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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4059/2010 R.G.
T R A
anche in qualità di erede universale dell'originaria attrice Parte_1 A_ rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Maria Pia Lagreca;
- ATTORE -
E
e rappresentati e difesi giusta procura NT Parte_2 Parte_3 in atti dagli avv.ti Pasquale Difonzo e Domenico Difonzo;
- CONVENUTI –
N O N C H E'
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Lorusso;
CP_2
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Eredi di Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: Impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.04.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti (20 + 20) di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per parte attrice (in sede di atto di citazione):
“1) Dichiarare la IG.ra erede del IG. e, per l'effetto, riconoscere A_ Persona_3 alla stessa la titolarità di un complesso delle attività della successione pari al valore della propria quota di riserva ex art.537 c.c.; 2) Dichiarare inefficace nei confronti della istante quale legittimaria riservataria, le disposizioni contenute nel testamento pubblico del
22.11.2007, ricevuto dal Notaio Dott.ssa di AM, Rep. n°273 ultime Persona_4 volontà, registrato a Gioia del Colle il 13.11.2008 al n°12182 a seguito di richiesta di registrazione avanzata dalla IG.ra allo stesso notaio in data 21.10.2008, Rep. Persona_2
n°68883, Racc.n°18533, limitatamente alla parte in cui lede la porzione legittima spettante alla istante;
3) Ridurre conseguentemente le disposizioni testamentarie relative ai beni immobili a favore della IG.ra , della parte che eccede la quota disponibile e lede la quota A_ di riserva spettante alla stessa istante;
4) Determinare, individuare ed assegnare alla IG.ra
la quota di riserva spettantele corrispondente alla legittima sull'attivo netto A_ della successione;
5) Determinare la quota materiale di spettanza di ciascun condividente sulla base della rispettiva quota di partecipazione all'eredità così come risultante a seguito di riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate ed, in caso di divisibilità, provvedere alla sua assegnazione con o senza conguaglio con ordine al detentore di rilasciare la quota in favore dell'assegnatario; in caso di accertata indivisibilità darsi luogo alla vendita nei modi di legge, assegnando il ricavato di questa ai singoli coeredi;
6) Dichiarare i convenuti tenuti a rendere il conto dei frutti civili percepiti dalla parte di immobili costituenti la quota da assegnarsi alla IG.ra e condannare gli stessi convenuti a corrispondere in A_ favore dell'attrice la quota di frutti di sua spettanza;
7) Ordinare in ogni caso al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Bari, con totale esonero di ogni sua responsabilità, di procedere a tutte le necessarie trascrizioni ed annotazioni;
8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
Per i convenuti e (in sede di NT Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione):
“1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG. , nato ad [...] il [...], quivi res. a via Calore, Parte_1
19 (c.f. ); 2) In via principale rigettare in toto la domanda avversa, CodiceFiscale_1 previa declaratoria di piena validità del testamento impugnato;
In accoglimento delle domande riconvenzionali:- 3) Accertare e dichiarare, ai danni dei coniugi e , A_ Parte_1 la nullità, in seguito a dolo per vizio del consenso dei coniugi e , Persona_3 Persona_2 relativamente all'atto di vendita del 2.5.1994 a mezzo Notar (rep.99211) da intendersi Per_5 di donazione in conto di legittima nei soli confronti dell'attrice e non anche del coniuge
, come da querela di falso che gli stessi convenuti avanzano in via principale (come Pt_1 evidenziato sub- B nella narrativa) e di cui ne chiedono l'accoglimento; e per l'effetto, 4)
Accertare e dichiarare che il valore della quota parte (1/2) del cespite così come donato dal de cuius alla (fg. 158 p.lla 3079) con l'atto di cui sopra, è pari (ovvero superiore) A_ al valore della quota di legittima eventualmente spettante all'attrice; 5) Inoltre, previo accertamento:- che il genitore e de cuius, , negli ultimi 8 anni di vita, affetto da Persona_3 gravissime patologie respiratore, era bisognoso di cure ed assistenza continua, non essendo in grado di soddisfare da solo le eIGenze ed i compiti della vita quotidiana;
- che per soddisfare tali eIGenze del genitore, in quanto obbligati ex art.433 e segg. c.c., i germani CP
, , e , si sono prodigati nell'assistenza
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 continua, diurna e notturna, sopportando anche spese e disagi per permettere al genitore medesimo di poter usufruire di terapie e cure idonee presso Ospedali e ambulatori privati, nel completo disinteresse dell'altra figlia;
l'On. Tribunale vorrà condannare A_
l'attrice al pagamento in favore degli altri germani convenuti, , A_ NT
, e della somma di E.65.000,00 per la causale di cui al punto sub) "D" Pt_2 CP_2 Pt_3 della narrativa, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero a scomputarla dalla quota di legittima eventualmente spettantele;
6) Accertare che il fabbricato dei coniugi A_
e , edificato dagli stessi nella p.lla 3079 del fg.158, sul confine con la p.lla 378 Parte_1 del fg.158 dei convenuti, come dedotto sub-"E" della narrativa, senza il rispetto della distanza di almeno mt.5 dal confine, o di altra distanza prevista dalle norme urbanistiche vigenti, è in violazione di dette norme nonché di quelle civilistiche, e per l'effetto condannare in solido i coniugi e alla relativa demolizione nella fascia di rispetto di cui A_ Parte_1 sopra. 7) Condannare i coniugi e al pagamento in favore dei A_ Parte_1 convenuti delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché ad ogni spesa conseguenziale per rimuovere gli effetti della trascrizione dell'atto di citazione sui beni ereditari, e relativo risarcimento di tutti i danni da quantificarsi nell'ambito del valore della fascia per il contributo dichiarato”.
Per il convenuto (in sede di comparsa di costituzione): CP_2
“1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG. , nato ad [...] il [...], quivi res. a via Calore, Parte_1
19 (c.f. ); 2) In via principale rigettare in toto la domanda avversa, CodiceFiscale_1 previa declaratoria di piena validità del testamento impugnato;
In accoglimento delle domande riconvenzionali:- 3) Accertare e dichiarare, ai danni dei coniugi e , A_ Parte_1 la nullità, in seguito a dolo per vizio del consenso dei coniugi e , Persona_3 Persona_2 relativamente all'atto di vendita del 2.5.1994 a mezzo Notar (rep.99211) da intendersi Per_5 di donazione in conto di legittima nei soli confronti dell'attrice e non anche del coniuge
, come da querela di falso che gli stessi convenuti avanzano in via principale (come Pt_1 evidenziato sub- B nella narrativa) e di cui ne chiedono l'accoglimento; e per l'effetto, 4)
Accertare e dichiarare che il valore della quota parte (1/2) del cespite così come donato dal de cuius alla (fg. 158 p.lla 3079) con l'atto di cui sopra, è pari (ovvero superiore) A_ al valore della quota di legittima eventualmente spettante all'attrice; 5) Inoltre, previo accertamento: - che il genitore e de cuius, , negli ultimi 8 anni di vita, affetto da Persona_3 gravissime patologie respiratore, era bisognoso di cure ed assistenza continua, non essendo in grado di soddisfare da solo le eIGenze ed i compiti della vita quotidiana;
- che per soddisfare tali eIGenze del genitore, in quanto obbligati ex art.433 e segg. c.c., i germani CP
, , e , si sono prodigati nell'assistenza
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 continua, diurna e notturna, sopportando anche spese e disagi per permettere al genitore medesimo di poter usufruire di terapie e cure idonee presso Ospedali e ambulatori privati, nel completo disinteresse dell'altra figlia;
l'On. Tribunale vorrà condannare A_
l'attrice al pagamento in favore degli altri germani convenuti, , A_ NT
, e della somma di E.65.000,00 per la causale di cui al punto sub) "D" Pt_2 CP_2 Pt_3 della narrativa, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero a scomputarla dalla quota di legittima eventualmente spettantele;
6) Accertare che il fabbricato dei coniugi A_
e , edificato dagli stessi nella p.lla 3079 del fg.158, sul confine con la p.lla 378 Parte_1 del fg.158 dei convenuti, come dedotto sub-"E" della narrativa, senza il rispetto della distanza di almeno mt.5 dal confine, o di altra distanza prevista dalle norme urbanistiche vigenti, è in violazione di dette norme nonché di quelle civilistiche, e per l'effetto condannare in solido i coniugi e alla relativa demolizione nella fascia di rispetto di cui A_ Parte_1 sopra. 7) Condannare i coniugi e al pagamento in favore dei A_ Parte_1 convenuti delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché ad ogni spesa conseguenziale per rimuovere gli effetti della trascrizione dell'atto di citazione sui beni ereditari, e relativo risarcimento di tutti i danni da quantificarsi nell'ambito del valore della fascia per il contributo dichiarato”.
Per il terzo chiamato (in sede di comparsa di costituzione e Parte_1 risposta):
“A) In rito, dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda di impugnativa del testamento proposta dalla IG.ra e sulla querela di falso A_ avanzata dai convenuti in favore del Tribunale di Bari, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. B) Nel merito, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, come sopra sollevata, dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 1442 c.c. dell'azione di annullamento dell'atto per notar Dott. da AM del 02.05.1994 Rep. n°99211 e, Per_5 per l'effetto, rigettare la domanda dei convenuti avanzata nei confronti del IG. . Parte_1
C) In via subordinata, rigettare la domanda di annullamento proposta dai convenuti perché assolutamente infondata per i motivi in premessa narrati. D) in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, come sopra sollevata, rigettare la proposta querela di falso perché improponibile per le ragioni in premessa narrate. E) Rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dai conventi nei confronti del IG. , perché completamente destituita di Parte_1 ogni fondamento. F) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite”.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 17.02.2009 ha convenuto dinanzi alla A_
Sezione distaccata di AM (giudizio iscritto al N. 124/2009 R.G.) la madre ed Persona_2
i germani , e deducendo NT Parte_2 CP_2 Parte_3 che in data 03.06.2008 era deceduto in AM , il quale con testamento pubblico del Persona_3
22.11.2007, ricevuto dal Notaio Dott.ssa di AM (Rep.n°273, registrato a Gioia Persona_4 del Colle il 13.11.2008 al n°12182), aveva devoluto alla moglie l'usufrutto su tutti Persona_2
i suoi beni immobili nominandola altresì erede universale dei suoi beni mobili, ed ai figli CP
, e il suo restante patrimonio;
che ella era dunque stata del tutto pretermessa Pt_2 CP_2 Pt_3 con conseguente lesione della quota di legittima spettante ai sensi dell'art. 542 c.c.
Tutto ciò premesso, ha esperito azione per la riduzione delle suddette disposizioni testamentarie riguardanti i beni immobili nei limiti in cui avevano leso la quota di legittima a lei spettante, con conseguente reintegrazione della stessa nei termini indicati dall'art. 560 c.c. nonché con condanna dei convenuti a corrispondere anche la sua quota di frutti civili, col favore delle spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa depositata il 12.05.2009 si sono costituiti Persona_2 CP
, e contestando quanto ex adverso
[...] Parte_2 CP_2 Parte_3 dedotto e proponendo una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di nullità per dolo di un atto pubblico del 2.05.1994 con cui solo formalmente sarebbe stata venduta da parte del de cuius e dalla a ed al di lei coniuge la proprietà di un Per_2 A_ Parte_1 fondo rustico sito in agro di AM alla C.da Lago Passarello, benché i danti causa fossero convinti di effettuare un atto di donazione in conto di legittima, tant'è che non venne data lettura dell'atto in loro presenza da parte del Notaio rogante dott. (sul punto hanno anche spiegato querela di Per_5 falso in via incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c.).
Hanno formulato ulteriori domande riconvenzionali volte, da una parte, alla condanna dell'attrice a rimborsargli pro quota ai sensi degli artt. 433 e 2031 c.c. per un importo di € 65.000,00 gli oneri sostenuti dagli altri germani per l'assistenza morale e materiale del genitore durante tutta la sua lunga malattia, atteso il disinteresse dell'attrice (circostanza pure evidenziata dal de cuius nel testamento) e, dall'altra, alla riduzione in pristino di un immobile edificato dall'attrice sul suolo predetto in violazione delle distanze legali, il tutto previa richiesta di chiamata in causa di
Parte_1
Autorizzata detta chiamata ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., il si è costituito Pt_1 in giudizio con comparsa depositata il 5.01.2010, deducendo preliminarmente la competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., ed eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c., la improponibilità della spiegata querela di falso nonché la infondatezza delle restanti domande ed eccezioni proposte dai convenuti.
Con ordinanza del 20.02.2010 il G.U. a norma dell'art. 83-ter disp. att. c.p.c., ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, che con successivo decreto dell'01.04.2010 l'ha riassegnata alla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Bari, previa nuova iscrizione a ruolo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, il G.I. con ordinanza del 24.10.2011 ha disposto trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero, che è intervenuto all'udienza del 19.12.2011.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali e di copiose prove orali
(interrogatori formali e prove testimoniali), ammesse con ordinanza resa all'udienza dell'11.06.2011; all'esito è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 24.05.2014 ma successivamente è stata interrotta all'udienza del 6.02.2017, stante l'intervenuto decesso di Persona_2
Dopo la riassunzione effettuata su istanza di e la nuova costituzione in A_ giudizio in data 20.11.2017 di , e NT Parte_2 CP_2 Pt_3
ed in data 06.12.2017 di è proseguito il giudizio nella contumacia degli
[...] Parte_1 eredi di (considerato che i figli , Persona_2 NT Parte_2 CP_2
e si sono ricostituiti in giudizio in proprio “limitatamente ed
[...] Parte_3 esclusivamente nella qualità e nelle posizioni processuali e sostanziali originarie – quali convenuti ed attori in riconvenzionale – così come individuate nella comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali dell'11.05.2009… nella esclusiva e limitata qualità di originari contraddittori di cui innanzi, si riportano a tutte le proprie difese…”).
All'udienza del 7.01.2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione non definitiva sulla querela di falso e sulle altre domande riconvenzionali.
Con sentenza non definitiva n. 4653/2019 del 22.10.2019 (pubblicata il 17.12.2019), il
Tribunale di Bari ha così provveduto: “
1. visto l'art. 225 c.p.c., rigetta la querela di falso proposta in via incidentale dai convenuti , , e CP_2 Parte_3 Parte_2 NT nei confronti dell'attrice e del terzo chiamato in causa al punto 3) delle A_ Parte_1 conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice ed al terzo chiamato in causa le spese relative al procedimento A_ incidentale di querela di falso, che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta;
4. rigetta nei termini di cui in parte motiva la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta;
5. Provvede con separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo della causa in relazione alle domande principali proposte dall'attrice ed alle relative eccezioni avanzate dai convenuti;
6) rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle restanti spese del giudizio”.
Contestualmente il Tribunale con ordinanza del 22.10.2019 ha disposto C.T.U. nominando quale proprio ausiliario l'ing. al fine di: “individuare, descrivere e stimare i beni Persona_6 immobili, mobili e crediti che compongono la massa ereditaria riveniente dalla successione del defunto secondo i criteri dettati dall'art. 556 c.c. ed alla luce delle risultanze in atti Persona_3
(e in particolare non ricomprendendo nell'asse il fondo oggetto dell'atto pubblico del 2.05.1994 a rogito notar ) determinando la quota di cui il de cuius poteva disporre e le conseguenti quote Per_5 di riserva sia a norma dell'art. 542 c.c. che dell'art. 537, ed accertando (sempre con 2 distinte ipotesi) se e per che porzione sia stata lesa la quota di legittima spettante alla figlia a seguito A_ delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del de cuius datato 22.11.2007, e in caso affermativo individuando con quale modalità debbano essere ridotte le disposizioni lesive e reintegrata la detta quota tenuto conto del disposto di cui all'art. 560 c.c., riferendo infine ogni ulteriore circostanza di natura tecnica ritenuta utile alla decisione ed adoperandosi concretamente per addivenire alla conciliazione della lite”.
Depositate la C.T.U. estimativa in data 20.01.2021 e la relazione integrativa in data
30.07.2021 (atta quest'ultima a tenere conto anche del valore dell'usufrutto disposto dal testatore in favore del coniuge), il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 15.04.2022 è deceduta l'attrice ed in data 07.02.2023 si è costituito A_ in giudizio il marito quale erede universale della stessa, riportandosi Parte_1
“integralmente a tutti gli atti depositati per la Sig. e alle conclusioni ivi rassegnate A_ in favore del erede universale”. Parte_1
Con decreto del 16.03.2024 il Giudice, visti gli obiettivi prefissati dal PNRR, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni ed ha invitato parte attrice a formulare ai convenuti una proposta conciliativa e a questi ultimi ad assumere una posizione chiara e motivata sulla stessa con nota scritta da inviare al difensore della controparte, contenente argomentazioni sintetiche e dettagliate sulle ragioni di un eventuale dissenso alla consensualizzazione della causa.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata introitata a sentenza per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, cui sono stati concessi i termini ridotti (20 +
20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del
Tribunale in composizione collegiale (al pari della sentenza parziale già emessa), visto e considerato che la presente causa era già pendente alla data del 01.03.2023.
Nel merito, la domanda attorea di riduzione per lesione di legittima è fondata e va accolta.
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità.
La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
Peraltro, quando - come nel caso di specie - la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria.
Il legittimario pretermesso dal testatore, escluso - in quanto tale - dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (Cass. Civ., Sez. 2, n. 35 del 05.01.1967).
Ciò in quanto, al momento dell'apertura della successione, il legittimario non è coerede e, dunque, non ha titolo a partecipare alla divisione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, n. 12221 del
30.05.2014 secondo cui i legittimari acquistano la qualità di eredi soltanto all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, restando altrimenti estranei alla comunione ereditaria).
Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in tal caso, ai sensi dell'art. 457 comma
II c.c., il legittimario non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati.
Ciò premesso, l'originaria attrice ha domandato l'accertamento della lesione della quota di legittima in conseguenza delle disposizioni testamentarie del de cuius . Persona_3
Infatti, dal testamento pubblico oggetto di causa emerge come il de cuius abbia inteso dividere direttamente il proprio patrimonio tra la moglie ed i figli Persona_2 NT
, e “escludendo” la figlia Parte_2 CP_2 Parte_3 A_
Pertanto, risulta pacifico che l'attrice sia stata totalmente pretermessa per effetto delle suddette disposizioni (anche in considerazione del contenuto della sentenza non definitiva n. 4653/2019 del
22.10.2019, pubblicata il 17.12.2019, con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la querela di falso proposta dai convenuti).
Devesi pertanto accogliere, la domanda di riduzione delle suddette disposizioni testamentarie poiché con le stesse è stata lesa la quota di legittima spettante all'originaria attrice legittimaria.
Acclarata la lesione, occorre stabilire la quota di legittima riservata a parte attrice al fine di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in misura tale da garantire la reintegrazione in favore della stessa. Nel caso di specie trova applicazione la disposizione dell'art. 542 comma II c.c. che, nel concorso di coniuge e più figli, individua in 1/2 patrimonio del defunto la quota riservata ai figli, da dividersi in parti uguali tra loro, e in 1/4 quella riservata al coniuge, mentre la quota disponibile è pari al restante 1/4 del citato patrimonio.
Ne consegue che la quota riservata a ciascun figlio è pari a 1/10 (ovvero 1/2÷5) mentre la quota riservata alla moglie è pari a ¼, così come quella disponibile (che deve Persona_2 essere devoluta in parti uguali in favore dei figli , NT Parte_2 Pt_3
e nel rispetto della volontà testamentaria, atteso che nel testamento è dato
[...] CP_2 leggersi: “…qualora mia figlia dovesse chiedere la sua quota legittima, dispongo che la quota Per_1 disponibile dei miei beni vada ripartita in parti uguali fra i miei figli , , Parte_2 CP_2 Pt_3
e ”). Per_7
Pertanto, devesi dichiarare aperta la successione “testamentaria” di , nato in Persona_3
AM il 26.09.1930 e deceduto in AM in data 03.06.2008, accertandosi altresì che i suoi eredi sono i figli (e per essa i suoi eredi, essendo deceduta in corso di causa), Persona_2
(e per essa i suoi eredi, essendo deceduta in corso di causa), A_ NT
, e e che ai sensi dell'art. 542 comma II c.c., Parte_2 Parte_3 CP_2 la quota disponibile è pari ad 1/4 della massa ereditaria (fermo restando che la disponibile spetta per voluntas testatoris unicamente ai figli , e NT Parte_2 Parte_3
), la quota di riserva spettante ai summenzionati eredi è pari a complessivi 1/2 della CP_2 massa ereditaria (ovvero a 1/10 per ciascun figlio) mentre la quota riservata alla moglie Per_2
è pari a ¼.
[...]
Accertata la quota astratta di partecipazione alla comunione ereditaria che spetterebbe all'attrice legittimaria, occorre quantificarla economicamente ai fini della determinazione del conguaglio necessario a reintegrare la quota di quest'ultima, da ripartire tra gli altri coeredi.
Infatti, sia l'attore erede universale della defunta attrice Parte_1 A_ sia i convenuti e hanno espresso NT Parte_2 Parte_3 preferenza affinché la reintegrazione della quota di legittima di avvenga tramite A_ conguaglio in denaro piuttosto che in forma reale (cfr. le rispettive comparse conclusionali) – mentre nulla ha osservato rispetto alla modalità di reintegra indicata dal C.T.U. -, motivo CP_2 per il quale può procedersi in tal senso.
A tal proposito, il C.T.U. ing. nella relazione depositata in data 20.01.2021, Persona_6 ha stimato i beni immobili oggetto dell'asse ereditario con una valutazione peritale da cui non v'è motivo di discostarsi.
In particolare, egli ha stimato i beni relitti del de cuius al momento dell'apertura della successione, ovvero al 03.06.2008 (mediante devalutazione secondo gli indici ISTAT nel periodo di riferimento, dal giugno 2008 alla data dell'elaborato peritale, dell'importo stimato all'attualità – cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale depositato in data 20.01.2021), adottando il criterio di stima comparativo, ovvero un “procedimento sintetico (o diretto) che consiste nel raffrontare il bene oggetto di stima ad un campionario di beni analoghi di valore noto, che sono stati oggetto di compravendite in regime di ordinarietà e di libera contrattazione e nello stabilire a quale delle classi di detto campionario appartiene tale bene”, specificando che “I valori di riferimento con cui comparare i beni oggetto di stima sono stati reperiti mediante indagini di mercato presso le Agenzie
Immobiliari site nel Comune di Sammichele di Bari (rectius, di AM, come poi specificato dal
C.T.U. nelle controdeduzioni) e sui siti di annunci immobiliari e mediante la consultazione delle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate”. Così facendo, il C.T.U. ha indicato in complessivi € 264.530,70 il valore complessivo della massa ereditaria del defunto con riferimento ai valori correnti al momento di apertura della successione (03.06.2008).
In particolare, detti importi sono il risultato della seguente sommatoria:
1) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.7 € 3.955,60;
2) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.8 € 8.630,40;
3) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.9 € 15.103,20;
4) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello-sub.10 € 12.226,40;
5) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.12 € 22.295,20;
6) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.13 € 20.137,60;
7) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.14 € 73.751,49;
8) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.15 € 73.021,28;
9) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.6 € 34.627,46;
10) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.7 € 102.262,24;
11) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.8 € 75.788,40;
12) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4573 € 591,76;
13) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4574 € 541,32;
14) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4575 € 200,05;
15) Terreno sito in AM e censito al Fg.236 p.lla 388 € 1.408,88;
16) Terreno sito in AM e censito al Fg.236 p.lle 607-609-610-37-555-557-558 € 9.005,01;
17) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 605-608 € 9.181,99;
18) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 21-348 € 3.185,20;
19) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 15-22-350 € 13.467,11;
20) Terreno sito in AM e censito al Fg.265 p.lle 77-84 € 6.716,31;
Dunque, la quota riservata a ciascun figlio è pari a € 26.453,07 (€ 264.530,70/10), mentre la quota riservata alla moglie così come la quota disponibile, è pari a € 66.132,675 Persona_2
(€ 264.530,70/4).
Il C.T.U. ha altresì determinato il valore delle quote assegnate dal de cuius:
(usufrutto) € 71.423,29 Parte_4
€ 41.225,98 Parte_5
€ 50.005,39 Parte_6
€ 54.521,76 Parte_7
€ 47.354,29” (cfr. pag. 6 della relazione integrativa Parte_8 depositata in data 30.07.2021, che ha tenuto conto anche del valore dell'usufrutto attribuito al coniuge).
A questo punto è possibile procedere a determinare i conguagli necessari per soddisfare il diritto della legittimaria, ovvero 1/10 della massa ereditaria (€ 26.453,07).
Per determinarli occorrerà rispettare le “proporzioni” originali delle disposizioni e distribuire la somma da reintegrare proporzionalmente tra gli altri coeredi, in modo che il rapporto tra le somme iniziali venga mantenuto inalterato, come correttamente osservato dai convenuti.
La procedura da osservarsi nel caso di specie, diversamente da quella osservata dal C.T.U.
(errata in quanto in contrasto con quanto disposto dagli artt. 554 e 558 c.c. – così come correttamente riconosciuto dallo stesso in sede di valutazione sintetica delle osservazioni di parte alla relazione integrativa depositata in data 30.07.2021), è la seguente: prima si calcolano le percentuali relative a ciascuna disposizione (relativamente alla sola parte eccedente la quota di legittima) rispetto alla somma totale delle eccedenze, poi si applicano queste percentuali alla somma da reintegrare per determinare quanto si dovrà imputare ad ogni beneficiario.
Di seguito le eccedenze di ciascuna disposizione testamentaria rispetto alla legittima: Beneficiario (€) Quota legittima + Eccedenza (€) Parte_9 disponibile (€)
71.423,29 66.132,675 5.290,615 Persona_2
41.225,98 42.986,24 - 1.760,26 NT
50.005,39 42.986,24 7.019,15 Parte_2
54.521,76 42.986,24 11.535,52 CP_2
47.354,29 42.986,24 4.368,05 Parte_3
Totale delle eccedenze: 5.290,615 + 7.019,15 + 11.535,52 + 4.368,05 = € 28.213,34
Adesso occorre quantificare la percentuale di eccedenza per ciascun beneficiario rispetto al totale dell'eccedenza (€ 28.213,34):
Percentuale di eccedenza per ciascun beneficiario = Eccedenza/Totale eccedenza ×100
Beneficiario Eccedenza (€) Percentuale di eccedenza
5.290,615 18,75% Persona_2
0 0 NT
7.019,15 24,88% Parte_2
11.535,52 40,89% CP_2
4.368,05 15,48% Parte_3
Infine, distribuiamo la somma da reintegrare di € 26.453,07 “proporzionalmente” alle percentuali calcolate:
Conguaglio da versare (€) Beneficiar Percentua io le relativa
Dirienzo 18,75% 26.453,07×18,75%(18,75/100=0,1875)≈26.453,07×0,1875=4.957,25≈4.
959,95 Per_2
24,88% 26.453,07×24,88%(24,88/100=0,2488)≈26.453,07×0,2488=6.581,52≈6. Fiorino
Pietro 581,52
40,89% 26.453,07×40,89%(40,89/100=0,4089)≈26.453,07×0,4089=10.816,66≈ Fiorino
Angelo 10.816,66
15,48% 26.453,07×15,48%(15,48/100=0,1548)≈26.453,07×0,1548=4.094,94≈4. Fiorino
Pasquale 094,94
Pertanto, il conguaglio da versare in favore di erede universale di Parte_1
deve essere così distribuito (escludendosi che nulla deve A_ NT versare a titolo di conguaglio):
(e per essa i suoi eredi) dovrà corrispondere € 4.959,95. Persona_2
dovrà corrispondere € 6.581,52. Parte_2 dovrà corrispondere € 10.816,66. CP_2 dovrà corrispondere € 4.094,94. Parte_3
In ordine all'acclarata natura di debito di valore dei menzionati conguagli, dette somme devono essere adeguate ai valori monetari correnti, pertanto, vanno rivalutate alla data di apertura della successione
(03.06.2008, trattandosi di valore stimato dal C.T.U. a detta data) e successivamente rivalutate anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. sino alla data della presente pronuncia e sulla somma in tal modo ottenuta, a partire dalla domanda, decorrono gli interessi fino al soddisfo, così come specificato dall'art. 561 comma II c.c., e non dalla “data della pretermissione”, come al contrario sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale. Ciò trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda” (Cassazione civile, sez. II,
25/01/2017, n. 1884; conformi Tribunale Bari, sez. I, 20/10/2008, n. 2374 e Cass. Civ., sez. II,
19/05/2005, n. 10564).
Inoltre, la quota della convenuta non deve ripartirsi tra gli altri coeredi Persona_2 convenuti come rilevato dal C.T.U., non essendo oggetto di questo giudizio la successione della
(fermo restando che dovrà essere in futuro messa a carico pro quota di tutti i suoi eredi, Per_2 ivi inclusa l'originaria attrice e non di certo a carico dei soli convenuti).
Infine, avendo parte attrice richiesto che la reintegra della propria quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura (cfr. comparsa conclusionale di erede di in cui precisa “Alla luce Parte_1 A_ di quanto ampiamente dedotto, eccepito e riportato si insiste pertanto nel riconoscimento dell'accertata pretermissione con la conseguente attribuzione delle quote individuate dal CTU nominato, il quale oltre ad accertare la pretermissione della ha determinato le quote A_ in denaro da versarsi dai germani ai fini della reintegrazione della stessa nella sua quota Per_1 di legittima, stante la difficile reintegra della quota in natura”, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda in ordine alle originarie domande di cui all'atto di citazione: “Determinare la quota materiale di spettanza di ciascun condividente sulla base della rispettiva quota di partecipazione all'eredità così come risultante a seguito di riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate ed, in caso di divisibilità, provvedere alla sua assegnazione con o senza conguaglio con ordine al detentore di rilasciare la quota in favore dell'assegnatario; in caso di accertata indivisibilità darsi luogo alla vendita nei modi di legge, assegnando il ricavato di questa ai singoli coeredi;
6) Dichiarare i convenuti tenuti a rendere il conto dei frutti civili percepiti dalla parte di immobili costituenti la quota da assegnarsi alla IG.ra e condannare gli A_ stessi convenuti a corrispondere in favore dell'attrice la quota di frutti di sua spettanza”. A conforto dell'assunto decisorio si aggiunga che lo stesso C.T.U. ha rilevato che “il reintegro può utilmente avvenire mediante compensazione in denaro da ripartire tra gli altri coeredi in parti proporzionali al valore delle rispettive quote” poiché “- il valore assoluto della quota legittima è relativamente ridotto, anche in considerazione del numero di eredi;
- i fabbricati inclusi nella massa ereditaria erano posseduti dal de cuius soltanto per il 50%; - i terreni inclusi nella massa ereditaria sono suddivisi in diversi appezzamenti di modesta entità assegnati a coeredi diversi, ciascuno di valore inferiore alla quota legittima” (cfr. pag.58 della relazione peritale depositata il 20.01.2021)
Con riguardo alle spese di lite inerenti al rapporto tra (in proprio e quale Parte_1 erede dell'originaria attrice) ed i convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2 CP
(comunque soccombente, sebbene non tenuta a versare un conguaglio in danaro, per essersi
[...] opposta sin dall'origine a tutte le domande attoree e per aver proposto domande riconvenzionali rivelatesi infondate, così ritardando di oltre un decennio la reintegra della quota di legittima in favore della AN , , e in A_ Parte_2 Parte_3 CP_2 ragione della soccombenza, devesi condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri “medi” del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva, che nel giudizio de quo si è conclusa in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), considerato il valore dichiarato della causa, ovvero “indeterminabile”, e ritenuta di “complessità media”, e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori dopo l'emissione della sentenza non definitiva del 2019 che aveva già liquidato sino ad allora le spese di lite (e dunque involgente unicamente la fase di studio – essendosi costituito con un nuovo difensore il a seguito della riassunzione del giudizio Pt_1 conseguita al decesso dell'originaria attrice -, la fase istruttoria - da liquidarsi anch'essa in quanto sono state effettuate dopo la sentenza non definitiva una C.T.U. ed un'integrazione di C.T.U. – e la fase decisoria, essendo stati depositati nuovamente gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Di contro, non può addivenirsi ad una compensazione delle spese di lite, come invece auspicato dai convenuti in ragione della loro mancata opposizione alla reintegra della lesione della legittima a decorrere dalla loro nuova costituzione in giudizio con i procuratori avv.ti Difonzo in data
05.06.2020, atteso che non è mai stata raggiunta un'intesa tra le parti (neppure all'esito della C.T.U.) sul quantum dei conguagli dovuti e tenuto conto che la proposta conciliativa di parte convenuta è stata rifiutata da parte attrice perchè escludeva dalla debitoria le spese legali (avendo i convenuti offerto una somma una tantum ricomprensiva di interessi, rivalutazione e spese legali).
Da ultimo, in ragione della soccombenza dei convenuti (e per essa i suoi Persona_2 eredi), , e devesi NT Parte_2 Parte_3 CP_2 condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio e per la relazione integrativa a firma dell'ing. come liquidate in corso di Persona_6 causa con decreti del 25.02.2021 e 17.09.2021.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M
. il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4059/2010 R.G, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie di e, Persona_3 per l'effetto, dichiara che le disposizioni del testamento pubblico del 22.11.2007, ricevuto dal
Notaio Dott.ssa di AM, Rep. n°273, registrato a Gioia del Colle il Persona_4
13.11.2008 al n°12182, ledono la quota di legittima di parte attrice e, per l'effetto, riduce le suddette disposizioni, nei limiti della disponibile, in favore di parte attrice, dichiarando l'inefficacia in parte qua del citato testamento;
2. dichiara aperta la successione “testamentaria” di , nato in [...] il Persona_3
26.09.1930 ed ivi deceduto il 03.06.2008;
3. accerta che eredi di sono la moglie i figli (e per essa i suoi Persona_3 Persona_2 eredi), (e per essa i suoi eredi), , A_ NT Parte_2
e Parte_3 CP_2
4. accerta ai sensi dell'art. 542 comma II c.c. che la quota di riserva spettante ai cinque figli del de cuius è pari a complessivi 1/2 della massa ereditaria (ovvero a 1/10 per ciascun figlio), che la quota riservata alla moglie è pari a ¼ mentre la quota disponibile è pari Persona_2 ad 1/4 della massa ereditaria (che spetta per voluntas testatoris ai figli NT
, e;
Parte_2 Parte_3 CP_2
5. condanna (e per essa i suoi eredi) a pagare in favore di Persona_2 Parte_1
(in qualità di erede universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € A_
4.959,95, oltre la rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
6. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede Parte_2 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 6.581,52, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
7. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede CP_2 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 10.816,66, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
8. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede Parte_3 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 4.094,94, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
9. condanna i convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2 NT
, e in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_3 CP_2 delle spese processuali sostenute da (in proprio e quale erede dell'originaria Parte_1 attrice), che liquida in € 9.830,96, di cui € 9.444,00 per compensi ed € 386,96 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10. pone definitivamente a carico dei convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2
, e in solido tra NT Parte_2 Parte_3 CP_2 loro, i compensi liquidati al C.T.U. ing. con decreto del 25.02.2021 (€ Persona_6
3.453,14, oltre IVA e CAP se e nella misura dovuti) e del 17.09.2021 (€ 658,53, oltre IVA e
CAP se e nella misura dovuti);
11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari in data 7 gennaio 2025 nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4059/2010 R.G.
T R A
anche in qualità di erede universale dell'originaria attrice Parte_1 A_ rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Maria Pia Lagreca;
- ATTORE -
E
e rappresentati e difesi giusta procura NT Parte_2 Parte_3 in atti dagli avv.ti Pasquale Difonzo e Domenico Difonzo;
- CONVENUTI –
N O N C H E'
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Lorusso;
CP_2
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Eredi di Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: Impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.04.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti (20 + 20) di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per parte attrice (in sede di atto di citazione):
“1) Dichiarare la IG.ra erede del IG. e, per l'effetto, riconoscere A_ Persona_3 alla stessa la titolarità di un complesso delle attività della successione pari al valore della propria quota di riserva ex art.537 c.c.; 2) Dichiarare inefficace nei confronti della istante quale legittimaria riservataria, le disposizioni contenute nel testamento pubblico del
22.11.2007, ricevuto dal Notaio Dott.ssa di AM, Rep. n°273 ultime Persona_4 volontà, registrato a Gioia del Colle il 13.11.2008 al n°12182 a seguito di richiesta di registrazione avanzata dalla IG.ra allo stesso notaio in data 21.10.2008, Rep. Persona_2
n°68883, Racc.n°18533, limitatamente alla parte in cui lede la porzione legittima spettante alla istante;
3) Ridurre conseguentemente le disposizioni testamentarie relative ai beni immobili a favore della IG.ra , della parte che eccede la quota disponibile e lede la quota A_ di riserva spettante alla stessa istante;
4) Determinare, individuare ed assegnare alla IG.ra
la quota di riserva spettantele corrispondente alla legittima sull'attivo netto A_ della successione;
5) Determinare la quota materiale di spettanza di ciascun condividente sulla base della rispettiva quota di partecipazione all'eredità così come risultante a seguito di riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate ed, in caso di divisibilità, provvedere alla sua assegnazione con o senza conguaglio con ordine al detentore di rilasciare la quota in favore dell'assegnatario; in caso di accertata indivisibilità darsi luogo alla vendita nei modi di legge, assegnando il ricavato di questa ai singoli coeredi;
6) Dichiarare i convenuti tenuti a rendere il conto dei frutti civili percepiti dalla parte di immobili costituenti la quota da assegnarsi alla IG.ra e condannare gli stessi convenuti a corrispondere in A_ favore dell'attrice la quota di frutti di sua spettanza;
7) Ordinare in ogni caso al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Bari, con totale esonero di ogni sua responsabilità, di procedere a tutte le necessarie trascrizioni ed annotazioni;
8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
Per i convenuti e (in sede di NT Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione):
“1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG. , nato ad [...] il [...], quivi res. a via Calore, Parte_1
19 (c.f. ); 2) In via principale rigettare in toto la domanda avversa, CodiceFiscale_1 previa declaratoria di piena validità del testamento impugnato;
In accoglimento delle domande riconvenzionali:- 3) Accertare e dichiarare, ai danni dei coniugi e , A_ Parte_1 la nullità, in seguito a dolo per vizio del consenso dei coniugi e , Persona_3 Persona_2 relativamente all'atto di vendita del 2.5.1994 a mezzo Notar (rep.99211) da intendersi Per_5 di donazione in conto di legittima nei soli confronti dell'attrice e non anche del coniuge
, come da querela di falso che gli stessi convenuti avanzano in via principale (come Pt_1 evidenziato sub- B nella narrativa) e di cui ne chiedono l'accoglimento; e per l'effetto, 4)
Accertare e dichiarare che il valore della quota parte (1/2) del cespite così come donato dal de cuius alla (fg. 158 p.lla 3079) con l'atto di cui sopra, è pari (ovvero superiore) A_ al valore della quota di legittima eventualmente spettante all'attrice; 5) Inoltre, previo accertamento:- che il genitore e de cuius, , negli ultimi 8 anni di vita, affetto da Persona_3 gravissime patologie respiratore, era bisognoso di cure ed assistenza continua, non essendo in grado di soddisfare da solo le eIGenze ed i compiti della vita quotidiana;
- che per soddisfare tali eIGenze del genitore, in quanto obbligati ex art.433 e segg. c.c., i germani CP
, , e , si sono prodigati nell'assistenza
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 continua, diurna e notturna, sopportando anche spese e disagi per permettere al genitore medesimo di poter usufruire di terapie e cure idonee presso Ospedali e ambulatori privati, nel completo disinteresse dell'altra figlia;
l'On. Tribunale vorrà condannare A_
l'attrice al pagamento in favore degli altri germani convenuti, , A_ NT
, e della somma di E.65.000,00 per la causale di cui al punto sub) "D" Pt_2 CP_2 Pt_3 della narrativa, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero a scomputarla dalla quota di legittima eventualmente spettantele;
6) Accertare che il fabbricato dei coniugi A_
e , edificato dagli stessi nella p.lla 3079 del fg.158, sul confine con la p.lla 378 Parte_1 del fg.158 dei convenuti, come dedotto sub-"E" della narrativa, senza il rispetto della distanza di almeno mt.5 dal confine, o di altra distanza prevista dalle norme urbanistiche vigenti, è in violazione di dette norme nonché di quelle civilistiche, e per l'effetto condannare in solido i coniugi e alla relativa demolizione nella fascia di rispetto di cui A_ Parte_1 sopra. 7) Condannare i coniugi e al pagamento in favore dei A_ Parte_1 convenuti delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché ad ogni spesa conseguenziale per rimuovere gli effetti della trascrizione dell'atto di citazione sui beni ereditari, e relativo risarcimento di tutti i danni da quantificarsi nell'ambito del valore della fascia per il contributo dichiarato”.
Per il convenuto (in sede di comparsa di costituzione): CP_2
“1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo IG. , nato ad [...] il [...], quivi res. a via Calore, Parte_1
19 (c.f. ); 2) In via principale rigettare in toto la domanda avversa, CodiceFiscale_1 previa declaratoria di piena validità del testamento impugnato;
In accoglimento delle domande riconvenzionali:- 3) Accertare e dichiarare, ai danni dei coniugi e , A_ Parte_1 la nullità, in seguito a dolo per vizio del consenso dei coniugi e , Persona_3 Persona_2 relativamente all'atto di vendita del 2.5.1994 a mezzo Notar (rep.99211) da intendersi Per_5 di donazione in conto di legittima nei soli confronti dell'attrice e non anche del coniuge
, come da querela di falso che gli stessi convenuti avanzano in via principale (come Pt_1 evidenziato sub- B nella narrativa) e di cui ne chiedono l'accoglimento; e per l'effetto, 4)
Accertare e dichiarare che il valore della quota parte (1/2) del cespite così come donato dal de cuius alla (fg. 158 p.lla 3079) con l'atto di cui sopra, è pari (ovvero superiore) A_ al valore della quota di legittima eventualmente spettante all'attrice; 5) Inoltre, previo accertamento: - che il genitore e de cuius, , negli ultimi 8 anni di vita, affetto da Persona_3 gravissime patologie respiratore, era bisognoso di cure ed assistenza continua, non essendo in grado di soddisfare da solo le eIGenze ed i compiti della vita quotidiana;
- che per soddisfare tali eIGenze del genitore, in quanto obbligati ex art.433 e segg. c.c., i germani CP
, , e , si sono prodigati nell'assistenza
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 continua, diurna e notturna, sopportando anche spese e disagi per permettere al genitore medesimo di poter usufruire di terapie e cure idonee presso Ospedali e ambulatori privati, nel completo disinteresse dell'altra figlia;
l'On. Tribunale vorrà condannare A_
l'attrice al pagamento in favore degli altri germani convenuti, , A_ NT
, e della somma di E.65.000,00 per la causale di cui al punto sub) "D" Pt_2 CP_2 Pt_3 della narrativa, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero a scomputarla dalla quota di legittima eventualmente spettantele;
6) Accertare che il fabbricato dei coniugi A_
e , edificato dagli stessi nella p.lla 3079 del fg.158, sul confine con la p.lla 378 Parte_1 del fg.158 dei convenuti, come dedotto sub-"E" della narrativa, senza il rispetto della distanza di almeno mt.5 dal confine, o di altra distanza prevista dalle norme urbanistiche vigenti, è in violazione di dette norme nonché di quelle civilistiche, e per l'effetto condannare in solido i coniugi e alla relativa demolizione nella fascia di rispetto di cui A_ Parte_1 sopra. 7) Condannare i coniugi e al pagamento in favore dei A_ Parte_1 convenuti delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché ad ogni spesa conseguenziale per rimuovere gli effetti della trascrizione dell'atto di citazione sui beni ereditari, e relativo risarcimento di tutti i danni da quantificarsi nell'ambito del valore della fascia per il contributo dichiarato”.
Per il terzo chiamato (in sede di comparsa di costituzione e Parte_1 risposta):
“A) In rito, dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda di impugnativa del testamento proposta dalla IG.ra e sulla querela di falso A_ avanzata dai convenuti in favore del Tribunale di Bari, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. B) Nel merito, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, come sopra sollevata, dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 1442 c.c. dell'azione di annullamento dell'atto per notar Dott. da AM del 02.05.1994 Rep. n°99211 e, Per_5 per l'effetto, rigettare la domanda dei convenuti avanzata nei confronti del IG. . Parte_1
C) In via subordinata, rigettare la domanda di annullamento proposta dai convenuti perché assolutamente infondata per i motivi in premessa narrati. D) in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, come sopra sollevata, rigettare la proposta querela di falso perché improponibile per le ragioni in premessa narrate. E) Rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dai conventi nei confronti del IG. , perché completamente destituita di Parte_1 ogni fondamento. F) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite”.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 17.02.2009 ha convenuto dinanzi alla A_
Sezione distaccata di AM (giudizio iscritto al N. 124/2009 R.G.) la madre ed Persona_2
i germani , e deducendo NT Parte_2 CP_2 Parte_3 che in data 03.06.2008 era deceduto in AM , il quale con testamento pubblico del Persona_3
22.11.2007, ricevuto dal Notaio Dott.ssa di AM (Rep.n°273, registrato a Gioia Persona_4 del Colle il 13.11.2008 al n°12182), aveva devoluto alla moglie l'usufrutto su tutti Persona_2
i suoi beni immobili nominandola altresì erede universale dei suoi beni mobili, ed ai figli CP
, e il suo restante patrimonio;
che ella era dunque stata del tutto pretermessa Pt_2 CP_2 Pt_3 con conseguente lesione della quota di legittima spettante ai sensi dell'art. 542 c.c.
Tutto ciò premesso, ha esperito azione per la riduzione delle suddette disposizioni testamentarie riguardanti i beni immobili nei limiti in cui avevano leso la quota di legittima a lei spettante, con conseguente reintegrazione della stessa nei termini indicati dall'art. 560 c.c. nonché con condanna dei convenuti a corrispondere anche la sua quota di frutti civili, col favore delle spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa depositata il 12.05.2009 si sono costituiti Persona_2 CP
, e contestando quanto ex adverso
[...] Parte_2 CP_2 Parte_3 dedotto e proponendo una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di nullità per dolo di un atto pubblico del 2.05.1994 con cui solo formalmente sarebbe stata venduta da parte del de cuius e dalla a ed al di lei coniuge la proprietà di un Per_2 A_ Parte_1 fondo rustico sito in agro di AM alla C.da Lago Passarello, benché i danti causa fossero convinti di effettuare un atto di donazione in conto di legittima, tant'è che non venne data lettura dell'atto in loro presenza da parte del Notaio rogante dott. (sul punto hanno anche spiegato querela di Per_5 falso in via incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c.).
Hanno formulato ulteriori domande riconvenzionali volte, da una parte, alla condanna dell'attrice a rimborsargli pro quota ai sensi degli artt. 433 e 2031 c.c. per un importo di € 65.000,00 gli oneri sostenuti dagli altri germani per l'assistenza morale e materiale del genitore durante tutta la sua lunga malattia, atteso il disinteresse dell'attrice (circostanza pure evidenziata dal de cuius nel testamento) e, dall'altra, alla riduzione in pristino di un immobile edificato dall'attrice sul suolo predetto in violazione delle distanze legali, il tutto previa richiesta di chiamata in causa di
Parte_1
Autorizzata detta chiamata ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., il si è costituito Pt_1 in giudizio con comparsa depositata il 5.01.2010, deducendo preliminarmente la competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., ed eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c., la improponibilità della spiegata querela di falso nonché la infondatezza delle restanti domande ed eccezioni proposte dai convenuti.
Con ordinanza del 20.02.2010 il G.U. a norma dell'art. 83-ter disp. att. c.p.c., ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, che con successivo decreto dell'01.04.2010 l'ha riassegnata alla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Bari, previa nuova iscrizione a ruolo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, il G.I. con ordinanza del 24.10.2011 ha disposto trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero, che è intervenuto all'udienza del 19.12.2011.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali e di copiose prove orali
(interrogatori formali e prove testimoniali), ammesse con ordinanza resa all'udienza dell'11.06.2011; all'esito è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 24.05.2014 ma successivamente è stata interrotta all'udienza del 6.02.2017, stante l'intervenuto decesso di Persona_2
Dopo la riassunzione effettuata su istanza di e la nuova costituzione in A_ giudizio in data 20.11.2017 di , e NT Parte_2 CP_2 Pt_3
ed in data 06.12.2017 di è proseguito il giudizio nella contumacia degli
[...] Parte_1 eredi di (considerato che i figli , Persona_2 NT Parte_2 CP_2
e si sono ricostituiti in giudizio in proprio “limitatamente ed
[...] Parte_3 esclusivamente nella qualità e nelle posizioni processuali e sostanziali originarie – quali convenuti ed attori in riconvenzionale – così come individuate nella comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali dell'11.05.2009… nella esclusiva e limitata qualità di originari contraddittori di cui innanzi, si riportano a tutte le proprie difese…”).
All'udienza del 7.01.2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione non definitiva sulla querela di falso e sulle altre domande riconvenzionali.
Con sentenza non definitiva n. 4653/2019 del 22.10.2019 (pubblicata il 17.12.2019), il
Tribunale di Bari ha così provveduto: “
1. visto l'art. 225 c.p.c., rigetta la querela di falso proposta in via incidentale dai convenuti , , e CP_2 Parte_3 Parte_2 NT nei confronti dell'attrice e del terzo chiamato in causa al punto 3) delle A_ Parte_1 conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice ed al terzo chiamato in causa le spese relative al procedimento A_ incidentale di querela di falso, che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta;
4. rigetta nei termini di cui in parte motiva la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta;
5. Provvede con separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo della causa in relazione alle domande principali proposte dall'attrice ed alle relative eccezioni avanzate dai convenuti;
6) rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle restanti spese del giudizio”.
Contestualmente il Tribunale con ordinanza del 22.10.2019 ha disposto C.T.U. nominando quale proprio ausiliario l'ing. al fine di: “individuare, descrivere e stimare i beni Persona_6 immobili, mobili e crediti che compongono la massa ereditaria riveniente dalla successione del defunto secondo i criteri dettati dall'art. 556 c.c. ed alla luce delle risultanze in atti Persona_3
(e in particolare non ricomprendendo nell'asse il fondo oggetto dell'atto pubblico del 2.05.1994 a rogito notar ) determinando la quota di cui il de cuius poteva disporre e le conseguenti quote Per_5 di riserva sia a norma dell'art. 542 c.c. che dell'art. 537, ed accertando (sempre con 2 distinte ipotesi) se e per che porzione sia stata lesa la quota di legittima spettante alla figlia a seguito A_ delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del de cuius datato 22.11.2007, e in caso affermativo individuando con quale modalità debbano essere ridotte le disposizioni lesive e reintegrata la detta quota tenuto conto del disposto di cui all'art. 560 c.c., riferendo infine ogni ulteriore circostanza di natura tecnica ritenuta utile alla decisione ed adoperandosi concretamente per addivenire alla conciliazione della lite”.
Depositate la C.T.U. estimativa in data 20.01.2021 e la relazione integrativa in data
30.07.2021 (atta quest'ultima a tenere conto anche del valore dell'usufrutto disposto dal testatore in favore del coniuge), il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 15.04.2022 è deceduta l'attrice ed in data 07.02.2023 si è costituito A_ in giudizio il marito quale erede universale della stessa, riportandosi Parte_1
“integralmente a tutti gli atti depositati per la Sig. e alle conclusioni ivi rassegnate A_ in favore del erede universale”. Parte_1
Con decreto del 16.03.2024 il Giudice, visti gli obiettivi prefissati dal PNRR, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni ed ha invitato parte attrice a formulare ai convenuti una proposta conciliativa e a questi ultimi ad assumere una posizione chiara e motivata sulla stessa con nota scritta da inviare al difensore della controparte, contenente argomentazioni sintetiche e dettagliate sulle ragioni di un eventuale dissenso alla consensualizzazione della causa.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata introitata a sentenza per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, cui sono stati concessi i termini ridotti (20 +
20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del
Tribunale in composizione collegiale (al pari della sentenza parziale già emessa), visto e considerato che la presente causa era già pendente alla data del 01.03.2023.
Nel merito, la domanda attorea di riduzione per lesione di legittima è fondata e va accolta.
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità.
La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
Peraltro, quando - come nel caso di specie - la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria.
Il legittimario pretermesso dal testatore, escluso - in quanto tale - dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (Cass. Civ., Sez. 2, n. 35 del 05.01.1967).
Ciò in quanto, al momento dell'apertura della successione, il legittimario non è coerede e, dunque, non ha titolo a partecipare alla divisione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, n. 12221 del
30.05.2014 secondo cui i legittimari acquistano la qualità di eredi soltanto all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, restando altrimenti estranei alla comunione ereditaria).
Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in tal caso, ai sensi dell'art. 457 comma
II c.c., il legittimario non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati.
Ciò premesso, l'originaria attrice ha domandato l'accertamento della lesione della quota di legittima in conseguenza delle disposizioni testamentarie del de cuius . Persona_3
Infatti, dal testamento pubblico oggetto di causa emerge come il de cuius abbia inteso dividere direttamente il proprio patrimonio tra la moglie ed i figli Persona_2 NT
, e “escludendo” la figlia Parte_2 CP_2 Parte_3 A_
Pertanto, risulta pacifico che l'attrice sia stata totalmente pretermessa per effetto delle suddette disposizioni (anche in considerazione del contenuto della sentenza non definitiva n. 4653/2019 del
22.10.2019, pubblicata il 17.12.2019, con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la querela di falso proposta dai convenuti).
Devesi pertanto accogliere, la domanda di riduzione delle suddette disposizioni testamentarie poiché con le stesse è stata lesa la quota di legittima spettante all'originaria attrice legittimaria.
Acclarata la lesione, occorre stabilire la quota di legittima riservata a parte attrice al fine di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in misura tale da garantire la reintegrazione in favore della stessa. Nel caso di specie trova applicazione la disposizione dell'art. 542 comma II c.c. che, nel concorso di coniuge e più figli, individua in 1/2 patrimonio del defunto la quota riservata ai figli, da dividersi in parti uguali tra loro, e in 1/4 quella riservata al coniuge, mentre la quota disponibile è pari al restante 1/4 del citato patrimonio.
Ne consegue che la quota riservata a ciascun figlio è pari a 1/10 (ovvero 1/2÷5) mentre la quota riservata alla moglie è pari a ¼, così come quella disponibile (che deve Persona_2 essere devoluta in parti uguali in favore dei figli , NT Parte_2 Pt_3
e nel rispetto della volontà testamentaria, atteso che nel testamento è dato
[...] CP_2 leggersi: “…qualora mia figlia dovesse chiedere la sua quota legittima, dispongo che la quota Per_1 disponibile dei miei beni vada ripartita in parti uguali fra i miei figli , , Parte_2 CP_2 Pt_3
e ”). Per_7
Pertanto, devesi dichiarare aperta la successione “testamentaria” di , nato in Persona_3
AM il 26.09.1930 e deceduto in AM in data 03.06.2008, accertandosi altresì che i suoi eredi sono i figli (e per essa i suoi eredi, essendo deceduta in corso di causa), Persona_2
(e per essa i suoi eredi, essendo deceduta in corso di causa), A_ NT
, e e che ai sensi dell'art. 542 comma II c.c., Parte_2 Parte_3 CP_2 la quota disponibile è pari ad 1/4 della massa ereditaria (fermo restando che la disponibile spetta per voluntas testatoris unicamente ai figli , e NT Parte_2 Parte_3
), la quota di riserva spettante ai summenzionati eredi è pari a complessivi 1/2 della CP_2 massa ereditaria (ovvero a 1/10 per ciascun figlio) mentre la quota riservata alla moglie Per_2
è pari a ¼.
[...]
Accertata la quota astratta di partecipazione alla comunione ereditaria che spetterebbe all'attrice legittimaria, occorre quantificarla economicamente ai fini della determinazione del conguaglio necessario a reintegrare la quota di quest'ultima, da ripartire tra gli altri coeredi.
Infatti, sia l'attore erede universale della defunta attrice Parte_1 A_ sia i convenuti e hanno espresso NT Parte_2 Parte_3 preferenza affinché la reintegrazione della quota di legittima di avvenga tramite A_ conguaglio in denaro piuttosto che in forma reale (cfr. le rispettive comparse conclusionali) – mentre nulla ha osservato rispetto alla modalità di reintegra indicata dal C.T.U. -, motivo CP_2 per il quale può procedersi in tal senso.
A tal proposito, il C.T.U. ing. nella relazione depositata in data 20.01.2021, Persona_6 ha stimato i beni immobili oggetto dell'asse ereditario con una valutazione peritale da cui non v'è motivo di discostarsi.
In particolare, egli ha stimato i beni relitti del de cuius al momento dell'apertura della successione, ovvero al 03.06.2008 (mediante devalutazione secondo gli indici ISTAT nel periodo di riferimento, dal giugno 2008 alla data dell'elaborato peritale, dell'importo stimato all'attualità – cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale depositato in data 20.01.2021), adottando il criterio di stima comparativo, ovvero un “procedimento sintetico (o diretto) che consiste nel raffrontare il bene oggetto di stima ad un campionario di beni analoghi di valore noto, che sono stati oggetto di compravendite in regime di ordinarietà e di libera contrattazione e nello stabilire a quale delle classi di detto campionario appartiene tale bene”, specificando che “I valori di riferimento con cui comparare i beni oggetto di stima sono stati reperiti mediante indagini di mercato presso le Agenzie
Immobiliari site nel Comune di Sammichele di Bari (rectius, di AM, come poi specificato dal
C.T.U. nelle controdeduzioni) e sui siti di annunci immobiliari e mediante la consultazione delle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate”. Così facendo, il C.T.U. ha indicato in complessivi € 264.530,70 il valore complessivo della massa ereditaria del defunto con riferimento ai valori correnti al momento di apertura della successione (03.06.2008).
In particolare, detti importi sono il risultato della seguente sommatoria:
1) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.7 € 3.955,60;
2) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.8 € 8.630,40;
3) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.9 € 15.103,20;
4) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello-sub.10 € 12.226,40;
5) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.12 € 22.295,20;
6) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.13 € 20.137,60;
7) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.14 € 73.751,49;
8) immobile sito in AM alla Via Lago Passarello–sub.15 € 73.021,28;
9) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.6 € 34.627,46;
10) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.7 € 102.262,24;
11) immobile sito in AM alla Via Gradisca-sub.8 € 75.788,40;
12) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4573 € 591,76;
13) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4574 € 541,32;
14) Terreno sito in AM e censito al Fg.158 p.lla 4575 € 200,05;
15) Terreno sito in AM e censito al Fg.236 p.lla 388 € 1.408,88;
16) Terreno sito in AM e censito al Fg.236 p.lle 607-609-610-37-555-557-558 € 9.005,01;
17) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 605-608 € 9.181,99;
18) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 21-348 € 3.185,20;
19) Terreno sito in AM e censito al Fg.237 p.lle 15-22-350 € 13.467,11;
20) Terreno sito in AM e censito al Fg.265 p.lle 77-84 € 6.716,31;
Dunque, la quota riservata a ciascun figlio è pari a € 26.453,07 (€ 264.530,70/10), mentre la quota riservata alla moglie così come la quota disponibile, è pari a € 66.132,675 Persona_2
(€ 264.530,70/4).
Il C.T.U. ha altresì determinato il valore delle quote assegnate dal de cuius:
(usufrutto) € 71.423,29 Parte_4
€ 41.225,98 Parte_5
€ 50.005,39 Parte_6
€ 54.521,76 Parte_7
€ 47.354,29” (cfr. pag. 6 della relazione integrativa Parte_8 depositata in data 30.07.2021, che ha tenuto conto anche del valore dell'usufrutto attribuito al coniuge).
A questo punto è possibile procedere a determinare i conguagli necessari per soddisfare il diritto della legittimaria, ovvero 1/10 della massa ereditaria (€ 26.453,07).
Per determinarli occorrerà rispettare le “proporzioni” originali delle disposizioni e distribuire la somma da reintegrare proporzionalmente tra gli altri coeredi, in modo che il rapporto tra le somme iniziali venga mantenuto inalterato, come correttamente osservato dai convenuti.
La procedura da osservarsi nel caso di specie, diversamente da quella osservata dal C.T.U.
(errata in quanto in contrasto con quanto disposto dagli artt. 554 e 558 c.c. – così come correttamente riconosciuto dallo stesso in sede di valutazione sintetica delle osservazioni di parte alla relazione integrativa depositata in data 30.07.2021), è la seguente: prima si calcolano le percentuali relative a ciascuna disposizione (relativamente alla sola parte eccedente la quota di legittima) rispetto alla somma totale delle eccedenze, poi si applicano queste percentuali alla somma da reintegrare per determinare quanto si dovrà imputare ad ogni beneficiario.
Di seguito le eccedenze di ciascuna disposizione testamentaria rispetto alla legittima: Beneficiario (€) Quota legittima + Eccedenza (€) Parte_9 disponibile (€)
71.423,29 66.132,675 5.290,615 Persona_2
41.225,98 42.986,24 - 1.760,26 NT
50.005,39 42.986,24 7.019,15 Parte_2
54.521,76 42.986,24 11.535,52 CP_2
47.354,29 42.986,24 4.368,05 Parte_3
Totale delle eccedenze: 5.290,615 + 7.019,15 + 11.535,52 + 4.368,05 = € 28.213,34
Adesso occorre quantificare la percentuale di eccedenza per ciascun beneficiario rispetto al totale dell'eccedenza (€ 28.213,34):
Percentuale di eccedenza per ciascun beneficiario = Eccedenza/Totale eccedenza ×100
Beneficiario Eccedenza (€) Percentuale di eccedenza
5.290,615 18,75% Persona_2
0 0 NT
7.019,15 24,88% Parte_2
11.535,52 40,89% CP_2
4.368,05 15,48% Parte_3
Infine, distribuiamo la somma da reintegrare di € 26.453,07 “proporzionalmente” alle percentuali calcolate:
Conguaglio da versare (€) Beneficiar Percentua io le relativa
Dirienzo 18,75% 26.453,07×18,75%(18,75/100=0,1875)≈26.453,07×0,1875=4.957,25≈4.
959,95 Per_2
24,88% 26.453,07×24,88%(24,88/100=0,2488)≈26.453,07×0,2488=6.581,52≈6. Fiorino
Pietro 581,52
40,89% 26.453,07×40,89%(40,89/100=0,4089)≈26.453,07×0,4089=10.816,66≈ Fiorino
Angelo 10.816,66
15,48% 26.453,07×15,48%(15,48/100=0,1548)≈26.453,07×0,1548=4.094,94≈4. Fiorino
Pasquale 094,94
Pertanto, il conguaglio da versare in favore di erede universale di Parte_1
deve essere così distribuito (escludendosi che nulla deve A_ NT versare a titolo di conguaglio):
(e per essa i suoi eredi) dovrà corrispondere € 4.959,95. Persona_2
dovrà corrispondere € 6.581,52. Parte_2 dovrà corrispondere € 10.816,66. CP_2 dovrà corrispondere € 4.094,94. Parte_3
In ordine all'acclarata natura di debito di valore dei menzionati conguagli, dette somme devono essere adeguate ai valori monetari correnti, pertanto, vanno rivalutate alla data di apertura della successione
(03.06.2008, trattandosi di valore stimato dal C.T.U. a detta data) e successivamente rivalutate anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. sino alla data della presente pronuncia e sulla somma in tal modo ottenuta, a partire dalla domanda, decorrono gli interessi fino al soddisfo, così come specificato dall'art. 561 comma II c.c., e non dalla “data della pretermissione”, come al contrario sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale. Ciò trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda” (Cassazione civile, sez. II,
25/01/2017, n. 1884; conformi Tribunale Bari, sez. I, 20/10/2008, n. 2374 e Cass. Civ., sez. II,
19/05/2005, n. 10564).
Inoltre, la quota della convenuta non deve ripartirsi tra gli altri coeredi Persona_2 convenuti come rilevato dal C.T.U., non essendo oggetto di questo giudizio la successione della
(fermo restando che dovrà essere in futuro messa a carico pro quota di tutti i suoi eredi, Per_2 ivi inclusa l'originaria attrice e non di certo a carico dei soli convenuti).
Infine, avendo parte attrice richiesto che la reintegra della propria quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura (cfr. comparsa conclusionale di erede di in cui precisa “Alla luce Parte_1 A_ di quanto ampiamente dedotto, eccepito e riportato si insiste pertanto nel riconoscimento dell'accertata pretermissione con la conseguente attribuzione delle quote individuate dal CTU nominato, il quale oltre ad accertare la pretermissione della ha determinato le quote A_ in denaro da versarsi dai germani ai fini della reintegrazione della stessa nella sua quota Per_1 di legittima, stante la difficile reintegra della quota in natura”, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda in ordine alle originarie domande di cui all'atto di citazione: “Determinare la quota materiale di spettanza di ciascun condividente sulla base della rispettiva quota di partecipazione all'eredità così come risultante a seguito di riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate ed, in caso di divisibilità, provvedere alla sua assegnazione con o senza conguaglio con ordine al detentore di rilasciare la quota in favore dell'assegnatario; in caso di accertata indivisibilità darsi luogo alla vendita nei modi di legge, assegnando il ricavato di questa ai singoli coeredi;
6) Dichiarare i convenuti tenuti a rendere il conto dei frutti civili percepiti dalla parte di immobili costituenti la quota da assegnarsi alla IG.ra e condannare gli A_ stessi convenuti a corrispondere in favore dell'attrice la quota di frutti di sua spettanza”. A conforto dell'assunto decisorio si aggiunga che lo stesso C.T.U. ha rilevato che “il reintegro può utilmente avvenire mediante compensazione in denaro da ripartire tra gli altri coeredi in parti proporzionali al valore delle rispettive quote” poiché “- il valore assoluto della quota legittima è relativamente ridotto, anche in considerazione del numero di eredi;
- i fabbricati inclusi nella massa ereditaria erano posseduti dal de cuius soltanto per il 50%; - i terreni inclusi nella massa ereditaria sono suddivisi in diversi appezzamenti di modesta entità assegnati a coeredi diversi, ciascuno di valore inferiore alla quota legittima” (cfr. pag.58 della relazione peritale depositata il 20.01.2021)
Con riguardo alle spese di lite inerenti al rapporto tra (in proprio e quale Parte_1 erede dell'originaria attrice) ed i convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2 CP
(comunque soccombente, sebbene non tenuta a versare un conguaglio in danaro, per essersi
[...] opposta sin dall'origine a tutte le domande attoree e per aver proposto domande riconvenzionali rivelatesi infondate, così ritardando di oltre un decennio la reintegra della quota di legittima in favore della AN , , e in A_ Parte_2 Parte_3 CP_2 ragione della soccombenza, devesi condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri “medi” del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva, che nel giudizio de quo si è conclusa in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), considerato il valore dichiarato della causa, ovvero “indeterminabile”, e ritenuta di “complessità media”, e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori dopo l'emissione della sentenza non definitiva del 2019 che aveva già liquidato sino ad allora le spese di lite (e dunque involgente unicamente la fase di studio – essendosi costituito con un nuovo difensore il a seguito della riassunzione del giudizio Pt_1 conseguita al decesso dell'originaria attrice -, la fase istruttoria - da liquidarsi anch'essa in quanto sono state effettuate dopo la sentenza non definitiva una C.T.U. ed un'integrazione di C.T.U. – e la fase decisoria, essendo stati depositati nuovamente gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Di contro, non può addivenirsi ad una compensazione delle spese di lite, come invece auspicato dai convenuti in ragione della loro mancata opposizione alla reintegra della lesione della legittima a decorrere dalla loro nuova costituzione in giudizio con i procuratori avv.ti Difonzo in data
05.06.2020, atteso che non è mai stata raggiunta un'intesa tra le parti (neppure all'esito della C.T.U.) sul quantum dei conguagli dovuti e tenuto conto che la proposta conciliativa di parte convenuta è stata rifiutata da parte attrice perchè escludeva dalla debitoria le spese legali (avendo i convenuti offerto una somma una tantum ricomprensiva di interessi, rivalutazione e spese legali).
Da ultimo, in ragione della soccombenza dei convenuti (e per essa i suoi Persona_2 eredi), , e devesi NT Parte_2 Parte_3 CP_2 condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio e per la relazione integrativa a firma dell'ing. come liquidate in corso di Persona_6 causa con decreti del 25.02.2021 e 17.09.2021.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M
. il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4059/2010 R.G, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie di e, Persona_3 per l'effetto, dichiara che le disposizioni del testamento pubblico del 22.11.2007, ricevuto dal
Notaio Dott.ssa di AM, Rep. n°273, registrato a Gioia del Colle il Persona_4
13.11.2008 al n°12182, ledono la quota di legittima di parte attrice e, per l'effetto, riduce le suddette disposizioni, nei limiti della disponibile, in favore di parte attrice, dichiarando l'inefficacia in parte qua del citato testamento;
2. dichiara aperta la successione “testamentaria” di , nato in [...] il Persona_3
26.09.1930 ed ivi deceduto il 03.06.2008;
3. accerta che eredi di sono la moglie i figli (e per essa i suoi Persona_3 Persona_2 eredi), (e per essa i suoi eredi), , A_ NT Parte_2
e Parte_3 CP_2
4. accerta ai sensi dell'art. 542 comma II c.c. che la quota di riserva spettante ai cinque figli del de cuius è pari a complessivi 1/2 della massa ereditaria (ovvero a 1/10 per ciascun figlio), che la quota riservata alla moglie è pari a ¼ mentre la quota disponibile è pari Persona_2 ad 1/4 della massa ereditaria (che spetta per voluntas testatoris ai figli NT
, e;
Parte_2 Parte_3 CP_2
5. condanna (e per essa i suoi eredi) a pagare in favore di Persona_2 Parte_1
(in qualità di erede universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € A_
4.959,95, oltre la rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
6. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede Parte_2 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 6.581,52, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
7. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede CP_2 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 10.816,66, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
8. condanna a pagare in favore di (in qualità di erede Parte_3 Parte_1 universale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 4.094,94, oltre la A_ rivalutazione e gli interessi con le decorrenze e nella misura indicata in parte motiva;
9. condanna i convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2 NT
, e in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_3 CP_2 delle spese processuali sostenute da (in proprio e quale erede dell'originaria Parte_1 attrice), che liquida in € 9.830,96, di cui € 9.444,00 per compensi ed € 386,96 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10. pone definitivamente a carico dei convenuti (e per essa i suoi eredi), Persona_2
, e in solido tra NT Parte_2 Parte_3 CP_2 loro, i compensi liquidati al C.T.U. ing. con decreto del 25.02.2021 (€ Persona_6
3.453,14, oltre IVA e CAP se e nella misura dovuti) e del 17.09.2021 (€ 658,53, oltre IVA e
CAP se e nella misura dovuti);
11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari in data 7 gennaio 2025 nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera