Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, II SEZIONE CIVILE
MAURO BRAMBULLO
R.G. 50000826/2012
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Vinci, come in atti Parte_1
attrice
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Alvise Cecchinato e Controparte_1
Susanna Geremia, come in atti convenuta nonché CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. K. Cancian, Controparte_2
come in atti rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano e Matteo Liut, come in Controparte_3
atti;
ARCH. rappresentato e difeso dall'avv. Sara Furlanetto, come in atti Controparte_4
Terzi chiamati
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
NEL MERITO: per tutti i motivi per cui è causa, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dei vizi e difetti descritti nel presente giudizio e nella richiamata documentazione condannarsi al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi Controparte_1 che si quantificano nella somma di € 39.755,04 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi ex art. 1284 , 4 co. C.c. dalla domanda al saldo e
Spese di lite oltre a quelle del procedimento di ATP n. 1461/S/11 R.G. interamente rifuse oltre
CPA, IVA e contributo 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'acquisizione della perizia depositata in data 23.11.2011 dal
Geom. nella Causa per A.T.P. e del relativo fascicolo richiamandosi per il resto il Parte_2
contenuto delle memorie depositare ai sensi degli artt. 183 n. 2, 3 C.p.c.
Controparte_1
nel merito, in principalità: respingere ogni domanda nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in subordine, per la denegata e non creduta eventualità di attribuzione di responsabilità in capo alla convenuta: accertata la responsabilità, in dipendenza dei rispettivi contratti d'appalto e di prestazione d'opera intellettuale, dell'impresa che ha realizzato le opere murarie, ossia la ditta con sede a Fossalta di Controparte_5
GR (VE) in Vado, via Gramsci 1, e per essa anche il socio unico CP_6
, e di quella che ha realizzato le opere di intonacatura, ossia la ditta
[...] CP_3
, con sede a TE NE (VE), via Canton 18, e del tecnico
[...] Parte_3
che ha curato la progettazione e la d.l., ossia , con studio a Parte_4
GR (VE) in via S. Pio X 2, condannarli, per l'effetto, quali soggetti effettivi responsabili e/o tenuti alla manleva a titolo di garanzia propria o impropria, in solido ovvero secondo le responsabilità di ciascuno, a tenere indenne parte convenuta da qualsiasi condanna la stessa abbia a subire in favore di parte attrice nel presente giudizio, pagando direttamente ovvero rimborsando immediatamente le eventuali somme che la convenuta sia obbligata a sborsare;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2, di data 31.3.14 e n. 3 di data
22.4.14, e come da deduzioni dell'udienza 13.1.17, in particolare quanto all'ordine di esibizione.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.p. come per legge.
Controparte_2
nel merito: respingere ogni domanda nei confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso respingersi ogni domanda nei confronti della deducente;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. di data 22.4.14. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.p. come per legge.
Controparte_3
in via pregiudiziale/preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande attoree, nonché accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avanzate nei confronti di titolare della ditta per Controparte_3 Parte_3
intervenuta decadenza del diritto di agire e per l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa nei suoi confronti dalla convenuta Controparte_1
Nel merito: rigettarsi le domande promosse nei confronti del comparente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in atti.
In via istruttoria: contestata la Ctu del Geom. in ordine all'attribuzione di Parte_2
responsabilità in capo al deducente, anche nella quantificazione operata circa gli oneri di sistemazione/rifacimento degli asseriti difetti realizzativi, si reitera nella richiesta di prova per interpello del legale rappresentante della convenuta sui seguenti Controparte_1
capitoli di prova:
1) vero che nel 1999 fu affidato appalto a per l'esecuzione degli intonaci Controparte_3
esterni dell'unità abitativa per cui è lite;
2) vero che tali lavori furono eseguiti e completati nei mesi di settembre/ottobre 1999;
3) vero che la convenuta, a lavori di intonacatura terminati, affidò i lavori di finitura e dipintura delle murature esterne, ad altra ditta, in epoca successiva alla vendita dell'immobile all'attrice.
ARCH. VALTER ANTONIALI
In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui è causa , l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree. Spese di lite rifuse.
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità improcedibilità infondatezza delle domande avanzate nei confronti dell'arch. per intervenuta decadenza dal Controparte_4
diritto di agire nei suoi confronti . Per l'effetto rigettare le domande svolte nei suoi confronti in quanto tardive . Spese di lite rifuse.
Nel merito in principalità rigettare le domande formulate nei confronti dell'arch. in CP_4
quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui è causa oltre accessori di legge. Nel merito in subordine condannare immobiliare a tenere indenne o manlevato o CP_1 comunque rimborsare in via di regresso all'arch. da ogni somma o esborso che CP_4
dovesse essere condannato a corrispondere all'attrice per le ragioni di cui è causa;
spese rifuse.
Nel merito in vi di ulteriore subordine condannare a tenere indenne o manlevato o CP_2 comunque rimborsare in via di regresso all'arch. da ogni somma o esborso che CP_4 dovesse essere condannato a corrispondere all'attrice per le ragioni di cui è causa;
in via istruttoria : insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte siccome indicate nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. dd 27.3.2016 da aversi qui per ritrascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente mantenute ferme le statuizioni della sentenza parziale che ha rigettato l'eccezione di transazione avanzata dalla convenuta cui hanno aderito le terze chiamate.
Superata l'eccezione di transazione, considerato che alla pretesa risarcitoria inquadrata dall'attrice entro la cornice giuridica dell'art. 1669 Cod. Civ. o in subordine dell'art. 2043, la convenuta ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi sia che la domanda venga inquadrata entro i confini dell'art. 1460 c.c., 1667 c.c. o 1669 c.c., ai fini di un corretto inquadramento della domanda, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione dei lamentati vizi.
Soccorre sul punto la relazione di A.T.P. predisposta dal C.T.U. nominato da questo Tribunale geom. , il quale all'esito dei sopralluoghi compiuti, alle pagine 9 e 10 della relazione Parte_2
di a.t.p. i cui esiti vanno qui integralmente richiamati in quanto frutto di attente indagini volte alla ricostruzione dei nessi di causa, ha dato conto di aver rilevato:
“1. presenza lungo il perimetro esterno, di estesi fenomeni di risalita capillare e/o infiltrazioni di acqua meteorica al piede della muratura, formazione di efflorescenze saline, sfarinamento degli intonaci di finitura e distacco della pellicola pittorica in forma più segnatamente marcata lungo il lato est dell'edificio (Foto 4,5,6), meno accentuati, ma pur sempre presenti, sugli altri lati (Foto 7);
2. rigonfiamenti, esfoliazioni e distacchi della pellicola pittorica delle pareti esterne, particolarmente evidenti ed accentuati sulla parete est (foto nn. 8, 9 e 10), ma comunque diffusi anche sulle altre pareti (foto n. 11); inoltre sulla parete est sono inoltre riscontrabili, sotto la pellicola pittorica in fase di distacco, importanti fenomeni di umidità che interessano
l'intonaco;
3. fessurazioni e cavillature sulla parete est del fabbricato visibili sotto la pellicola pittorica in fase di distacco (foto n. 12); altre cavillature sono presenti anche sul lato ovest;
4. rigonfiamenti e distacchi del rivestimento plastico sul lato interno del parapetto della terrazza a tasca posta sulla parete est;
5. marcato fenomeno di infiltrazione di acqua meteorica, ammaloramento dell'intonaco e distacco della pellicola pittorica sulla parete della camera (foto n. 13) e su quelle del soffitto del soggiorno in corrispondenza del camino (foto n. 14 e 15);
6. marcato fenomeno di infiltrazione di acqua meteorica, ammaloramento dell'intonaco e distacco della pellicola pittorica se perdita di materiale sul soffitto della lavanderia, sotto la terrazza ubicata a est del fabbricato (Foto n. 16);
7. erosione e deterioramento di alcune grondaie ubicate sul lato ovest della copertura (foto n.
17 e 18);
8. distacco della copertina della torretta da camino ubicata sulla parte ovest della copertura
(foto n. 19);
9. rigonfiamenti, esfoliazioni e distacchi della pellicola pittorica della torretta del camino di cui al precedente punto (Foto n. 19)
10. errata esecuzione della rete fognaria orizzontale sulla parete privata: l'allontanamento delle acque meteoriche e dei reflui non avviene su linee separate, come dovrebbe, ma per mezzo della medesima condotta di scarico che confluisce non correttamente su un unico pozzetto di recapito. A parere sempre del CTU, trovano conferma le lamentele della Sig.ra che Parte_1 in sede di CTP aveva denunziato la presenza di odori sgradevoli e rigurgiti sull'impianto di scarico, con risalite di reflui dalla cucina e dai bagni;
11. mancata predisposizione del pozzetto di recapito delle acque bianche sulla parte comune.
In ogni caso, per completezza espositiva, si richiama in modo integrale il paragrafo n. 1 a pagina 9 dell'elaboratore tecnico (Sub. DOC. 7).”
I fenomeni di infiltrazione causati, come appurato dal TU (cfr. pag. 14-18 rel. A.t.p.), da errori nell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e di intonacatura e la errata esecuzione dell'impianto fognario e di scarico delle acque reflue, sono fenomeni che per la loro estensione e gravità pregiudicano in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, sicché
l'azione promossa deve essere inquadrata nella cornice giuridica dell'art. 1669 Cod. Civ.
Considerato che la convenuta e le terze chiamate hanno eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi avvenuta ad oltre un anno dalla loro manifestazione, occorre verificare dapprima la tempestività della denuncia e in secondo luogo se l'azione sia stata esercita entro i termini di prescrizione. La convenuta ha sostenuto sul punto che la sig.ra , all'epoca del ricordato Parte_1
contenzioso, aveva lamentato gli stessi problemi di infiltrazioni di cui al ricorso per a.t.p. per cui secondo la difesa della convenuta, essendo trascorso oltre un anno dalla conciliazione, la denuncia non sarebbe tempestiva e comunque l'azione sarebbe prescritta.
È pertanto onere della parte attrice provare il rispetto dei termini previsti per l'esercizio dell'azione.
Ora, è vero che il termine non può decorrere fintantoché la parte non abbia una conoscenza adeguata della consistenza dei vizi e della causa degli stessi, ma è anche vero che nell'anno
2007, la si è costituita nel giudizio radicato da eccependo Parte_1 Controparte_1
la esistenza di vizi e difetti volti a paralizzare la pretesa di pagamento beneficiando di una decurtazione della entità della pretesa azionata sicché era suo onere dimostrare nel presente giudizio la precisa ubicazione e consistenza dei vizi in ordine ai quali la denuncia ed il successivo esercizio dell'azione potessero dirsi tempestivi e dare così ingresso all'indagine sulle cause e conseguente individuazione del responsabile, sulla individuazione delle opere necessarie alla eliminazione con i relativi costi con conseguente determinazione della somma a titolo di risarcimento del danno da cui decurtare quella ottenuta all'esito della transazione nel giudizio r.g. n. 14575/C/07.
Onere che nel caso di specie, alla luce degli esiti delle indagini tecniche compiute dal TU, non può dirsi adeguatamente assolto in considerazione della generica descrizione della consistenza ed ubicazione dei vizi effettuata dalla nel costituirsi nel giudizio r.g. n. 14575/C/07, Parte_1
che messa a confronto con quella contenuta nel ricorso per A.T.P. e con la descrizione dello stato dei luoghi compiuta dal TU, non consente di individuare i vizi in ordine ai quali la denuncia ed il successivo esercizio dell'azione possa dirsi tempestiva ( cfr. pag. 12 rel TU).
In tale quadro l'eccezione di decadenza va accolta non avendo provato l'attrice la tempestività della denuncia dei vizi.
Le difficoltà probatorie giustificano la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
Per analoga considerazione le spese di TU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico dell'attrice e della convenuta in ragione della metà essendo la TU servita alla ricostruzione dello stato delle opere e alla individuazione dei vizi lamentati nell'interesse di delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Ex Sezioni Distaccate, nella causa r.g. 50000826/2012, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese;
- Pone le spese di TU , già liquidate nel corso del giudizio, a carico della parte attrice e della convenuta in ragione della metà.
Venezia, 11/6/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo