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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1114/2022
vertente tra
, parte domiciliata in Napoli alla Via Toledo nr. 205, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Bartolo G. Senatore e Claudio La Rosa
Parte appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, parte domiciliata in Controparte_1
, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale siti in – 04100 -, Viale IV CP_1 CP_1
Novembre n° 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cavalcati
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1150/2021, emessa dal Tribunale di Latina in funzione di
Giudice del Lavoro, in data 04/11/2021.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Latina, contro il ha Controparte_1 Parte_1 chiesto: i) l'accertamento della violazione contrattuale posta in essere dal per aver imposto ad essa CP_1 dipendente di lavorare per n. 80 domeniche, senza consentirle il godimento del riposo compensativo e tantomeno corrisponderle l'indennità prescritta dall'art. 24 CCNL, con conseguente condanna dell'Ente locale al pagamento del relativo importo, quantificato in complessivi € 11.104,00; ii) l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica ai sensi dell'art. 2087 c.c., per aver lavorato n. 77 Domeniche, corrispondenti al settimo giorno consecutivo di lavoro, in violazione dell'art. 36 Cost., con conseguente condanna del al pagamento della CP_1 somma di € 10.973,00. A sostegno di tali pretese, la ricorrente ha dedotto:
-di essere stata assunta come Vigile Urbano Operatore di Polizia Municipale alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico del a partire dal 02/01/1993; Controparte_1
-che nell'ambito dell'organizzazione imposta dal Comune di quale datore di lavoro, nel CP_1 periodo decorrente dall'1/01/2008 al 30/12/2017, ha talora lavorato per sette giorni su sette inclusa la domenica, senza godere del riposo compensativo e dell'indennità previsti dall'art. 24 del CCNL, in violazione dell'art. 36 della Costituzione, della legge e della contrattazione collettiva di settore.
Si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti Controparte_1 vantati dalla , nonché impugnando e contestando ogni avversa domanda, eccezione ed istanza Pt_1 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della prima domanda ritenendo mancante il presupposto applicativo dell'indennità ex art. 24 CCNL, costituito dalla eccezionalità della prestazione resa oltre l'orario di lavoro e nel giorno deputato al riposo settimanale, posto che, da una parte, non vi era prova, per le domeniche indicate dalla ricorrente, del superamento delle 36 ore settimanali, e, in ogni caso, che la giornata della domenica non poteva dirsi destinata al riposo settimanale essendo pacifico che secondo il sistema di turnazione applicato, due domeniche mensili alternate rientravano nel turno 7/7 predisposto dal “in conformità con CP_1 l'interpretazione dell'art. 24 CCNL fornita dalla giurisprudenza di legittimità, non risultano sussistenti – in relazione alle (…) domeniche indicate al punto 9 del ricorso – nessuno dei presupposti indicati dalla norma contrattuale per la maturazione della indennità in quanto … è pacifico che, secondo il sistema di turnazione applicato, due domeniche al mese (alternate) rientrino nel turno ordinario predisposto dal Comune…Pertanto… l'indennità di turnazione prescritta dall'art. 22 (regolarmente corrisposta come risulta dalle buste paga allegate) risulta integralmente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.”.
Il rigetto della seconda domanda, qualificata dal Tribunale come implicante una valutazione sulla idoneità del sistema di turnazione oggetto di causa a garantire il diritto alla salute della dipendente
(riposo e recupero dell'energia psicofisica), è stato motivato richiamando i principi enunciati dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 146/71, per affermare la conformità di detto sistema organizzativo all'art. 36 Cost., ritenendo “che il sistema di turnazione per come strutturato consenta comunque al dipendente il pieno recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo per due giorni consecutivi a week end alternati (in luogo di un giorno a settimana sempre variabile), garantendo, quindi, a seguito della intera settimana lavorata, due giorni di riposo consecutivi entro i quindici giorni successivi. Tale sistema di turnazione certamente consente il pieno recupero delle energie psicofisiche e garantisce al lavoratore una migliore organizzazione della propria vita personale e familiare, tale per cui non risulta configurabile il danno evento
(lesione del diritto al riposo) posto a fondamento della domanda risarcitoria”.
Avverso tale sentenza propone ora appello la chiedendone la riforma integrale, con Pt_1 conseguente accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della Controparte_1 prescrizione delle avverse pretese e, nel merito, impugnando e contestando il gravame avversario ed insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 25.2.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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Con un primo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata sostenendo che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il riposo goduto dalla nelle giornate del sabato Pt_1 potesse equivalere ad un riposo compensativo, posto che, a suo dire, i Vigili Urbani lavorano per 36 ore alla settimana su cinque giorni lavorativi, con fruizione, quindi, del riposo settimanale nelle giornate del sabato e della domenica (cfr. pag. 8, ricorso in appello).
Il motivo di gravame è infondato.
L'appellante, infatti, si contraddice in termini laddove, da un lato, afferma che l'orario lavorativo da rispettare era di 36 ore settimanali, articolato su 5 giorni feriali e due di riposo e, dall'altro, invoca le risultanze dei “badge” allegati in atti a sostegno delle proprie pretese;
infatti, dai prospetti delle presenze della dipendente si evince con chiarezza come la stessa fosse obbligata a lavorare 6 ore al giorno (“dov” sta per dovuto), con la conseguenza che, qualora i giorni di riposo settimanale contrattualmente previsti fossero stati due, anziché soltanto uno (i.e. la domenica), l'orario settimanale sarebbe consistito in sole 30 ore lavorative, e non già 36, come, invece, ammesso dalla stessa ricorrente.
In altri termini, dall'esame della documentazione in atti risulta evidente come l'orario settimanale della prevedesse sei giorni lavorativi ed uno di riposo, quest'ultimo da recuperare in caso Pt_1 di lavoro domenicale previsto dalla turnazione vigente, ferma restando, in tale ipotesi, la corresponsione dell'indennità di turnazione ex art. 22 CCNL, invero, sempre regolarmente percepita dalla odierna appellante, come attestato dalle buste paga depositate dalla medesima nel giudizio di primo grado.
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze attoree, anche con riferimento alla presunta violazione dell'art. 24 CCNL di riferimento, contestata con il secondo motivo di appello.
Infatti, a dire dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato altresì nel ritenere non sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 24 CCNL e nell'affermare il divieto di cumulo di detta indennità con quella di turnazione ex art. 22 CCNL.
Tuttavia, anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi.
Per stessa ammissione della ricorrente, nel “..verbale sindacale del 21/05/2008 avente ad oggetto: “la Turnazione del personale nelle giornate festive e prefestive - Modalità fruizione ferie e recuperi riposo” (...) il Dirigente del Settore Polizia Locale ( il Dr. alla Persona_1 presenza degli R.S.U e del Segretario Provinciale della , sulla base delle carenze del Pt_2 personale e della dotazione organica esistente, conferma la turnazione esistente che prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale una Domenica su tre di norma e due Domeniche nel periodo estivo, con possibilità del recupero (settimanale) nella giornata del Sabato successivo
o in altro giorno indicato dal dipendente”.( cfr: conclusioni pagina 4).” (cfr. pag. 12 atto di appello). Dunque, come si vede, l'impiego del personale addetto alla vigilanza urbana, da parte del
[...]
, in alcune domeniche del mese, costituiva la regola e non un'eccezione, in quanto CP_1 normalmente previsto dalla regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti della Polizia Municipale, laddove, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 8458/2010, Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020) l'applicazione dell'art. 24 del CCNL di settore, riguardante l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale, ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
Più precisamente, come è facile evincere dalla documentazione in atti, la era Pt_1 contrattualmente obbligata allo svolgimento di 36 ore settimanali di lavoro, distribuite su 6 giorni;
tuttavia, per costanti e perduranti esigenze organizzative del Comune, dette ore sono state ridistribuite, con apposita turnazione ordinaria, in modo che la dipendente lavorasse sistematicamente 7 giorni su 7, per alcune settimane, con recupero del riposo non goduto nell'arco dei successivi 15 giorni.
In tale assetto organizzativo, la domenica è considerata giornata lavorativa, con spostamento del riposo settimanale in altro giorno.
Ed invero, dai prospetti delle presenze della depositati in atti emerge con chiarezza come la Pt_1 stessa, a differenza di quanto lamentato in giudizio, abbia sempre recuperato il riposo settimanale non goduto nelle domeniche lavorate nei 15 giorni successivi, in aggiunta al consueto riposo domenicale, ritrovandosi in tali settimane a lavorare 30, anziché 36, ore: a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia come il lavoro prestato nella giornata di domenica 13.12.2009 sia stato compensato dal riposo goduto nei 5 giorni successivi, ossia nella giornata di sabato 19.12.2009, in aggiunta al riposo domenicale del 20.12.2009 (cfr. doc. ). CP_2
Pertanto, come ritenuto dal primo giudice, la aveva diritto a percepire – ed ha pacificamente Pt_1 percepito – dal la sola indennità di turnazione ex art. 22 CCNL e non anche Controparte_1 quella ex art 24 CCNL.
L'indennità di turnazione è invro sufficiente a compensare il disagio del dipendente correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti e, nella fattispecie in esame, è stata corrisposta alla odierna appellante per avere la stessa, come ordinariamente previsto dalla turnazione stabilita dall'Ente datore di lavoro, prestato la propria attività altresì nelle giornate della domenica, con recupero del riposo settimanale perso nei 15 giorni successivi.
Del resto, la stessa Suprema Corte ha chiarito in diverse pronunce che il personale del comparto enti locali che presta un servizio articolato in turni, come la polizia municipale, gode di un trattamento retributivo accessorio che compensa integralmente il disagio del turno, in misura variabile a seconda della collocazione oraria dello stesso e crescente in caso di festività e notti;
secondo il Supremo Collegio, tale disciplina regolamenta esaustivamente il trattamento economico in tutti i casi di attività corrispondente alla prevista turnazione di servizio, mentre nei casi in cui il lavoratore turnista, per eccezionali esigenze di servizio
(ulteriori quindi rispetto alla fisiologica alternanza dei turni che prevedono anche il lavoro domenicale/festivo) sia chiamato a lavorare nella giornata che era destinata al suo riposo settimanale, dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 24, comma 1, del CCNL, e ciò sia che detto riposo cada di domenica sia che cada in una giornata feriale (cfr. Cass. 22799/12; Cass. n. 17990/2017; Cass. n. 8208/2018).
Sulla base di tali considerazioni è stata esclusa la possibilità di cumulo tra l'indennità ex art. 22 e quelle previste dall'art. 24, atteso che queste ultime hanno presupposti diversi ed assolvono a funzioni diverse: la prima in quanto connaturata alla fisiologia del lavoro su turni, la seconda, viceversa, in quanto diretta a compensare situazioni di disagio create da esigenze di servizio straordinarie od occasionali (cfr. Cass. 2888/12 e 8458/10).
Anche più recentemente il Supremo Collegio ha ribadito tali concetti: “La disciplina contrattuale con la quale occorre qui confrontarsi è quella dettata dall'art. 22 del CCNL 14.9.2000 e dall'art. 17 del CCNL 6.7.1995 che, oltre a prevedere la turnazione fra le diverse tipologie di distribuzione dell'orario (recita, infatti, l'art. 17 del CCNL 6.7.1995: “La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:…. c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario….), fissa le modalità di articolazione del turno (art. 22 CCNL 14.9.2000 commi da 1 a 4) e, quanto al trattamento retributivo spettante ai dipendenti turnisti, stabilisce che: “Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: -turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.
52, comma 2, lett. c), 215; – turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)216; -turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)”. 4.2. A partire da Cass. n. 8458/2010, poi seguita da numerose pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021;
Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata), la disposizione contrattuale è stata interpretata nel senso che la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
4.3. Detto orientamento, qui ribadito, è stato richiamato anche dalla Corte territoriale la quale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha dato atto dell'avvenuta corresponsione ai ricorrenti, da parte del , della maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL Controparte_3 ed ha escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto dall'art. 24, perché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale.” (Cass. 41889 del 29.12.2021).
Ancora, la sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 19592 del 9.7.2021 ha chiarito l'orientamento per il quale “ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale,
l'art. 22, quinto comma C.C.N.L. 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro … l'inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l'istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all'indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro», che esclude l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'art. 24. … Né sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno.”.
Dunque, la sentenza impugnata merita conferma in punto di rigetto della prima domanda spiegata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, in quanto pienamente conforme alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione nelle pronunce sopra citate, alle quali intende aderire anche questa Corte.
Inoltre, non rilevano, né possono essere prese in esame, le ulteriori contestazioni dell'appellante in base alle quali “la sentenza è errata in quanto per i motivi esplicitati NON VI E' PROVA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL.”, tenuto conto che l'originaria ricorrente ha lamentato la mancata percezione unicamente dell'indennità ex art. 24 del CCNL e non anche di quella ex art. 22, salvo poi sollevare tale eccezione, nuova e inammissibile, soltanto in sede di note conclusive.
Si rammenta invero che l'art. 414 n. 4 c.p.c. impone di esporre già nel ricorso tutti i fatti costitutivi e degli elementi di diritto sui quali “si fonda” la domanda;
specularmente l'art. 416 c.p.c. pone tali oneri a carico della parte resistente.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato così dedotto: “ …deve precisarsi che in tutti i periodi contestati e oggetto di prestazione lavorativa l'istante ha goduto della sola indennità di turnazione prevista dall'art. 22 del CCNL. Spetta, pertanto, al ricorrente anche l'ulteriore emolumento rappresentato dall'art. 24 del CCNL, ingiustamente negato da parte datoriale, secondo i relativi conteggi che costituiscono parte integrante del presente ricorso.” (cfr. pag. 6 ricorso di primo grado).
In prima udienza la domanda non è stata modifica nemmeno a seguito delle difese e produzioni avversarie. Pertanto, ogni eccezione inerente al mancato e/o non corretto pagamento dell'indennità ex art. 22 CCNL e/o alla relativa mancanza di prove non può trovare accoglimento in questa sede, fermo restando, in ogni caso, che dalle buste paga in atti, come osservato dal primo giudice, la liquidazione di tale indennità si evince chiaramente. Pertanto, la stessa non può trovare ingresso in questa sede.
Medesime considerazioni valgono per l'eccezione in base alla quale il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che lo stesso allegando alle proprie note di discussione CP_1 (depositate nel giudizio di primo grado) i prospetti delle presenze dell'operatrice , avrebbe Pt_1 ammesso che quest'ultima ha lavorato anche in ulteriori giorni festivi, diversi da quelli indicati dalla medesima ricorrente nei rispettivi atti di causa, senza godere del relativo riposo compensativo.
Trattasi anche qui di eccezioni nuove e inammissibili, in quanto formulate per la prima volta in sede di gravame, in violazione del divieto imposto dall'art. 345 c.p.c.: le pretese dell'originaria ricorrente attenevano soltanto alle giornate puntualmente individuate nel ricorso introduttivo di primo grado e riportate anche nel ricorso in appello e, dunque, non possono essere estese in questa sede a giorni diversi ancorché eventualmente risultanti dalla documentazione prodotta dal altrimenti CP_1 ampliandosi il thema decidendum in violazione del principio devolutivo cui soggiace il giudizio di appello.
Peraltro, la mera produzione di un documento non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo occorrendo, in ossequio all'onere di allegazione, che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato. In altri termini, la parte che produce in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008, n. 2435).
Pertanto, a maggior modo, nessun errore può essere imputato al giudice di prime cure, per avere lo stesso “omesso di vagliare il prospetto depositato dalle difese del , con le “note di Controparte_1 trattazione scritta” del 03/11/2021.”, come pretestuosamente ritenuto dall'appellante (cfr. pag 13, ricorso in appello).
Venendo ora alle censure di parte appellante in ordine al rigetto della seconda domanda, si osserva quanto segue.
L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato altresì: i) nel ritenere non sussistente un danno da usura psico-fisica per le prestazioni rese dalla ricorrente nel settimo giorno consecutivo della settimana;
ii) nel negare la responsabilità ex art. 2087 c.c. del derivante Controparte_1 dall'organizzazione dei turni della dipendente in modo tale da provocarle un danno da usura psico - fisica;
iii) nel negare alla ricorrente il riconoscimento dei compensi previsti dal CCNL e dalla giurisprudenza in materia di lavoro festivo e nel settimo giorno, senza motivare sulla particolarità del lavoro reso nel settimo giorno;
iv) nel ritenere non provato il danno lamentato dalla ricorrente, rifiutando la tesi della “prova presuntiva”, prospettata da quest'ultima.
Tali motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo, va premesso che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro, anche nel caso in cui difetti una specifica norma preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, atte a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele, imposte da norme di legge o suggerite dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento, atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro;
essa è pur sempre, però, una responsabilità di tipo contrattuale, e la parte tenuta all'adempimento (che è quella datoriale) deve dimostrare, per esimersi da essa, che il pregiudizio di controparte derivi da causa a sé non imputabile;
pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività o insicurezza dell'ambiente lavorativo, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato le predette misure e cautele protettive (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15112 del 15/07/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18626 del 05/08/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22710 del 06/11/2015) nonché di aver vigilato sull'esatto rispetto di tali misure da parte del lavoratore (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021), non rilevando, diversamente, la condotta colposa del lavoratore.
Inoltre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche “nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del
2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del. 2019).
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere, a monte, una condotta illecita del passibile di essere sanzionata ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiamando, Controparte_1
a sostegno di tali valutazioni, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146/71, secondo la quale “L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiché tuttavia la varietà di qualità e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che, urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quello sopraindicato a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso. Va rilevato altresì che, poiché l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico va regolato in modo assai vario, per essere adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti”.
Anche la Cassazione, nella già menzionata sentenza n. 41889 del 29.12.2021, ha chiarito che la necessità di cicli lavorativi che determinino la protrazione della prestazione lavorativa anche nel settimo giorno è normativamente ammessa, perché giustificata da apprezzabili interessi ed ha ammesso che, qualora la protrazione della prestazione abbia fondamento normativo, non vi sia spazio per una pretesa risarcitoria, stante la legittimità dell'orario richiesto dal datore.
Viene, a questo punto, in rilievo la disciplina di cui all'art. 9 d.Lgs. n. 66 del 2003, con il quale è stata data attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che, anche nella sua versione originaria, prevede specifiche deroghe alla regola, fissata al comma 1, del necessario godimento ogni sette giorni di lavoro di un giorno di riposo, di norma coincidente con la domenica. Dette deroghe risultano giustificate o dalla particolare natura dell'attività esercitata o dall'intervento della contrattazione collettiva, autorizzata ad intervenire, purché nel rispetto del limite di cui all'art. 17, comma 4, dello stesso decreto (secondo cui ai lavoratori devono essere accordati periodi equivalenti di riposo compensativo).
Si tratta di una disciplina che, nel consentire il differimento del riposo in presenza di esigenze di servizio, non presenta profili di contrasto con il principio dell'inderogabilità del riposo settimanale perché la Corte Costituzionale, già nelle pronunce n. 146 del 1971 e n. 101 del 1975, ha affermato che l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma ha anche precisato che, col termine “riposo settimanale”, il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime derogatorio, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque “non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso”.
La Consulta ha anche evidenziato che, poiché l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico va regolato in modo variabile, in funzione delle esigenze proprie delle peculiari attività lavorative, e poiché non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti.
Analogamente la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 novembre 2017 in causa C306/16, ha precisato che l'art. 5 della direttiva 2003/88 non indica in quale momento deve essere concesso il periodo minimo di riposo (punto 41), chiarendo che gli Stati membri possono prevedere un periodo di riferimento più lungo relativo al riposo settimanale per l'applicazione di detta norma.
Non a caso, quindi, il legislatore nazionale con il D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, è intervenuto a modificare il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1, stabilendo che “il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Dunque, né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne
e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi dell'appellante, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno.
Difatti, la Cassazione, nelle pronunce n. 24563/2016 e n. 24180/2013, in continuità con Cass. S.U.
n. 142/2013, ha riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, e, dunque, non già il mero spostamento temporale dello stesso, come invece emerso nel caso di specie.
Ad ogni modo, il danno alla salute o danno biologico in nessun caso può essere ritenuto presuntivamente sussistente e deve essere dimostrato sia nella sua esistenza e consistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (cfr. Cass. 41889 del 29.12.2021).
Peraltro, nel caso di specie non è configurabile nessun illecito contrattuale, per tutte le ragioni sinora esposte, e, dunque, non vi è nemmeno la possibilità di ricorrere ad una meccanica identificazione (comunque inammissibile) del danno risarcibile con l'evento lesivo. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel negare l'astratta risarcibilità in re ipsa del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra “condotta materiale”, “evento lesivo” e “conseguenza dannosa”, sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova - sia per l'an che per il quantum - del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n.
13071; Cass. Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233; Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11203).
Peraltro, con specifico riferimento alla tipologia di danno lamentata dall'odierna appellante, la Sezione Lavoro della Cassazione civile, con ordinanza n. 21682 del 20 luglio 2023, ha ritenuto altresì che «[…]in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che (…) incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. […]».
Quanto sinora esposto consente di ritenere assorbito anche il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dei compensi ed emolumenti previsti dal CCNL e dalla giurisprudenza in materia di lavoro festivo e nel settimo giorno, posto che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha sempre goduto del riposo settimanale, ancorché talora differito fino ad un massimo di
15 giorni, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, in relazione alle peculiarità dell'attività lavorativa per cui è causa ed ai superiori interessi generali sottesi alla relativa organizzazione;
ciò, a maggior modo in considerazione del fatto che, come risulta dalle buste paga in atti, il ha sempre erogato alla ricorrente l'indennità di turnazione prevista dal CP_1
CCNL di settore, a compensazione integrale del disagio derivante alla stessa dalla particolare forma di turnazione disposta per l'organizzazione della sua attività lavorativa (cfr. Cass. Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 19592 del 9.7.2021).
Pertanto, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata resiste alle censure di parte appellante, con conseguente necessità di confermare la stessa.
Con un ultimo motivo di appello, la ha censurato il capo della sentenza impugnata relativo Pt_1 alla liquidazione delle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di compensare le spese, nonostante la complessità della materia trattata e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Anche tale motivo di appello risulta infondato, posto che i principi enunciati dalla Corte
Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sopra richiamati, per confermare la gravata sentenza, sono stati anzitempo recepiti a livello di diritto vivente e in ordine agli stessi, pertanto, non è configurabile un contrasto giurisprudenziale che possa costituire presupposto della compensazione delle spese.
Ne consegue che non risulta configurabile nemmeno una complessità delle questioni trattate, oggetto, appunto, di un risalente orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha oramai sciolto e chiarito gli iniziali nodi interpretativi della vicenda.
Dunque, non è nemmeno configurabile l'assoluta novità della questione trattata o un recente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né ricorrono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Assorbita l'eccezione di prescrizione (riproposta in appello), che presuppone il positivo accertamento dei crediti vantati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve infine darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro € 3.397,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/02/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano