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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1039/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
T R A
, nata a [...], il [...], assistita da Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...] – C.F. , nella qualità di
[...] C.F._1
amministratore di sostegno di elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via R. Raiola, n.
19, presso lo studio dell'Avv. Maria Cava, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Alessandro Volta, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Mainardi, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÈ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza del 20.11.2024, le parti presenti personalmente si sono riportate alle richieste formulate nei propri scritti difensivi, chiedendo di recepire le condizioni della separazione concordate dalle parti e successivamente di rimettere la causa sul ruolo per la decisione sul divorzio.
Il P.M., in data 10.01.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso con cumulo di domande di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 28.02.2024, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 Parte_1
(giusta autorizzazione del Giudice tutelare dell'11.12.2023), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, stabilendosi che nulla era dovuto a titolo di mantenimento, stante l'autosufficienza dei coniugi. Chiedeva, altresì, dichiararsi, all'esito del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza parziale, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e - trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pompei atto n. 126, parte 2, Pt_3 Parte_1
serie A, anno 1989.
A sostengo della domanda, premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in Castellammare di Stabia, il 11.05.1989, e che dall'unione era nato un figlio, (in data CP_1 Per_1
27.10.1989), il quale risultava affetto, sin da piccolo, da gravi disturbi generalizzati dello sviluppo compatibili con autismo psicotico e, per tale motivo, veniva dichiarato interdetto con sentenza del Tribunale dei minorenni di
Napoli del 21.12.2007; che il figlio, ormai maggiorenne e domiciliato presso la struttura riabilitativa Metafelix in
Terzigno, continuava ad essere sottoposto alla misura di protezione dell'interdizione; che il matrimonio sin da CP_ subito si era rilevato fallimentare per le gravi condotte perpetrate negli anni dal sig. ; che , già nel lontano
1998 l'allora Pretura di Torre Ann.ta – Sezione di Castellammare di Stabia – condannava il resistente per i reati CP_ di cui agli artt. 570cp e ss.(cifr. Sentenza in atti); che il aveva abbandonato il tetto coniugale, non facendovi mai più ritorno nell'anno 1994, facendo mancare alla propria moglie ogni mezzo di sostentamento;
che da allora, purtroppo le condizioni di salute della sig.ra erano degenerate, in quanto affetta da Parte_1
“depressione maggiore cronica con grave compromissione della vita di relazione e necessità di terapia psicofarmacologica continua” (cifr. Certificazione in atti); che nell'anno 2002 una malattia autoimmune rara, causata da un mix di farmaci, aveva compromesso in maniera irreversibile la sua vista rendendola completamente cieca; che partire dall'anno 2019 e fino al 2021 si era sottoposta ad un percorso terapeutico/preparativo presso la Clinica “Madonna della Fiducia” in Roma per una protesi biologica oculare che oggi le consentiva di vedere la luce e le sagome sbiadite delle persone;
di godere di pensione di invalidità nonché indennità di accompagnamento con un reddito annuo pari ad € 6.871,77; di essere titolare pro quota (25%) dell'immobile sito in C/Mare di Stabia alla Via Galeno n. 46 pervenutole per successione paterna di vivere, unitamente alla madre, in immobile detenuto in fitto.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale e di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio;
tuttavia, chiedeva di rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla Pt_1
Il resistente contestava di aver abbandonato il tetto coniugale deducendo che all'epoca dei fatti (1994) era stata proprio la sig.ra a lasciare la casa coniugale per trasferirsi unitamente al figlio a casa della mamma;
Pt_1
2 che vani erano stati i tentativi fatti per ricongiungere il nucleo familiare;
di essere sempre stato interessato alla famiglia e, soprattutto, al benessere del figlio di cui era stato nominato tutore dal Tribunale civile di Nola, e di cui si occupava da solo;
di non avere un reddito stabile, andando avanti con lavori saltuari.
All'udienza del 10.07.2024, i procuratori delle parti rappresentavano che le stesse non erano presenti in quanto erano intenzionate a raggiungere un accordo in ordine alle condizioni della separazione, chiedendo all'uopo un rinvio ed il Giudice delegato rinviava la causa per la novella comparizione delle parti all'udienza del 23.09.2024
(dipoi rinviata al 20.11.2024), invitando le parti a depositare in via telematica, entro tale data, l'eventuale accordo raggiunto.
All'udienza del 20.11.2024, letto loro l'accordo sottoscritto dall'amministratrice di sostegno di Parte_1
e da , sentite le parti, il Giudice delegato disponeva che in via provvisoria i rapporti tra le
[...] CP_1 parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo e riservava la causa in decisione innanzi al
Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere del 10.01.2025 chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
In via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva di per il tramite del suo Parte_1 amministratore di sostegno all'uopo autorizzato con decreto del giudice tutelare del 18.12.2023, Parte_2
a promuovere il presente giudizio di separazione.
Invero, la Suprema Corte di recente ha affermato (Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 14/03/2022), n.8247) di voler dare continuità anche in tema di amministrazione di sostegno, al principio affermato in relazione alla misura di protezione dell'interdizione (Cass. n. 14669 del 06/06/2018) alla luce del quale "sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale,
a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore con riferimento al divorzio - dal D.Lgs. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace" per cui "Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace”.
3 Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio ritiene che la separazione possa essere pronunziata recependo i patti e le condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare i coniugi all'udienza del 20.11.2024, sentiti personalmente, rappresentavano di vivere separati già da molto tempo, rinunciavano rispettivamente al mantenimento in proprio favore senza aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, attesa la reciproca indipendenza ed autonomia economica, e dichiaravano che l'unico figlio,
(nato il [...]) era sottoposto alla misura di protezione dell'interdizione ed il padre ne era tutore. Per_1
La dichiarava di non essere in grado di assistere e frequentare il figlio in quanto essa stessa affetta da Pt_1
CP_ gravi problemi di salute ed ipovedente, mentre il dichiarava di andare sempre a trovare il figlio, che, affetto da una grave forma di autismo e non in grado di comunicare verbalmente, era domiciliato presso la struttura riabilitativa Metafelix di Terzigno e percepiva una pensione di euro 1.200,00 mensili.
Tuttavia, evidenziato che in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, come nel caso in esame il figlio delle parti
[...]
(nato il [...]) trovano applicazione, in forza dell'art. 337-septies c.c. (già art. 155-quinquies Per_2
c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi, previste in favore dei figli minori (cfr Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2670), si reputa conforme all'interesse del figlio delle parti disporre che entrambi i genitori si rechino a fargli visita presso il centro riabilitativo ove è domiciliato con la cadenza di una volta al mese, e partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero occorrere per il figlio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
30.09.1966) e (nato a [...], il [...]); CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 126, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1989);
3. i coniugi vivranno, come in effetti già vivono, separatamente ciascuno nelle attuali unità abitative, impegnandosi a tenere, l'uno verso l'altro, rapporti personali di mutuo rispetto;
4. dà atto che i coniugi concordemente chiedono che venga dichiarato lo scioglimento della comunione legale dei beni;
4 5. i coniugi rinunciano rispettivamente al mantenimento in proprio favore senza aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, attesa la reciproca indipendenza ed autonomia economica;
6. dispone che entrambi i genitori si rechino a far visita al figlio , attualmente domiciliato presso il Persona_2
centro riabilitativo Metafelix in Terzigno con la cadenza di una volta al mese, e partecipino nella misura del
50% alle spese straordinarie che dovessero occorrere per il figlio.
7. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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