Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
IANNIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma
n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ARIANNA ORLANDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torre del Lago
Puccini (LU), via Adone del Cima n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo Per_1 reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- Ambedue i Coniugi hanno stabile occupazione lavorativa, il IG. è lavoratore Parte_2 dipendente come operaio presso CO RL (v. CU allegati ultimo triennio) e la IG.ra
[...]
è lavoratrice dipendente come commessa presso TH RE (v. CU allegati ultimo Parte_1 triennio)
- I coniugi rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dall'altro a qualsiasi obbligo di contributo economico al mantenimento o all'anche solo parziale rimborso di eventuali canoni locativi,
1
- Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'assegno Unico Universale (già assegno familiare) per il figlio minore spetterà e sarà erogato per l'intero alla SI . A tal fine il Parte_1
IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la necessaria Parte_2 Parte_1 documentazione per formalizzare la richiesta all'Ente preposto.
- L'abitazione già adibita a casa coniugale sita in via Colombo 15 a Torre del Lago Puccini, di proprietà della nonna del IG. e da questa data in comodato precario, rimane Parte_2 assegnata e in utilizzo esclusivo al IG. . Parte_2
- I vestiti e beni personali della LI ancora presenti nella casa coniugale saranno dalla medesima recuperati previi accordi su tempistiche da definire con il coniuge assegnatario dell'abitazione; regali di nozze saranno ripartiti e attribuiti previo separato accordo tra i Per_1
- I Coniugi dichiarano di non essere titolari di diritti di proprietà su beni immobili.
- I non hanno beni mobili registrati né conti correnti o depositi bancari o investimenti Per_1 finanziari tra loro cointestati che necessitino di divisione, ragion per cui nulla hanno da pretendere reciprocamente al riguardo.
PIANO GENITORIALE
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione.
2) La IG.ra , provvisoriamente residente presso la casa coniugale, si obbliga, Parte_1 entro (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a trasferire la propria residenza anagrafica congiuntamente a quella del figlio;
Il IG. s'impegna sin d'ora alla Per_2 Parte_2 sottoscrizione del cambio di residenza del figlio minore.
3) Tenuto adeguatamente conto del prioritario interesse del figlio minore a mantenere comunque costante contatto anche con la casa coniugale, assegnata in utilizzo esclusivo al padre, il figlio minore seguirà regime di collocazione del tutto paritaria ed equivalente presso ciascuno dei Per_2 due genitori, secondo il concordato programma con cadenza bisettimanale su principio di alternanza di giorni e week end osservato a decorrere dal otto gennaio u.s. e così specificato:
a) Per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza del bimbo oggi presso l'asilo e in futuro presso gli istituti scolastici di appartenenza), resterà Per_2 collocato insieme alla madre nei giorni di lunedì e martedì e nei giorni da venerdì Parte_1
a domenica della prima settimana, e nei giorni di mercoledì e giovedì della seconda settimana;
resterà invece collocato insieme al padre nei giorni di mercoledì e Per_2 Parte_2 giovedì della prima settimana, e nei giorni di lunedì e martedì e da venerdì a domenica della seconda settimana.
b) Nei giorni di rispettiva assegnata collocazione del figlio presso ciascuno di loro, i coniugi dovranno recuperare il figlio all'uscita da asilo / scuola al termine della giornata scolastica ed accompagnarlo a asilo / scuola la mattina successiva al pernottamento presso di sé, a ciò potendo provvedere sia personalmente sia delegando all'incombente i loro rispettivi genitori (nonni materni
/ nonni paterni) a ciò preventivamente e reciprocamente autorizzati.
Nei giorni di rispettiva assegnata collocazione del figlio presso ciascuno dei genitori, il figlio minore
2 potrà di volta in volta restare insieme ai nonni materni o ai nonni paterni durante gli orari lavorativi di madre e padre.
4) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo di max 15 giorni Per_2 consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 gg prima del predetto periodo.
5) I genitori trascorreranno con il figlio minore le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo
Stefano, S.Silvestro, Capodanno, Epifania , Pasqua, Pasquetta) e il giorno del suo compleanno sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previi accordi da tempestivamente definire anno per anno. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con questo anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
6) In considerazione dell'adottato regime di collocamento paritario, che prevede una totale equivalenza parità dei tempi che ciascun genitore trascorrerà con il figlio, i coniugi ricorrenti - rinunciando ad ogni reciproca pretesa al riguardo - stabiliscono che non sarà versato alcun contributo periodico perequativo in denaro al mantenimento del figlio da parte di un genitore in favore dell'altro, ma vi sarà onere di mantenimento diretto a cura del singolo genitore durante i giorni ed orari di permanenza di preso di sé. Per_2
Le spese straordinarie in favore del figlio minore faranno carico ad entrambi i genitori nella Per_2 misura del 50% in attuazione del protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere.
7) I si scambiano comunque reciproco impegno a fornire aiuto economico compatibilmente Per_1 alle rispettive possibilità anche nel caso di esigenze di spese straordinarie e/o ordinarie ove necessario del figlio minore non ricomprese nel sopra richiamato protocollo di Tribunale.
8) I coniugi si impegnano a non attuare in presenza del figlio minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'1/9/2018, dal quale è nato il figlio (nato Per_2
l'1/3/2021), entrambi minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 1/9/2018, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero
4, Parte II, Serie A, Ufficio 2, dell'Anno 2018, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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