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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza di precisazione del conclusioni del 29.10.2016,
TRA
, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO come per legge;
ATTORE
, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Forte, giusta procura in Parte_2
atti;
Controparte_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024 i procuratori delle parti e concludevano come da verbale d'udienza in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti Parte_1
di , relativamente ai danni patrimoniali e di immagine subiti in seguito Parte_2 del reato di cui all' art 640 bis cp commesso in Grosseto in data 18.08.1999 dall' odierno convenuto in concorso con altri imputati, in qualità di Consigliere di
Amministrazione della Parte_3
Nel ricorso introduttivo la ricorrente rappresenta che con sentenza n. 2169/2006 la
Corte d' Appello di Firenze, previa riqualificazione del fatto, dall' originario reato di cui all' art 316 bis c.p., in quello di truffa ai danni dello Stato ( art 640 bis c.p) aveva confermato con riferimento alla posizione del e dell' altra imputata Parte_2
la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto n.114/2003 del 19 Controparte_2 marzo 2004 resa a seguito di giudizio abbreviato, in relazione all' indebita percezione della somma di Lire 138. 194,796 ai danni dell' ente odierno ricorrente, con accoglimento della domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore della costituita parte civile tale Parte_1
sentenza impugnata con ricorso per Cassazione dalla ed annullata dai giudici CP_2
di legittimità ( CASS PEN N. 3265/2009) è invece passata in giudicato con riferimento alla posizione del . Pt_2
La ha adito ai sensi dell' art 702 bis cpc pertanto questo Parte_1
Tribunale chiedendo: “…in accoglimento del presente ricorso condannare il sig.
a corrispondere ala a titolo di risarcimento dei Parte_2 Parte_1 danni da questa subiti per fatto e colpa del sig. , l'importo di € 75.458,00 per Pt_2 danni patrimoniali ed € 1000.000,00 per danni non patrimoniali, ovvero il diverso importo che sarà determinato nel corso del giudizio oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa..”
Si è ritualmente costituito contestando la domanda e la quantificazione Parte_2
del danno e chiedendo, in ogni caso, la chiamata in giudizio, in qualità di litisconsorte necessario, di concorrente unitamente all' odierno convenuto, in Controparte_1
qualità di Consigliere di Amministrazione della del reato Parte_3
accertato, e la cui posizione, a seguito di sentenza di patteggiamento ex art 444
c.p.p., era stata stralciata nel corso del giudizio dinanzi al GIP di Grosseto.
Disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario ed autorizzata la chiamata del terzo, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del 29.10.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
____________________
Ciò premesso in fatto, nulla quaestio, in merito al giudicato penale circa la responsabilità del in ordine al reato di cui all' art 640 bis cp come accertato Parte_2 dalla sentenza della Corte D' Appello di Firenze n. 2169/2006, passata in giudicato.
Sul punto va osservato che ai sensi dell' art 651 cpp “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”.
Dunque, nella fattispecie non può essere contestata in questa sede, per effetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte D' Appello di Firenze sopra richiamata, la circostanza che il con la propria condotta, consistente nella presentazione di Pt_2
fatture e documentazione falsa di cui all' allegato 10 al ricorso e , come da capo di imputazione allegato, abbia concorso unitamente ad altri imputati, all' indebita percezione da parte della di cui rivestiva la carica di CP_1 Parte_3
Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato, della somma di Lire
138.194,796, erogate in due distinti versamenti ( rispettivamente il 21 Gennaio 1997 ed il 18 Agosto 1999) dalla a titolo di contributo a fondo Parte_1 perduto nell' ambito del programma “ Jop Facility 2” per uno studio di Prefattibilità
e fattibilità relativa alla costituzione in Romania di una società italo-romena operante nel settore della raccolta, manipolazione e vendita di prodotti del sottobosco.
Tali condotte di cui al capo di imputazione costituiscono elementi costitutivi del reato il cui accertamento pertanto non può più essere messo in discussione in questa sede in ragione dell' art 651 cpp sopra richiamato.
Il danno patrimoniale subito pertanto può pertanto considerarsi in re ipsa, o meglio di immediata liquidazione ed oggetto di prova presuntiva e deve essere quantificato nella misura pari al pregiudizio economico subito dall' ente erogatore il contributo sopra indicato, ovvero la e pari alle somme effettivamente Parte_1 corrisposte pari agli attuali € 75.458,00, circostanza anch' essa coperta dal giudicato penale;
irrilevante è la circostanza se tali somme siano state effettivamente entrate nella disponibilità del o della società dallo stesso amministrata, atteso che la sua Pt_2
condotta illecita e truffaldina di cui al giudicato penale ha comunque generato un danno pari all' importo indebitamente erogato dalla Parte_1
In ogni caso, in questa sede a riprova dell' entità del danno subito, la Commissione europea ha allegato ( sub 15) documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati in favore della veicolo e di intermediazione della Controparte_3
in relazione al Progetto Parte_3 CP_1
Gli interessi legali su tali somma saranno dovuti dalla domanda, ovvero dalla data di costituzione di parte civile dell' attore nel giudizio penale, ovvero a decorrere dal
15.10.2002 ( cfr cost. parte civ all.3 ricorso).
Non può trovare ristoro diversamente il danno non patrimoniale di immagine dedotto dalla Commissione, in quanto richiesto in modo del tutto generico e non circostanziato, oltre che non provato.
Sul punto va osservato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, ovvero attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza ( Cass. Civ n. 34026/2022).
Nella fattispecie, la al di là di un generico e, per certi versi inconferente, Parte_1 riferimento all' insidiosità del meccanismo truffaldino posto in essere dal ( di Pt_2
per sé non espressivo di un danno di immagine, ma al più della gravità della condotta da valutarsi in sede penale), ha evidenziato una notevole incidenza sull' immagine e sulla reputazione dell' Unione che la vicenda de qua ha avuto, in ragione della lesione di un interesse centrale della Comunità Europea, ovvero quello finanziario, ma nulla ha allegato al riguardo, in termini di prova della effettiva diffusione della notizia relativa all' illecito perpetrato e del concreto screditamento dell' ente per effetto di tale diffusione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda la posizione del terzo chiamato in causa, Controparte_1
concorrente unitamente all' odierno convenuto, in qualità di Consigliere di Amministrazione della del reato accertato, e la cui Parte_3
posizione, a seguito di sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p. (passata in giudicato) era stata stralciata nel corso del giudizio dinanzi al GIP di Grosseto, si osserva quanto segue.
In primo luogo, va osservato come il terzo chiamato non sia qualificabile come litisconsorte necessario ex art 102 cpc rispetto alla posizione del , atteso Parte_2
che la sua posizione di concorrente nel reato ex artt 110/640 bis cpc, sul piano civilistico e risarcitorio deve essere tradotta in una responsabilità solidale ai sensi degli artt 2043/2055 c.c, rispetto alla quale vi è una scindibilità delle cause ed un' autonomia delle rispettive obbligazioni risarcitorie.
Con riferimento alla domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti Pt_2 del “concorrente/ responsabile in solido” si evidenzia come la stessa Controparte_1
, “ re melius perpensa”, sia ab origine non proponibile in questa sede per ragioni di economia processuale ai sensi dell' art 111 Cost.
Invero, la posizione del è stata definita con sentenza di patteggiamento, CP_1
passata in giudicato, sul punto va osservato che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale ( Cass. Civ n. 31010/2023).
Dunque, nei confronti del concorrente di cui è stata chiesta ed accolta la CP_1
chiamata in garanzia, non poteva essere invocata la sussistenza di un giudicato sulla sua responsabilità penale avendo patteggiato la pena, tale circostanza avrebbe comportato un potenziale allargamento del thema decidendum et probandum con danno alla celerità del processo.
Ne consegue l' opportunità- tenuto conto degli interessi pubblicistici sottesi all' azione risarcitoria proposta in via principale dalla con necessità di una celere Parte_1
definizione del giudizio- della trattazione in separato giudizio dell' eventuale regresso e manleva proposto dal nei confronti del Pt_2 CP_1 Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, graveranno sul convenuto nei limiti della ½ non avendo trovato accoglimento la domanda risarcitoria per danno d' immagine.
Nulla sulle spese tra il convenuto ed il terzo chiamato Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria nei limiti di cui alla parte motiva proposta dalla nei confronti di e, per l' effetto, Parte_1 Parte_2 condanna quest' ultimo al pagamento in favore della della Parte_1 somma di € 75.458,00 oltre interessi legali dal 15.10.2002 ad effettivo soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Dichiara inammissibile la chiamata del terzo Controparte_1
Condanna il convenuto alla refusione delle metà spese processuali in favore dell' attrice , quota liquidata in € 5 000,00 per competenze, oltre € 385,00 per spese vive prenotate a debito ed accessori di legge;
Nulla sulle spese tra il convenuto ed il terzo chiamato.
Così deciso in Latina , in data 30.01.2025
Il Giudice unico
Dott, Alfonso Piccialli