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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Perriello
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/4/2025, i Sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne stabilite dal Tribunale di Pisa con ordinanza ex art. 709-ter c.p.c. emessa in data
10/10/2023 nel procedimento R.G.N. 574/2019, con riferimento all'obbligo stabilito a carico della
Sig.ra di corrispondere al Sig. la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per il figlio (16/12/2006) (doc. 3, fascicolo dei ricorrenti). Per_1
1 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio , oggi maggiorenne: Per_1
- collabora con il fratello (24/01/1991), titolare della ditta GMN che si occupa della cura Per_2
e manutenzione di giardini, potature ulivi e del verde pubblico (doc. 4);
- è titolare di una propria ditta individuale denominata Garden Service di UZ NI, come da visura (doc. 5);
- da tali attività percepisce guadagni per circa € 1.500,00 mensili e pertanto, è oramai in grado di provvedere al proprio sostentamento economico senza necessità di ricevere un contributo da parte della madre, come confermato dallo stesso mediante la sottoscrizione per ratifica del Per_1 ricorso.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “revocare il diritto al contributo al mantenimento di NI
UZ posto a carico della sig.ra previsto nell'ordinanza emessa ex art. 709 Parte_1 ter cpc in data 10.10.23 nel procedimento n. 574/19 RG”.
2. All'udienza del 21/5/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, nonché reiterato le proprie conclusioni congiunte;
il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio , il quale risulta ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, come risulta dalla documentazione versata in atti (docc. 4 e 5, fascicolo dei ricorrenti), il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, posto a carico di Parte_1
e da corrispondere a in favore del figlio Parte_2 Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Perriello
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/4/2025, i Sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne stabilite dal Tribunale di Pisa con ordinanza ex art. 709-ter c.p.c. emessa in data
10/10/2023 nel procedimento R.G.N. 574/2019, con riferimento all'obbligo stabilito a carico della
Sig.ra di corrispondere al Sig. la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per il figlio (16/12/2006) (doc. 3, fascicolo dei ricorrenti). Per_1
1 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio , oggi maggiorenne: Per_1
- collabora con il fratello (24/01/1991), titolare della ditta GMN che si occupa della cura Per_2
e manutenzione di giardini, potature ulivi e del verde pubblico (doc. 4);
- è titolare di una propria ditta individuale denominata Garden Service di UZ NI, come da visura (doc. 5);
- da tali attività percepisce guadagni per circa € 1.500,00 mensili e pertanto, è oramai in grado di provvedere al proprio sostentamento economico senza necessità di ricevere un contributo da parte della madre, come confermato dallo stesso mediante la sottoscrizione per ratifica del Per_1 ricorso.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “revocare il diritto al contributo al mantenimento di NI
UZ posto a carico della sig.ra previsto nell'ordinanza emessa ex art. 709 Parte_1 ter cpc in data 10.10.23 nel procedimento n. 574/19 RG”.
2. All'udienza del 21/5/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, nonché reiterato le proprie conclusioni congiunte;
il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio , il quale risulta ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, come risulta dalla documentazione versata in atti (docc. 4 e 5, fascicolo dei ricorrenti), il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, posto a carico di Parte_1
e da corrispondere a in favore del figlio Parte_2 Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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