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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/10/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1041/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Parte_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Patrizia GRAMEGNA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Grazia RAPONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
e già pure
contro
:
CP_2
RESISTENTE contumace avente ad oggetto: compensi d'avvocato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. avvocato, ricorreva al Tribunale di Potenza, mediante ricorso Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c., contro e affinché il medesimo Controparte_1 CP_2
Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
1 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Si trattava di prestazioni professionali rese:
a) nei confronti di ambo le controparti, consistenti nell'assistenza al fine della risoluzione della controversia stragiudiziale sorta per lo scioglimento dei beni relitti, alla loro morte, dai genitori dei : tale attività aveva comportato l'emissione di un parere orale e la CP_1 partecipazione alla redazione di una bozza di divisione, previa corrispondenza con gli altrui avvocati, e consultazione dei clienti: era dovuta la somma di euro 6.240,00, oltre I.V.A.,
2 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Cassa e spese esenti pari ad euro 100,00; aveva versato un Controparte_1 acconto, pari ad euro 1.000,00;
b) nei confronti del solo quale persona offesa, entro il Controparte_1 procedimento penale n. 100/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, a carico di consistenti nello studio del caso, con emissione di Parte_2 parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'assistenza alle sommarie informazioni del 25 Novembre 2010, nell'esame della richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura della Repubblica il 23 Giugno 2011, e nella consultazione del cliente: era dovuta la somma di euro 360,00, oltre I.V.A., Cassa e spese esenti pari ad euro 50,00;
c) nei confronti del solo quale persona offesa, entro il Controparte_1 procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi, a carico di
[...]
e di consistenti nello studio del caso, con emissione di Parte_3 Controparte_3 parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26 Novembre 2009 (proc. n.
364/2009 R.G.N.R.), in danno dei nell'esame del decreto del G.I.P. nel Pt_3 procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi e delle informazioni in data 25 Novembre 2010, nella consultazione del cliente e nella corrispondenza informativa con la : era dovuta la somma di euro 1.440,00, oltre I.V.A., Cassa e Parte_4 spese esenti pari ad euro 50,00.
2. Resisteva : con riferimento alla successione dei propri Controparte_1 genitori, egli aveva incaricato la soltanto di redigere la dichiarazione della Pt_1 successione della madre;
con riguardo al procedimento contro lo , nulla aveva Pt_2 compiuto la essendosi il resistente rivolto all'Avv. Carmen Antonella NATALE;
Pt_1 quanto al procedimento contro i il aveva consultato l'Avv. Pt_3 CP_1 Pt_1 solamente dopo aver ricevuto la richiesta di archiviazione.
L'episodio delle sommarie informazioni in data 25 Novembre 2010, ancora, non era mai accaduto.
Le proprie contestazioni, infine, ampliavano il thema decidendum oltre le previsioni del rito speciale per la liquidazione dei compensi, rendendo inammissibile la domanda.
3. Alla prima udienza, la ichiarava che aveva con lei transatto Pt_1 CP_2 la lite, onerandosi della metà delle somme dovute con riguardo alla vicenda della successione dei genitori: la ricorrente, pertanto, si dichiarava soddisfatta della pretesa contro quella resistente, e rinunziava ad ogni pretesa di solidarietà, verso . Controparte_1
4. Il Giudice, con ordinanza, dichiarava cessata la materia del contendere, nel rapporto fra la ricorrente e compensava le spese di lite tra tali parti;
disponeva il mutamento CP_2 del rito, con riguardo alla domanda contro . Controparte_1
5. La causa veniva, quindi, istruita e rimessa in decisione.
6. Falliva un tentativo di composizione negoziale della lite, promosso dallo scrivente
Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 N. 1041/2014 R.G.A.C.
1. La ricorrente non richiamava, nell'introdurre la causa, il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi di avvocato, ex art. 14, d. lgs. 150/2011, bensì solo il rito sommario di cognizione, sicché non si poneva, nemmeno prima che l'allora G.I. disponesse il mutamento del rito medesimo in quello ordinario, nessun problema di ammissibilità, o procedibilità, o proseguibilità della domanda.
2. Nell'ambito della vicenda della successione dei genitori dei , l'Avv. CP_1 non aveva ricevuto un mero incarico di redazione della dichiarazione della Pt_1 successione della madre dei medesimi: le parti hanno depositato corrispondenza e documenti che comprovano che l'Avv. Carmen Antonella NATALE se ne interessò, con particolare Part riferimento a quanto presente presso la negli anni 2006-2007 e dall'Aprile del 2012, mentre l'Avv. e ne interessò tra il 2008 ed il Luglio del 2012. Pt_1
La ricorrente ha depositato, altresì, un foglio in bianco, contenente, al margine, una procura sottoscritta da e da procura che ella Controparte_1 CP_2 riferisce alla questione dello scioglimento della comunione ereditaria (il documento, si dica subito, è preteso, in restituzione, dal : ma non si tratta di un atto a lui appartenente, CP_1 benché anche da lui sottoscritto, sicché tale domanda non può essere accolta), e che corrobora la tesi dell'esistenza del rapporto professionale.
La tesi della ricorrente, inoltre, è confermata pienamente da quanto dichiarato dalla teste
Avv. Tiziana GITTO (udienza del 7 Ottobre 2016), la quale rappresentava le controparti dei clienti dell'Avv. costei ha confermato gli sviluppi della vicenda, risalenti al Pt_1 periodo dianzi indicato («circa dal 2009 fino al 2012»).
L'Avv. Donato MANCUSI, escusso a testimone l'8 Febbraio 2017, e che, per un periodo, rappresentava gli interessi delle LL , quelle contrapposte a CP_1 [...]
, confermava che l'Avv. interloquiva con lui, quale legale degli Controparte_1 Pt_1 altri fratelli.
La teste Avv. Carmen Antonella NATALE (escussa, anch'ella, il 7 Ottobre 2016), confermava che, negli anni 2006 – 2007, assisteva nell'iter di Controparte_1 liquidazione di somme giacenti presso la genzia di Melfi: il che non è incompatibile, Pt_5 come visto, con quanto affermato dalla ricorrente. Part
dipendente della (addetta all'ufficio legale), udita a teste l'8 Tes_1
Febbraio 2017, riferiva di aver scambiato dei messaggi di posta elettronica, l'8 Agosto 2012, con l'Avv. NATALE, e con lo studio legale GITTO: nuovamente, si tratta di circostanze cronologicamente compatibili con le asserzioni della Pt_1
moglie del , udita a teste il 24 Marzo 2017, si esprimeva Testimone_2 CP_1 riduttivamente, rispetto all'ampiezza dell'incarico dell'Avv. nell'evenienza della Pt_1 successione: ma la natura poco circostanziata della deposizione la rende poco idonea a più specifici chiarimenti della vicenda.
Si deve concludere, allora, per la fondatezza di tale domanda.
Si aggiunga che il calcolo condotto dall'Avv. alla stregua della tabella dei Pt_1 parametri di cui al D.M. 140/2012, riferita alla fase di studio del contenzioso, appare corretto,
4 N. 1041/2014 R.G.A.C.
se si considera l'assenza, all'epoca, di una tabella specifica per le attività stragiudiziali, ma della presenza della norma posta dall'art. 3, co. 1, del medesimo decreto, che ben può consentire il richiamo, se del caso, della tabella per le prestazioni giudiziali, se adeguata, come nella specie appare essere («L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.»).
Deve dimezzarsi, infine, la complessiva pretesa, relativa a tale titolo, per quanto la stessa ricorrente affermava in proposito dell'avvenuto pagamento della metà, da parte di CP_2
[...]
3. Quanto al procedimento penale n. 100/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, a carico di manca (eccetto quanto si dirà subito oltre) Parte_2 ogni prova di attività svolte dall'Avv. , anzi, gli assunti di costei sono smentiti da Pt_1 quanto affermato dall'Avv. Carmen Antonella NATALE, udita, come già detto, a teste: la quale ricorda di aver ella stessa svolto prestazioni quali la redazione della querela;
si aggiunga che manca, altresì, una qualunque dimostrazione che sia stato udito, Controparte_1 affinché offrisse agli inquirenti, il 25 Novembre 2010, delle informazioni sommarie.
Deve, però, ammettersi che sia vero che la sia stata consultata affinché Pt_1 esaminasse la richiesta di archiviazione della notitia criminis relativa a la Parte_2 ricorrente, infatti, deposita tale atto: che, dunque, il le aveva consegnato (la medesima CP_1 ricorrente deposita, altresì, il testo della denunzia querela, ma tale atto, come detto, veniva redatto da altri, e ben può esserle stato consegnato, dal , in occasione dell'esame della CP_1 posteriore richiesta di archiviazione).
Appare congruo, allora, ridurre la pretesa dagli euro 360,00, come richiesti, agli euro
180,00, e col dimezzamento, altresì, delle spese esenti.
4. Rimane da esaminare la domanda attinente al procedimento penale n. 395/2008 R.G.
G.I.P. Tribunale di Melfi, a carico di e di Parte_3 Controparte_3
La ricorrente assume che le proprie prestazioni fossero consistite nello studio del caso, con emissione di parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26 Novembre 2009 (proc. n.
364/2009 R.G.N.R.), in danno dei GERARDI, nell'esame del decreto del G.I.P. nel procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi e delle informazioni in data
25 Novembre 2010, nella consultazione del cliente e nella corrispondenza informativa con la
Parte_4
Anche questa volta, innanzitutto, non è stata offerta prova della raccolta di sommarie informazioni, da parte del , in data 25 Novembre 2010. CP_1
La corrispondenza, invece, è documentata, ed ammessa dallo stesso , non nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta, bensì nella lettera dell'8 Marzo 2013, da lui indirizzata allo stesso Avv. e prodotta in questa causa. Pt_1
La documentazione depositata dalla ricorrente dimostra, poi, che ella abbia proceduto all'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26
5 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Novembre 2009 (proc. n. 364/2009 R.G.N.R.), in danno dei ed all'esame del Pt_3 decreto del G.I.P. nel procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi.
Lo studio del caso e la consultazione del cliente sono insiti, come strumentali, in quelle attività.
La redazione della denunzia querela, infine, negata dal resistente, non è provata, e non la si può inferire dalla presenza di tale documento nel fascicolo della parte ricorrente, poiché ben può esserle stato consegnato successivamente, quando ella provvedeva all'esecuzione delle prestazioni che l'istruttoria ha confermato.
È opportuna, allora, una riduzione della pretesa ai due terzi, ossia ad euro 960,00 per compensi, e ad euro 33,00 per spese esenti.
5. La ricorrente non ha chiesto gli interessi di mora, insuscettibili di essere accordati d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 25.11.2021, n. 36659: «In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.»), sicché essi esulano dal thema decidendum della presente controversia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1041/2014 R.G.A.C., promossa da contro e già pure contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. condanna a pagare a le seguenti Controparte_1 Parte_1 somme: a) per la questione ereditaria, euro 2.620,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed oltre euro 50,00 per spese esenti;
b) per il procedimento penale a carico di euro 180,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed Parte_2 oltre euro 50,00 per spese esenti;
c) per il procedimento penale a carico dei Pt_3 euro 960,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed oltre euro 33,00 per spese esenti;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed in euro 130,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla
Cassa come per legge.
Potenza, 4 Ottobre 2025
6 N. 1041/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Parte_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Patrizia GRAMEGNA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Grazia RAPONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE
e già pure
contro
:
CP_2
RESISTENTE contumace avente ad oggetto: compensi d'avvocato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. avvocato, ricorreva al Tribunale di Potenza, mediante ricorso Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c., contro e affinché il medesimo Controparte_1 CP_2
Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
1 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Si trattava di prestazioni professionali rese:
a) nei confronti di ambo le controparti, consistenti nell'assistenza al fine della risoluzione della controversia stragiudiziale sorta per lo scioglimento dei beni relitti, alla loro morte, dai genitori dei : tale attività aveva comportato l'emissione di un parere orale e la CP_1 partecipazione alla redazione di una bozza di divisione, previa corrispondenza con gli altrui avvocati, e consultazione dei clienti: era dovuta la somma di euro 6.240,00, oltre I.V.A.,
2 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Cassa e spese esenti pari ad euro 100,00; aveva versato un Controparte_1 acconto, pari ad euro 1.000,00;
b) nei confronti del solo quale persona offesa, entro il Controparte_1 procedimento penale n. 100/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, a carico di consistenti nello studio del caso, con emissione di Parte_2 parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'assistenza alle sommarie informazioni del 25 Novembre 2010, nell'esame della richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura della Repubblica il 23 Giugno 2011, e nella consultazione del cliente: era dovuta la somma di euro 360,00, oltre I.V.A., Cassa e spese esenti pari ad euro 50,00;
c) nei confronti del solo quale persona offesa, entro il Controparte_1 procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi, a carico di
[...]
e di consistenti nello studio del caso, con emissione di Parte_3 Controparte_3 parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26 Novembre 2009 (proc. n.
364/2009 R.G.N.R.), in danno dei nell'esame del decreto del G.I.P. nel Pt_3 procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi e delle informazioni in data 25 Novembre 2010, nella consultazione del cliente e nella corrispondenza informativa con la : era dovuta la somma di euro 1.440,00, oltre I.V.A., Cassa e Parte_4 spese esenti pari ad euro 50,00.
2. Resisteva : con riferimento alla successione dei propri Controparte_1 genitori, egli aveva incaricato la soltanto di redigere la dichiarazione della Pt_1 successione della madre;
con riguardo al procedimento contro lo , nulla aveva Pt_2 compiuto la essendosi il resistente rivolto all'Avv. Carmen Antonella NATALE;
Pt_1 quanto al procedimento contro i il aveva consultato l'Avv. Pt_3 CP_1 Pt_1 solamente dopo aver ricevuto la richiesta di archiviazione.
L'episodio delle sommarie informazioni in data 25 Novembre 2010, ancora, non era mai accaduto.
Le proprie contestazioni, infine, ampliavano il thema decidendum oltre le previsioni del rito speciale per la liquidazione dei compensi, rendendo inammissibile la domanda.
3. Alla prima udienza, la ichiarava che aveva con lei transatto Pt_1 CP_2 la lite, onerandosi della metà delle somme dovute con riguardo alla vicenda della successione dei genitori: la ricorrente, pertanto, si dichiarava soddisfatta della pretesa contro quella resistente, e rinunziava ad ogni pretesa di solidarietà, verso . Controparte_1
4. Il Giudice, con ordinanza, dichiarava cessata la materia del contendere, nel rapporto fra la ricorrente e compensava le spese di lite tra tali parti;
disponeva il mutamento CP_2 del rito, con riguardo alla domanda contro . Controparte_1
5. La causa veniva, quindi, istruita e rimessa in decisione.
6. Falliva un tentativo di composizione negoziale della lite, promosso dallo scrivente
Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 N. 1041/2014 R.G.A.C.
1. La ricorrente non richiamava, nell'introdurre la causa, il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi di avvocato, ex art. 14, d. lgs. 150/2011, bensì solo il rito sommario di cognizione, sicché non si poneva, nemmeno prima che l'allora G.I. disponesse il mutamento del rito medesimo in quello ordinario, nessun problema di ammissibilità, o procedibilità, o proseguibilità della domanda.
2. Nell'ambito della vicenda della successione dei genitori dei , l'Avv. CP_1 non aveva ricevuto un mero incarico di redazione della dichiarazione della Pt_1 successione della madre dei medesimi: le parti hanno depositato corrispondenza e documenti che comprovano che l'Avv. Carmen Antonella NATALE se ne interessò, con particolare Part riferimento a quanto presente presso la negli anni 2006-2007 e dall'Aprile del 2012, mentre l'Avv. e ne interessò tra il 2008 ed il Luglio del 2012. Pt_1
La ricorrente ha depositato, altresì, un foglio in bianco, contenente, al margine, una procura sottoscritta da e da procura che ella Controparte_1 CP_2 riferisce alla questione dello scioglimento della comunione ereditaria (il documento, si dica subito, è preteso, in restituzione, dal : ma non si tratta di un atto a lui appartenente, CP_1 benché anche da lui sottoscritto, sicché tale domanda non può essere accolta), e che corrobora la tesi dell'esistenza del rapporto professionale.
La tesi della ricorrente, inoltre, è confermata pienamente da quanto dichiarato dalla teste
Avv. Tiziana GITTO (udienza del 7 Ottobre 2016), la quale rappresentava le controparti dei clienti dell'Avv. costei ha confermato gli sviluppi della vicenda, risalenti al Pt_1 periodo dianzi indicato («circa dal 2009 fino al 2012»).
L'Avv. Donato MANCUSI, escusso a testimone l'8 Febbraio 2017, e che, per un periodo, rappresentava gli interessi delle LL , quelle contrapposte a CP_1 [...]
, confermava che l'Avv. interloquiva con lui, quale legale degli Controparte_1 Pt_1 altri fratelli.
La teste Avv. Carmen Antonella NATALE (escussa, anch'ella, il 7 Ottobre 2016), confermava che, negli anni 2006 – 2007, assisteva nell'iter di Controparte_1 liquidazione di somme giacenti presso la genzia di Melfi: il che non è incompatibile, Pt_5 come visto, con quanto affermato dalla ricorrente. Part
dipendente della (addetta all'ufficio legale), udita a teste l'8 Tes_1
Febbraio 2017, riferiva di aver scambiato dei messaggi di posta elettronica, l'8 Agosto 2012, con l'Avv. NATALE, e con lo studio legale GITTO: nuovamente, si tratta di circostanze cronologicamente compatibili con le asserzioni della Pt_1
moglie del , udita a teste il 24 Marzo 2017, si esprimeva Testimone_2 CP_1 riduttivamente, rispetto all'ampiezza dell'incarico dell'Avv. nell'evenienza della Pt_1 successione: ma la natura poco circostanziata della deposizione la rende poco idonea a più specifici chiarimenti della vicenda.
Si deve concludere, allora, per la fondatezza di tale domanda.
Si aggiunga che il calcolo condotto dall'Avv. alla stregua della tabella dei Pt_1 parametri di cui al D.M. 140/2012, riferita alla fase di studio del contenzioso, appare corretto,
4 N. 1041/2014 R.G.A.C.
se si considera l'assenza, all'epoca, di una tabella specifica per le attività stragiudiziali, ma della presenza della norma posta dall'art. 3, co. 1, del medesimo decreto, che ben può consentire il richiamo, se del caso, della tabella per le prestazioni giudiziali, se adeguata, come nella specie appare essere («L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.»).
Deve dimezzarsi, infine, la complessiva pretesa, relativa a tale titolo, per quanto la stessa ricorrente affermava in proposito dell'avvenuto pagamento della metà, da parte di CP_2
[...]
3. Quanto al procedimento penale n. 100/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, a carico di manca (eccetto quanto si dirà subito oltre) Parte_2 ogni prova di attività svolte dall'Avv. , anzi, gli assunti di costei sono smentiti da Pt_1 quanto affermato dall'Avv. Carmen Antonella NATALE, udita, come già detto, a teste: la quale ricorda di aver ella stessa svolto prestazioni quali la redazione della querela;
si aggiunga che manca, altresì, una qualunque dimostrazione che sia stato udito, Controparte_1 affinché offrisse agli inquirenti, il 25 Novembre 2010, delle informazioni sommarie.
Deve, però, ammettersi che sia vero che la sia stata consultata affinché Pt_1 esaminasse la richiesta di archiviazione della notitia criminis relativa a la Parte_2 ricorrente, infatti, deposita tale atto: che, dunque, il le aveva consegnato (la medesima CP_1 ricorrente deposita, altresì, il testo della denunzia querela, ma tale atto, come detto, veniva redatto da altri, e ben può esserle stato consegnato, dal , in occasione dell'esame della CP_1 posteriore richiesta di archiviazione).
Appare congruo, allora, ridurre la pretesa dagli euro 360,00, come richiesti, agli euro
180,00, e col dimezzamento, altresì, delle spese esenti.
4. Rimane da esaminare la domanda attinente al procedimento penale n. 395/2008 R.G.
G.I.P. Tribunale di Melfi, a carico di e di Parte_3 Controparte_3
La ricorrente assume che le proprie prestazioni fossero consistite nello studio del caso, con emissione di parere orale, nella redazione di denunzia querela, nell'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26 Novembre 2009 (proc. n.
364/2009 R.G.N.R.), in danno dei GERARDI, nell'esame del decreto del G.I.P. nel procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi e delle informazioni in data
25 Novembre 2010, nella consultazione del cliente e nella corrispondenza informativa con la
Parte_4
Anche questa volta, innanzitutto, non è stata offerta prova della raccolta di sommarie informazioni, da parte del , in data 25 Novembre 2010. CP_1
La corrispondenza, invece, è documentata, ed ammessa dallo stesso , non nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta, bensì nella lettera dell'8 Marzo 2013, da lui indirizzata allo stesso Avv. e prodotta in questa causa. Pt_1
La documentazione depositata dalla ricorrente dimostra, poi, che ella abbia proceduto all'esame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Melfi, il 26
5 N. 1041/2014 R.G.A.C.
Novembre 2009 (proc. n. 364/2009 R.G.N.R.), in danno dei ed all'esame del Pt_3 decreto del G.I.P. nel procedimento penale n. 395/2008 R.G. G.I.P. Tribunale di Melfi.
Lo studio del caso e la consultazione del cliente sono insiti, come strumentali, in quelle attività.
La redazione della denunzia querela, infine, negata dal resistente, non è provata, e non la si può inferire dalla presenza di tale documento nel fascicolo della parte ricorrente, poiché ben può esserle stato consegnato successivamente, quando ella provvedeva all'esecuzione delle prestazioni che l'istruttoria ha confermato.
È opportuna, allora, una riduzione della pretesa ai due terzi, ossia ad euro 960,00 per compensi, e ad euro 33,00 per spese esenti.
5. La ricorrente non ha chiesto gli interessi di mora, insuscettibili di essere accordati d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 25.11.2021, n. 36659: «In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.»), sicché essi esulano dal thema decidendum della presente controversia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1041/2014 R.G.A.C., promossa da contro e già pure contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. condanna a pagare a le seguenti Controparte_1 Parte_1 somme: a) per la questione ereditaria, euro 2.620,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed oltre euro 50,00 per spese esenti;
b) per il procedimento penale a carico di euro 180,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed Parte_2 oltre euro 50,00 per spese esenti;
c) per il procedimento penale a carico dei Pt_3 euro 960,00 per compenso, oltre I.V.A. e Cassa come per legge, ed oltre euro 33,00 per spese esenti;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed in euro 130,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla
Cassa come per legge.
Potenza, 4 Ottobre 2025
6 N. 1041/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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