TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4914/22 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(CF: ); Parte_1 C.F._1
(CF: ); Parte_2 C.F._2
(CF: ); Parte_3 C.F._3
(CF: ); Parte_4 C.F._4
(CF: ); Parte_5 C.F._5
(CF: ); Parte_6 C.F._6
TUTTI difesi e rappresentati dall'Avv. Paride Padula del Foro di Padova, presso il cui studio sono domiciliati.
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(p.IVA: ) in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Polito del Foro di Salerno, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO - OPPOSTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Conclusioni Come da memorie in atti. Memorie conclusive depositate, rispettivamente, il 2 e 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice in opposizione -convenuti sostanziali- eccepiva:
- il difetto della posizione soggettiva passiva rispetto al credito oggetto di ingiunzione pagamento stante l'addotta qualità di meri chiamati all'eredità, non già di eredi (assenza di accettazione espressa, tacita ovvero presunta);
- seppure avente detta qualità di erede, comunque non ricorrerebbe in atti la prova delle quote ereditarie spettanti a ciascun co-erede rispetto alle quali andrebbe parametrata la parziarietà del debito ereditario;
- l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione pagamento in quanto afferente a lavori dello stabile di proprietà del de cuius, invero, mai eseguiti nell'anno 2020; né detto debito sarebbe evincibile dall'assegno bancario in atti -titolo azionato da parte convenuta in sede monitoria- perchè:
o afferente a blocchetto assegni utilizzato dal de cuius molti anni addietro rispetto all'addotta esecuzione dell'appalto di lavori -ristrutturazione del manufatto di proprietà del de cuius- fonte del credito oggetto del contendere (nell'anno 2014);
o imputabile al pagamento di frigorifero che il de cuius avrebbe acquistato (sempre) nell'anno 2014 alla come appuntato sulla matrice di suddetto blocchetto degli CP_2 assegni -bene di proprietà del de cuius recuperato dagli odierni opponenti-, nonché dalla lista movimenti del c/c bancario del de cuius in cui figurano gli addebiti di tutti gli assegni indicati nelle matrici (fatta eccezione per quello prodotto in atti);
o non riferibile al de cuius perché apocrifo nella sottoscrizione e nella compilazione (titolo oggetto di espresso disconoscimento).
- la mancata esecuzione dei lavori edilizi asseritamente compiuti negli anni 2019-2020 da parte convenuta -prestazione fondante il credito contrattuale azionato- in quanto:
o il rifacimento della copertura del portico sarebbe stato effettuato nell'anno 2011;
o il rifacimento della copertura dei magazzini sarebbe consistita nella sostituzione della lamiera con costi minimi;
o il rispristino del marciapiedi lato magazzino del portico sarebbe stato effettuato negli anni 2000.
Parte convenuta in opposizione -attore sostanziale-:
- a fondamento della propria pretesa creditoria esibiva titolo apparentemente riferibile al de cuius la cui emissione avrebbe comportato il riconoscimento del debito azionato e, conseguentemente,
l'ingresso di tale posta passiva nell'asse ereditario;
in particolare, affermava la genuinità del 2
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
titolo in quanto ricevuto dal de cuius nel 2020 in occasione dei lavori edilizi rimasti insoluti
(consistenti nel rifacimento del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale, del marciapiede lungo il fronte sud del fabbricato principale e del portico di passaggio al limitare ovest del fabbricato principale); emissione di tale titolo cronologicamente compatibile con i lavori (foto di impalcature dell'immobile di proprietà del de cuius) e, soprattutto, con la fattura emessa ed annotata nel registro iva della società (documentazione allegata alla comparsa);
- a fondamento della qualità di eredi degli opponenti produceva visure Agenzia delle Entrate dalle quali si evincerebbe l'attribuzione pro quota agli opponenti degli immobili caduti in successione, peraltro, oggetto di puntuale disposizione testamentaria da parte del de cuius unitamente all'universalità degli altri beni ereditari attribuiti agli odierni opponenti istituiti eredi (testamento olografo pubblicato con atto del Notaio in Padova dott.ssa . Per_1
***
Tanto premesso, questo giudice analizzerà le questioni sostanziali rispettando la sequenza logica data dalle parti.
In merito alla discussa qualità di eredi rivestita dagli odierni opponenti si evidenzia, in senso assorbente, che gli stessi sono effettivamente entrati in possesso dei beni ereditari, su tutti, le matrici del blocchetto assegni di proprietà del de cuius oggetto produzione documentale condivisa e fatta propria da tutti gli odierni opponenti. A tale situazione possessoria del bene di provenienza ereditaria non è seguita nei 3 mesi successivi la redazione d'inventario, ragion per cui gli odierni opponenti -si ribadisce, nel possesso del bene ereditario- sono, ad oggi, da considerarsi ex lege eredi puri e semplici
(art. 472 c.c.).
Il compossesso del bene ereditario da parte di tutti gli odierni opponenti -tutti chiamati all'eredità- è chiaramente evincibile dalla circostanza, verosimile, di avere recuperato presso l'abitazione del de cuius le matrici degli assegni poi prodotte in atti al fine di confutare la genuinità del titolo fondante l'opposto decreto ingiuntivo. Compossesso di tal bene ereditario discendente da circostanze logiche, pacifiche ed incontestate.
La qualifica di eredi puri e semplici -ex lege ritenuta a prescindere da formale atto di accettazione espressa perché conseguente al possesso di beni ereditari in assenza di tempestiva redazione di inventario- discende da detto rapporto possessorio col bene prodotto in atti pacificamente voluto e riconosciuto da tutti gli opponenti (cfr. atto di citazione, p. 6: “gli opponenti sono riusciti a recuperare le matrici del libretto degli assegni…”).
Non rileva in senso contrario la finalità difensiva della produzione documentale delle matrici assegni facente parte dell'universalità di beni del de cuius, trattandosi di finalità postuma rispetto alla necessaria e precedente materiale apprensione del bene ereditario, verosimilmente ubicato all'interno dell'abitazione del de cuius alla quale i medesimi accedevano. 3
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
A tale dato assorbente si giustappongono valutazioni di natura presuntiva, a ben vedere, ragionevolmente compatibili con il descritto dato fattuale e concreto. Alla pubblicazione del testamento olografo seguiva, verosimilmente, l'effettiva esecuzione delle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto, a seconda degli istituiti eredi, l'attribuzione di beni immobili e, soprattutto, mobili
(opere d'arte di proprietà del de cuius di significativo valore economico), nonché somme di danaro.
Ebbene, l'entità patrimoniale dei beni devoluti in eredità, unitamente all'accesso dell'abitazione del de cuius dalla quale venivano recuperate le matrici degli assegni consentono di ragionevolmente inferire il possesso dei beni ereditari da parte di tutti gli odierni opponenti con conseguente assunta qualità di eredi puri e semplici.
A tali dati si giustappongono ulteriori indizi (gravi, precisi e concordanti) dai quali inferire in via presuntiva l'avvenuta accettazione dell'eredità:
- l'assenza di atti di segno contrario (atti di rinunzia espressa all'eredità -non emersi in visure presso Agenzia delle Entrate-, ovvero redazione di inventario per accettazione beneficiata);
- residenza delle sorelle del de cuius -istituite eredi e destinatarie degli appartanti di proprietà del disponente- nella medesima corte patronale di univoca provenienza familiare, con conseguente non ragionevolezza di un disinteresse o del mancato possesso dei beni immobili oggetto di disposizione testamentaria;
- rilievi fotografici prodotti da parte opposta dai quali si evince il trasporto di beni prelevati dall'appartamento del de cuius (allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Conclusivamente, alla relazione possessoria degli opponenti con il bene facente parte dell'asse ereditario (elemento probatorio assorbente) si giustappongono ulteriori e copiosi elementi indiziari aventi i connotati della gravità, precisione e concordanza tali da consentire ragionevole inferenza circa l'avvenuta accettazione o, quantomeno, l'avvenuta apprensione materiale di beni facenti parte dell'asse ereditario.
***
Accertata -incidentalmente- la qualità di eredi in capo a tutti gli odierni opponenti occorre, a questo punto, evidenziare l'effettiva natura parziaria dei debiti ereditari, in particolare, ex lege ripartiti tra i coeredi in relazione alle rispettive quote ereditarie (artt. 752 e 754 c.c.).
Ebbene, detta parziarietà è pacificamente ritenuta dalla legge e da granitica giurisprudenza di legittimità (1); tuttavia, a fronte di richiesta di pagamento del debito a tutti gli eredi a titolo di
solidarietà ovvero ad un solo erede per l'intero sussiste in capo al convenuto/i erede/i l'onere di allegare la parziarietà del rapporto di debito -come avvenuto nel caso di specie- ma anche di provare i limiti di contribuzione al pagamento del debito pro quota ereditaria -nel caso di specie non assolto essendosi gli opponenti limitati ad eccepire la parziarietà pro quota senza tuttavia specificare l'eventuale entità delle rispettive quote ereditarie-. Detta deficienza probatoria impone, in ossequio a quanto affermato da pacifica giurisprudenza di legittimità (2), di ripartire il debito ereditario azionato tra tutti gli eredi in parti uguali.
L'onere di provare le rispettive quote ereditarie -quale limite al pagamento parziario del debito ereditario azionato- è in capo a ciascun coerede convenuto in giudizio in ossequio al principio cardine di vicinitas della prova (le quote ereditarie sono, evidentemente, fatti di spettanza e conoscenza privilegiato dei coeredi essendo gli unici in grado di indicarle con precisione ed immediatezza).
Ne discende, che il difetto di prova delle rispettive quote ereditarie -non fornita dagli opponenti in questa sede- impone di ripartire il credito azionato in parti uguali tra tutti gli odierni attori
(quantificazione del debito di seguito analizzata).
***
Con riferimento alla genuinità, o meno, del titolo azionato in sede monitoria soccorrono, in senso assorbente, gli esiti della CTU grafologica e relativa integrazione a firma della dott.ssa Per_2
.
[...]
Dal raffronto tra l'assegno in atti ed i reperti grafici riferibili al de cuius (testamento olografo, carta d'identità e altra documentazione di provenienza dal de cuius) è emerso che l'assegno in atti veniva certamente o con probabilità prossima alla certezza sottoscritto dal titolare (massimo grado di compatibilità certificato in perizia), ma da quest'ultimo non perfezionato nelle restanti parti compilative (data emissione, importo in cifre ed in lettere, indicazione beneficiario).
Tale incertezza circa la genuinità integrale dell'assegno bancario in atti (n. 0009580323-12 – Allianz
Bank) perché falsificato nelle parti compilative insinua dubbi sull'effettiva provenienza del titolo dal de cuius e, conseguentemente, sull'avvenuta ricognizione del debito in favore di parte convenuta per complessivi € 11.200.
essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”. 2 cfr. Cass., n. 6431/2015, Rv. 635069 – 01: “L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero”. 5
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Il difetto di tale ricognizione del debito -implicante ex art. 1988 c.c. astrazione processuale con inversione dell'onere della prova- ha imposto un approfondimento istruttorio mediante conferimento di incarico peritale per l'accertamento dello stato dei luoghi e delle condizioni dell'immobile di titolarità del de cuis che, secondo le prospettazioni di parte opposta, sarebbe stato oggetto di plurimi lavori di ristrutturazione, allo stato, insoluti stante il mancato pagamento dell'assegno bancario in narrativa.
***
Ai fini dell'accertamento dell'an e del quantum del debito ereditario azionato si richiama quanto puntualmente evidenziato nell'elaborato peritale e relativa integrazione in atti a firma dell'Arch.
. Testimone_1
Dall'analisi in sequenza cronologica delle immagini satellitari riguardanti lo stabile di proprietà del de cuius è oggettivamente emerso che:
- la sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale è ragionevolmente avvenuta tra il settembre 2019 e l'aprile 2020 in quanto riportata nelle immagini satellitari in dette date;
immagine compatibile con lo stato dei luoghi (presenza di lamiera di alluminio nuova installata su preesistente telaio in legno);
- la porzione di marciapiede lungo il fronte sud del fabbricato principale viene per la prima volta raffigurata dalle immagini satellitari nel marzo 2014, data di ragionevole perfezionamento;
lo stato dei luoghi riscontrato dal perito –“struttura grezza in graniglia e cemento…con materiali grossolani e che presenta discontinuità di livello, fessurazioni e inserimenti successivi di pozzetti
e tubazioni”- esclude che siano state compiute recenti opere di manutenzione con conseguente condizioni inalterate dal 2014;
- il portico di passaggio al limitare ovest del fabbricato principale risulta oggetto di opere di manutenzione datate 2011 -estrazione di documentazione presso l'Ufficio tecnico del comune di
Mira afferente alla comunicazione di inizio attività di manutenzione-; stato dei luoghi sostanzialmente invariato non avendo il perito riscontrato elementi nuovi incompatibili con lo stato di usura della struttura (“non sono rilevabili elementi nuovi che possano far pensare alla sostituzione anche pubtuale di coppi ammalorati”). 6
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Con riferimento a tali profili il CTP di parte convenuta arch. Persona_3
- in ordine al marciapiedi, deduceva che lo stato dei luoghi non risulta incompatibile con lavori di manutenzione, considerato che l'oggetto del contendere non afferisce alla realizzazione per la prima volta della porzione di marciapiedi;
- in merito al portico di passaggio, deduceva che l'integrità e lo spigolo vivo delle travi in legno del porticato sono sintomatici di recenti lavori di manutenzione (2020).
Tali deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Circa il primo profilo, si evidenzia che l'invarianza delle immagini satellitari (dal 2014 al 2020) esclude che siano stati compiuti lavori, quantomeno, di manutenzione;
ciò anche in considerazione dello stato dei luoghi riscontrato dal CTU che evidenzia l'incompatibilità con gli addotti lavori di consolidamento che, laddove compiuti, avrebbero necessariamente comportato la sistemazione ed il livellamento delle discontinuità di materiali posati. Opere tecniche, invece, insussistenti nel caso di specie.
Con riferimento al secondo profilo si evidenzia che l'assenza di novità strutturali e di materiale in loco escludono l'avvenuto compimento di lavori anche solo di manutenzione.
Conclusivamente, i riscontri satellitari e l'analisi tecnica dello stato dei luoghi appaiono elementi di prova assorbenti rispetto alle prove testimoniali assunte -invero, difficilmente utilizzabili ai fini probatori in ragione delle incongruità dichiarative non componibili tra loro in ordine all'effettiva realizzazione, o meno, delle opere edilizie per cui oggi è processo- in quanto in grado di oggettivamente datare gli interventi compiuti alle porzioni di fabbricato in narrativa e, pertanto, di ragionevolmente attribuire la paternità all'odierna convenuta delle sole opere di manutenzione della copertura del piccolo magazzino posto a sud del fabbricato principale (opere visibili a partire dal
2019-20, compatibilmente con le deduzioni di parte convenuta in opposizione e con i rilievi fotografici delle impalcature in atti).
Diversamente, il rifacimento della porzione di marciapiede lato magazzino e del portico d'ingresso non sono attribuibili all'odierna convenuta in opposizione trattandosi di opere visibili dalle immagini satellitari in periodo antecedente al 2020 e comunque per il riscontrato stato dei luoghi incompatibile con la realizzazione di recenti opere di manutenzione databili all'anno 2020.
***
Per quanto concerne la quantificazione economica dei lavori di sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale in sede di integrazione il CTU quantificava gli stessi in complessivi € 533,94 applicando alle quantità e qualità riscontrate in loco i prezzari della Regione Veneto relativa alle annualità 2019/2020.
*** 7
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Conclusivamente, accertata la qualità di eredi puri e semplici di tutti gli odierni opponenti, rilevata il mancato assolvimento da parte di questi ultimi dell'onere di provare le proprie quote ereditarie per la ripartizione percentuale del debito ereditario, quantificato il debito ereditario in complessivi €
544,93 -oltre interessi e rivalutazione a partire dalla costituzione del credito (data emissione fattura dell'agosto 2020)- per la sola sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale di proprietà del de cuius, accoglie parzialmente la domanda e condanna gli odierni opponenti al pagamento pro quota di suddetto debito (€ 533,95, oltre accessori) in favore di parte opposta.
***
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (3)-, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento del sorgere dell'obbligazione (fattura del 5.8.2020). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
***
L'opposto decreto ingiuntivo n. 1281/2022 (emesso dal Tribunale di Venezia il 9.6.2022) va revocato
-in parte qua- per accoglimento parziale dell'odierna opposizione (art. 653 c.p.c.) con conseguente obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'avente diritto le somme eccedenti l'importo accertato (€ 533,94, oltre accessori e rivalutazione) ricevute per effetto della procedura esecutiva esperita (pignoramento presso terzi a carico di – cfr. produzione documentale in Parte_6 sede di conclusioni delle parti).
***
Le spese di lite vanno compensate stante la soccombenza reciproca.
Le spese di cc.tt.uu. vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna gli odierni opponenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 al pagamento iure hereditatis, pro quota ed in parti
[...] Parte_5 Parte_6 uguali in favore di (p.IVA ) la somma risultante dalla devalutazione Parte_7 P.IVA_1 di € 533,95. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del 5.8.2020 ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2022 del 9.6.2022, restano fermi gli atti esecutivi nelle more compiuti nei limiti della soma riconosciuta, le eccedenze corrisposte da parte esecutata vanno, per l'effetto, restituite all'avente diritto.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Pone le spese di CC.TT.UU. definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 9
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 15995/2022, Rv. 664689 – 01: “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può 4
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello 3 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” - Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti. 8
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(CF: ); Parte_1 C.F._1
(CF: ); Parte_2 C.F._2
(CF: ); Parte_3 C.F._3
(CF: ); Parte_4 C.F._4
(CF: ); Parte_5 C.F._5
(CF: ); Parte_6 C.F._6
TUTTI difesi e rappresentati dall'Avv. Paride Padula del Foro di Padova, presso il cui studio sono domiciliati.
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(p.IVA: ) in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesca Polito del Foro di Salerno, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO - OPPOSTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Conclusioni Come da memorie in atti. Memorie conclusive depositate, rispettivamente, il 2 e 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice in opposizione -convenuti sostanziali- eccepiva:
- il difetto della posizione soggettiva passiva rispetto al credito oggetto di ingiunzione pagamento stante l'addotta qualità di meri chiamati all'eredità, non già di eredi (assenza di accettazione espressa, tacita ovvero presunta);
- seppure avente detta qualità di erede, comunque non ricorrerebbe in atti la prova delle quote ereditarie spettanti a ciascun co-erede rispetto alle quali andrebbe parametrata la parziarietà del debito ereditario;
- l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione pagamento in quanto afferente a lavori dello stabile di proprietà del de cuius, invero, mai eseguiti nell'anno 2020; né detto debito sarebbe evincibile dall'assegno bancario in atti -titolo azionato da parte convenuta in sede monitoria- perchè:
o afferente a blocchetto assegni utilizzato dal de cuius molti anni addietro rispetto all'addotta esecuzione dell'appalto di lavori -ristrutturazione del manufatto di proprietà del de cuius- fonte del credito oggetto del contendere (nell'anno 2014);
o imputabile al pagamento di frigorifero che il de cuius avrebbe acquistato (sempre) nell'anno 2014 alla come appuntato sulla matrice di suddetto blocchetto degli CP_2 assegni -bene di proprietà del de cuius recuperato dagli odierni opponenti-, nonché dalla lista movimenti del c/c bancario del de cuius in cui figurano gli addebiti di tutti gli assegni indicati nelle matrici (fatta eccezione per quello prodotto in atti);
o non riferibile al de cuius perché apocrifo nella sottoscrizione e nella compilazione (titolo oggetto di espresso disconoscimento).
- la mancata esecuzione dei lavori edilizi asseritamente compiuti negli anni 2019-2020 da parte convenuta -prestazione fondante il credito contrattuale azionato- in quanto:
o il rifacimento della copertura del portico sarebbe stato effettuato nell'anno 2011;
o il rifacimento della copertura dei magazzini sarebbe consistita nella sostituzione della lamiera con costi minimi;
o il rispristino del marciapiedi lato magazzino del portico sarebbe stato effettuato negli anni 2000.
Parte convenuta in opposizione -attore sostanziale-:
- a fondamento della propria pretesa creditoria esibiva titolo apparentemente riferibile al de cuius la cui emissione avrebbe comportato il riconoscimento del debito azionato e, conseguentemente,
l'ingresso di tale posta passiva nell'asse ereditario;
in particolare, affermava la genuinità del 2
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
titolo in quanto ricevuto dal de cuius nel 2020 in occasione dei lavori edilizi rimasti insoluti
(consistenti nel rifacimento del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale, del marciapiede lungo il fronte sud del fabbricato principale e del portico di passaggio al limitare ovest del fabbricato principale); emissione di tale titolo cronologicamente compatibile con i lavori (foto di impalcature dell'immobile di proprietà del de cuius) e, soprattutto, con la fattura emessa ed annotata nel registro iva della società (documentazione allegata alla comparsa);
- a fondamento della qualità di eredi degli opponenti produceva visure Agenzia delle Entrate dalle quali si evincerebbe l'attribuzione pro quota agli opponenti degli immobili caduti in successione, peraltro, oggetto di puntuale disposizione testamentaria da parte del de cuius unitamente all'universalità degli altri beni ereditari attribuiti agli odierni opponenti istituiti eredi (testamento olografo pubblicato con atto del Notaio in Padova dott.ssa . Per_1
***
Tanto premesso, questo giudice analizzerà le questioni sostanziali rispettando la sequenza logica data dalle parti.
In merito alla discussa qualità di eredi rivestita dagli odierni opponenti si evidenzia, in senso assorbente, che gli stessi sono effettivamente entrati in possesso dei beni ereditari, su tutti, le matrici del blocchetto assegni di proprietà del de cuius oggetto produzione documentale condivisa e fatta propria da tutti gli odierni opponenti. A tale situazione possessoria del bene di provenienza ereditaria non è seguita nei 3 mesi successivi la redazione d'inventario, ragion per cui gli odierni opponenti -si ribadisce, nel possesso del bene ereditario- sono, ad oggi, da considerarsi ex lege eredi puri e semplici
(art. 472 c.c.).
Il compossesso del bene ereditario da parte di tutti gli odierni opponenti -tutti chiamati all'eredità- è chiaramente evincibile dalla circostanza, verosimile, di avere recuperato presso l'abitazione del de cuius le matrici degli assegni poi prodotte in atti al fine di confutare la genuinità del titolo fondante l'opposto decreto ingiuntivo. Compossesso di tal bene ereditario discendente da circostanze logiche, pacifiche ed incontestate.
La qualifica di eredi puri e semplici -ex lege ritenuta a prescindere da formale atto di accettazione espressa perché conseguente al possesso di beni ereditari in assenza di tempestiva redazione di inventario- discende da detto rapporto possessorio col bene prodotto in atti pacificamente voluto e riconosciuto da tutti gli opponenti (cfr. atto di citazione, p. 6: “gli opponenti sono riusciti a recuperare le matrici del libretto degli assegni…”).
Non rileva in senso contrario la finalità difensiva della produzione documentale delle matrici assegni facente parte dell'universalità di beni del de cuius, trattandosi di finalità postuma rispetto alla necessaria e precedente materiale apprensione del bene ereditario, verosimilmente ubicato all'interno dell'abitazione del de cuius alla quale i medesimi accedevano. 3
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
A tale dato assorbente si giustappongono valutazioni di natura presuntiva, a ben vedere, ragionevolmente compatibili con il descritto dato fattuale e concreto. Alla pubblicazione del testamento olografo seguiva, verosimilmente, l'effettiva esecuzione delle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto, a seconda degli istituiti eredi, l'attribuzione di beni immobili e, soprattutto, mobili
(opere d'arte di proprietà del de cuius di significativo valore economico), nonché somme di danaro.
Ebbene, l'entità patrimoniale dei beni devoluti in eredità, unitamente all'accesso dell'abitazione del de cuius dalla quale venivano recuperate le matrici degli assegni consentono di ragionevolmente inferire il possesso dei beni ereditari da parte di tutti gli odierni opponenti con conseguente assunta qualità di eredi puri e semplici.
A tali dati si giustappongono ulteriori indizi (gravi, precisi e concordanti) dai quali inferire in via presuntiva l'avvenuta accettazione dell'eredità:
- l'assenza di atti di segno contrario (atti di rinunzia espressa all'eredità -non emersi in visure presso Agenzia delle Entrate-, ovvero redazione di inventario per accettazione beneficiata);
- residenza delle sorelle del de cuius -istituite eredi e destinatarie degli appartanti di proprietà del disponente- nella medesima corte patronale di univoca provenienza familiare, con conseguente non ragionevolezza di un disinteresse o del mancato possesso dei beni immobili oggetto di disposizione testamentaria;
- rilievi fotografici prodotti da parte opposta dai quali si evince il trasporto di beni prelevati dall'appartamento del de cuius (allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Conclusivamente, alla relazione possessoria degli opponenti con il bene facente parte dell'asse ereditario (elemento probatorio assorbente) si giustappongono ulteriori e copiosi elementi indiziari aventi i connotati della gravità, precisione e concordanza tali da consentire ragionevole inferenza circa l'avvenuta accettazione o, quantomeno, l'avvenuta apprensione materiale di beni facenti parte dell'asse ereditario.
***
Accertata -incidentalmente- la qualità di eredi in capo a tutti gli odierni opponenti occorre, a questo punto, evidenziare l'effettiva natura parziaria dei debiti ereditari, in particolare, ex lege ripartiti tra i coeredi in relazione alle rispettive quote ereditarie (artt. 752 e 754 c.c.).
Ebbene, detta parziarietà è pacificamente ritenuta dalla legge e da granitica giurisprudenza di legittimità (1); tuttavia, a fronte di richiesta di pagamento del debito a tutti gli eredi a titolo di
solidarietà ovvero ad un solo erede per l'intero sussiste in capo al convenuto/i erede/i l'onere di allegare la parziarietà del rapporto di debito -come avvenuto nel caso di specie- ma anche di provare i limiti di contribuzione al pagamento del debito pro quota ereditaria -nel caso di specie non assolto essendosi gli opponenti limitati ad eccepire la parziarietà pro quota senza tuttavia specificare l'eventuale entità delle rispettive quote ereditarie-. Detta deficienza probatoria impone, in ossequio a quanto affermato da pacifica giurisprudenza di legittimità (2), di ripartire il debito ereditario azionato tra tutti gli eredi in parti uguali.
L'onere di provare le rispettive quote ereditarie -quale limite al pagamento parziario del debito ereditario azionato- è in capo a ciascun coerede convenuto in giudizio in ossequio al principio cardine di vicinitas della prova (le quote ereditarie sono, evidentemente, fatti di spettanza e conoscenza privilegiato dei coeredi essendo gli unici in grado di indicarle con precisione ed immediatezza).
Ne discende, che il difetto di prova delle rispettive quote ereditarie -non fornita dagli opponenti in questa sede- impone di ripartire il credito azionato in parti uguali tra tutti gli odierni attori
(quantificazione del debito di seguito analizzata).
***
Con riferimento alla genuinità, o meno, del titolo azionato in sede monitoria soccorrono, in senso assorbente, gli esiti della CTU grafologica e relativa integrazione a firma della dott.ssa Per_2
.
[...]
Dal raffronto tra l'assegno in atti ed i reperti grafici riferibili al de cuius (testamento olografo, carta d'identità e altra documentazione di provenienza dal de cuius) è emerso che l'assegno in atti veniva certamente o con probabilità prossima alla certezza sottoscritto dal titolare (massimo grado di compatibilità certificato in perizia), ma da quest'ultimo non perfezionato nelle restanti parti compilative (data emissione, importo in cifre ed in lettere, indicazione beneficiario).
Tale incertezza circa la genuinità integrale dell'assegno bancario in atti (n. 0009580323-12 – Allianz
Bank) perché falsificato nelle parti compilative insinua dubbi sull'effettiva provenienza del titolo dal de cuius e, conseguentemente, sull'avvenuta ricognizione del debito in favore di parte convenuta per complessivi € 11.200.
essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”. 2 cfr. Cass., n. 6431/2015, Rv. 635069 – 01: “L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero”. 5
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Il difetto di tale ricognizione del debito -implicante ex art. 1988 c.c. astrazione processuale con inversione dell'onere della prova- ha imposto un approfondimento istruttorio mediante conferimento di incarico peritale per l'accertamento dello stato dei luoghi e delle condizioni dell'immobile di titolarità del de cuis che, secondo le prospettazioni di parte opposta, sarebbe stato oggetto di plurimi lavori di ristrutturazione, allo stato, insoluti stante il mancato pagamento dell'assegno bancario in narrativa.
***
Ai fini dell'accertamento dell'an e del quantum del debito ereditario azionato si richiama quanto puntualmente evidenziato nell'elaborato peritale e relativa integrazione in atti a firma dell'Arch.
. Testimone_1
Dall'analisi in sequenza cronologica delle immagini satellitari riguardanti lo stabile di proprietà del de cuius è oggettivamente emerso che:
- la sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale è ragionevolmente avvenuta tra il settembre 2019 e l'aprile 2020 in quanto riportata nelle immagini satellitari in dette date;
immagine compatibile con lo stato dei luoghi (presenza di lamiera di alluminio nuova installata su preesistente telaio in legno);
- la porzione di marciapiede lungo il fronte sud del fabbricato principale viene per la prima volta raffigurata dalle immagini satellitari nel marzo 2014, data di ragionevole perfezionamento;
lo stato dei luoghi riscontrato dal perito –“struttura grezza in graniglia e cemento…con materiali grossolani e che presenta discontinuità di livello, fessurazioni e inserimenti successivi di pozzetti
e tubazioni”- esclude che siano state compiute recenti opere di manutenzione con conseguente condizioni inalterate dal 2014;
- il portico di passaggio al limitare ovest del fabbricato principale risulta oggetto di opere di manutenzione datate 2011 -estrazione di documentazione presso l'Ufficio tecnico del comune di
Mira afferente alla comunicazione di inizio attività di manutenzione-; stato dei luoghi sostanzialmente invariato non avendo il perito riscontrato elementi nuovi incompatibili con lo stato di usura della struttura (“non sono rilevabili elementi nuovi che possano far pensare alla sostituzione anche pubtuale di coppi ammalorati”). 6
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Con riferimento a tali profili il CTP di parte convenuta arch. Persona_3
- in ordine al marciapiedi, deduceva che lo stato dei luoghi non risulta incompatibile con lavori di manutenzione, considerato che l'oggetto del contendere non afferisce alla realizzazione per la prima volta della porzione di marciapiedi;
- in merito al portico di passaggio, deduceva che l'integrità e lo spigolo vivo delle travi in legno del porticato sono sintomatici di recenti lavori di manutenzione (2020).
Tali deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Circa il primo profilo, si evidenzia che l'invarianza delle immagini satellitari (dal 2014 al 2020) esclude che siano stati compiuti lavori, quantomeno, di manutenzione;
ciò anche in considerazione dello stato dei luoghi riscontrato dal CTU che evidenzia l'incompatibilità con gli addotti lavori di consolidamento che, laddove compiuti, avrebbero necessariamente comportato la sistemazione ed il livellamento delle discontinuità di materiali posati. Opere tecniche, invece, insussistenti nel caso di specie.
Con riferimento al secondo profilo si evidenzia che l'assenza di novità strutturali e di materiale in loco escludono l'avvenuto compimento di lavori anche solo di manutenzione.
Conclusivamente, i riscontri satellitari e l'analisi tecnica dello stato dei luoghi appaiono elementi di prova assorbenti rispetto alle prove testimoniali assunte -invero, difficilmente utilizzabili ai fini probatori in ragione delle incongruità dichiarative non componibili tra loro in ordine all'effettiva realizzazione, o meno, delle opere edilizie per cui oggi è processo- in quanto in grado di oggettivamente datare gli interventi compiuti alle porzioni di fabbricato in narrativa e, pertanto, di ragionevolmente attribuire la paternità all'odierna convenuta delle sole opere di manutenzione della copertura del piccolo magazzino posto a sud del fabbricato principale (opere visibili a partire dal
2019-20, compatibilmente con le deduzioni di parte convenuta in opposizione e con i rilievi fotografici delle impalcature in atti).
Diversamente, il rifacimento della porzione di marciapiede lato magazzino e del portico d'ingresso non sono attribuibili all'odierna convenuta in opposizione trattandosi di opere visibili dalle immagini satellitari in periodo antecedente al 2020 e comunque per il riscontrato stato dei luoghi incompatibile con la realizzazione di recenti opere di manutenzione databili all'anno 2020.
***
Per quanto concerne la quantificazione economica dei lavori di sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale in sede di integrazione il CTU quantificava gli stessi in complessivi € 533,94 applicando alle quantità e qualità riscontrate in loco i prezzari della Regione Veneto relativa alle annualità 2019/2020.
*** 7
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Conclusivamente, accertata la qualità di eredi puri e semplici di tutti gli odierni opponenti, rilevata il mancato assolvimento da parte di questi ultimi dell'onere di provare le proprie quote ereditarie per la ripartizione percentuale del debito ereditario, quantificato il debito ereditario in complessivi €
544,93 -oltre interessi e rivalutazione a partire dalla costituzione del credito (data emissione fattura dell'agosto 2020)- per la sola sostituzione della copertura del piccolo magazzino posto sul fronte sud del fabbricato principale di proprietà del de cuius, accoglie parzialmente la domanda e condanna gli odierni opponenti al pagamento pro quota di suddetto debito (€ 533,95, oltre accessori) in favore di parte opposta.
***
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (3)-, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento del sorgere dell'obbligazione (fattura del 5.8.2020). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
***
L'opposto decreto ingiuntivo n. 1281/2022 (emesso dal Tribunale di Venezia il 9.6.2022) va revocato
-in parte qua- per accoglimento parziale dell'odierna opposizione (art. 653 c.p.c.) con conseguente obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'avente diritto le somme eccedenti l'importo accertato (€ 533,94, oltre accessori e rivalutazione) ricevute per effetto della procedura esecutiva esperita (pignoramento presso terzi a carico di – cfr. produzione documentale in Parte_6 sede di conclusioni delle parti).
***
Le spese di lite vanno compensate stante la soccombenza reciproca.
Le spese di cc.tt.uu. vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna gli odierni opponenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 al pagamento iure hereditatis, pro quota ed in parti
[...] Parte_5 Parte_6 uguali in favore di (p.IVA ) la somma risultante dalla devalutazione Parte_7 P.IVA_1 di € 533,95. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del 5.8.2020 ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2022 del 9.6.2022, restano fermi gli atti esecutivi nelle more compiuti nei limiti della soma riconosciuta, le eccedenze corrisposte da parte esecutata vanno, per l'effetto, restituite all'avente diritto.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Pone le spese di CC.TT.UU. definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 9
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 15995/2022, Rv. 664689 – 01: “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può 4
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello 3 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” - Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti. 8
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello