 mensili oltre Istat posto che vi è stata espressa rinuncia all'assegno divorzile per tale periodo da parte della e trattandosi di diritto _1 disponibile la appellata pronuncia del Tribunale di Trento sul punto è viziata da ultrapetizione. Nulla va dunque riconosciuto a titolo di assegno divorzile in favore della per il periodo ante pensionamento _1
Si è formato giudicato interno sulla statuizione della Corte d'appello di cui alla sentenza
322/19 che ha ritenuto non proponibile in questa sede la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile rapportato alla situazione della post _1 pensionamento (non ancora intervenuto) non essendo stata detta pronuncia impugnata come del resto rilevato nella citata ordinanza della Corte di Cassazione: risulta dunque inammissibile la domanda della - riproposta in questa fase del giudizio - con _1 cui viene chiesto di “ accertare il diritto della sign. , a far data dal suo _1 pensionamento, a percepire dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno Pt_1 di mantenimento da ritenere compressivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv. ; né la questione, essendosi già formato Parte_1 giudicato interno può esser rivalutata alla luce del nuovo documento depositato dalla e richiamato all'udienza del 10.9.2024 da cui emergerebbe essere prossimo il _1 pensionamento, peraltro non ancora in essere al momento in cui la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio).
Nulla dunque può riconoscersi in questa sede alla quale assegno divorzile per _1 il periodo post pensionamento, così accogliendosi il motivo n.4 dell'appellante Pt_1
Restano assorbiti i motivi dell'appello di n.2 e 3 Pt_1
pagina 9 di 12 Va esaminata la domanda della proposta in sede di appello incidentale con cui _1 ella chiede di “ Accertare il diritto a percepire fino al pensionamento € 650,00 per pagamento canone di locazione con condanna dello anche alla rifusione degli Pt_1 arretrati ed interessi a decorrere dal mese di febbraio 2019”. Detta domanda a fronte della domanda svolta in primo grado (ovvero “disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. “ ) è _1 _1 domanda nuova come tempestivamente eccepito dallo sul punto va rilevato che Pt_1 la domanda proposta in primo grado era una domanda nulla, con petitum del tutto indeterminato ed indeterminabile posto che la chiedeva venisse addossato _1 all'ex marito qualsivoglia costo, correlato a qualsivoglia personale scelta abitativa della ex moglie (anche per mera ipotesi “arbitraria”) il tutto “scollegato” da un qualsiasi predeterminato parametro.
Con la domanda posta con l' appello incidentale detta originaria indeterminata domanda
è stata invece tardivamente modificata in domanda determinata di accertamento del
“diritto della signora , sino al suo pensionamento, a percepire dall' avv. _1 Pt_1 la somma di € 650,00 per pagamento canone di locazione…” La domanda proposta in appello è dunque inammissibile ex art 345 cpc perché nuova.
A ciò si aggiunga che essa è in ogni caso altresì nulla perché priva della indicazione della causa petendi ovvero dei fatti costitutivi della pretesa azionata: una volta escluso, per come sono state proposte le domande dalla , che la richiesta di _1 corresponsione di canone possa esser sussunta in componente dell'assegno divorzile ante pensionamento (sul punto è chiara la ordinanza della Corte di Cassazione n.
32643/22 : v. pag 6 primo e secondo capoverso) assegno a cui la aveva fatto _1 invece espressa rinuncia, la domanda di pagamento di canoni di locazione risulta priva di una qualsivoglia indicazione dei fatti costitutivi ovvero del titolo su cui si fonda detta azionata pretesa.
La domanda svolta dalla in via gradata di conferma di quanto disposto dalla _1
Corte di Appello di Trento con sentenza n. 322/2019, ovvero “di determinazione in
650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che Parte_1 deve versare a entro il giorno 5 di ogni mese” va dichiarata _1 inammissibile alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte che con la richiamata Ordinanza n. 32643/22 ha cassato detta statuizione per “ultrapetizione”.
Stante quanto sopra va condannata a rimborsare a le somme _1 Parte_1 versate in esecuzione della statuizione riformata della sentenza n. 39/2019 del Tribunale di Trento e della statuizione, cassata, di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 322/19,
pagina 10 di 12 pari al complessivo importo di € 24.550,00 (v doc 5 prodotto da ) oltre Parte_1 interessi al tasso di legge decorrenti dalle date dei singoli pagamenti e sino al saldo
Si deve procedere, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890) . Stante la soccombenza _1 va condannata a rifondere a controparte le spese di lite, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alle tabelle ministeriali considerando il valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo sulle cause riunite di rinvio a seguito di cassazione, proposte rispettivamente da contro (rg n. 22/23) e da Parte_1 _1 _1 contro (rg n. 24/2023), per quanto di ragione in relazione ai motivi accolti Parte_1 dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n 32643/2022, in riforma della sentenza n.
39/2019 del 14.01.2019 emessa dal Tribunale di Trento
1) Accerta e dichiara che non ha diritto all'assegno divorzile di € 400,00 _1 mensili oltre ISTAT così riformando la relativa statuizione della sentenza di primo grado
2) Accerta e dichiara che non ha diritto all'assegno divorzile nella _1 misura maggiorata di € 600,00 oltre ISTAT da corrispondersi successivamente al suo pensionamento così riformando la relativa statuizione della sentenza di primo grado
3) Dichiara inammissibile la domanda di di accertamento del “diritto _1 della sign. , a far data dal suo pensionamento, a percepire dall'Avv. _1 Pt_1 la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv.
[...]
Pt_1
4) Dichiara la nullità della domanda svolta dalla in primo grado di “disporre a _1 carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. _1
” _1
5) Dichiara la inammissibilità della domanda svolta in grado di appello di accertamento del “diritto della sign. , sino al suo pensionamento, a percepire dall'avv. _1 la somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e condannare Pt_1
pagina 11 di 12 in tal senso l'Avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a decorrere Pt_1 dal mese di febbraio 2019”
6) Dichiara la inammissibilità della domanda svolta in via gradata da di _1 conferma di quanto disposto “dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n.
322/2019, ovvero con determinazione in € 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a entro il Parte_1 _1 giorno 5 di ogni mese”. 7) Condanna a rimborsare a le somme versate in _1 Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 39/19 nonché della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 322/2019 pari al complessivo importo di € 24.550,00 oltre interessi al tasso di legge decorrenti dalle date dei singoli pagamenti e sino al saldo
8) Condanna a rifondere a le spese di lite che si _1 Parte_1 liquidano:
- per il giudizio avanti al Tribunale in Euro 4500 ,00 per compenso professionale ed €
98,00 per esborsi
- per il giudizio avanti alla Corte d'appello in Euro 6500,00 per compensi professionali ed Euro 147,00 per esborsi
- per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione in Euro 3.500 00 per compensi professionali ed Euro 396,00 per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 6500,00 per onorari ed Euro 174,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento 8.10.2024
La presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG n. 22/2023 più RG n. 24/2023
La Corte d'Appello di Trento, II seconda sezione civile, in persona dei magistrati: Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel ed est. Dott. Maria Tulumello Consigliere
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili d'appello riunite RG n. 22/2023 ed RG 24/2023 promosse rispettivamente con ricorsi per riassunzione del 1.2.2023 e del 6.2.2023
La prima - RG n. 22/23 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. Patrizia Corona giusta procura in atti contro
(C.F. ) _1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Osele giusta procura in atti
La seconda – RG 24/2023 promossa da
(C.F. ) _1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Osele giusta procura in atti contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. Patrizia Corona giusta procura in atti oggetto: cessazione effetti civili matrimonio cause riunite decise nella camera di consiglio del 8.10.2024 sulle seguenti pagina 1 di 12 conclusioni
Parte_1
Nel merito: riformare integralmente la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 39/2019 del 14.01.2019 emessa dal Tribunale di Trento accogliere le conclusioni svolte nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio d.d. 05.01.2016 e per l'effetto: 1) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 1, 2, 3, che la SI.a non ha diritto all'assegno divorzile di € 400,00 _1 mensili, considerata anche la paritaria situazione economica attuale degli ex coniugi e la piena autosufficienza economica dell'appellata, assegno che andrà pertanto revocato;
2) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 2, 3, 4 che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile nella forma _1 maggiorata di € 600,00 da corrispondersi successivamente al suo pensionamento, che andrà pertanto revocato.
Respingersi in quanto inammissibile alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, ovvero rigettare lo stesso perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui alla comparsa di risposta di data 20 giugno 2023 il ricorso per riassunzione proposto da e la domanda ex adverso proposta in via incidentale di _1 accertamento del “… diritto della signora , sino al suo pensionamento, a _1 percepire dall'avv. la somma di 650,00 per pagamento del canone di locazione e Pt_1 condannare in tal senso l'avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a Pt_1 decorrere dal mese di febbraio 2019”, nonché la subordinata domanda formulata da nel ricorso per riassunzione intesa a conseguire la conferma nel quantum _1 delle “…conclusioni disposte dal codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n. 322/2019, ovvero con determinazione in «€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a Parte_1 _1
Respingersi in quanto inammissibile, poiché coperta da giudicato interno, la domanda ex adverso proposta in via incidentale e ribadita nel ricorso per riassunzione di accertamento del “… diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a _1 percepire dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da Pt_1 ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv. . Parte_1
pagina 2 di 12 Condannare a rimborsare a tutte le somme versate in _1 Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 39/19 pubblicata il 14 gennaio 2019, nonché della sentenza della Corte di Appello di Trento n.
322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. siccome indebitamente percepite ed un tanto a decorrere dal mese di gennaio 2019, somme che si quantificano nel complessivo importo di € 24.550,00 oltre interessi decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre al 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre al 22% per I.V.A. ed al 4% per C.N.P.A. come per legge del presente giudizio, nonché relativamente a tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.
Conclusioni _1
rigettare il ricorso per riassunzione svolto dall'Avv. e tutte le domande ivi Parte_1 svolte anche con effetti restitutivi delle somme nelle more asseritamente percepite della sign. , poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui ai punti che _1 precedono e di voler accogliere le conclusioni già formulate dalla sign. _1 nella comparsa depositata in data 17.10.2019 avanti a codesta On.le Corte di Appello e che qui si trascrivono:
“Voglia codesta On.le Corte d'Appello Civile di Trento, contrariis reiectis, in via principale: rigettare l'appello formulato da parte dell'Avv. Parte_1 in via incidentale: accogliere l'appello incidentale promosso dalla sign. _1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare il diritto della sign. , sino al suo pensionamento, a percepire dall'avv. _1 la somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e condannare in tal Pt_1 senso l'Avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a decorrere dal mese di Pt_1 febbraio 2019;
- accertare il diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a percepire _1 dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere Pt_1 compressivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a arico dell'Avv.
. Parte_1
Solo in via gradata, la sign. chiede che vengano confermate nel quantum _1 le conclusioni disposte da codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n.
322/2019, ovvero con determinazione in “€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a entro il giorno 5 Parte_1 _1 di ogni mese”. in ogni caso: con condanna del sign. alle spese di lite del presente grado, Parte_1
pagina 3 di 12 e del grado di legittimità, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ex lege e contributo unificato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
depositava presso il Tribunale di Trento ricorso con cui chiedeva la Parte_1 pronuncia, anche con sentenza parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo altresì: che venisse disposto che il padre _1 provvedesse a corrispondere direttamente ai figli la somma mensile necessaria al loro mantenimento ordinario fino alla autosufficienza economica nonché al pagamento diretto di ogni spesa onere o tassa relativa al mantenimento universitario del figlio minore anche se in sede universitaria estera;
che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento della coniuge, economicamente autosufficiente costituendosi in giudizio (Rubricato all'RG n.41/2017) con la memoria _1 difensiva dd 8.2.2017 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Parte_1
“
1.disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa , onere e tassa necessaria al completamento Per_ degli studi universitari del figlio
2. disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della signora _1
3. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 400,00 mensili da corrispondere sino al _1 raggiungimento della pensione da parte della stessa signora _1
4. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 800,00 da corrispondere a seguito del _1 pensionamento della signora _1
5.stabilire che, una volta raggiunta l'indipendenza economica dei figli, la signora
ricerchi altra soluzione abitativa, adeguata alla permanenza della sola _1
, il cui canone di locazione verrà posto a carico del sig _1 Pt_1
Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc così formulava le _1 proprie domande
“1.Disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa.
2.disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. _1
_1
pagina 4 di 12
3.stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora
dell'importo di € 800,00 da corrispondere a seguito del pensionamento della _1 signora e da ritenere comprensivo di locazione che la stessa dovrà _1 _1 sostenere”
Tali conclusioni venivano poi ribadite dalla in sede di precisazione delle _1 conclusioni ( nel merito concludeva come da memoria ex art 183 VI comma cpc e in via istruttoria come da memorie ex art 186 comma 6 n.2 e 3 ).
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Trento dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
successivamente con sentenza n. Parte_1 _1
39/2019 del 14.1.2019 oltre a dichiarare tenuto a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e a regolare detto mantenimento, per quanto ancora di interesse poneva a carico di un assegno divorzile in favore di di € Parte_1 _1
400,00 mensili oltre Istat nonché la somma di € 600,00 oltre Istat con decorrenza dal momento del pensionamento di quest'ultima.
Il Tribunale sul punto motivava in ordine ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile ritenendoli sussistenti;
riteneva congrua la somma a tal titolo di € 400,00 fino al pensionamento e riteneva congruo imporre un assegno divorzile maggiorato nella misura di € 600,00 mensili con decorrenza dal momento del pensionamento.
Avverso la sentenza n. 39/2019 del Tribunale di Trento proponevano appello principale ed appello incidentale . Parte_1 _1
L'appellante principale, con primo motivo di appello lamentava l'indebito Pt_1 riconoscimento di assegno divorzile in favore di per vizio di ultra _1 petizione;
osservava che con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc la _1 aveva modificato le iniziali richieste limitandosi a chiedere il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza e a chiedere il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di € 800,00 per il periodo successivo al pensionamento. Da ciò doveva dedursi la rinuncia espressa alla domanda inizialmente formulata sub 3 della comparsa di costituzione dd 8.2.2017 con cui la aveva richiesto a suo favore, in _1 aggiunta al canone di locazione, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 400,00 mensili.
Affermava che la sentenza era incorsa in vizio di ultra petizione in relazione al riconoscimento dell'assegno divorzile ante pensionamento di € 400,00 essendovi rinuncia sul punto della ex coniuge ed avendo il Tribunale pronunciato in difetto di difetto di domanda pur trattandosi di diritto disponibile.
Lamentava altresì che il Tribunale era incorso in vizio di omessa pronuncia non avendo deciso sulla richiesta relativa al canone di locazione formulata in primo grado sub 2) delle conclusioni della memoria difensiva ex art 183 VI comma cpc e riproposta in pagina 5 di 12 sede di conclusioni e censurava la motivazione della sentenza che in buona sostanza aveva ritenuto che la richiesta di pagamento di canone locatizio dovesse qualificarsi come richiesta di assegno divorzile quando invece la controparte aveva rinunciato a detto assegno
Con secondo motivo di appello censurava la erronea valutazione dei fatti di causa e la omessa valutazione di risultanze probatorie in merito alla presunta disparità economico patrimoniale dei coniugi affermando la piena autosufficienza economica della e _1 quindi l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile Con terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione dei fatti di causa e l'omesso accertamento probatorio dell'effettivo contributo fornito dalla alla conduzione _1 familiare affermando la mancanza dei presupposti anche sotto tale profilo per il riconoscimento dell'assegno divorzile Con quarto motivo di appello censurava l'appellata sentenza per aver previsto a beneficio della ex coniuge un assegno divorzile, maggiorato, da riconoscersi dalla data del pensionamento della ex coniuge. Sul punto osservava: che non era stato prodotto in causa alcun elemento circa i futuri emolumenti pensionistici;
che in caso di eventuali bassi importi pensionistici ciò era comunque attribuibile alle scelte passate della _1 che aveva deliberatamente scelto di lavorare part time e in ogni caso non si era impegnata a migliorare la sua posizione lavorativa;
che il Tribunale aveva errato nell'accoglimento della richiesta basata su un evento futuro meramente ipotizzato posto che essa semmai una tal richiesta poteva esser vagliata ed esaminata in un eventuale futuro giudizio di modifica delle condizioni di divorzio e al verificarsi effettivo del peggioramento reddituale
Con quinto motivo di appello lo svolgeva doglianze in ordine alla statuizione Pt_1 relativa al mantenimento del figlio Per_2
Con sesto motivo di appello lamentava che pur non essendo egli risultato in forza della sentenza di primo grado pienamente soccombente le spese di lite erano state poste integralmente a suo carico.
Concludeva chiedendo in riforma dell'appellata sentenza
1) Che fosse accertato “per i motivi esposti sub 1,2,3, che la SI.a non ha _1 diritto all'assegno divorzile di € 400,00 mensili, considerata anche la paritaria situazione economica attuale degli ex coniugi e la piena autosufficienza economica dell'appellata, assegno che andrà pertanto revocato”
2) Che fosse accertato “per i motivi esposti sub nn. 2, 3, 4 che la SI.ra non _1 ha diritto all'assegno divorzile nella forma maggiorata di € 600,00 da corrispondersi successivamente al suo pensionamento, che andrà pertanto revocato;
pagina 6 di 12 3) Che venisse disposta “la riduzione del contributo al mantenimento del figlio Per_2 da € 600,00 ad € 434,00 …” Si costituiva chiedendo la reiezione dell' appello principale e a sua volta _1 formulando appello incidentale con cui chiedeva in parziale riforma della sentenza di primo grado
- Accertare il diritto a percepire fino al pensionamento € 650,00 per pagamento canone di locazione con condanna dello anche alla rifusione degli Pt_1 arretrati ed interessi a decorrere dal mese di febbraio 2019
- Accertare il diritto a far data dal suo pensionamento“ percepire dall'avv. Pt_1 la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv Parte_1
eccepiva la inammissibilità per novità della prima domanda Parte_1 dell'appellante incidentale rispetto alla domanda formulata in primo grado.
Con sentenza n. 322/2019 pubblicata il 18.12.2019 la Corte d'Appello di Trento in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale determinava in
€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat la somma che Parte_1 doveva versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
rigettava le ulteriori _1 domande proposte da entrambe le parti e condannava alla rifusione a Parte_1
delle spese del primo grado, compensando invece per un terzo le spese _1 del grado d'appello e condannando alla rifusione dei restanti due terzi di Parte_1 dette spese.
Per quanto ancora qui di rilevanza la Corte dava atto in parte motiva che "entrambe le parti concordano nel ritenere la sentenza viziata da ultra petizione nella parte in cui ha accordato un "assegno divorzile"; comunque rilevava che la domanda di pagamento del canone di locazione aveva ad oggetto l'attribuzione di un contributo destinato alla soddisfazione di esigenze ricomprese nella nozione di mantenimento, e, ritenuta la sussistenza dei presupposti per riconoscere assegno divorzile accoglieva la domanda avanzata dall'appellante incidentale di “contributo al mantenimento nella forma di pagamento del canone di locazione pari ad € 650,00 mensili”.
Riteneva invece che la domanda relativa al periodo post pensionamento - volta non a mantenere inalterato rispetto alla fluttuazioni del potere di acquisto della moneta il contributo ma ad adeguarlo ad un diverso contesto di vita, di cui non erano ancora acquisiti dati obiettivi - non potesse formare oggetto di decisione in questa sede ma dovesse esser esaminata in sede di modifica delle condizioni di divorzio se ritenute non più adeguate.
pagina 7 di 12 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ai Parte_1 seguenti quattro motivi.
Con primo motivo ha denunciato la violazione dell'art 345 cpc in relazione all'art 360
n.4 cpc per non avere la Corte d'appello emesso pronuncia in ordine alla novità della domanda formulata in appello di accertamento del diritto a percepire somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e di condanna anche alla rifusione degli arretrati, nel mentre in primo grado controparte aveva sul punto formulato una diversa domanda, nulla per indeterminatezza
Con secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art 6 L 898/70 in relazione all'art 360 n.3 cpc per avere la Corte d'appello stabilito un assegno divorzile in favore della ex moglie in assenza di domanda pur avendo la Corte stessa contraddittoriamente da un lato ritenuto la sussistenza del vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado e dall'altro erroneamente sussunto la domanda nuova della svolta con l'appello incidentale nella fattispecie di cui all'art 6 L 898/70 _1 neppure precisando in forza di quale titolo fosse dovuta la somma di € 650,00 alla ex moglie;
Con terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art
112 cpc in relazione all'art 360 n.4 cpc per aver pronunciato oltre i limiti della domanda proposta in appello (pagamento del canone di locazione di € 650,00) che la aveva espressamente limitato quanto a durata temporale sino alla data del _1 pensionamento
Con il quarto motivo ha censurato la violazione o falsa applicazione degli art. 6 l 898/70,
2729 cc e 132 comma 2 n.4 cpc per avere la Corte d'Appello riconosciuto alla _1
l'assegno divorzile in assenza di prova dei requisiti indicato dalla sentenza SSUU
n.18287/2018 sia in ordine al suo contributo endofamiliare sia in ordine alla consistenza economica del suo patrimonio.
Ha resistito la _1
Con ordinanza n. 32643/22 la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi ed assorbiti i restanti ed ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando la causa alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Nell'accogliere i due primi motivi la Corte di Cassazione la Corte ha rilevato che correttamente la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di assegno divorzile con riferimento alla situazione che si sarebbe venuta a creare in futuro per il periodo successivo al pensionamento, con statuizione non impugnata.
Ha poi osservato che né in primo né in secondo grado era stato invece richiesto assegno divorzile per il periodo anteriore al pensionamento e la sostanziale qualificazione della pagina 8 di 12 domanda relativa al canone locatizio come diretta ad ottenere assegno divorzile si poneva in contrasto con la pretesa enunciata dalla parte che riguardava solo il pagamento del canone di locazione fino al pensionamento nel mentre la stessa _1 aveva riconosciuto di aver rinunciato a chiedere l' assegno divorzile per detto periodo.
Ha altresì aggiunto che la Corte di appello neppure aveva pronunciato sull'eccezione di novità della domanda proposta in appello dalla quanto al canone di locazione né _1 aveva pronunciato sull'eccezione di indeterminatezza della domanda proposta sul punto in primo grado
Hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti alla Corte d'Appello con distinti ricorsi (causa RG n. 22/23) e (causa RG 24/23). Parte_1 _1
I due procedimenti sono stati riuniti.
In base al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ed in accoglimento del primo motivo di appello dello va riformata la decisione del Tribunale di Trento Pt_1 che ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della per il periodo ante _1 pensionamento in € 400 mensili oltre Istat posto che vi è stata espressa rinuncia all'assegno divorzile per tale periodo da parte della e trattandosi di diritto _1 disponibile la appellata pronuncia del Tribunale di Trento sul punto è viziata da ultrapetizione. Nulla va dunque riconosciuto a titolo di assegno divorzile in favore della per il periodo ante pensionamento _1
Si è formato giudicato interno sulla statuizione della Corte d'appello di cui alla sentenza
322/19 che ha ritenuto non proponibile in questa sede la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile rapportato alla situazione della post _1 pensionamento (non ancora intervenuto) non essendo stata detta pronuncia impugnata come del resto rilevato nella citata ordinanza della Corte di Cassazione: risulta dunque inammissibile la domanda della - riproposta in questa fase del giudizio - con _1 cui viene chiesto di “ accertare il diritto della sign. , a far data dal suo _1 pensionamento, a percepire dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno Pt_1 di mantenimento da ritenere compressivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv. ; né la questione, essendosi già formato Parte_1 giudicato interno può esser rivalutata alla luce del nuovo documento depositato dalla e richiamato all'udienza del 10.9.2024 da cui emergerebbe essere prossimo il _1 pensionamento, peraltro non ancora in essere al momento in cui la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio).
Nulla dunque può riconoscersi in questa sede alla quale assegno divorzile per _1 il periodo post pensionamento, così accogliendosi il motivo n.4 dell'appellante Pt_1
Restano assorbiti i motivi dell'appello di n.2 e 3 Pt_1
pagina 9 di 12 Va esaminata la domanda della proposta in sede di appello incidentale con cui _1 ella chiede di “ Accertare il diritto a percepire fino al pensionamento € 650,00 per pagamento canone di locazione con condanna dello anche alla rifusione degli Pt_1 arretrati ed interessi a decorrere dal mese di febbraio 2019”. Detta domanda a fronte della domanda svolta in primo grado (ovvero “disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. “ ) è _1 _1 domanda nuova come tempestivamente eccepito dallo sul punto va rilevato che Pt_1 la domanda proposta in primo grado era una domanda nulla, con petitum del tutto indeterminato ed indeterminabile posto che la chiedeva venisse addossato _1 all'ex marito qualsivoglia costo, correlato a qualsivoglia personale scelta abitativa della ex moglie (anche per mera ipotesi “arbitraria”) il tutto “scollegato” da un qualsiasi predeterminato parametro.
Con la domanda posta con l' appello incidentale detta originaria indeterminata domanda
è stata invece tardivamente modificata in domanda determinata di accertamento del
“diritto della signora , sino al suo pensionamento, a percepire dall' avv. _1 Pt_1 la somma di € 650,00 per pagamento canone di locazione…” La domanda proposta in appello è dunque inammissibile ex art 345 cpc perché nuova.
A ciò si aggiunga che essa è in ogni caso altresì nulla perché priva della indicazione della causa petendi ovvero dei fatti costitutivi della pretesa azionata: una volta escluso, per come sono state proposte le domande dalla , che la richiesta di _1 corresponsione di canone possa esser sussunta in componente dell'assegno divorzile ante pensionamento (sul punto è chiara la ordinanza della Corte di Cassazione n.
32643/22 : v. pag 6 primo e secondo capoverso) assegno a cui la aveva fatto _1 invece espressa rinuncia, la domanda di pagamento di canoni di locazione risulta priva di una qualsivoglia indicazione dei fatti costitutivi ovvero del titolo su cui si fonda detta azionata pretesa.
La domanda svolta dalla in via gradata di conferma di quanto disposto dalla _1
Corte di Appello di Trento con sentenza n. 322/2019, ovvero “di determinazione in
650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che Parte_1 deve versare a entro il giorno 5 di ogni mese” va dichiarata _1 inammissibile alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte che con la richiamata Ordinanza n. 32643/22 ha cassato detta statuizione per “ultrapetizione”.
Stante quanto sopra va condannata a rimborsare a le somme _1 Parte_1 versate in esecuzione della statuizione riformata della sentenza n. 39/2019 del Tribunale di Trento e della statuizione, cassata, di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 322/19,
pagina 10 di 12 pari al complessivo importo di € 24.550,00 (v doc 5 prodotto da ) oltre Parte_1 interessi al tasso di legge decorrenti dalle date dei singoli pagamenti e sino al saldo
Si deve procedere, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890) . Stante la soccombenza _1 va condannata a rifondere a controparte le spese di lite, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alle tabelle ministeriali considerando il valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo sulle cause riunite di rinvio a seguito di cassazione, proposte rispettivamente da contro (rg n. 22/23) e da Parte_1 _1 _1 contro (rg n. 24/2023), per quanto di ragione in relazione ai motivi accolti Parte_1 dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n 32643/2022, in riforma della sentenza n.
39/2019 del 14.01.2019 emessa dal Tribunale di Trento
1) Accerta e dichiara che non ha diritto all'assegno divorzile di € 400,00 _1 mensili oltre ISTAT così riformando la relativa statuizione della sentenza di primo grado
2) Accerta e dichiara che non ha diritto all'assegno divorzile nella _1 misura maggiorata di € 600,00 oltre ISTAT da corrispondersi successivamente al suo pensionamento così riformando la relativa statuizione della sentenza di primo grado
3) Dichiara inammissibile la domanda di di accertamento del “diritto _1 della sign. , a far data dal suo pensionamento, a percepire dall'Avv. _1 Pt_1 la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv.
[...]
Pt_1
4) Dichiara la nullità della domanda svolta dalla in primo grado di “disporre a _1 carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. _1
” _1
5) Dichiara la inammissibilità della domanda svolta in grado di appello di accertamento del “diritto della sign. , sino al suo pensionamento, a percepire dall'avv. _1 la somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e condannare Pt_1
pagina 11 di 12 in tal senso l'Avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a decorrere Pt_1 dal mese di febbraio 2019”
6) Dichiara la inammissibilità della domanda svolta in via gradata da di _1 conferma di quanto disposto “dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n.
322/2019, ovvero con determinazione in € 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a entro il Parte_1 _1 giorno 5 di ogni mese”. 7) Condanna a rimborsare a le somme versate in _1 Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 39/19 nonché della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 322/2019 pari al complessivo importo di € 24.550,00 oltre interessi al tasso di legge decorrenti dalle date dei singoli pagamenti e sino al saldo
8) Condanna a rifondere a le spese di lite che si _1 Parte_1 liquidano:
- per il giudizio avanti al Tribunale in Euro 4500 ,00 per compenso professionale ed €
98,00 per esborsi
- per il giudizio avanti alla Corte d'appello in Euro 6500,00 per compensi professionali ed Euro 147,00 per esborsi
- per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione in Euro 3.500 00 per compensi professionali ed Euro 396,00 per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 6500,00 per onorari ed Euro 174,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento 8.10.2024
La presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
pagina 12 di 12