Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Catanzaro, Prefetto di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Catanzaro ha decretato il rigetto dell'istanza tendente al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. TU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- nel corso dell’udienza parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
TU AT, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU AT | IV LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.