CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1111 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GLORIA MARCO e BERNOCCHI CP_1
GIUSEPPE
- Appellato - All'udienza del 10/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 2608/2023 del 10.07.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
19.12.2021 dichiarando irripetibile la somma di € 5.541,26 richiesta dall' con CP_1 nota dell'1.02.2022, erogata al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 e gennaio 2020, e compensando le spese di lite. Osservava il Tribunale che i limiti di reddito, comunicati all'Istituto con DSU del 2019, non risultavano superati in quanto valeva l'estensione prevista per il caso di presenza, all'interno del nucleo familiare del dichiarante, di due soggetti invalidi. Aggiungeva che, tuttavia, l' nel revocare la prestazione, era stato tratto CP_1 in errore dalla mancata indicazione, nella DSU per il 2020, della suddetta estensione reddituale sicché non poteva ritenersi che l'errore fosse allo stesso imputabile;
di qui la compensazione delle spese processuali.
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello , con esclusivo Parte_1 riferimento alla statuizione inerente le spese di lite, delle quali chiede la condanna dell'Istituto deducendo di aver espressamente indicato nella DSU del 2019 (vds. all. n. 6, pag. n. 5 e pag. n. 9) la presenza in seno al nucleo familiare di ben due soggetti affetti da invalidità, sicché, ove l' avesse correttamente istruito la domanda, CP_1 avrebbe dovuto autonomamente verificare che la soglia reddituale dichiarata, pari a
€ 12.895, rendeva accessibile il diritto alla prestazione. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 10/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è fondato. Va anzitutto dato atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, avendo il giudice di primo grado ivi indicato un provvedimento di indebito (del 1.02.2022 dell'importo di € 5.451,26) diverso da quello per cui è causa, che va pacificamente individuato in quello dell'importo di € 3.002,52 comunicato dall' in data 19.10.2021. CP_1
Inoltre va precisato che, in difetto di appello incidentale sul punto, è ormai incontestabile la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente l'indebito dedotto dall' atteso che la soglia reddituale che consentiva l'accesso alla CP_1 prestazione richiesta dal (Reddito di cittadinanza) doveva, nella Parte_1 fattispecie, ritenersi elevata a causa della presenza di due soggetti invalidi all'interno del suo nucleo familiare;
sicché il ricorrente aveva diritto all'erogazione della prestazione in discorso. Infatti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2019, istitutivo della prestazione in argomento, con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere, tra l'altro “….3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
…”. Stabilisce, inoltre, l'art. 5 comma 5 del medesimo decreto che “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore”.
2 Orbene, nel caso che occupa, dalla documentazione in atti emerge che il aveva redatto, in data 7.03.2019, una prima DSU ai fini della Parte_1 predisposizione dell'ISEE per l'anno 2019, con validità sino al 31.12.2019 (v. attestazione ISEE 2019 in atti); essa indicava con chiarezza la sussistenza del presupposto che consentiva l'elevazione dei limiti reddituali ai fini dell'accesso al beneficio, avendo puntualmente menzionato la presenza di due soggetti invalidi all'interno del nucleo familiare;
la medesima indicazione non si rinviene nella DSU per il 2020. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, considerato che l'indebito si riferisce al periodo dall'aprile 2019 al gennaio 2020, coperto dalla DSU del 2019 (quella relativa al 2020 è stata presentata il 21.01.2020), non si ritiene che l'errore in cui è incorso l' potesse ritenersi dipeso da un comportamento CP_1 negligente del avendo lo stesso correttamente e fedelmente dichiarato Parte_1 la propria situazione patrimoniale e familiare nella DSU sottesa al riconoscimento della prestazione, successivamente revocata. Nessuna imputabilità dell'errore dell' può dunque essere addossata al CP_2 dichiarante. Va poi aggiunto, ai fini che qui occupano, che, costituendosi nel giudizio di primo grado, pur dando atto che “L'interessato (aveva) presentato nel 2019 una dichiarazione sostitutiva (doc. 1) con patrimonio mobiliare pari a € 12.895 e dunque ben superiore alla soglia prevista, anche se la presenza di due familiari con disabilità rende(va) accessibile il diritto alla prestazione”, ha nondimeno resistito alla domanda di annullamento dell'indebito asserendo che “L'indebito di che trattasi è determinato, come detto, dalla mancata comunicazione dello stato di disabilità dei componenti il nucleo familiare nel 2020 e, di conseguenza, dalla fruizione indebita del r.d.c. a seguito del superamento della soglia prevista ai sensi della normativa vigente”, superamento che, per il periodo oggetto di revoca, non impediva invece, per ammissione dello stesso Istituto, l'accesso alla prestazione, rivelandosi del tutto irrilevante che, nella successiva DSU del 21.01.2020, il non avesse nuovamente riportato le medesime Parte_1 informazioni relative alla presenza, nel nucleo familiare, di due soggetti invalidi. Ne consegue che delle spese processuali sostenute dal ricorrente per ottenere l'accertamento negativo dell'indebito, in base al principio della soccombenza, deve rispondere l' CP_1
Le stesse, in ragione del valore della causa e della bassissima complessità delle questioni ivi agitate possono essere liquidate in € 1.278,00, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
3 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 2608/2023 resa il 10.07.2023 dal Tribunale di Palermo, condanna l' e rifondere a le spese del giudizio di primo grado che CP_1 Parte_1 liquida per compensi in € 1.278,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado che liquida per CP_1 compensi in € 962,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
4