Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 897/2022 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Giovanni Grillea, C.F.
, sito in Palmi via Cesare Battisti n. 28, pec C.F._2
fax 0966/22643 che lo rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO C.F in persona del Sindaco pro tempore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato presso la Segreteria Comunale sita in C.F._3 Palmi Piazza Municipio snc, pec - fax 0966/262252 Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 18.12.2020 l'AR. citava in giudizio il Parte_1 chiedendo di essere risarcito per la perdita di chance subita a causa del Controparte_1 mancato avvio della procedura di interpello, secondo i dettami del citato art. 19 D. Lgs. n.165/2001, che aveva precluso all'AR. , dipendente del di Pt_1 Controparte_1 partecipare alla selezione del posto assegnato all'AR. , figura esterna all'ente, Per_1 nonostante che egli avesse i titoli e tutti i requisiti professionali ed avesse, fino al momento della nomina della e nei due anni precedenti, già ricoperto in precedenza senza Per_1 demerito quel ruolo apicale di Capo area 5 “Servizi al territorio”. Riferiva di essere dipendente, con la qualifica di qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (posizione economica D3, posizione giuridica D3, ex ottava qualifica funzionale) fin dal 20.12.2010; a decorrere dal 26.01.2017 aveva svolto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000 (come da decreto sindacale in atti). In esito ad una procedura espletata ai sensi dell'art. 110 del TUEL, la posizione da lui precedentemente occupata era stata illegittimamente affidata ad altro soggetto, l'AR. . Per_1 Affermava che la condotta adottata dal datore di lavoro era illegittima, perché in violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 8 nel CCNL autonomie locali del 31.03.1999.
Il conferimento degli incarichi in discorso non poteva prescindere dalle procedure di cui art. 19 D. Lgs. 165/2001, norme poste non solo a tutela del singolo ma anche a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. Contestava la mancata applicazione del comma 1-bis dell'articolo 19 D. Lgs. 165/2001, a norma del quale “l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. Il veva violato anche il disposto dell'art. 110 TUEL facendo ricorso Controparte_1 alla procedura in esso contenuta in assenza dei presupposti di legge. Infatti, il ricorso all'incarico di collaborazione esterna sarebbe stato ammissibile solo ed esclusivamente in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'organico dell'Ente. Il ricorrente era stato pregiudicato nella propria identità professionale dalla condotta contra legem dell'amministrazione e doveva essergli risarcito il danno da perdita di chance ed i conseguenti danni patrimoniale, biologico, materiale ed esistenziale.
Costituitosi, il preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'A.G.O.. I danni lamentati trovavano il loro fondamento in una procedura concorsuale prevista dal Piano occupazionale comunale approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 319/2019. In tale documento era stata prevista l'assunzione a tempo determinato e parziale con procedura ex art. 110 comma 1 D. Lgs 267 del 2000, di un Istruttore Direttivo tecnico, categoria D, con particolare riguardo alle funzioni da espletare in materia urbanistica, edilizia e governo del territorio così come previsto dall'art. 24, comma 4 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il ricorrente avrebbe dovuto anche impugnare tutti gli atti che avevano condotto all'illecita assunzione;
segnatamente: determinazione di indizione della procedura selettiva n. 66 RG del 30 gennaio 2020 (poi modificata con determinazione n. 116 dell'14.02.2020); la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 16.03.2020, con la quale venivano apportate delle modifiche alla struttura organizzativa del il Decreto Sindacale n. 4 CP_1 dell'11.03.2020 col quale veniva incaricata l'AR. , quale “Istruttore Persona_2 Direttivo Tecnico” - categoria D. Trattandosi di procedura concorsuale, la competenza in materia era riservata, ex lege (art. 63, c. 4, D. Lgs. 165/2001) all'A.G.A. ed il ricorrente era decaduto da diritto all'esercizio dell'azione di impugnazione e risarcitoria per decorrenza dei termini previsti dal c.p.a. (D.lgs. n. 104/2010). Nel merito, rilevava che, nel Comune di Palmi, non era istituita la figura professionale della dirigenza e, pertanto, non era applicabile la disciplina relativa all'interpello contenuta nell'art. 19 D. Lgs. 165/2001, espressamente riservata alle figure dirigenziali. Trattandosi di ente senza dirigenza, il compito di nominare le figure apicali spettava al Sindaco ex art. 109, c. 2., D.lgs. n. 267/2000, applicato congiuntamente al Regolamento dei servizi dell'ente approvato in conformità al CCNL. Tra l'altro, la nomina contestata dal ricorrente era stata effettuata dal Sindaco all'interno della medesima area contrattuale occupata dall'appellante, costituita dalla Categoria D. Per tale profilo, richiamava la modifica normativa introdotta con l'art. 12 del CCNL 2016/2018 (di integrazione del precedente art. 3 del CCNL 31.03.1999), che aveva sostanzialmente eliminato le differenze giuridiche tra le categorie prima suddivise in D1, D2 e D3, fatto salvo esclusivamente il diverso trattamento economico e, nel vedersi affidato l'incarico, il non avrebbe beneficiato di alcun miglioramento contrattuale se non sotto Pt_1 il profilo meramente economico. 3
Il si era anche dotato di un Regolamento relativo alle posizioni Controparte_1 organizzative (adottato con Delibera del 6 gennaio 2020), il cui articolo 2 disciplinava proprio la procedura per il conferimento di tali incarichi di natura spiccatamente fiduciaria. Era vero che l'AR. aveva rivestito, fino alla scadenza, la posizione apicale poi Pt_1 occupata dall'AR. , ma non vi era alcuna illegittimità nel contestato Per_1 avvicendamento: questo era avvenuto nel rispetto della legge (art. 109 e 110 Tuel) e del citato Regolamento Comunale. Per di più l'AR. era risultata la sola in possesso del requisito relativo al Per_1 possesso di peculiari conoscenze in tema di pianificazione strategica e programmazione comunitaria nonché esperta del c.d. “protocollo Itaca”, requisiti non posseduti da altri concorrenti esterni né dai colleghi interni all'ente. Di conseguenza, nessun danno era stato patito dal ricorrente. Il ricorso era inammissibile, privo di pregio e destituito di ogni fondamento. Dunque, doveva essere dichiarato improcedibile o, in subordine, inammissibile ed infondato. Con vittoria spese, competenze ed onorari.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1035 pubblicata il 14.06.2022, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Preliminarmente, il Tribunale esaminava la questione relativa alla prospettata carenza di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che la disciplina delle posizioni organizzative, ivi incluso “il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. citato art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l'attività della Amministrazione - nell'applicazione della disposizione contrattuale - non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto. Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione della posizione organizzativa - quale, nella specie, l'istituzione di un "registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse" - atteso che anche in tal caso con l'instaurazione del giudizio ordinario. La tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata mediante la eventuale disapplicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 (v. Cass., sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169, ord.)” (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8836/2010). Il Tribunale richiamava la più recente giurisprudenza che, in tema di pubblico impiego privatizzato, aveva stabilito: “ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di 4
natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa” (Cass. sez. U -, Ordinanza n. 7218 del 13/03/2020). Rigettava, quindi, l'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. Nel prosieguo, esaminava la dedotta violazione dell'art. 19 del D. Lsg. 165/2001, rilevando che la norma, destinata a regolamentare in via esclusiva il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, non poteva essere applicata alla fattispecie in esame, poiché presso il non era stata istituita la dirigenza e i relativi incarichi erano Controparte_1 riconducibili alle norme sui pubblici dipendenti di cui al CCNL del 1999. Le sole figure di vertice contemplate erano costituite dalle c.d. “posizioni apicali” disciplinate dall'art. 109 comma 2 D. Lgs 267/2000. In ragione della peculiarità della materia, la temporanea attribuzione di funzioni apicali al dipendente non mutava la qualifica funzionale dello stesso, né costituiva fondamento per future pretese di collocazione nel medesimo ruolo. L'incarico conferito all'AR. , giunto alla naturale scadenza, era stato prorogato Pt_1 per soli 15 giorni, decorsi i quali era cessato. Nel bandire la selezione ex art. 110 TUEL, il aveva agito correttamente nel CP_1 rispetto del potere conferito al Sindaco dall'art. 109, c.
2. TUEL.. La necessità di affidare un incarico esterno a persona in possesso di requisiti e titoli professionali, riscontrati in capo all'AR. , era emersa già in occasione della deliberazione n. 339/2019 che, Per_1 coerentemente con il piano dei fabbisogni dell'ente per il biennio 2019/2021, si era posta l'obiettivo di potenziare le strutture tecniche dell'ente, con particolare riguardo alle funzioni da espletare in materia urbanistica, edilizia, e di governo del territorio. L'AR. Per_1 era risultato inoltre in possesso di alcuni dei titoli ritenuti preferenziali dall'amministrazione: era esperta in “protocollo Itaca” ed in possesso di un documentato percorso formativo in pianificazione strategica e programmazione comunitaria. Tali circostanze erano state inoltre correttamente rappresentate nel decreto di nomina (n. 4/2020) dell'AR. : “il Per_1 candidato prescelto è risultato essere in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico, ed in particolare di possedere l'accreditamento quale “Esperto Protocollo Itaca” e di essere provvisto di un documentato percorso formativo in materia di pianificazione strategica e di programmazione comunitaria, e che lo stesso, nel corso del colloquio conoscitivo, ha dimostrato di essere in possesso di particolari attitudini in relazione al posto da ricoprire, oltre che di ottime capacità relazionali e adeguate motivazioni di crescita professionale”. Ne conseguiva che il aveva correttamente esercitato il potere conferito dalla CP_1 legge, non aveva leso il diritto del ricorrente, né sussistevano, ex lege, i presupposti della lamentata lesione. In capo al , infatti, non era maturato alcun diritto alla Pt_1 conservazione del ruolo apicale precedentemente assunto e giunto a scadenza;
non poteva quindi lamentare alcuna perdita di chance e, tra l'altro, non aveva provato la sussistenza dei lamentati pregiudizi subiti in seguito all'affidamento dell'incarico all'AR. . Per_1
La domanda, pertanto, non poteva trovare accoglimento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'AR. , che ne invocava Pt_1 la riforma, affermando l'applicabilità dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 relativo all'affidamento a personale dirigenziale, mediante interpello anche rivolto a funzionari;
chiedeva riconoscere il diritto al risarcimento del danno subito, eventualmente anche in via equitativa, insito nella perdita di chance nel concorrere alla pari nel conferimento dell'incarico, a lui illegittimamente precluso, nonché nella perdita da miglioramento curriculare, della somma complessiva di € 40.056,75; riformare la statuizione relativa alle spese che non aveva adeguatamente tenuto in conto la complessità della materia;
condannare il resistente a rifondere le spese di giudizio, le competenze e gli onorari del procuratore antistatario. 5
Interponeva, quindi, i seguenti due motivi di appello: 1. errata applicazione della disciplina contenuta nell'art. 19 D.lgs. 165/2001 e contraddittoria valutazione nel merito da parte del giudice di prime cure e difetto di motivazione;
2. mancata applicazione delle norme vigenti, illegittimo diniego di una posizione organizzativa, diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Si doleva che il Tribunale non aveva correttamente interpretato l'art. 19, c. 6, D. Lgs. 165/2001, né aveva adeguatamente tenuto in conto le argomentazioni in diritto prospettate dall'appellante e gli ultimi approdi giurisprudenziali, in ragione dei quali il conferimento di incarichi ex art. 110 TUEL non poteva derogare dal rispetto delle prescrizioni dell'art. 19, c. 6, D.lgs. n. 165/2001. Tali incarichi potevano essere conferiti, con provvedimento adeguatamente motivato, soltanto a condizione che la correlata professionalità non fosse rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione (Cass. Civ. Sez. Lav., 22.02.2017, n. 4621). Inoltre, il pur essendo formalmente sprovvisto di dirigenza, aveva CP_1 CP_1 proceduto alla nomina di una figura apicale in spregio dell'art. 9, c. 2., del CCNL del 31.03.1991 a norma del quale: “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale di cat. D. Sulla base di tali criteri, per il riconoscimento della titolarità della P.O., l'ente valuterà la posizione professionale e culturale di tutti gli eventuali aspiranti comunque collocati nella categoria D”. Il Tribunale aveva errato anche nell'individuazione della normativa applicabile agli enti pubblici non dotati di dirigenza, non già quella contenuta nel CCNL 2016/18 (come sostenuta dal giudicante) bensì quella prevista nel CCNL del 1999 richiamando il parere dell' – Pt_2 Parte n. 1547 ai sensi del quale: “Quello che effettivamente rileva in materia è il rigoroso rispetto da parte dell'Ente dei criteri di conferimento dello stesso preventivamente adottati nell'osservanza dell'art. 9, c. 2, del CCNL del 31.3.1999”. La ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado era in conflitto anche con le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, emanate dall' CP_3 nell'anno 2020, e l'allegata bozza di Regolamento che ponevano in capo all'ente pubblico, prima dell'attivazione della proceduta prevista dall'art. 110 del TUEL, l'onere di effettuare una preliminare valutazione interna delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale di cat. D.
, sulla mancata applicazione, alla contestata procedura di assunzione dell'AR. Pt_4
, dell'art. 19 D.lgs. n. 165/2001, assumeva rilievo la Direttiva n. 10 del 2007 del Per_1 Dipartimento della funzione pubblica che, tra l'altro, prevedeva: “l'art. 19 c. 1 del D.Lgs 165/2001 (che costituisce una norma di principio cui le amministrazioni diverse da quelle statali debbono adeguarsi mediante esercizio della loro autonomia organizzativa) stabilisce che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale “si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, alle attitudini e delle capacitò professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro”. Il CP_1 aveva palesemente violato anche tale diposizione. Né poteva assumere rilievo alcuno il possesso, da parte della neoassunta, dell'attestazione relativa al c.d. “protocollo Itaca”, non trattandosi di titolo specializzante ma solo ed esclusivamente di percorso formativo comunemente accessibile a tutti, anche ai dipendenti già in forze presso il Comune. Con il secondo motivo affermava che non era stata valutata, nella fase antecedente all'affidamento dell'incarico, la presenza di personale interno dotato di adeguate capacità, conoscenze e competenze, idonee a ricoprire l'incarico poi affidato all'AR. . Per_1
Così agendo era stato violato il corrispondente obbligo di motivazione degli atti inerenti alla procedura comparativa di valutazione dei titoli e del merito. Tale illegittimo diniego aveva 6
dato origine ad un danno da perdita di chance che doveva essere considerato quale “entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. n. 18207 del 2014)”. Detto altrimenti, la violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 era qualificabile quale inadempimento contrattuale della p.a., suscettibile di produrre danno risarcibile.
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. non avendo l'appellante indicato le modifiche volute alla sentenza impugnata, né vi era prova, in virtù delle difese prospettate, della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. Nel merito, l'appellato chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con riguardo alla prima censura, osservava che l'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 aveva un ambito di applicazione circoscritto alla sola dirigenza, figura di cui il ra CP_1 CP_1 sprovvisto e, pertanto, la nomina delle figure apicali spettava al Sindaco in conformità al Regolamento dei servizi dell'ente ed al CCNL di riferimento. E così aveva agito il Sindaco del ex art. 20 del Regolamento interno. Tale norma si applicava a tutte le Controparte_1 assunzioni, quindi anche a quelle ex art. 110 Tuel. Non vi era stata violazione del principio di trasparenza: il con Controparte_1 Determinazione n. 116/2020, aveva indetto una selezione per l'assunzione, ex art. 110 Tuel, di un istruttore direttivo tecnico, categoria “D”. La nomina a posizione organizzativa era avvenuta successivamente, all'esito della procedura, con decreto del Sindaco ai sensi del Regolamento interno e della normativa in materia. Nulla aveva o avrebbe impedito all'appellante di partecipare alla suddetta selezione pubblica;
tuttavia, non vi aveva partecipato né aveva impugnato la procedura indetta ex art. 110 Tuel all'esito della quale, con decreto motivato (n. 4/2020), il Sindaco aveva nominato l'AR. . Per_1 L'appellante non correttamente aveva accomunato le figure dirigenziali e le posizioni organizzative, né la necessità di interpello poteva derivare, come sostenuto dall'appellante, dalla “provenienza” eurounitaria dei fondi posti a copertura dell'incarico. Infatti, gli incarichi di collaborazione per le attività del PNRR erano stati conferiti ex art. 7, c. 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001: si trattava di collaborazioni esterne, senza alcun vincolo di subordinazione, in coerenza a quanto disposto dall' . Parte_5 Il aveva prima verificato l'esistenza di risorse interne interessate a Controparte_1 svolgere le funzioni di cui al PNRR, finanziate coi fondi appositi, attraverso interpello (previsto per le nomine di collaboratori ex art.7 commi 6 e 6 bis del d. Lgs 165/2001), e poi pubblicato l'avviso pubblico. L'orientamento Aran citato dall'appellante chiariva ulteriormente la legittimità dell'operato della p.a.; infatti, era ivi prevista la possibilità, per l'ente pubblico, di nominare la posizione organizzativa all'interno della macroarea “D”, a nulla rilevando le preesistenti distinzioni in “D 1, D 2, D 3”, se non per aspetti meramente economici. L'operato del era corretto e l'appellante non aveva subìto alcun danno. La CP_1 sua posizione organizzativa non era stata revocata, ma era giunta alla naturale scadenza. Non aveva perso alcuna chance di divenire dirigente poiché non vi era mai stata alcuna nomina a dirigente di nessun'altro soggetto. L'AR. era stata nominata quale Per_1 collaboratrice esterna, all'esito di una procedura pubblica strutturata secondo le norme vigenti in materia. Il gravame doveva, dunque, essere rigettato nel merito.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 7
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'eccezione, proposta dal di inammissibilità dell'appello CP_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c.. La Suprema Corte (ex multis, Cass. Civ. 14 settembre 2017, n. 21336; Cass. Civ., Sez. IV, 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. Civ., Sez. 1, 6 settembre 2021, n. 24048) hanno ripetutamente affermato che la previsione contenuta nell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con un diverso contenuto, ma che si individui in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e che si espongano argomentazioni da contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno inoltre affermato il seguente principio
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). L'atto di appello è conforme alle prescrizioni normative, emergendo chiaramente le ragioni della doglianza mossa al provvedimento di primo grado, potendosi chiaramente evincere il c.d. “quantum appellatum”. Avuto riguardo, poi, alla complessità delle questioni articolate con i motivi di impugnazione, non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., non apparando immediatamente evincibile né l'inammissibilità, né la manifesta infondatezza dell'appello.
5. L'appellante con le censure articolate ha contestato il mancato avvio della procedura ex art. 19 D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, il mancato interpello, con conseguente perdita di chance professionale di rivestire il ruolo apicale che aveva già rivestito nella fase antecedente all'assunzione dell'AR. . Per_1 Procedendo alla cognizione delle doglianze rassegnate, va preliminarmente rilevato come agli atti risulti incontroverso che il ia un ente c.d. “senza dirigenza” Controparte_1
e le figure di vertice siano rappresentate dalle c.d. “posizioni organizzative”, che non determinano l'inquadramento in una categoria contrattuale, bensì il conferimento della relativa posizione di responsabilità con correlato benefico economico: “In ipotesi di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non determina l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma esclusivamente l'assegnazione di una posizione di responsabilità, con connesso beneficio economico. Conseguentemente, venuta meno tale responsabilità, per effetto di una nuova organizzazione impressa agli uffici dall'amministrazione, non può mantenersi alcun diritto alla posizione organizzativa”. (Cass. civ. sez. lav., 12/07/2022, n. 22017). I responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono, dunque, titolari di posizioni organizzative. Ciò posto, l'assunto dell'appellante, nonostante le precipue considerazioni sul punto esposte nell'impugnata sentenza, omette di considerare che l'art. 109 D. Lgs. 267/2000, dopo aver disciplinato, al comma 1, il conferimento di funzioni dirigenziali, al comma 2 ha dettato una precipua disciplina per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, per i quali è previsto: “le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 8
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. La disciplina contrattuale delle posizioni organizzative (PO) trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993 (poi modificato e integrato dal D.lgs. n. 396/1997 e trasfuso nell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, successivamente modificato dal D. lgs. n. 150/2009) che demanda la regolamentazione di dettaglio alla contrattazione collettiva. L'area delle posizioni organizzative negli Enti locali nasce, quindi, con il CCNL 31 marzo 1999, ove queste sono disciplinate, dagli artt. 8 e segg., che regolano il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali. In particolare, l'art. 9, c. 2, dispone che: “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”. Tale impianto normativo è stato confermato anche dei successivi CCNL (art. 11 CCNL 22 gennaio 2004, artt. 13 ss. CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018). Le modalità di conferimento e di revoca di tali incarichi sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, nel rispetto dei princìpi di carattere generale dettati dal menzionato art. 9: gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale già in forze presso l'ente (ordinariamente della categoria D). Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Palmi, al Capo II, artt. 4 – 7, disciplina l'area delle posizioni organizzative e, al Capo IV, art. 20, dispone che gli incarichi di responsabile di struttura apicale sono conferiti dal Sindaco, a soggetti collocati nella categoria “D”, tenuto conto di alcuni imprescindibili elementi: “natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati;
b) complessità della struttura organizzativa;
c) requisiti culturali posseduti;
d) attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate, dei risultati ottenuti e degli esiti delle valutazioni;
e) esperienze possedute;
f) specifiche competenze organizzative”. L'atto che conferisce la posizione organizzativa è soggetto ad obbligo di motivazione che “deve essere operata ed espressamente diretta anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione" (Cass. 16247 del 2014). Inoltre, “ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa” (Cass. n. 25083 del 2018). Da quanto fin qui esposto emerge che la disciplina delle posizioni organizzative non può identificarsi o ritenersi sovrapponibile alla disciplina degli incarichi dirigenziali e non può ritenersi applicabile alle posizioni organizzative la disciplina dettata per gli incarichi dirigenziali. L'art. 19 D.lgs. n. 165/2001 riguarda esclusivamente la categoria dirigenziale, diversamente regolamentata rispetto alle posizioni organizzative. La nomina delle figure apicali di un ente senza dirigenza, come sopra accennato anche nell'esaminare l'art. 20 del Regolamento dell'Ente, spetta al Sindaco ex art. 109, c. 2, TUEL:
“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere 9
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. Non si riviene né alcun precetto, né esplicito, né ricavabile da un'interpretazione sistematica, che crei preclusione all'attribuzione di tali incarichi, con provvedimento motivato, nel rispetto delle modalità Previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, a personale esterno reclutato ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo cui il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire - in combinato disposto con il Regolamento dei Servizi dell'Ente. Tale Regolamento, all'art. 24, dispone che: “Il Sindaco, previa adeguata pubblicità ed utilizzazione di procedure comparative, può conferire incarichi di responsabile di strutture apicali con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli del in possesso dei requisiti CP_1 di legge per la qualifica da ricoprire”. Ne consegue che l'ente, nel caso in cui necessiti di una figura professionale dotata di particolari caratteristiche curriculari, può “attingere” all'esterno dell'organico comunale, senza che questo integri violazione di norma alcuna. L'esercizio della discrezionalità amministrativa è bilanciato, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dall'obbligo di motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico medesimo. La legge impone il previo assolvimento di un obbligo di natura informativa, che può coincidere con l'obbligo di pubblicazione del bando e degli atti propedeutici con modalità tali da informare della decisione anche gli stessi dipendenti interni.
6. L'appellante ha contestato l'affidamento dell'incarico esterno all'AR. Per_1 anche sotto il profilo da ultimo accennato, lamentando che il non avrebbe CP_1 correttamente adottato la procedura prevista nell'art. 110 del TUEL.. Tale assunto non appare assistito da solo ad esaminare l'iter amministrativo Pt_6 che ha condotto alla nomina esterna. Con Delibera di G.C. n. 339/2019 del 20.12.2019 e la successiva n. 66/2020, del 11.2.2020 (di rettifica ed integrazione della precedente) l'amministrazione deliberava:
“appare inoltre necessario procedere all'assunzione a tempo parziale (24 ore mensili, pari al 66,67% della prestazione lavorativa) e determinato, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i., ed art. 24 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, di una figura di “Istruttore direttivo tecnico” - categoria “D” per un periodo di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile/prorogabile, al fine di potenziare il personale in servizio presso le strutture tecniche dell'Ente, con particolare riguardo alle funzioni da espletare in materia urbanistica, edilizia e governo del territorio;
a tal fine, si procederà ad esperire idonea selezione pubblica, per come previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (si precisa che tale specifica previsione di assunzione modifica quanto previsto in sede di programmazione dei fabbisogni 2019/2021, ove era prevista l'assunzione - a tempo parziale e determinato - ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., di una figura di “Istruttore direttivo tecnico” - categoria “D”, previsione assunzionale da considerarsi integralmente sostituita dalla presente)”. A precisazione di quanto stabilito, con la nota prot. n. 1933/2020, il Comune attribuiva il carattere di preferenza, nella scelta del candidato, al possesso di taluni specifici requisiti: il possesso dell'accreditamento quale “Esperto Protocollo Itaca” e il possesso di un 10
documentato percorso formativo in materia di pianificazione strategica e programmazione comunitaria. Con Determina n. 66 R.G. del 30.01.2020, il provvedeva alla “Approvazione CP_1 avviso pubblico e indizione selezione per il conferimento di 1 (uno) incarico di “Istruttore direttivo Tecnico” – cat. D, con contratto a tempo parziale e determinato, ex art. 110, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.”. Con verbale del 03.03.2020 la commissione esaminatrice (nominata con Determina n. 154 del giorno 02.03.2020) stabiliva che i nove candidati esterni erano idonei al ruolo da ricoprire, rimandando al Sindaco la scelta, in base ai colloqui con i candidati e ai relativi curricula. Il Sindaco, in esito ai colloqui effettuati in data 09.03.2020, individuava il candidato e con decreto sindacale n. 4 del 11.03.2020, conferiva l'incarico di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. “D” ex art. 110 c. 1, del D. Lgs 267/2000, 4 contratto parziale per 24 h settimanale, all'AR. motivandolo come di seguito: “il candidato prescelto è risultato Persona_2 essere in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico, ed in particolare di possedere l'accreditamento quale “Esperto Protocollo Itaca” e di essere provvisto di un documentato percorso formativo in materia di pianificazione strategica e di programmazione comunitaria, e che lo stesso, nel corso del colloquio conoscitivo, ha dimostrato di essere in possesso di particolari attitudini in relazione al posto da ricoprire, oltre che di ottime capacità relazionali e adeguate motivazioni di crescita professionale” Con Decreto Sindacale n. 9 del 18.03.2020, il Sindaco individuava la posizione organizzativa l'AR. e questa veniva nominata Capo Area 5 – “Servizi al Per_1 Territorio” fino al momento, come detto, “retta” in posizione apicale dall'AR. Parte_1
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[...] Già preliminarmente, l'ente pubblico, con la Delibera n. 339/2019, aveva valutato insufficienti le risorse interne e, di conseguenza, aveva ritenuto necessario affidare l'incarico a soggetti esterni con competenze peculiari. I provvedimenti amministrativi che si erano susseguiti ed avevano condotto all'adozione del provvedimento finale di assunzione dell'AR. rispondono ai Per_1 dettami normativi di trasparenza, pubblicità e motivazione. Ricostruito come sopra l'operato della P.A., limitatamente alle questioni attinenti al rapporto di lavoro privatistico, unico conoscibile da parte di questa Corte, deve concludersi che esso è stato conformato al rispetto del disposto normativo e non si rinviene alcuna lesioni arrecata all'AR. . Pt_1 Questi aveva ricoperto l'incarico fino alla scadenza. La natura dell'incarico, per espressa disposizione normativa (art. 3 Regolamento dei Servizi del Comune) era temporanea e non dava luogo ad alcuna pretesa, né, come già esposto, il avrebbe dovuto essere interpellato, posto che le norme sul conferimento Pt_1 di posizioni organizzative per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale tale interpello non contemplano, né la precedente titolarità dell'incarico poteva conferirgli alcun titolo di poziorità. Invero, per consolidata giurisprudenza, “non può configurarsi alcun diritto dei dipendenti pubblici ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni “(cfr. sul punto, ex plurimis, Tar Campania - Napoli, Sez. VI, 22/07/2015, n. 3875; T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. III, 07/03/2024, n.235).
“In ipotesi di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non determina l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma esclusivamente l'assegnazione di una posizione di responsabilità, con connesso beneficio 11
economico. Conseguentemente, venuta meno tale responsabilità, per effetto di una nuova organizzazione impressa agli uffici dall'amministrazione, non può mantenersi alcun diritto alla posizione organizzativa. (Cass. civ. sez. lav., 12/07/2022, n. 22017). Il riordino della struttura amministrativa, infatti, rientra tra le prerogative dell'amministrazione, così come la valutazione delle necessità e dei bisogni in relazione ad un determinato incarico da attribuire per lo svolgimento di peculiari mansioni ed attività.
6.1. Solo ai fini di una compiuta disamina degli elementi di fatto e diritto esposti dall'appellante, va osservato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, riguardano la regolamentazione degli incarichi dirigenziali e non al conferimento della P.O. in un comune privo di qualifica dirigenziale. A titolo esemplificativo, si rileva che il principio di diritto, affermato da Cass. 9856/2024, richiamato nella note scritte depositate dall'appellante il 25.02.2025 non è conferente rispetto alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, posto che la vicenda oggetto dell'esame della Suprema Corte, decisa con la citata sentenza n. 9856/2024, riguardava le domande risarcitorie formulate per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, proposte a seguito della cessazione dell'incarico dirigenziale a termine, già prorogato, disposta dall'Amministrazione del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo. Analogamente deve dirsi per l'ordinanza emessa da Cass., S.L., Ord. 25442/2024, richiamata nelle note depositate il 03.12.2024, in cui il tema controverso non era l'applicabilità dell'art. 19 D. Lgs per le P.O. nei comuni privi di qualifica dirigenziale bensì la permanenza in servizio per tutta la durata quinquennale dell'incarico dirigenziale perché tale designazione, stante il raggiungimento dei 65 anni d'età nel 2014 e il conseguente collocamento in quiescenza, era preclusa da una norma regolamentare che prevedeva, per l'incarico dirigenziale, una durata non inferiore a due anni. Nulla in questo giudizio è riconducibile alle fattispecie nell'ambio delle quali sono stati emessi i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, sì che i principi ivi affermati non possono ritenersi applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio e non possono esserne regolatori.
7. Per i motivi esposti, deve addivenirsi alla conclusione che non è configurabile in capo al ricorrente/appellante alcuna chance, la cui perdita debba/possa essere risarcita. A termini generali deve essere richiamato che è ben configurabile un danno da perdita di chance nelle ipotesi di illegittimo diniego di una posizione organizzativa, ove sussista la prova concreta ed effettiva della occasione perduta (Cass. Civ. Sez. Lav., 21/01/2022, n.1884). La nozione di chance che viene in rilievo, anche ai fini della liquidabilità economica del danno, diversamente dalla mera aspettativa di fatto, consiste in una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico ed eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile) bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato ma alla mera possibilità di conseguirla (Cass. civile sez. lav., 16/02/2025, n. 3974; Cass. n. 24050/2023, Cass. n. 12906/2020, Cass. n. 7570/2019,Cass. n. 13489/2018). Nella fattispecie in esame il ricorrente/appellante non era ex se titolare di un situazione giuridica preferenziale all'attribuzione della P.O. (cfr. in particolare, i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati sub 6), né è stato rinvenuto comportamento o atto della P.A. 12
compiuto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buonafede alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve costantemente essere improntata. Nell'espletamento della procedura di assunzione non è stata violata alcuna norma posta a tutela dei dipendenti interni, segnatamente l'art. 19 D. Lsg. n. 165/2001, poiché tale norma non trova applicazione alla disciplina delle posizioni organizzative ma solo ed esclusivamente con riguardo alle figure dirigenziali e trova applicazione presso gli enti pubblici nei quali è istituita la dirigenza. Non sussisteva, quindi, in capo al ricorrente/appellante alcuna pregressa e pozione, rispetto ad altri, possibilità di conseguire un risultato, la cui perdita sia stata cagionata da atti e comportamenti del e che possa dar luogo al risarcimento invocato. CP_1 L'appello va, dunque, rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore dichiarato € 40.056,75 - in complessivi € 9.991,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_7 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1035/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 14.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti