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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Federico Gabriele Annoni e Parte_1
Giulia Elena La Falce, elettivamente domiciliato in Milano, via Baracchini n. 1, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
– in persona del rispettivo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.04.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo: in via Parte_1 CP_1 preliminare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
38520220000776137000 del 13.12.2022, con il quale l' gli aveva richiesto il Controparte_2
pagamento di maggiori contributi dovuti alla Gestione Commercianti calcolati a seguito di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di rideterminazione del reddito di impresa;
in subordine, che fosse dichiarata la parziale illegittimità delle somme pretese, rideterminandole sulla base dell'esito del giudizio tributario concluso con la sentenza della C.T.P. di Milano n. 1219/2021.
A sostegno della domanda proposta, rappresentava, in prima battuta, che, con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.01.2023 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 358 2022 00007761 37 000, notificato il CP_1
13.12.2022, recante contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014; instauratosi il contradditorio con l' , con ordinanza del 06.02.2024, il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Piacenza, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione della causa. Nel merito, deduceva che:
- nel 2014, esercitava l'attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento (attività cessata il 31.12.2015) sotto forma di ditta individuale (P. Iva ); P.IVA_1
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, nel 2019, gli notificava alcuni questionari: n. Q00405/2019 e n. Q02388/2019, entrambi relativi all'anno 2014;
- in base alle informazioni risultanti dalla banca dati c.d. “Spesometro” erano state, infatti, riscontrate incongruenze in relazione a due fornitori, i quali gli avevano fornito prestazioni per un totale di €
66.700,00, importo contabilmente registrato come costo;
- successivamente, il 23.12.2019, l'Agenzia delle Entrate gli notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. T9B01IE04559/2019, con il quale veniva contestata la deducibilità di tale costo;
- veniva, così, rideterminato il suo reddito d'impresa e richieste maggiori imposte (Irpef, addizionali, ecc.); nell'occasione, erano determinati maggiori contributi previdenziali, per € 11.487,44;
- impugnava detto atto impositivo di fronte alla C.T.P. di Milano, la quale, con la sentenza n.
1219/2021, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente;
- in pendenza del giudizio di appello, gli veniva notificato l'avviso di addebito n. 385 2022 00007761
37 000, con il quale l' richiedeva il pagamento delle some a titolo di contributi previdenziali CP_1 riportate nell'avviso di accertamento della Direzione Provinciale II di Milano, interessi e sanzioni;
2/5 - il processo tributario si concludeva con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della
Lombardia n. 876/2023 del 06.03.2023, che confermava la sentenza della CTP di Milano n. 1219/2021.
1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.03.2024, l' deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con ordinanza del 21.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 27.02.2025 (anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa con sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Come emerge dalla documentazione agli atti e, peraltro, costituisce un dato pacifico tra le parti,
l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022, impugnato con il presente giudizio, si basa sull'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle Entrate sui dati denunciati da in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, attività scaturita nell'emissione dell'avviso di accertamento n. T9B01IE04559/2019. È altrettanto pacifico che tale titolo è stato parzialmente annullato dalla CTP di Milano con sentenza n. 1219/2021, la quale è stata confermata dalla Corte di
Giustizia Tributaria della Lombardia con pronuncia n. 876/2023 del 06.03.2023.
Si pone, quindi, il problema di stabilire se, nella specie, operi o meno il divieto sancito dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, secondo cui: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. In particolare, è controverso se l'accertamento di cui al citato comma si riferisca esclusivamente a quelli effettuati dall' o, più in generale, riguardi l'attività accertativa compiuta CP_1
da qualunque ente pubblico.
Il Supremo Collegio ha affrontato ex professo la tematica in esame, affermando il seguente principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, CP_ che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., n. 8452/2014, alla cui motivazione in questa sede si rimanda).
3/5 Si intende aderire a tale indirizzo giurisprudenziale perché più aderente al dato normativo richiamato, pur non potendosi sottacere che tale orientamento è stato messo in discussione da diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “una volta che sia stata introdotta e sia in corso una causa di merito sulla fondatezza della pretesa previdenziale, non occorre affatto che il contribuente instauri un secondo giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale qual è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, posto che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99 integra soltanto una preclusione di tipo processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può in ogni caso incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione” (Cass. n. 16207/2008; Cass. n. 9159/2017).
Tuttavia, tale opzione ermeneutica non appare convincente poiché si pone in evidente contrasto con il disposto normativo dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che, in caso di contestazione della pretesa erariale, prevede la non iscrivibilità a ruolo della pretesa previdenziale prima di una pronuncia del giudice tributario che la confermi, in tutto o in parte.
Appare, pertanto, preferibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in pendenza di giudizio di accertamento negativo in prevenzione, l'Istituto previdenziale non può iscrivere a ruolo (ovvero notificare l'avviso di addebito). Tale soluzione interpretativa meglio risponde alla necessità di evitare la moltiplicazione di giudizi ed è ispirata sia ad un principio di logica che impone il rispetto del dictum giudiziale, che ad un principio di buona amministrazione, volendo evitare la notifica di atti inutili nei confronti di soggetti che si sono difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese.
In linea con tale indirizzo, dunque, deve ritenersi che l' non avesse il potere di procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi a seguito dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione va accolta e, pertanto, va annullato l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022.
3) Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto della non univoca giurisprudenza sul tema oggetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 28.02.2025
4/5 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Federico Gabriele Annoni e Parte_1
Giulia Elena La Falce, elettivamente domiciliato in Milano, via Baracchini n. 1, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
– in persona del rispettivo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.04.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo: in via Parte_1 CP_1 preliminare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
38520220000776137000 del 13.12.2022, con il quale l' gli aveva richiesto il Controparte_2
pagamento di maggiori contributi dovuti alla Gestione Commercianti calcolati a seguito di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di rideterminazione del reddito di impresa;
in subordine, che fosse dichiarata la parziale illegittimità delle somme pretese, rideterminandole sulla base dell'esito del giudizio tributario concluso con la sentenza della C.T.P. di Milano n. 1219/2021.
A sostegno della domanda proposta, rappresentava, in prima battuta, che, con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.01.2023 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 358 2022 00007761 37 000, notificato il CP_1
13.12.2022, recante contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014; instauratosi il contradditorio con l' , con ordinanza del 06.02.2024, il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Piacenza, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione della causa. Nel merito, deduceva che:
- nel 2014, esercitava l'attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento (attività cessata il 31.12.2015) sotto forma di ditta individuale (P. Iva ); P.IVA_1
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, nel 2019, gli notificava alcuni questionari: n. Q00405/2019 e n. Q02388/2019, entrambi relativi all'anno 2014;
- in base alle informazioni risultanti dalla banca dati c.d. “Spesometro” erano state, infatti, riscontrate incongruenze in relazione a due fornitori, i quali gli avevano fornito prestazioni per un totale di €
66.700,00, importo contabilmente registrato come costo;
- successivamente, il 23.12.2019, l'Agenzia delle Entrate gli notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. T9B01IE04559/2019, con il quale veniva contestata la deducibilità di tale costo;
- veniva, così, rideterminato il suo reddito d'impresa e richieste maggiori imposte (Irpef, addizionali, ecc.); nell'occasione, erano determinati maggiori contributi previdenziali, per € 11.487,44;
- impugnava detto atto impositivo di fronte alla C.T.P. di Milano, la quale, con la sentenza n.
1219/2021, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente;
- in pendenza del giudizio di appello, gli veniva notificato l'avviso di addebito n. 385 2022 00007761
37 000, con il quale l' richiedeva il pagamento delle some a titolo di contributi previdenziali CP_1 riportate nell'avviso di accertamento della Direzione Provinciale II di Milano, interessi e sanzioni;
2/5 - il processo tributario si concludeva con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della
Lombardia n. 876/2023 del 06.03.2023, che confermava la sentenza della CTP di Milano n. 1219/2021.
1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.03.2024, l' deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con ordinanza del 21.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 27.02.2025 (anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa con sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Come emerge dalla documentazione agli atti e, peraltro, costituisce un dato pacifico tra le parti,
l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022, impugnato con il presente giudizio, si basa sull'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle Entrate sui dati denunciati da in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, attività scaturita nell'emissione dell'avviso di accertamento n. T9B01IE04559/2019. È altrettanto pacifico che tale titolo è stato parzialmente annullato dalla CTP di Milano con sentenza n. 1219/2021, la quale è stata confermata dalla Corte di
Giustizia Tributaria della Lombardia con pronuncia n. 876/2023 del 06.03.2023.
Si pone, quindi, il problema di stabilire se, nella specie, operi o meno il divieto sancito dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, secondo cui: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. In particolare, è controverso se l'accertamento di cui al citato comma si riferisca esclusivamente a quelli effettuati dall' o, più in generale, riguardi l'attività accertativa compiuta CP_1
da qualunque ente pubblico.
Il Supremo Collegio ha affrontato ex professo la tematica in esame, affermando il seguente principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, CP_ che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., n. 8452/2014, alla cui motivazione in questa sede si rimanda).
3/5 Si intende aderire a tale indirizzo giurisprudenziale perché più aderente al dato normativo richiamato, pur non potendosi sottacere che tale orientamento è stato messo in discussione da diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “una volta che sia stata introdotta e sia in corso una causa di merito sulla fondatezza della pretesa previdenziale, non occorre affatto che il contribuente instauri un secondo giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale qual è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, posto che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99 integra soltanto una preclusione di tipo processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può in ogni caso incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione” (Cass. n. 16207/2008; Cass. n. 9159/2017).
Tuttavia, tale opzione ermeneutica non appare convincente poiché si pone in evidente contrasto con il disposto normativo dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che, in caso di contestazione della pretesa erariale, prevede la non iscrivibilità a ruolo della pretesa previdenziale prima di una pronuncia del giudice tributario che la confermi, in tutto o in parte.
Appare, pertanto, preferibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in pendenza di giudizio di accertamento negativo in prevenzione, l'Istituto previdenziale non può iscrivere a ruolo (ovvero notificare l'avviso di addebito). Tale soluzione interpretativa meglio risponde alla necessità di evitare la moltiplicazione di giudizi ed è ispirata sia ad un principio di logica che impone il rispetto del dictum giudiziale, che ad un principio di buona amministrazione, volendo evitare la notifica di atti inutili nei confronti di soggetti che si sono difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese.
In linea con tale indirizzo, dunque, deve ritenersi che l' non avesse il potere di procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi a seguito dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione va accolta e, pertanto, va annullato l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022.
3) Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto della non univoca giurisprudenza sul tema oggetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520220000776137000 del 13.12.2022;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 28.02.2025
4/5 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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